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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2232
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2232/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
PERMUNIAN e dell'avv. VALENTINO NICOLA SAVIANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Giudice dott.ssa Elena Orlandi, letto il ricorso ed esaminati i documenti, viste le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso per sequestro conservativo ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo di aver acquistato dal Controparte_1 sig. in data 19.02.2022 l'autoveicolo BMW X 4 tg. FA096KS corrispondendogli un CP_2 prezzo di euro 23.000,00, di aver scoperto dopo la compravendita, a seguito di successive verifiche commissionate, che il detto veicolo che, secondo le informazioni del venditore contenute nell'inserzione pubblicitaria aveva percorso 137.000,00 km, in realtà ne aveva percorsi ben
276.000,00, di aver quindi inviato missiva via raccomandata e tramite pec al sig. e CP_2 all'omonima impresa individuale con cui aveva sottoscritto il contratto comunicando l'intervenuta risoluzione dello stesso e richiedendo immediatamente la restituzione del prezzo pagato pari ad euro
23.000,00, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti successivi alla compravendita, ma che l'invio non andava a buon fine in quanto il sig. risultava sconosciuto all'indirizzo di residenza e la casella pec dell'impresa CP_2 individuale non risultava attiva e di aver quindi scoperto, tramite l'esame delle visure camerali per soggetto, che il sig. rivestiva la carica di amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
sulla cui casella di posta elettronica certificata procedeva pertanto a recapitare l'atto.
[...]
La ricorrente deduceva altresì di aver presentato atto di denuncia-querela nei confronti del sig. dal quale originava il procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 5542/2022 innanzi CP_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, di essersi costituita parte civile nel suddetto procedimento e di aver richiesto all'udienza del 29.01.2024 la citazione di Controparte_1
Pagina 1 in qualità di responsabile civile, che veniva autorizzata dal Giudice, nonché l'adozione di un CP_1 provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato e di a Controparte_1 garanzia delle obbligazioni civilistiche discendenti da reato ai sensi degli artt. 185 c.p. e 316 c.p.p. sino alla concorrenza della somma di euro 23.000,00, che il Giudice, con provvedimento emesso fuori udienza, parimenti autorizzava la misura cautelare reale richiesta sia nei confronti del sig. che della società , che, alla successiva udienza, stante la richiesta di CP_2 Controparte_1 definizione del procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato da parte dell'imputato, il Giudice ai sensi dell'art. 87, terzo comma, c.p.p. disponeva l'esclusione del responsabile civile dal processo e che, con sentenza emessa in data 20.06.2024, il Tribunale di Ravenna condannava il sig. alla pena di sei mesi di reclusione ed al pagamento di una provvisionale CP_2 immediatamente esecutiva di 23.000,00 euro.
La sig.ra previa affermazione dell'insussistenza di alcun divieto normativo che escluda la Pt_1 possibilità che coesistano più titoli ablativi sui medesimi beni e della configurabilità di entrambi i requisiti costituiti dal fumus boni iuris che dal periculum in mora, chiedeva al Tribunale di Ravenna di autorizzare, con decreto emesso inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutte le somme giacenti presso i conti correnti intestati alla società resistente fino a concorrenza della somma di euro 23.000,00, a tutela delle ragioni di credito da lei vantate, oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Con decreto emesso in data 28.10.2024, il Giudice, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, fissava udienza per l'esame della domanda cautelare nel contraddittorio con la parte resistente all'udienza dello 05.12.2024, che veniva successivamente rinviata alla data del 12.12.2024 e di cui veniva disposto lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 12.12.2024 a seguito del deposito delle note scritte da parte della difesa della sig.ra il Giudice, preso atto del mancato perfezionamento della notifica del Pt_1 ricorso e del decreto di fissazione di udienza, concedeva a parte ricorrente termine sino al
20.01.2025 per rinnovare la notifica e rinviava il procedimento all'udienza del 12.02.2025, di cui disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente depositava telematicamente in data 23.12.2024 il certificato attestante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 3-ter, secondo comma, l. n. 53/1994 e in data 05.02.2025 le note di trattazione scritta in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la ritualità della notifica effettuata ex art. 3-ter, secondo comma, l. n. 53/1994, come emerge dalla produzione del relativo certificato attestante il deposito degli atti nell'area web del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia per i casi in cui la notifica via pec non possa essere eseguita per causa imputabile al destinatario, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
Nel merito, il ricorso per sequestro conservativo deve essere accolto.
