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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2715 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in Terralba nello studio dell'avv. Roberta Pili, che li C.F._2
difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 23.08.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Oristano il 02.09.2012 con Parte_2 Parte_1
rito concordatario, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno esposto, esclusivamente, che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 21.12.2024.
§§§
Il ricorso deve essere accolto, in quanto può dedursi dalla manifestazione di volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nella memoria depositata il 09.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 22 – Parte II – Serie A – anno 2012, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) il Signor vivrà nella casa coniugale;
Pt_1
c) il Signor verserà mensilmente alla RA euro 100,00 quale contributo per Pt_1 Pt_2
le spese di mantenimento;
d) i conti correnti che i coniugi hanno in comune, poiché cointestati, dovranno essere estinti entro il mese di Giugno 2024; fino a quel momento i coniugi si impegnano a non
utilizzarli per spese personali;
e) arredi e suppellettili che i coniugi hanno acquistato negli anni resteranno nella casa coniugale;
f) il Signor si impegna a cedere alla RA il 50% dell'immobile sito in Pt_1 Pt_2
località Santa Caterina di Pittinuri ricevuto con atto di donazione del 05.04.2016 registrato in data 07.04.2016;
g) per la ristrutturazione dell'immobile è stato acceso un mutuo che attualmente è a carico della RA Pt_2
h) l'autoveicolo modello Ford Escort 1.0 Ecobost targata GH403SA, cointestata, rimarrà in uso alla signora Pt_2
2 i) le parti si obbligano a rispettare diligentemente le condizioni del presente ricorso sin dal
momento della sottoscrizione dello stesso;
4) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2715 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in Terralba nello studio dell'avv. Roberta Pili, che li C.F._2
difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 23.08.2024, personalmente sottoscritto e contenente l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. e la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e coniugatisi in Oristano il 02.09.2012 con Parte_2 Parte_1
rito concordatario, hanno adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione e la contestuale omologazione delle relative condizioni, indicate nel ricorso e fra di essi concordate.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno esposto, esclusivamente, che l'affectio coniugalis era venuta meno per incomponibili divergenze caratteriali, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1 La causa, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 21.12.2024.
§§§
Il ricorso deve essere accolto, in quanto può dedursi dalla manifestazione di volontà di separarsi, contenuta nel ricorso (personalmente sottoscritto) e ribadita nell'interesse dei coniugi nella memoria depositata il 09.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
Devono, inoltre, essere omologate le condizioni di separazione concordate dai coniugi, concernenti soli diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la separazione dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 22 – Parte II – Serie A – anno 2012, le annotazioni di legge;
3) omologa le seguenti condizioni concordate dalle parti, che testualmente si trascrivono:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) il Signor vivrà nella casa coniugale;
Pt_1
c) il Signor verserà mensilmente alla RA euro 100,00 quale contributo per Pt_1 Pt_2
le spese di mantenimento;
d) i conti correnti che i coniugi hanno in comune, poiché cointestati, dovranno essere estinti entro il mese di Giugno 2024; fino a quel momento i coniugi si impegnano a non
utilizzarli per spese personali;
e) arredi e suppellettili che i coniugi hanno acquistato negli anni resteranno nella casa coniugale;
f) il Signor si impegna a cedere alla RA il 50% dell'immobile sito in Pt_1 Pt_2
località Santa Caterina di Pittinuri ricevuto con atto di donazione del 05.04.2016 registrato in data 07.04.2016;
g) per la ristrutturazione dell'immobile è stato acceso un mutuo che attualmente è a carico della RA Pt_2
h) l'autoveicolo modello Ford Escort 1.0 Ecobost targata GH403SA, cointestata, rimarrà in uso alla signora Pt_2
2 i) le parti si obbligano a rispettare diligentemente le condizioni del presente ricorso sin dal
momento della sottoscrizione dello stesso;
4) dispone l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 18.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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