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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963/2024 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
rappresentati e difesi dall'avv. Parte_8 Parte_9
D. COLABRARO;
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. R. SILVESTRI e S. MATTEI;
Resistente
OGGETTO: Responsabilità solidale del committente ex art. 29
D. Lgs. 276/2003 e ex art. 1676 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2024, i sigg.ri , Pt_1
, , , , e Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 convenivano in giudizio l' Pt_9 Controparte_2 deducendo: di essere stati assunti in data 13.3.2015 dalla giusti contratti di lavoro a tempo indeterminato Parte_10 part-time con la categoria di impiegati e qualifica di operatori di call center con inquadramento di 2° livello del CCNL Telecomunicazioni e con sede di lavoro a Rende;
di essere stati impiegati nell'ambito della commessa/appalto affidata da che in data 16.7.2015 il contratto Controparte_1 di lavoro veniva ceduto ex art. 2112 c.c. alla Tech & Com sarl in seguito ad affitto di ramo di azienda e che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità presso la medesima sede di lavoro di Rende (CS) e per la stessa commessa;
che a far data da giugno 2023 la datrice di lavoro non corrispondeva la retribuzione mensile restando inadempiente sino al novembre 2023 (per , Pt_2 Pt_3
, , , , ) e sino al dicembre Pt_4 Pt_5 Pt_7 Pt_8 Pt_9
2023 (per , ); che dai cedolini di paga emessi Pt_1 Pt_6 dalla datrice di lavoro risultava un credito di € 13.412,06
(di cui € 7.802,14 per tfr) in favore della sig.ra Pt_1
; di € 11.852,81 (di cui € 7.395,27 per tfr) in favore
[...] della sig.ra di € 11.712,58 (di cui € Parte_2
7.081,92 per tfr) in favore della sig.ra ; di € Parte_3
12.349,25 (di cui € 7.477,61 per tfr) in favore della sig.ra
; di € 12.366,06 (di cui € 7.330,37 per tfr) Parte_4 in favore della sig.ra di € 10.607,12 (di Parte_5 cui € 7.259,78 per tfr) in favore della sig.ra ; Parte_6 di € 10.244,41 (di cui € 7.556,16 per tfr) in favore della sig.ra di € 9.916,33 (di cui € 7.348,53 per Parte_7 tfr) in favore della sig.ra di € 11.293,35 (di Parte_8 cui € 7.422,18 per tfr) in favore della sig.ra . Parte_9
Tutto ciò premesso, invocando la responsabilità solidale della committente ex art. 29 D. Lgs. n. Controparte_1
276/2003 per il pagamento delle retribuzioni indicate concludeva chiedendo la condanna della al CP_1 pagamento dele suddette somme oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, o, in subordine, al pagamento della cifra maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità
e con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 domanda e chiedendo in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore di quella del
Tribunale di Velletri-Sezione Fallimentare, avanti il quale le parti dovranno essere rimesse per la proposizione nell'ambito della par condicio creditorum di tutte le domande di pagamento inerenti le competenze retributive e di TFR riferibili al periodo fino al 17.7.2015, e nel merito, rigettare le domande formulate contro l' Controparte_1 perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, rilevarsi che è documentalmente accertata l'assunzione di parte ricorrente da parte della Parte_10 con il dedotto inquadramento qualifica e mansioni, la sussistenza del contratto di appalto tra la ed Parte_10 così come la cessione del contratto di Controparte_1 lavoro ex art. 2122 c.c. alla Tech & Com s.a.r.l. in seguito ad affitto di ramo di azienda.