Giova rimarcare in punto di diritto come, con riferimento al requisito del fumus boni iuris, la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che, affinché possa dirsi integrato, è sufficiente che sia accertata, tramite un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, “restando riservata al giudice di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare” (Cass. civ. sez. I, 19.04.1983, n. 2672).
Pagina 2 Quanto all'ulteriore requisito del periculum in mora in relazione alla domanda cautelare ex art. 671
c.p.c., si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la sua sussistenza possa essere desunta sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore i quali lascino fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, quest'ultimo ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del patrimonio (Cass. civ., sez. III, 17.07.1996, n. 6460).
Ebbene, nel caso di specie, quanto al fumus boni iuris, si rileva come la ricorrente, in virtù della provvisionale contenuta nella sentenza di condanna penale nei confronti del sig. CP_2 provvisoriamente esecutiva, sia titolare di un diritto di credito nei confronti dell'imputato pari alla somma di euro 23.000,00, ovvero l'importo da lei pagato a titolo di prezzo al sig. CP_2
A prescindere in ogni modo dalla sussunzione della condotta del sig. nel paradigma della CP_2 fattispecie penale di cui all'art. 640 c.p., sulla base dei fatti dedotti nel ricorso, così come comprovati dalla documentazione prodotta con particolare riferimento all'inserzione pubblicitaria dell'autoveicolo e al report Carfax dell'auto usata da cui risulta l'effettivo chilometraggio percorso dell'autoveicolo, appare chiara la sussistenza della responsabilità del venditore che ha fornito false informazioni alla sig.ra sullo stato dell'autoveicolo inducendola all'acquisto di un bene Pt_1 diverso da quello oggetto della proposta di acquisto, con conseguente diritto della medesima di azionare il rimedio risolutorio e di ottenere la restituzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno.
Sulla base della documentazione agli atti e, in particolare, dell'annuncio pubblicitario, della proposta di acquisto ove viene speso il nome della società “Usato Garantito” e della visura camerale della società resistente, appare altresì evidente che il sig. abbia agito nelle vesti di legale CP_2 rappresentante della società o che abbia comunque coinvolto la società resistente nel progetto delittuoso, di talché, quantomeno in via sussidiaria, sussistono profili di responsabilità anche in capo alla medesima.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris.
Il medesimo giudizio deve essere reso in relazione all'ulteriore requisito del periculum in mora.
Risulta, infatti, che non abbia un patrimonio immobiliare, che, come risulta Controparte_1 dal verbale della Guardia di Finanza del 18.07.2024 che ha dato attuazione al decreto di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale, sia intestataria di otto veicoli ma che solo uno di tali automezzi sia stato rinvenuto, ovvero il camper targato BW087YX, con un valore presunto dichiarato di 13.000,00 euro e, dunque, insufficiente a garantire la soddisfazione del credito vantato dalla ricorrente.
Deve altresì rilevarsi, per quanto riguarda gli indici soggettivi del periculum in mora, che il sig.
legale rappresentante della società, è stato condannato penalmente per truffa di talché, CP_2 considerando l'inaffidabilità del medesimo quale soggetto contraente, desumibile altresì dalla cancellazione dell'impresa individuale di cui era titolare dal registro delle imprese in concomitanza con la proposizione dell'atto di denuncia-querela da parte della sig.ra (cfr. ricostruzione Pt_1 operata nell'ordinanza che ha disposto il sequestro conservativo nel giudizio penale prodotta come doc. n. 7), vi è il fondato rischio che la società resistente cerchi di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto alla sig.ra Tale rischio è ulteriormente comprovato dalla disattivazione dell'indirizzo Pt_1 di posta elettronica certificata della società medesima.
Pagina 3 Stante la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il sequestro conservativo deve essere autorizzato su tutti i beni del debitore o sulle somme o cose allo stesso dovute, nei limiti dell'importo del credito indicato e documentato dalla ricorrente pari ad euro 23.000,00.
Le statuizioni sulle spese del procedimento vengono rimesse all'esito del giudizio di merito, per la cui introduzione viene fissato, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto ai sensi dell'art. 671 c.p.c. da nei confronti di così decide;
Parte_1 Controparte_1
- AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili di o delle somme o Controparte_1 cose alla stessa dovute fino alla concorrenza dell'importo di euro 23.000,00;
- FISSA termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito;
- RIMETTE al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento.
Si comunichi alla parte costituita.
