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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1180/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott.ssa rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_2 dall'Avv. Andrea Netti e dall'Avv. Gian Marco Peretti entrambi del foro di
Macerata ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Macerata, Via G. Carducci
n. 63, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Controparte_1 C.F._1
Milone e dall'Avv. Carlo Bombelli entrambi del Foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
➢ Controparte_2
(c.f./p.i. , in persona del curatore fallimentare Avv. , P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Ludovico De Benedictis del Foro di
Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio;
1 APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
➢ (c.f. ), rappresentato e difeso in primo Controparte_4 C.F._2 grado dall'Avv. Patrizio Cipriani del Foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1501/2023 pubblicata in data 14.11.2023 in tema di compensi professionali.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno rinunciato agli atti con conseguente accettazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1..1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2018 del 1.2.2018 con il Parte_1 quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 486.344,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore di per l'attività professionale svolta da quest'ultimo, quale Controparte_1
commercialista, a favore della Controparte_2
In sintesi, a fondamento della domanda l'opponente ha dedotto: Pt_1
- La prescrizione presuntiva del credito;
- L'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta;
- La falsità della scrittura ricognitiva di debito firmata dal D'Intino;
- L'inesistenza del vincolo di responsabilità ex art. 2560 c.c. poiché, avendo acquistato un ramo d'azienda pari al 27% della Pt_1 Controparte_2
- L'infondatezza della pretesa in ordine al quantum e agli interessi moratori ex art. 2 del D.Lgs.
231/2002.
1.2. Successivamente, avverso lo stesso decreto ingiuntivo, hanno proposto opposizione anche la e , in proprio e quale l.r. della Controparte_2 Controparte_4 CP_2
Gli stessi inoltre hanno spiegato querela di falso incidentale avverso l'atto di riconoscimento di debito del 20.6.2014 e, pertanto, il giudizio (nel frattempo alla prima opposizione) è stato sospeso.
Il Tribunale di Pescara ha rigettato la querela di falso e, successivamente, la stessa sentenza è stata confermata da questa Corte Terr.
2 1.3.Il Tribunale di Pescara, dopo aver dichiarato il decreto inefficace nei confronti del
[...]
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato Controparte_2 Parte_1
e , in solido, al pagamento di Euro 364.470,34 oltre interessi moratori al tasso Controparte_4
legale dal 31.12.2014 alla domanda monitoria e interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalla domanda monitoria fino al soddisfo.
1.4. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- L'intervenuto il fallimento del debitore ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha determinato l'improcedibilità dell'opposizione nei suoi confronti con conseguente inefficacia del provvedimento monitorio nei confronti della procedura concorsuale
- L'opposizione di , è stata rigettata in quanto priva di un riscontro Parte_3
probatorio;
- È stata parimenti rigettata la questione preliminare in punto di prescrizione presuntiva posta dalla poiché, essendo stata fondata sulla contestazione della pretesa creditoria Parte_1
e sul suo quantum, ha implicitamente riconosciuto la pretesa creditoria;
- È stata ritenuta non provata la circostanza che la cessione avesse riguardato l'intera azienda;
1.5. La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dall'odierno appellante mediante l'articolazione dei seguenti motivi d'appello che qui vengono sinteticamente riportati.
1.5.1 Con il primo motivo l'appellante ha contestato il rigetto, da parte del giudice di prime cure, dell'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c..
Con il secondo motivo l'appellante, invece, ha lamentato che il non ha prodotto prove CP_1
sufficienti a sostegno del suo credito.
La terza doglianza ha riguardato l'errata applicazione dell'art. 2560, comma 2, c.c.,.mentre con il quarto motivo l'appellante ha contestato la responsabilità solidale anche la per il credito Pt_1
vantato dal . CP_1
Con il quinto motivo d'impugnazione è stata lamentata l'errata applicazione dell'art. 1284, comma
4, c.c. relativamente agli interessi moratori.
3 2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e . Controparte_4 Controparte_2
3. Nelle more della pendenza dei termini ex art 352 cpc, l'appellante ha rinunziato agli atti del giudizio per il tramite dei procuratori muniti della procura speciale preannunciando il raggiungimento di un accordo consacrato in un atto di transazione (invero non prodotto) e conseguente integrale compensazione delle spese.
La controparte costituita ha accettato la rinunzia anche per quanto concerne il capo delle spese.
A tale riguardo, l'accettazione, pur provenendo dal solo del procuratore, deve ritenersi valida e quindi idonea a produrre l'effetto (auspicato dalle parti) dell'estinzione del giudizio in quanto l'art. 306 cpc prevede espressamente l'accettazione soltanto laddove la parte abbia un qualche interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tale requisito nel caso di specie deve decisamente escludersi ed almeno per due ordine di ragioni.
Anzitutto, con l'estinzione si produce il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure che ha avuto un esito favorevole per la parte appellata.
Una tale soluzione si allinea nel solco tracciato dalla giurisprudenza secondo cui “In conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello, deve essere dichiarata, ex art. 306
c.p.c., l'estinzione del giudizio stesso, non essendo neanche necessaria, in tal caso, l'accettazione dell'appellata, non avendo essa uno specifico interesse alla pronuncia sul merito. Giova precisare altresì che la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.” (cfr Corte Appello
Napoli, Sez. III, 29.9.2023 n. 4122).
Pertanto deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 1501/23 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_2
b) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
4 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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