Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 23/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 277 del 2024, proposto da Montello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Federico Peres e Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0007326 del 31 gennaio 2024 della Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio Aria, Energia e Impianti termici avente ad oggetto “Montello S.p.A. … Relazione finale inerente al controllo ordinario dell'AIA trasmessa da ARPA Dipartimento di Bergamo con nota prot. arpa_mi.2023.0131889 del 30/08/2023 (prot. prov. 51428 del 31/8/2023). Diffida”,
nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che, con atto depositato il 18 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, e ha chiesto che venga assunta la conseguente pronuncia d’improcedibilità, con compensazione delle spese di giudizio, richiesta sulla quale l'Amministrazione resistente nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio addì 11 giugno 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO