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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 5024/2019 Verbale di udienza del giorno 07 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale all'esito dell'udienza cartolare del 07 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice Parte_1
e con cui nel riportarsi alle difese in atti ha
[...] Parte_2 concluso per l'accoglimento della domanda, con condanna alle spese, diritti e onorari di lite, con clausola di attribuzione. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti ha concluso per il rigetto Controparte_1 della domanda attrice con condanna alle spese del giudizio;
rilevato che parte convenuta non ha depositato note Controparte_2 sostitutive dell'udienza; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 07 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto “indebito soggettivo-indebito oggettivo” vertente
TRA
, c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo
[...] CodiceFiscale_2
Esposito (c.f. e dall'avv. Luigia Del Guercio (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
), giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente C.F._4
domiciliati come in atti
ATTORE
E
(CF ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Adelina Bianco (CF: C.F._5
) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio
[...] Per_1
del 06/04/2017 – rep. 52163 raccolta 14154, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
,C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani, nella fase della precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
e rappresentando di essere titolare dei seguenti CP_1 Controparte_2
buoni fruttiferi postali: 1)b.p.f. -bet, 884 del 24/10/2001 di € 10.000,00; 2) b.p.f. -bet,
586 del 24/10/2001 di € 2.500,00; 3) b.p.f. -bet, 572 del 04/09/2001 di € 2.500,00; 4)
b.p.f. -bet, 1983 del 20/12/2001 di € 2.500,00; 5) b.p.f. -bet, 3017 del 07/11/2001 di €
2.500,00; 6) b.p.f. -bet, 1981 del 13/12/2001 di € 2.500,00; 7) b.p.f. -bet, 0068 del
26/09/2006 di € 2.500,00; 8) b.p.f. -bet, 0064 del 26/09/2006 di € 2.500,00; 9) b.p.f.
-bet, 0066 del 26/09/2006 di € 2.500,00; 10) b.p.f. -bet, 0067 del 26/09/2006 di €
2.500,00; 11) b.p.f. -bet, 0069 del 26/09/2006 di € 2.500,00; 12) b.p.f. -bet, 0065 del
26/09/2006 di € 2.500,00; 13) b.p.f. -bet, 0070 del 26/09/2006 di € 2.500,00; 14) b.p.f.
-bet, 0063 del 26/09/2006 di € 2.500,00; 15) b.p.f. -bet, 0062 del 26/09/2006 di €
1.000,00 e che recatisi presso le per ottenerne il rimborso è stato loro riferito che CP_1
i detti buoni fruttiferi erano prescritti.
Chiedevano pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“a) accertare il diritto di parte istante a riscuotere i buoni fruttiferi postali, per come sopra analiticamente indicati;
b)determinare l'importo dovuto a parte attorea, comprensivo di interessi e rivalutazione come per legge;
c)condannare nonché ut sopra, in Controparte_3 Controparte_1
via solidale tra loro a liquidare l'importo così come determinato, in favore di Parte_1
e . Vinte le spese, diritti ed onorari, con attribuzione.”
[...] Parte_2
Instauratosi il contraddittorio si è costituita che ha eccepito la Controparte_1
prescrizione dei buoni fruttiferi postali a termine e appartenenti uno alla serie AA2, cinque alla serie AA3, tipologia a termine e nove alla serie 18°, tipologia a diciotto mesi . La convenuta ha dedotto che all'atto della sottoscrizione dei è stato CP_4
consegnato il foglio informativo su cui erano descritti la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni della serie emessa.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni per cui è causa;
nel merito: 2) rigettare la domanda nei confronti di in quanto del Controparte_1
tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda come formulata sempre infondata in fatto e diritto;
4) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.”
Si è costituita altresì eccependo la nullità della citazione per Controparte_2
la sua genericità, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero soggetto emittente che non prende parte alcuna alle attività di collocamento/rimborso dei BPF ritenendo unica legittimata , in quanto ente collocatore e unico CP_1
titolare dei rapporti giuridici derivanti dalle operazioni, nonché unica controparte dei consumatori.
In via subordinata eccepiva la prescrizione del diritto di credito dei ricorrenti e così ha concluso: “- Dichiarare la nullità, ex art 164 c.p.c., dell'atto di citazione e, per l'effetto, ordinare l'integrazione dello stesso;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
- In subordine, rigettare la pretesa attorea essendo decorso il relativo termine di prescrizione”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente giudicante ritenute inammissibili e ininfluenti le prove orali richieste dagli attori, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12/07/2022. La causa subiva taluni rinvii finchè, intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 01/07/2025 veniva fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata Parte_3
la stessa è meritevole di accoglimento.