Il 14.03.2025
Il Giudice
Elena Orlandi
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2232/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
PERMUNIAN e dell'avv. VALENTINO NICOLA SAVIANO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
- RESISTENTE CONTUMACE -
Il Giudice dott.ssa Elena Orlandi, letto il ricorso ed esaminati i documenti, viste le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso per sequestro conservativo ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale, deducendo di aver acquistato dal Controparte_1 sig. in data 19.02.2022 l'autoveicolo BMW X 4 tg. FA096KS corrispondendogli un CP_2 prezzo di euro 23.000,00, di aver scoperto dopo la compravendita, a seguito di successive verifiche commissionate, che il detto veicolo che, secondo le informazioni del venditore contenute nell'inserzione pubblicitaria aveva percorso 137.000,00 km, in realtà ne aveva percorsi ben
276.000,00, di aver quindi inviato missiva via raccomandata e tramite pec al sig. e CP_2 all'omonima impresa individuale con cui aveva sottoscritto il contratto comunicando l'intervenuta risoluzione dello stesso e richiedendo immediatamente la restituzione del prezzo pagato pari ad euro
23.000,00, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patiti e il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti successivi alla compravendita, ma che l'invio non andava a buon fine in quanto il sig. risultava sconosciuto all'indirizzo di residenza e la casella pec dell'impresa CP_2 individuale non risultava attiva e di aver quindi scoperto, tramite l'esame delle visure camerali per soggetto, che il sig. rivestiva la carica di amministratore unico della società CP_2 Controparte_1
sulla cui casella di posta elettronica certificata procedeva pertanto a recapitare l'atto.
[...]
La ricorrente deduceva altresì di aver presentato atto di denuncia-querela nei confronti del sig. dal quale originava il procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. 5542/2022 innanzi CP_2 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, di essersi costituita parte civile nel suddetto procedimento e di aver richiesto all'udienza del 29.01.2024 la citazione di Controparte_1
Pagina 1 in qualità di responsabile civile, che veniva autorizzata dal Giudice, nonché l'adozione di un CP_1 provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato e di a Controparte_1 garanzia delle obbligazioni civilistiche discendenti da reato ai sensi degli artt. 185 c.p. e 316 c.p.p. sino alla concorrenza della somma di euro 23.000,00, che il Giudice, con provvedimento emesso fuori udienza, parimenti autorizzava la misura cautelare reale richiesta sia nei confronti del sig. che della società , che, alla successiva udienza, stante la richiesta di CP_2 Controparte_1 definizione del procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato da parte dell'imputato, il Giudice ai sensi dell'art. 87, terzo comma, c.p.p. disponeva l'esclusione del responsabile civile dal processo e che, con sentenza emessa in data 20.06.2024, il Tribunale di Ravenna condannava il sig. alla pena di sei mesi di reclusione ed al pagamento di una provvisionale CP_2 immediatamente esecutiva di 23.000,00 euro.
La sig.ra previa affermazione dell'insussistenza di alcun divieto normativo che escluda la Pt_1 possibilità che coesistano più titoli ablativi sui medesimi beni e della configurabilità di entrambi i requisiti costituiti dal fumus boni iuris che dal periculum in mora, chiedeva al Tribunale di Ravenna di autorizzare, con decreto emesso inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutte le somme giacenti presso i conti correnti intestati alla società resistente fino a concorrenza della somma di euro 23.000,00, a tutela delle ragioni di credito da lei vantate, oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.
Con decreto emesso in data 28.10.2024, il Giudice, ritenendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, fissava udienza per l'esame della domanda cautelare nel contraddittorio con la parte resistente all'udienza dello 05.12.2024, che veniva successivamente rinviata alla data del 12.12.2024 e di cui veniva disposto lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 12.12.2024 a seguito del deposito delle note scritte da parte della difesa della sig.ra il Giudice, preso atto del mancato perfezionamento della notifica del Pt_1 ricorso e del decreto di fissazione di udienza, concedeva a parte ricorrente termine sino al
20.01.2025 per rinnovare la notifica e rinviava il procedimento all'udienza del 12.02.2025, di cui disponeva la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Parte ricorrente depositava telematicamente in data 23.12.2024 il certificato attestante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 3-ter, secondo comma, l. n. 53/1994 e in data 05.02.2025 le note di trattazione scritta in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la ritualità della notifica effettuata ex art. 3-ter, secondo comma, l. n. 53/1994, come emerge dalla produzione del relativo certificato attestante il deposito degli atti nell'area web del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia per i casi in cui la notifica via pec non possa essere eseguita per causa imputabile al destinatario, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
Nel merito, il ricorso per sequestro conservativo deve essere accolto.
