CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO RECLAMANTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. ), P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI “ ” (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. contro la Parte_1
sentenza n. 221/2024, pubblicata il 25.11.2024, del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata dal Pubblico Ministero in sede.
Si è osservato con il provvedimento impugnato, in relazione al presupposto dello stato di insolvenza, che “trattandosi di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CC.II., in analogia alla giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente normativa fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”, che “tale dimensione di equilibrio o eccedenza pagina 1 di 6 ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore” e che “tale onere nella specie non può ritenersi assolto, non essendosi la società resistente nemmeno costituita nel procedimento, nonostante la regolarità della notifica;
l'insussistenza di reali capacità di soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori risulta pacifica dall'esistenza di debiti verso l'erario per la somma di euro
334.146,48, dalla procedura esecutiva immobiliare promossa da altro creditore (e nella quale è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate) in rapporto ai valori di attivo espressi nell'ultimo bilancio pubblicato (quello per il 2020, in cui l'attivo è indicato in euro 250.740)”.
Quanto poi al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) CCII, il tribunale ha rilevato che “la resistente non ha provveduto al deposito di alcun bilancio di esercizio dal 2020: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI”.
2. , con il primo motivo di gravame, censura l'affermata sussistenza dei requisiti Parte_1
dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto, dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2021, 2023, e 2022 emergerebbero, per l'anno
2021, un attivo patrimoniale di € 44.4179,62, ricavi per € 5584,03, passivo di € 248.325,51; per l'anno
2022 un attivo patrimoniale di € 37.984,27, ricavi per € 14,56, passivo di € 249.112,56; per l'anno anno 2023 un attivo patrimoniale di € 34.462,18, ricavi 0,00, passivo di € 248.358,93. Anche dalla situazione al 30.09.2024 risulterebbe un attivo patrimoniale di € 34.3912,26, ricavi 0,00, un passivo di
€ 248.401,43.
Detta documentazione sarebbe pienamente attendibile, in quanto contenente dati sufficientemente analitici;
viceversa, i bilanci per gli anni 2019 e 2020 presi in esame dal PM nell'istanza di liquidazione non sarebbero corretti, avendo il liquidatore successivamente provveduto alla rettifica dei bilanci a suo tempo depositati, non essendosi nell'elaborazione degli stessi tenuto conto del fatto che in data
27.03.19 era stata sottoscritta con la società Secur Refund una scrittura di accollo del debito del Banco
BPM per E. 510.000,00 a fronte della cessione di contratti di affiliazione e, quindi, era stato erroneamente inserito nei debiti l'importo di € 510.000,00, non tenendosi conto dell'accollo suddetto.
Dal dato contabilmente corretto il liquidatore aveva poi elaborato poi le situazioni patrimoniali successive sulla base della documentazione contabile rettificata ed esposta nei bilanci di rettifica di cui al verbale di assemblea del 25.01.2022.
3. Con il secondo motivo la reclamante contesta la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza;
al riguardo, premesso che la relativa valutazione, nel caso di società in liquidazione, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e pagina 2 di 6 integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, rileva di essere proprietaria di due immobili iscritti in bilancio a costo di acquisto civilmente ammortizzato (un negozio e una autorimessa) stimati nel 2019 per € 186.000,00 e attualmente stimabili in base ai valori OMI di riferimento per il primo semestre 2024 per € 191.350,00.
Dunque, a fronte di un debito di € 248.401,43, vi sarebbe un attivo patrimoniale “rettificato” costituito dal valore di mercato degli immobili pari ad € 191.350,00 oltre ad ulteriori attività per € 18.963,02 risultanti dalla situazione patrimoniale al 30.09.24, per un totale di € 210.313,02.
Inoltre, anche a voler considerare il debito con BPM pari a € 513.000,00 non estinto mediante l'operazione di accollo, la società non sarebbe in stato di decozione, in quanto in tal caso dovrebbe essere considerato anche il credito vantato nei confronti di Secur Refund pari ad € 510.000,00 maggiorato degli interessi moratori alla data odierna e, quindi, pari ad € 773.002,81, credito sicuramente esigibile essendo la società patrimonializzata.
In conclusione, la società avrebbe attività per € 983.315,83 a fronte di debiti per € 832.417,00, senza considerare che nell'attivo patrimoniale sono presenti partecipazioni sociali valorizzate solo nominalmente (Ellepi Biol C s.r.l. e College Brave Arts ev s.r.l.).