Parte ricorrente – lamentando il mancato pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi dovuti a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre
2023/dicembre 2023 e del TFR, agisce in questa sede invocando la responsabilità solidale della convenuta, nella qualità di committente, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 che, com'è noto, dispone che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Costituendosi in giudizio ha, in via Controparte_1 preliminare, eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del giudice fallimentare del Tribunale di
Velletri deducendo, in particolare, che “[..] Risulta [..] che l'allora sia stata dapprima trasformata nella Parte_10
“ ” e che, da ultimo, con sentenza Controparte_3
n. 4/2023 del Tribunale di Velletri ne sia stato dichiarato il fallimento. Ciò determina la vis attractiva da parte del
Tribunale Fallimentare di Velletri delle pretese economiche azionate nel presente giudizio nei confronti dell'
[...]
avendo ad oggetto mere domande di pagamento CP_1
e condanna che devono invece convergere nella par condicio creditorum. Si chiede pertanto che il Tribunale voglia preliminarmente dichiarare la propria incompetenza funzionale. Ciò quanto meno per la domanda di pagamento del
TFR, riguardante anche il periodo per il quale il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la Parte_10 ovvero per tutto il periodo fino al 15.7.2017 [..]” (così a pag. 3 della memoria).
L'eccezione deve essere respinta rilevandosi, in proposito, che parte ricorrente reclama il mancato pagamento di emolumenti dovuti dalla Tech & Com s.a.r.l. relativi all'anno
2023 sicché alcuna incidenza spiega nel presente giudizio l'intervenuto fallimento riguardante diverso soggetto giuridico, ossia la rispetto Controparte_3 alla quale la parte non ha proposto alcuna domanda.
Ciò detto, premesso che parte ricorrente ha dedotto di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da , nella medesima sede di Rende, CP_1 CP_1 la convenuta ha contestato tale allegazione deducendo che
“[…] sarà loro onere dare rigorosa prova di avere lavorato per tutti i giorni lavorativi dell'intero rapporto nell'ambito degli appalti commissionati dall' […]” (così CP_1
a pag. 4 della memoria).
Sul punto ritiene il giudice che la allegazione di parte ricorrente trova riscontro: 1) nella circostanza che ella operava sul gestionale operativo di essendole CP_1 stato peraltro anche assegnato dalla resistente un suo identificativo (ID); 2) nella missiva del 19.10.2023 (all.
13 fasc. ricorrente) di indirizzata al Controparte_1 sindacato SLC CGIL, nonché a Tech & Com s.a.r.l., nella quale la resistente dà atto del mancato pagamento da parte dell'appaltatrice delle retribuzioni da agosto a settembre
2023 dovute in favore del personale della sede di Rende impiegato nell'appalto, specificando trattarsi di retribuzioni da ricondursi al contratto n. 8400158946.
Risulta dunque provato che parte ricorrente è stata, per come dedotto, impiegata nell'appalto affidato da CP_1
[...]
Tanto precisato, contesta la società convenuta la operatività della invocata responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n.
276/2003 in relazione a quanto reclamato contestando altresì
l'operatività di detta responsabilità anche in relazione alla indennità sostitutiva per festività, ex festività residue, ferie e permessi non goduti, al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. “Bonus Renzi”), alla “Irpef a credito” ed alla Voce ESON. IVS 3%. Conseguentemente, sostiene la resistente la non debenza degli importi indicati nelle buste paga prodotte da parte ricorrente relativi agli emolumenti indicati. La contestazione della convenuta merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., tra le altre Cass. n.
26678/2018) quello secondo cui “[…] in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n.
10354/2016) […]”.
Partendo da tale premessa la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (cfr. Cass. n. 5247/2022) sicché quanto reclamato a tale titolo dalla parte ricorrente non rientra nella responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Lo stesso è a dirsi quanto al “trattamento integrativo” di cui al D.L. n. 3/2020 (il c.d. Bonus Renzi) ed alla “IRPEF A
CREDITO” non venendo qui in considerazione un emolumento di natura strettamente retributiva quanto un bonus di natura fiscale.
Peraltro, in relazione a tali trattamenti, si osserva che gli importi indicati con tale causale nelle buste paga prodotte, pur risultando inseriti tra le voci “competenze”, non concorrono, tuttavia, alla determinazione dell'importo totale lordo indicato in busta, che non è quindi composto anche dai trattamenti integrativi in parola.
La responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 è, di contro, operante in relazione a quanto rivendicato da parte ricorrente a titolo di retribuzioni relative ai mesi da giugno a novembre/dicembre 2023, così come è operante in relazione ai c.d. ROL ai quali pure i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n.
