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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2221 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
06/06/2025, vertente
TRA
- ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Gemelli come Parte_2 da procura in atti;
RECLAMANTE
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
RECLAMATA CONTUMACE
E
-LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 192/2025 Parte_1
( ), in persona del curatore dott. P.IVA_1 Persona_1
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza di apertura della r.g. n. 1 liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “a) nel merito, in accoglimento del presente reclamo, riformare la Sentenza n. 235/2025 pubblicata il 20/03/2025 – Rep. n. 255/2025 del 20/03/2025 del Tribunale di Roma, XIV Sezione Civile - Sezione Fallimentare, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Giudiziale n. 192/2025 della e per l'effetto, revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 Parte_1
e 53 CCII, la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale della Pt_1
per carenza del requisito soggettivo di cui al combinato disposto degli artt.
[...]
121 e 2, comma 1, lett. d), CCII, per le ragioni esposte nel primo motivo di reclamo;
nonché, in accoglimento anche del secondo motivo di reclamo, per carenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza irreversibile di cui all'art. 121, comma 1, CCII, con condanna, in caso di opposizione, della Società creditrice istante nel Procedimento Unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio;
b) in via Parte_1 istruttoria, si producono i documenti richiamati in narrativa ed esattamente elencati in separato indice allegato al presente reclamo, dei quali si chiede l'ammissione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 235/2025 con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Premessa la mancata costituzione in primo grado -per fatto proprio (e cioè le gravi ragioni di salute dell'amministratore)- la reclamante ha contestato la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, II comma lett. d) C.C.I.I. e ha negato lo stato di insolvenza (stante la momentanea difficoltà dovuta al mancato avvio del progetto imprenditoriale e, comunque, la possibilità di accedere al credito ai fini del soddisfacimento dell'unico creditore).
Nonostante la rituale notifica alla curatela ed al creditore istante, nessuno si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Compete al debitore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, che devono sussistere “anche al tempo dell'istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa” (Cass. 21188/2021). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, inoltre, la prova va offerta innanzitutto r.g. n. 2 mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi, che il debitore è tenuto a depositare nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e che costituiscono “mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa”; i bilanci, tuttavia, non assurgono a prova legale, essendo ammessa la prova -in difetto dei bilanci- “con strumenti probatori alternativi” (Cass.
24138/2019), quali sono le scritture contabili dell'impresa o altra documentazione comunque idonea a “fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali” (Cass. 21188/2021).
Nel caso di specie, è stata rilevato l'omesso deposito dei bilanci della società
“fin dalla sua costituzione avvenuta in data 9.11.2022” (v. sentenza impugnata).
Non di meno, la reclamante ha in questa sede provveduto a documentare i bilanci relativi agli esercizi 2022-2023-2024, approvati già prima dell'apertura della liquidazione giudiziale ma depositatati al registro imprese soltanto successivamente;
la società ha inoltre prodotto, per ciascuno dei suddetti esercizi e sino al 19/3/2025, i registri IVA, il libro giornale ed i partitari contabili;
la parte stessa ha inoltre dato conto, attraverso la relazione tecnica in atti (dott. P. ), della corrispondenza Per_2 della documentazione contabile con le fatture presso lo SDI dell'Agenzia delle
Entrate e con gli estratti conto dei rapporti bancari.
In base a tale documentazione, dunque, risulta l'attivo patrimoniale di euro
2.166,00 per l'anno 2022, di euro 103.612,00 per l'anno 2023 e di euro 106.753,00 per l'anno 2024, nonché la sostanziale assenza di ricavi annui per ciascuno degli esercizi indicati;
i debiti complessivi -anche non scaduti- ammontano ad euro
110.040,00.
Tali risultanze paiono coerenti non solo con la ricostruzione dell'attività svolta
(limitata ad una prima fase operativa, che non ha poi avuto seguito), ma anche con le informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate e l' : non constano, infatti, CP_2 passività erariali e previdenziali.
L'unico debito, dunque, è quello verso il creditore istante (in ragione dei contratti telefonici conclusi per l'attività di telemarketing), che non ha inteso costituirsi nella presente sede di reclamo.
r.g. n. 3 Per quanto premesso, si può quindi ritenere che la debitrice abbia fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, II comma lett. d) CP_3
In accoglimento del reclamo -restando assorbita ogni altra questione- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va pertanto revocata, dovendo tuttavia essere disposti gli obblighi informativi di cui all'art. 53, IV comma C.C.I.I. come da dispositivo.
Le spese di lite anticipate dai reclamanti vanno dichiarate non ripetibili, in ragione della colpevole mancata dimostrazione ad opera del debitore, nel procedimento di primo grado, della propria non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
per tale ragione, ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 366 C.C.I..I., le spese della procedura e il compenso del curatore dovranno essere posti a carico del debitore che con la sua condotta ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
- revoca la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- accerta ai fini di quanto previsto dall'art. 147 D.P.R. 115/2002 che con la propria condotta la società debitrice reclamante ha dato causa all'apertura della liquidazione giudiziale;
- dispone che la società debitrice, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, fornisca con cadenza mensile, entro il giorno 30 di ogni mese, al Tribunale di Roma, sotto la vigilanza del curatore, le informazioni sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria e depositi con la medesima cadenza una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
Così deciso in Roma il 20/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4