4. Il Pubblico Ministero e la Liquidazione giudiziale non si sono costituti;
tuttavia il Curatore, su richiesta della Corte, ha depositato una dettagliata relazione sull'attivo (mobili, immobili e crediti) realizzabile, sul passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
***
5. Il gravame è nel complesso infondato.
Come risulta dalla relazione del Curatore, all'attivo della liquidazione giudiziale sono stati acquisiti due immobili, il primo dei quali oggetto di una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di
Bologna, nell'ambito della quale, con ordinanza del 13 dicembre 2024, il giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita del bene pignorato a un prezzo base d'asta pari a € 95.000,00.
Il secondo immobile è costituito da un'autorimessa che, sulla base dei valori OMI rilevati per il secondo semestre del 2024 riferiti alla zona in cui è ubicata, ha un valore compreso tra un minimo di €
22.400,00 e un massimo di € 32.200,00, e quindi un valore medio di circa € 27.300,00; pertanto, il valore complessivo del compendio immobiliare ammonta a circa € 122.300,00.
pagina 3 di 6 6. Quanto ai crediti, la società ne vanta uno di € 510.000,00 nei confronti della Secure Refund S.p.A., società di diritto sammarinese, di cui alla fattura n. 1 del 21 giugno 2019, per cessione dei “contratti di affiliazione come da contratto del 26/03/19”.
Detto credito è stato oggetto del contratto di accollo di debito del 27 marzo 2019, stipulato tra la
e la Secure Refund S.p.A., nel quale le parti hanno convenuto, tra l'altro, che: “La Società Pt_1
Secure Refund S.r.l., quale terzo accollante, ai sensi dell'art. 1273, 1° comma, cod. civ. dichiara espressamente di assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1333 c.c., il debito oggetto del Contratto di Mutuo stipulato in data 26 febbraio 2010 rapporto n. 78033 (delibera n. 900078033), concesso da
Banco BPM Società per azioni in capo alla . Parte_1
Alla data della sottoscrizione di tale accordo, il debito residuo della società nei confronti di Pt_1
Banco BPM S.p.A. ammontava a € 513.066,09.
Secure Refund S.p.A. non ha effettuato alcun pagamento a favore del Banco BPM e quest'ultimo si è insinuato al passivo di per un importo complessivo di € 615.033,23, di cui € 101.967,14 per Pt_1
interessi.
La Curatela ha poi intimato alla Secure Refund S.p.A. di versare l'importo suddetto sul conto della procedura, ma, allo stato, la debitrice non ha fornito alcun riscontro né provveduto al pagamento dell'importo dovuto.
7. Con riguardo alle partecipazioni in Ellepi Biological Chemistry s.r.l. in liquidazione e College Brave
Arts ev s.r.l., la prima di dette società è stata cancellata in data 4 gennaio 2022, mentre la partecipazione nella società è stata ceduta in Controparte_1
data 16 gennaio 2018.
L'unica partecipazione detenuta alla data di apertura di liquidazione giudiziale risulta essere quella nella società SIP S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari nel 2018.
Non risultano altri beni mobili.
Pertanto l'attivo realizzabile, compreso il credito nei confronti di Secure Refund S.p.A., è ad oggi stimabile in complessivi € 735.000,00 circa.
8. Quanto al passivo, all'udienza di verifica delle insinuazioni tempestive del 26 marzo 2025 sono stati ammessi crediti per complessivi € 1.193.809,70, di cui € 735.863,07 in chirografo ed € 457.946,63 in privilegio;
sono inoltre successivamente pervenute tre ulteriori domande di ammissione al passivo in via tardiva per complessivi € 22.000,00 circa.
9. Ciò posto, l'art. 2 co. 1 lett. b) CCII definisce lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, nel solco della nozione elaborata, in pagina 4 di 6 relazione alla previgente legge fallimentare, dalla giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); essa “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”(Cass., n. 1069/2020)
Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e tenuto conto dell'evidente sbilanciamento tra debiti e attivo realizzato e realizzabile, nonché dello stato di liquidazione, che non consente neanche di ipotizzare la possibilità di un futuro andamento favorevole, il presupposto dello stato di insolvenza deve ritenersi sicuramente sussistente.
10. Inoltre, l'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva, ben superiore ad € 500.000,00, comporta l'evidente superamento dei limiti dimensionali minimi per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
10. Il reclamo va conseguentemente respinto.
Nulla per le spese, stante la manata costituzione della parte reclamata.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 6.5.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALISTRI ALFREDO RECLAMANTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA (C.F. ), P.IVA_2
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI “ ” (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
RECLAMATI
Conclusioni: come in atti
Fatto e Diritto
1. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. contro la Parte_1
sentenza n. 221/2024, pubblicata il 25.11.2024, del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di detta società in seguito all'istanza presentata dal Pubblico Ministero in sede.