Giova rimarcare in punto di diritto come, con riferimento al requisito del fumus boni iuris, la giurisprudenza abbia da tempo chiarito che, affinché possa dirsi integrato, è sufficiente che sia accertata, tramite un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, “restando riservata al giudice di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare” (Cass. civ. sez. I, 19.04.1983, n. 2672).
Pagina 2 Quanto all'ulteriore requisito del periculum in mora in relazione alla domanda cautelare ex art. 671
c.p.c., si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la sua sussistenza possa essere desunta sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore i quali lascino fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, quest'ultimo ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del patrimonio (Cass. civ., sez. III, 17.07.1996, n. 6460).
Ebbene, nel caso di specie, quanto al fumus boni iuris, si rileva come la ricorrente, in virtù della provvisionale contenuta nella sentenza di condanna penale nei confronti del sig. CP_2 provvisoriamente esecutiva, sia titolare di un diritto di credito nei confronti dell'imputato pari alla somma di euro 23.000,00, ovvero l'importo da lei pagato a titolo di prezzo al sig. CP_2
A prescindere in ogni modo dalla sussunzione della condotta del sig. nel paradigma della CP_2 fattispecie penale di cui all'art. 640 c.p., sulla base dei fatti dedotti nel ricorso, così come comprovati dalla documentazione prodotta con particolare riferimento all'inserzione pubblicitaria dell'autoveicolo e al report Carfax dell'auto usata da cui risulta l'effettivo chilometraggio percorso dell'autoveicolo, appare chiara la sussistenza della responsabilità del venditore che ha fornito false informazioni alla sig.ra sullo stato dell'autoveicolo inducendola all'acquisto di un bene Pt_1 diverso da quello oggetto della proposta di acquisto, con conseguente diritto della medesima di azionare il rimedio risolutorio e di ottenere la restituzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno.
Sulla base della documentazione agli atti e, in particolare, dell'annuncio pubblicitario, della proposta di acquisto ove viene speso il nome della società “Usato Garantito” e della visura camerale della società resistente, appare altresì evidente che il sig. abbia agito nelle vesti di legale CP_2 rappresentante della società o che abbia comunque coinvolto la società resistente nel progetto delittuoso, di talché, quantomeno in via sussidiaria, sussistono profili di responsabilità anche in capo alla medesima.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris.
Il medesimo giudizio deve essere reso in relazione all'ulteriore requisito del periculum in mora.
Risulta, infatti, che non abbia un patrimonio immobiliare, che, come risulta Controparte_1 dal verbale della Guardia di Finanza del 18.07.2024 che ha dato attuazione al decreto di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale, sia intestataria di otto veicoli ma che solo uno di tali automezzi sia stato rinvenuto, ovvero il camper targato BW087YX, con un valore presunto dichiarato di 13.000,00 euro e, dunque, insufficiente a garantire la soddisfazione del credito vantato dalla ricorrente.
Deve altresì rilevarsi, per quanto riguarda gli indici soggettivi del periculum in mora, che il sig.
legale rappresentante della società, è stato condannato penalmente per truffa di talché, CP_2 considerando l'inaffidabilità del medesimo quale soggetto contraente, desumibile altresì dalla cancellazione dell'impresa individuale di cui era titolare dal registro delle imprese in concomitanza con la proposizione dell'atto di denuncia-querela da parte della sig.ra (cfr. ricostruzione Pt_1 operata nell'ordinanza che ha disposto il sequestro conservativo nel giudizio penale prodotta come doc. n. 7), vi è il fondato rischio che la società resistente cerchi di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto alla sig.ra Tale rischio è ulteriormente comprovato dalla disattivazione dell'indirizzo Pt_1 di posta elettronica certificata della società medesima.
Pagina 3 Stante la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il sequestro conservativo deve essere autorizzato su tutti i beni del debitore o sulle somme o cose allo stesso dovute, nei limiti dell'importo del credito indicato e documentato dalla ricorrente pari ad euro 23.000,00.
Le statuizioni sulle spese del procedimento vengono rimesse all'esito del giudizio di merito, per la cui introduzione viene fissato, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c., termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in accoglimento del ricorso cautelare ante causam proposto ai sensi dell'art. 671 c.p.c. da nei confronti di così decide;
Parte_1 Controparte_1
- AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili di o delle somme o Controparte_1 cose alla stessa dovute fino alla concorrenza dell'importo di euro 23.000,00;
- FISSA termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito;
- RIMETTE al giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento.
Si comunichi alla parte costituita.
Il 14.03.2025
Il Giudice
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