Articolo 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1941
Articolo 2
Versione
7 marzo 1963
Art. 3.
All'onere di 900 milioni di lire si fara' fronte con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti Variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 marzo 1963