Si è osservato con il provvedimento impugnato, in relazione al presupposto dello stato di insolvenza, che “trattandosi di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CC.II., in analogia alla giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente normativa fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”, che “tale dimensione di equilibrio o eccedenza pagina 1 di 6 ricade comunque nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore” e che “tale onere nella specie non può ritenersi assolto, non essendosi la società resistente nemmeno costituita nel procedimento, nonostante la regolarità della notifica;
l'insussistenza di reali capacità di soddisfacimento integrale delle ragioni dei creditori risulta pacifica dall'esistenza di debiti verso l'erario per la somma di euro
334.146,48, dalla procedura esecutiva immobiliare promossa da altro creditore (e nella quale è intervenuta la stessa Agenzia delle Entrate) in rapporto ai valori di attivo espressi nell'ultimo bilancio pubblicato (quello per il 2020, in cui l'attivo è indicato in euro 250.740)”.
Quanto poi al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) CCII, il tribunale ha rilevato che “la resistente non ha provveduto al deposito di alcun bilancio di esercizio dal 2020: non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI”.
2. , con il primo motivo di gravame, censura l'affermata sussistenza dei requisiti Parte_1
dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto, dall'esame delle situazioni contabili per gli anni 2021, 2023, e 2022 emergerebbero, per l'anno
2021, un attivo patrimoniale di € 44.4179,62, ricavi per € 5584,03, passivo di € 248.325,51; per l'anno
2022 un attivo patrimoniale di € 37.984,27, ricavi per € 14,56, passivo di € 249.112,56; per l'anno anno 2023 un attivo patrimoniale di € 34.462,18, ricavi 0,00, passivo di € 248.358,93. Anche dalla situazione al 30.09.2024 risulterebbe un attivo patrimoniale di € 34.3912,26, ricavi 0,00, un passivo di
€ 248.401,43.
Detta documentazione sarebbe pienamente attendibile, in quanto contenente dati sufficientemente analitici;
viceversa, i bilanci per gli anni 2019 e 2020 presi in esame dal PM nell'istanza di liquidazione non sarebbero corretti, avendo il liquidatore successivamente provveduto alla rettifica dei bilanci a suo tempo depositati, non essendosi nell'elaborazione degli stessi tenuto conto del fatto che in data
27.03.19 era stata sottoscritta con la società Secur Refund una scrittura di accollo del debito del Banco
BPM per E. 510.000,00 a fronte della cessione di contratti di affiliazione e, quindi, era stato erroneamente inserito nei debiti l'importo di € 510.000,00, non tenendosi conto dell'accollo suddetto.
Dal dato contabilmente corretto il liquidatore aveva poi elaborato poi le situazioni patrimoniali successive sulla base della documentazione contabile rettificata ed esposta nei bilanci di rettifica di cui al verbale di assemblea del 25.01.2022.
3. Con il secondo motivo la reclamante contesta la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza;
al riguardo, premesso che la relativa valutazione, nel caso di società in liquidazione, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e pagina 2 di 6 integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, rileva di essere proprietaria di due immobili iscritti in bilancio a costo di acquisto civilmente ammortizzato (un negozio e una autorimessa) stimati nel 2019 per € 186.000,00 e attualmente stimabili in base ai valori OMI di riferimento per il primo semestre 2024 per € 191.350,00.
Dunque, a fronte di un debito di € 248.401,43, vi sarebbe un attivo patrimoniale “rettificato” costituito dal valore di mercato degli immobili pari ad € 191.350,00 oltre ad ulteriori attività per € 18.963,02 risultanti dalla situazione patrimoniale al 30.09.24, per un totale di € 210.313,02.
Inoltre, anche a voler considerare il debito con BPM pari a € 513.000,00 non estinto mediante l'operazione di accollo, la società non sarebbe in stato di decozione, in quanto in tal caso dovrebbe essere considerato anche il credito vantato nei confronti di Secur Refund pari ad € 510.000,00 maggiorato degli interessi moratori alla data odierna e, quindi, pari ad € 773.002,81, credito sicuramente esigibile essendo la società patrimonializzata.
In conclusione, la società avrebbe attività per € 983.315,83 a fronte di debiti per € 832.417,00, senza considerare che nell'attivo patrimoniale sono presenti partecipazioni sociali valorizzate solo nominalmente (Ellepi Biol C s.r.l. e College Brave Arts ev s.r.l.).
