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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 1541/23 RG
Udienza del 30.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Misurale
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1541/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (contumace):
CP_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la ha proposto opposizione ex art. CP_2
615 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 066 2022 90001004 89/000, notificatale il 4.3.22 ed avente ad oggetto, fra le altre, 7 cartelle esattoriali, eccependo che queste ultime non le erano mai state notificate, nonché la prescrizione del relativo diritto.
L ha contestato tale eccezione, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 144/23, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, ritenendo non provata la notifica.
1 L ha proposto appello, reiterando le proprie contestazioni. Controparte_1
La non si è costituita. CP_2
Motivi della decisione
La convenuta-appellante ha prodotto la documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle per le quali è causa (docc.
2-8 del fascicolo di primo grado).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, premesso che per tre delle sette cartelle in questione
(le nn. 5, 6 e 7) il problema non si pone, in quanto la notifica è avvenuta per una (la n. 5) nel 2017 e per le altre due (le nn. 6 e 7) nel 2019, quanto alle altre quattro essa risulta interrotta dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, da valere quale riconoscimento di debito (doc.
11 del fascicolo di primo grado), oltre che, quanto ad una di esse (la n. 1), dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta nel 2015 (doc. 9 del fascicolo di primo grado).
L'appello va dunque senz'altro accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna la a rifondere all' le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 Controparte_1 che unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 100,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
LE Fornaciari
2
Udienza del 30.10.25
È presente, via teams, l'avv.to Misurale
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La parte conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1541/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (contumace):
CP_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, la ha proposto opposizione ex art. CP_2
615 cpc avverso l'intimazione di pagamento n. 066 2022 90001004 89/000, notificatale il 4.3.22 ed avente ad oggetto, fra le altre, 7 cartelle esattoriali, eccependo che queste ultime non le erano mai state notificate, nonché la prescrizione del relativo diritto.
L ha contestato tale eccezione, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Con sentenza n. 144/23, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, ritenendo non provata la notifica.
1 L ha proposto appello, reiterando le proprie contestazioni. Controparte_1
La non si è costituita. CP_2
Motivi della decisione
La convenuta-appellante ha prodotto la documentazione relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle per le quali è causa (docc.
2-8 del fascicolo di primo grado).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, premesso che per tre delle sette cartelle in questione
(le nn. 5, 6 e 7) il problema non si pone, in quanto la notifica è avvenuta per una (la n. 5) nel 2017 e per le altre due (le nn. 6 e 7) nel 2019, quanto alle altre quattro essa risulta interrotta dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, da valere quale riconoscimento di debito (doc.
11 del fascicolo di primo grado), oltre che, quanto ad una di esse (la n. 1), dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta nel 2015 (doc. 9 del fascicolo di primo grado).
L'appello va dunque senz'altro accolto e, in riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'opposizione; condanna la a rifondere all' le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_2 Controparte_1 che unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 100,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
LE Fornaciari
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