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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 439/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da c.f. ); CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelomaria
Malaraggia (c.f. ) in Lodi, alla via Solferino n. 68; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 19.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
17.06.2016 in Cornegliano Laudense (LO), trascritto nei registri degli Atti di matrimonio dell'anno
2016 al n.3, Parte II, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense di
pagina 1 di 3 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni, che i coniugi hanno determinato di comune accordo:
1. I coniugi vivranno divorziati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione al precorso matrimonio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione, avendo definito ogni altro rapporto di natura economica e personale tra loro pendenti.
3. I coniugi si concedono il reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 148/2024 del 19.06.2024, pubblicata il 20.06.2024 e passata in giudicato il 20.01.2025, con la quale questo Tribunale ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cornegliano Laudense
[...]
(LO), in data 17.06.2016, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n.
3, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 439/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da c.f. ); CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelomaria
Malaraggia (c.f. ) in Lodi, alla via Solferino n. 68; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 CP_1
depositato in data 19.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
17.06.2016 in Cornegliano Laudense (LO), trascritto nei registri degli Atti di matrimonio dell'anno
2016 al n.3, Parte II, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense di
pagina 1 di 3 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni, che i coniugi hanno determinato di comune accordo:
1. I coniugi vivranno divorziati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione al precorso matrimonio, né per qualsivoglia altro titolo o ragione, avendo definito ogni altro rapporto di natura economica e personale tra loro pendenti.
3. I coniugi si concedono il reciproco consenso all'espatrio e al rilascio del passaporto.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 148/2024 del 19.06.2024, pubblicata il 20.06.2024 e passata in giudicato il 20.01.2025, con la quale questo Tribunale ha omologato le condizioni concordate dalle parti.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Cornegliano Laudense
[...]
(LO), in data 17.06.2016, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n.
3, parte II, serie A, anno 2016;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
pagina 2 di 3 3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornegliano Laudense (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3