4. Il Pubblico Ministero e la Liquidazione giudiziale non si sono costituti;
tuttavia il Curatore, su richiesta della Corte, ha depositato una dettagliata relazione sull'attivo (mobili, immobili e crediti) realizzabile, sul passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
***
5. Il gravame è nel complesso infondato.
Come risulta dalla relazione del Curatore, all'attivo della liquidazione giudiziale sono stati acquisiti due immobili, il primo dei quali oggetto di una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di
Bologna, nell'ambito della quale, con ordinanza del 13 dicembre 2024, il giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita del bene pignorato a un prezzo base d'asta pari a € 95.000,00.
Il secondo immobile è costituito da un'autorimessa che, sulla base dei valori OMI rilevati per il secondo semestre del 2024 riferiti alla zona in cui è ubicata, ha un valore compreso tra un minimo di €
22.400,00 e un massimo di € 32.200,00, e quindi un valore medio di circa € 27.300,00; pertanto, il valore complessivo del compendio immobiliare ammonta a circa € 122.300,00.
pagina 3 di 6 6. Quanto ai crediti, la società ne vanta uno di € 510.000,00 nei confronti della Secure Refund S.p.A., società di diritto sammarinese, di cui alla fattura n. 1 del 21 giugno 2019, per cessione dei “contratti di affiliazione come da contratto del 26/03/19”.
Detto credito è stato oggetto del contratto di accollo di debito del 27 marzo 2019, stipulato tra la
e la Secure Refund S.p.A., nel quale le parti hanno convenuto, tra l'altro, che: “La Società Pt_1
Secure Refund S.r.l., quale terzo accollante, ai sensi dell'art. 1273, 1° comma, cod. civ. dichiara espressamente di assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1333 c.c., il debito oggetto del Contratto di Mutuo stipulato in data 26 febbraio 2010 rapporto n. 78033 (delibera n. 900078033), concesso da
Banco BPM Società per azioni in capo alla . Parte_1
Alla data della sottoscrizione di tale accordo, il debito residuo della società nei confronti di Pt_1
Banco BPM S.p.A. ammontava a € 513.066,09.
Secure Refund S.p.A. non ha effettuato alcun pagamento a favore del Banco BPM e quest'ultimo si è insinuato al passivo di per un importo complessivo di € 615.033,23, di cui € 101.967,14 per Pt_1
interessi.
La Curatela ha poi intimato alla Secure Refund S.p.A. di versare l'importo suddetto sul conto della procedura, ma, allo stato, la debitrice non ha fornito alcun riscontro né provveduto al pagamento dell'importo dovuto.
7. Con riguardo alle partecipazioni in Ellepi Biological Chemistry s.r.l. in liquidazione e College Brave
Arts ev s.r.l., la prima di dette società è stata cancellata in data 4 gennaio 2022, mentre la partecipazione nella società è stata ceduta in Controparte_1
data 16 gennaio 2018.
L'unica partecipazione detenuta alla data di apertura di liquidazione giudiziale risulta essere quella nella società SIP S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari nel 2018.
Non risultano altri beni mobili.
Pertanto l'attivo realizzabile, compreso il credito nei confronti di Secure Refund S.p.A., è ad oggi stimabile in complessivi € 735.000,00 circa.
8. Quanto al passivo, all'udienza di verifica delle insinuazioni tempestive del 26 marzo 2025 sono stati ammessi crediti per complessivi € 1.193.809,70, di cui € 735.863,07 in chirografo ed € 457.946,63 in privilegio;
sono inoltre successivamente pervenute tre ulteriori domande di ammissione al passivo in via tardiva per complessivi € 22.000,00 circa.
9. Ciò posto, l'art. 2 co. 1 lett. b) CCII definisce lo stato di insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, nel solco della nozione elaborata, in pagina 4 di 6 relazione alla previgente legge fallimentare, dalla giurisprudenza, secondo la quale lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); essa “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”(Cass., n. 1069/2020)
Nel caso di specie, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e tenuto conto dell'evidente sbilanciamento tra debiti e attivo realizzato e realizzabile, nonché dello stato di liquidazione, che non consente neanche di ipotizzare la possibilità di un futuro andamento favorevole, il presupposto dello stato di insolvenza deve ritenersi sicuramente sussistente.
10. Inoltre, l'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva, ben superiore ad € 500.000,00, comporta l'evidente superamento dei limiti dimensionali minimi per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
10. Il reclamo va conseguentemente respinto.
Nulla per le spese, stante la manata costituzione della parte reclamata.
Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
p.q.m.
la Corte rigetta il reclamo.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna il 6.5.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6