[...]
Costituisce circostanza pacifica tra le parti il fatto che il collocamento dei buoni postali de quibus (emessi il 26 settembre 2001) sia stato curato da Controparte_1
(costituita con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, mediante trasformazione in società per azioni dell'ente pubblico economico denominato Ente ). CP_1
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 – infatti - la Cassa depositi e prestiti utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni i fondi raccolti mediante l'emissione di buoni fruttiferi postali (comma 1) e si avvale di per la raccolta di Controparte_1
risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali (comma 3).
è dunque incaricata del collocamento dei buoni postali e del loro Controparte_1
rimborso, come indicato sul fronte del buono postale de quo (che reca la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale secondo quanto indicato sul retro” mentre sul retro è scritto che “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici”. E' dunque l'ufficio di sia quello emittente sia ogni altro sito sul Controparte_1
territorio nazionale, tenuto a pagare il valore del buono postale fruttifero.
Il legislatore, infatti, riconosce al titolare del buono fruttifero postale il diritto al rimborso nei soli confronti di e questo vale sia per la previgente Controparte_1
disciplina (art. 178 d.P.R. n. 156 del 1973) che per quella attuale (art. 5 D.M. 19 dicembre 2000). Ai fini dell'emissione e del rimborso di un buono postale fruttifero si istaura un rapporto obbligatorio esclusivo fra il titolare del buono e Controparte_1
mentre il ruolo dello Stato italiano è quello di garante nell'ipotesi in cui il soggetto tenuto ometta di provvedere al rimborso dovuto. Controparte_1
Di conseguenza va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
[...]
Venendo alla vertenza in esame va premesso, come affermato già da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963 del 2019), e sono pertanto privi del requisito della letteralità, non essendo titoli di credito, prevalendo quindi sul contenuto letterale degli stessi le determinazioni ministeriali intervenute successivamente (cfr. Cass. 27809/2005).
Quanto ai buoni di cui gli attori chiedono il rimborso e appartenenti alle serie AA2,e
AA3 si osserva che con DM 29.3.2001 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2001 sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie ordinaria “A2” (che possono essere liquidati in linea capitale e interessi entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie a termine “AA2” (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, art. 8 del DM), con rendimento pari al 40%. Con il D.M. del 17/10/2001
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22/02/2001) è stata emessa una nuova serie di BFP della serie AA3 aventi la medesima scadenza settennale ma con interessi al lordo del 35%
I Buoni postali serie AA2 e AA3 in oggetto sono stato emessi dal 04/09/2001 al
20/12/2001, pertanto nella vigenza dei DM ora citati. E' inoltre documentale la natura “a termine” dei buoni azionati, poiché essi recano a fronte la dicitura “a termine” e, sul retro, la dicitura “Buono Postale Fruttifero a
Termine” ed altresì è ivi previsto che “Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione”.
La scadenza dei predetti buoni postali, in quanto a termine, serie “AA2”, era pertanto prevista, a norma del DM 29.3.2001 art 8, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, ovverossia, essendo stato emesso il buono postale in data 04/09/
2001 , alla data del 04/09 2008, e quindi come ultima data di rimborso il 04/09/2018.
La scadenza del buono postale, in quanto a termine, serie “AA3”, era prevista, a norma del DM 17/10/2001 art 8, “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, ovverossia, essendo stati emessi n.2 buoni postali in data 24/10/ 2001, alla data del 24/10/2008 e quindi come ultima data di rimborso il 24/102018, n. 1 buono postale emesso in data 07/11/ 2001, alla data del 07/11/2008 e quindi come ultima data di rimborso il 07/11/2018, n. 1 buono postale emesso in data 13/12/ 2001, alla data del
13/12/2008 e quindi come ultima data di rimborso il 13/12/2018, n. 1 buono postale emesso in data 20/12/ 2001, alla data del 20/12/2008 e quindi come ultima data di rimborso il 20/12/2018,
Quanto agli altri n. 9 buoni postali emessi nell'anno 2006 e appartenenti alla serie
“18M”, come da stampigliatura apposta sugli stessi, per l'importo complessivo di €
21.000,00 è incontroverso che i titoli di detta serie hanno una scadenza a 18 mesi. I buoni di cui si discute recano espresso richiamo alle condizioni generali di emissione previste dal citato D.M. del 19.12.00 Ai sensi dell'art.4 del D.M. 19.12.00 del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante le
“Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”, “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto previsto dall'art. 5”.
Detta scadenza segna il dies a quo del termine di prescrizione.
Infatti, a mente dell'art.8 del citato D.M., “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Nella specie, i titoli, sottoscritti il 26/09/2006, sono scaduti in data 26/03/2008 e quindi come ultima data di rimborso il 26/03/2018.
Gli attori, nell'affermare la persistenza del diritto al rimborso, deducono di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto medesimo, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante altresì l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Sicché, gli attori hanno dedotto di avere diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto della violazione da parte di degli obblighi Controparte_1
di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.
Al riguardo, sono significative le considerazioni svolte dalle S.U. della Corte di
Cassazione (sentenza n. 3963/2019) con riferimento alla pretesa, ivi avanzata, di applicazione ai titolari dei buoni postali della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in particolare delle norme concernenti la imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la estendibilità a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei Controparte_1
consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”. Infatti, trattandosi di titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello
Stato e collocati da gli obblighi informativi relativi alla emissione, Controparte_1
collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U. dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina. L'esclusione della applicabilità ai titolari di buoni postali fruttiferi delle norme in materia di tutela dei consumatori preclude, con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto, di reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi Controparte_1
obblighi informativi, mediante la riconduzione di essi alla nozione generale di buona fede nelle trattative. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore il quale era tenuto, in virtù del generale principio di conoscibilità della norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e pubblicata in G.U. Inoltre, a prescindere dalla mancata consegna del foglio illustrativo
(così come asseritamente sostenuto dall'attore), deve prendersi atto che dai BFP, prodotti da parte attrice, risulta chiaramente l'appartenenza alla tipologia a termine, come da foglio illustrativo prodotto da parte convenuta.
Nel caso di specie, come sopra riferito, dall'esame dei buoni postali per cui è causa, risulta, senza dubbio, chiara l'appartenenza alla serie “a termine”, come da stampigliatura apposta sia sul fronte che sul retro, ove era annotata anche la data di emissione con la sigla del funzionario emittente, nonché l'indicazione scritta a penna della serie “AA2”, “AA3” e “18M”(v. prod. ricorrente). Al riguardo le indicazioni riportate erano, dunque, del tutto sufficienti e non poteva esservi dubbio sulla chiarezza della dicitura “a termine” e sulla serie di appartenenza. Ciò posto, è altresì noto che sono i decreti ministeriali a regolare ogni specifica serie dei buoni postali, nonché il regime giuridico concretamente applicabile e che, pertanto, spetta ai risparmiatori consultarli, a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “
[...]
, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi Controparte_1
dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed unica modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori, dovendo essi, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed anche indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di “ , accertare la data di scadenza e, di Controparte_1
conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale. Risultava, dunque, dal D.M. citato che i buoni dovessero essere liquidati
“alla scadenza”, nonché dal pure già citato D.M. 19 dicembre 2000 che i buoni fruttiferi postali si prescrivessero a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Giova, altresì, ribadire, come sopra già osservato, che l'indicazione sul buono, in forma chiara ed inequivocabile, della serie consentiva certamente ai sottoscrittori di assumere tutte le informazioni necessarie
Parte attrice, quindi, avrebbe dovuto rendersi conto della natura degli stessi e della serie dei titoli di riferimento. Ne consegue che, alla luce del tenore letterale del titolo oltre che dalla normativa applicabile ai BPF riportanti tale serie e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale con valore di pubblicità legale per il sottoscrittore, non poteva essere imputato a alcun ulteriore obbligo d'informazione. L'avvenuta prescrizione Controparte_1
dei BFP oggetto del presente giudizio, decorrente dal primo giorno successivo alla data in cui i detti buoni cessavano di essere fruttiferi, è imputabile unicamente all'inerzia del sottoscrittore.
SUL REGIME DELLE SPESE
La decisione resa in accoglimento di una questione di merito avente carattere preliminare e la obiettiva esistenza del capitale depositato, nonché contrastanti posizioni nella giurisprudenza di merito, integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina che regola la soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n.
77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino–Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
-compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Avellino in data 07 novembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa LA Casale