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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1123/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La presidente ha emesso la seguente: SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002
iscritto al Ruolo generali affari contenziosi al numero 6373/2023, promossa da:
Avv. (C.F. , rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa ex art. 86 c.p.c..
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
***
§1-L'avv. ha proposto il ricorso in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 170 Parte_1
del DPR n. 115/2002, per opporsi al decreto della Corte di Appello di Roma, III
sezione penale, emesso per la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il 17.01.2025, quale giudice competente ai sensi dell'art. 83 co.2, D.P.R. 115/02, notificato in data 30.01.2025, in ragione del patrocinio prestato nel procedimento penale n. 3764/16 RGNR, n.3596/20 R.G. C.A,
n. 13239/24 Cass, n. SIAMM 6145/24, in favore di e ha Parte_2
chiesto: <l'e.cc.mo giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto difensore l'importo di € 2.166,00 (duemilacentosessantasei/00)
richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate.
Anticipazioni, spese, competenze rifuse>>. Ha lamentato l'opponente l'esiguità della somma liquidata con il decreto impugnato per i seguenti motivi: 1) violazione del protocollo di intesa intervenuto tra Corte di
Appello di Roma, l'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi del CP_2
ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i Consigli dell'Ordine degli
Avvocati del distretto e la Camera Penale di Roma, per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c.d. insolvibili
(All.to n. 4), poiché, contrariamente a quanto richiesto, veniva liquidata la somma di
€ 1.260,00, oltre 15%, IVA e CPA, avendo applicato la Corte di Appello una ulteriore decurtazione del 30% dell'onorario ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, “in
considerazione dell'attività svolta in concreto (data la non particolare complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate con l'atto di appello….)”;
2) in particolare, il giudice del decreto opposto: – non ha fatto riferimento ad alcun protocollo;
– non ha fatto riferimento alla nota specifica;
– non ha motivato perché
non ha inteso liquidare nella misura di cui alla nota specifica depositata;
– ha indicato erroneamente l'atto di appello e non il ricorso in Cassazione;
– ha indicato il DM
55/2014, quale norma di riferimento ai cui ha uniformato i minimi di ciascuna fase,
senza neppure tenere in conto le successive modificazioni dell'art. 12;
3) la liquidazione opposta non è rispettosa del decoro e dell'impegno nello
svolgimento della professione forense e dell'impegno profuso nello svolgimento dell'ulteriore grado di giudizio in relazione alle questioni di diritto trattate.
§1.1-Il opposto si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
§2-Va anzitutto considerato che: in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore
di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere
superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi
il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta
modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato
in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del
compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro
lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di
contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed
il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 36059
del 27/12/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024).
Ora, avendo riguardo alla giurisprudenza appena richiamata, va sottolineato che la
Corte penale non ha violato affatto i minimi tariffari, neppure dopo aver decurtato il compenso del 30% con la congrua e chiara motivazione della non particolare complessità e importanza dell'opera professionale da remunerare e di un terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002.
Tale violazione non appare ipotizzabile particolarmente considerando che i compensi in argomento, come chiaramente evincibile dalla richiesta dell'avv. opponente, sono riferibili ad un'unica fase processuale, poiché tanto in sede di prima istanza che di opposizione (cfr. all. 1 e ricorso in opposizione) non contengono nessuna specifica indicazione della duplicità dei giudizi per i quali si assume prestato il patrocinio a spese dello Stato.
In effetti, anche nell'atto introduttivo di questo procedimento gli importi richiesti vengono riferiti ad un'unica fase giudiziale, considerata l'indicazione di una sola fase di studio, con richiesta di € 700,00; di una sola fase introduttiva, con richiesta di €
1.250,00; di una sola fase decisoria, con richiesta di € 1.300,00; tal che, in mancanza di ulteriori specificazione su come debba intendersi imputata tale unitaria complessiva voce, per ciascuna fase indicata, se al giudizio di appello piuttosto che a quello di Cassazione, correttamente i giudici della prima fase lo hanno inteso riferito al solo giudizio di appello.
E, in ogni caso, quand'anche lo si volesse intendere riferito al giudizio di Cassazione,
comunque, non sarebbe ipotizzabile la violazione dei minimi tariffari. Fermo restando l'impossibilità di riferire la richiesta in argomento, formulata come innanzi, a due giudizi piuttosto che uno.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, e le spese di lite, data l'esigenza che la pronuncia da rendere in questa sede corrisponda anche ad esigenze di giustizia
sostanziale, vertendosi in materia di patrocinio a spese dello Stato, che già vede l'avvocato impegnato in un'attività difensiva il cui compenso è ex lege – art. 106-bis
DPR 115/2002 – decurtato, vanno integralmente compensate, sussistendo quelle non
tipizzate gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, II comma, c.p.c..
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di questo giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 18.07.2024
La Presidente
Marianna D'Avino
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La presidente ha emesso la seguente: SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 15 D. L.vo n. 150/2011 e 170 D.P.R. n. 115/2002
iscritto al Ruolo generali affari contenziosi al numero 6373/2023, promossa da:
Avv. (C.F. , rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1
stessa ex art. 86 c.p.c..
Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (C.F. n. ), presso i cui P.IVA_1
uffici ex lege domicilia.
***
§1-L'avv. ha proposto il ricorso in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 170 Parte_1
del DPR n. 115/2002, per opporsi al decreto della Corte di Appello di Roma, III
sezione penale, emesso per la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il 17.01.2025, quale giudice competente ai sensi dell'art. 83 co.2, D.P.R. 115/02, notificato in data 30.01.2025, in ragione del patrocinio prestato nel procedimento penale n. 3764/16 RGNR, n.3596/20 R.G. C.A,
n. 13239/24 Cass, n. SIAMM 6145/24, in favore di e ha Parte_2
chiesto: <l'e.cc.mo giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto difensore l'importo di € 2.166,00 (duemilacentosessantasei/00)
richiesto nell'istanza di liquidazione per la ragioni sopra indicate.
Anticipazioni, spese, competenze rifuse>>. Ha lamentato l'opponente l'esiguità della somma liquidata con il decreto impugnato per i seguenti motivi: 1) violazione del protocollo di intesa intervenuto tra Corte di
Appello di Roma, l'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi del CP_2
ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i Consigli dell'Ordine degli
Avvocati del distretto e la Camera Penale di Roma, per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c.d. insolvibili
(All.to n. 4), poiché, contrariamente a quanto richiesto, veniva liquidata la somma di
€ 1.260,00, oltre 15%, IVA e CPA, avendo applicato la Corte di Appello una ulteriore decurtazione del 30% dell'onorario ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 55/2014, “in
considerazione dell'attività svolta in concreto (data la non particolare complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate con l'atto di appello….)”;
2) in particolare, il giudice del decreto opposto: – non ha fatto riferimento ad alcun protocollo;
– non ha fatto riferimento alla nota specifica;
– non ha motivato perché
non ha inteso liquidare nella misura di cui alla nota specifica depositata;
– ha indicato erroneamente l'atto di appello e non il ricorso in Cassazione;
– ha indicato il DM
55/2014, quale norma di riferimento ai cui ha uniformato i minimi di ciascuna fase,
senza neppure tenere in conto le successive modificazioni dell'art. 12;
3) la liquidazione opposta non è rispettosa del decoro e dell'impegno nello
svolgimento della professione forense e dell'impegno profuso nello svolgimento dell'ulteriore grado di giudizio in relazione alle questioni di diritto trattate.
§1.1-Il opposto si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
§2-Va anzitutto considerato che: in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore
di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere
superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi
il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta
modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato
in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del
compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro
lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di
contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed
il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 36059
del 27/12/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 4048 del 14/02/2024).
Ora, avendo riguardo alla giurisprudenza appena richiamata, va sottolineato che la
Corte penale non ha violato affatto i minimi tariffari, neppure dopo aver decurtato il compenso del 30% con la congrua e chiara motivazione della non particolare complessità e importanza dell'opera professionale da remunerare e di un terzo ex art. 106-bis DPR 115/2002.
Tale violazione non appare ipotizzabile particolarmente considerando che i compensi in argomento, come chiaramente evincibile dalla richiesta dell'avv. opponente, sono riferibili ad un'unica fase processuale, poiché tanto in sede di prima istanza che di opposizione (cfr. all. 1 e ricorso in opposizione) non contengono nessuna specifica indicazione della duplicità dei giudizi per i quali si assume prestato il patrocinio a spese dello Stato.
In effetti, anche nell'atto introduttivo di questo procedimento gli importi richiesti vengono riferiti ad un'unica fase giudiziale, considerata l'indicazione di una sola fase di studio, con richiesta di € 700,00; di una sola fase introduttiva, con richiesta di €
1.250,00; di una sola fase decisoria, con richiesta di € 1.300,00; tal che, in mancanza di ulteriori specificazione su come debba intendersi imputata tale unitaria complessiva voce, per ciascuna fase indicata, se al giudizio di appello piuttosto che a quello di Cassazione, correttamente i giudici della prima fase lo hanno inteso riferito al solo giudizio di appello.
E, in ogni caso, quand'anche lo si volesse intendere riferito al giudizio di Cassazione,
comunque, non sarebbe ipotizzabile la violazione dei minimi tariffari. Fermo restando l'impossibilità di riferire la richiesta in argomento, formulata come innanzi, a due giudizi piuttosto che uno.
Ne consegue che il ricorso va rigettato, e le spese di lite, data l'esigenza che la pronuncia da rendere in questa sede corrisponda anche ad esigenze di giustizia
sostanziale, vertendosi in materia di patrocinio a spese dello Stato, che già vede l'avvocato impegnato in un'attività difensiva il cui compenso è ex lege – art. 106-bis
DPR 115/2002 – decurtato, vanno integralmente compensate, sussistendo quelle non
tipizzate gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, II comma, c.p.c..
P.Q.M.
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di questo giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 18.07.2024
La Presidente
Marianna D'Avino