10354/2016) e per le ex festività che, come i permessi retribuiti, maturano in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore;
del pari detta responsabilità sussiste per l'emolumento indicato nelle buste paga prodotte da parte ricorrente con la denominazione . IVS 3% e contrassegnata CP_4 dal codice n. 9746, trattandosi, invero, di contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e, come tali, espressamente contemplati dalla previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. citato.
Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso, essa ha certamente natura retributiva per come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n.
28164/2024. La Suprema Corte ha precisato come “[…] Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.
22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez.
Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.
28/3/2011 n.7033) […]”.
È certamente, poi, operante la citata responsabilità solidale in relazione a quanto reclamato a titolo di TFR.
Rispetto a detto emolumento la convenuta ha dedotto che “[…]
l'obbligo solidale del committente rispetto alle quote di
t.f.r. maturate dalla lavoratrice - ove spettanti - sarebbe di per sé configurabile solo nel caso in cui la stessa avesse esercitato l'opzione per il mantenimento del t.f.r. presso il datore di lavoro ex d.lgs. 252/2005, rimanendo comunque escluso nel caso di conferimento all'INPS o presso Fondi diversi […]”.
Sennonché, premesso che per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le altre, Cass. n. 4360/2023) “[…] il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120
c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in seguito ad essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero
l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo […]”, si osserva che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è cessato nel novembre/dicembre
2023 e che l'emolumento reclamato è indicato nella busta paga rilasciata dal datore di lavoro.
Compete dunque alla parte ricorrente il TFR maturato per come quantificato nella busta paga prodotta. Ed allora, in conclusione, dal quantum rivendicato da parte ricorrente deve quindi espungersi esclusivamente quanto conteggiato a titolo di ferie, trattandosi di emolumento non spettante poiché, come detto, non avente natura retributiva.
In definitiva, l' è responsabile solidale Controparte_1 ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per i crediti da lavoro maturati da parte ricorrente in esecuzione del predetto appalto e precisamente:
- di € 12.050,16 (di cui € 7.802,14 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_1
- di € 10.735,46 (di cui € 7.395,27 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_2
- di € 10.677,23 (di cui € 7.081,92 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_3
- di € 11.431,57 (di cui € 7.477,61 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_4
- di € 11.300,41 (di cui € 7.330,37 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_5
- di € 9.339,31 (di cui € 7.259,78 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_6
- di € 12.212,99 (di cui € 7.556,16 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_7
- di € 11.163,65 (di cui € 7.348,53 a titolo di TFR) in favore di;
Parte_8
- di € 10.837,63 (di cui € 7.422,18 a titolo di TFR) in favore di , Parte_9 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
Per ciò che riguarda le spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da €
5.200,00 ad € 26.000,00), si osserva quanto segue.
L'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 precisa che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
L'art. 4, co. 4 del medesimo D.M. stabilisce inoltre che
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto
è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“[…] c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità,
e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c)”
(Cass., n. 13667/2024).
Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per quanti sono i ricorrenti successivi al primo. Sull'importo così risultante è stato operato l'ulteriore aumento del 10% ai sensi dell'art.
1-bis del D.M. 55/2014 atteso che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Tutto ciò premesso, spetta al difensore a titolo di compenso professionale l'importo pari ad € 7.055,51 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di:
- € 12.050,16 (di cui € 7.802,14 a titolo di TFR), in favore di , Parte_1
- di € 10.735,46 (di cui € 7.395,27 a titolo di TFR) in favore di , Parte_2
- di € 10.677,23 (di cui € 7.081,92 a titolo di TFR) in favore di , Parte_3
- di € 11.431,57 (di cui € 7.477,61 a titolo di TFR) in favore di , Parte_4
- di € € 11.300,41 (di cui € 7.330,37 a titolo di TFR) in favore di , Parte_5
- di € 9.339,31 (di cui € 7.259,78 a titolo di TFR) in favore di , Parte_6
- di € 12.212,99 (di cui € 7.556,16 a titolo di TFR) in favore di , Parte_7
- di € 11.163,65 (di cui € 7.348,53 a titolo di TFR) in favore di , Parte_11
- di € 10.837,63 (di cui € 7.422,18 a titolo di TFR) in favore di , Parte_9 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 7.055,51 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 07/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino