Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 9081/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2925/21 emesso dal Tribunale di Verona il 29 settembre 2021 per un'importo di € 28.635,33;
nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione notificato ritualmente.
DA: nata il [...] a [...] e residente a Parte_1
Valeggio sul CI (Vr) in via Silvio Pellico n. 4, c.f. , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Emanuele Ghiotto del Foro di Verona. OPPONENTE
CONTRO
: in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Controparte_1
, con sede a Lecce in via Lodi n. 38, p.i. , quale Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice, mandataria e special servicer della in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, giusta procura speciale 08.01.2020 atto Notaio di Per_1
Milano (rep. n. 44241 e racc. n. 13919) con sede a Milano in via San Prospero n. 4,
p.i. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Farfariello del P.IVA_2
Foro di Torino. OPPOSTA
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CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
1) In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva e la prescrizione del credito;
2) Revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona n. 2925/2021, perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e diritto per i motivi;
3) accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da in favore di parte Parte_1 opposta, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
4) in subordine, ridursi l'importo del credito asseritamente vantato, a quanto risultante di giustizia;
5) rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
6) vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
PER L'OPPOSTA:
1) Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) vittoria di spese e compensi di causa.
^^^^^^
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente, la sig.ra conveniva in giudizio la per la revoca del decreto Parte_1 Controparte_3 ingiuntivo n. 2925/21, emesso dal Tribunale di Verona, per il mancato pagamento delle rate di un finanziamento contratto originariamente con Compass S.p.a. e successivamente ceduto all'odierna opposta, per complessivi € 28.635,33.
pagina 2 di 4 L'opposta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente alla rifusione della spese di lite.
Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva ammessa la c.t.u. tecnica, per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia degli interessi debitori e di quelli moratori, richiesta dalla parte opponente.
Precisate, infine, le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva assegnata in decisione, come richiesto congiuntamente dai procuratori delle parti, venivano concessi i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per la presentazione di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta fondata.
La c.t.u. espletata dal dott. , alla quale si rinvia per brevità, ha Persona_2 accertato che il tasso d'interesse applicato al finanziamento superava il tasso soglia, tenuto conto dei costi determinati dalla polizza assicurativa fatta sottoscrivere all'opponente, mentre accertava, altresì, che gli interessi moratori applicati, non erano usurari.
Comunque, a prescindere dalla risultanze della c.t.u., l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, proposta dalla parte opponente, appare fondata e, quindi, idonea a definire il presente procedimento.
Per la richiesta di pagamento del saldo-debitore opera il termine decennale di ordinaria prescrizione ex art. 2946 cod. civ., a detta della società opposta il termine prescrizionale pagina 3 di 4 decorrerebbe dal giugno 2014, data di scadenza del pagamento dell'ultima rata, ma il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di comunicazione, all'opponente, della decadenza del beneficio del termine, documento datato 30 aprile 2009, come si evince dal doc. 13 di parte opponente.
Tenuto conto, che l'opposta non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione e che, in atti, il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione, risulta essere la notifica del decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, il presunto credito si è prescritto.
Le altre eccezioni e domande di parte opponente non vengono valutate, stante la prescrizione del credito.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza dell'opposizione alla quale segue l'inevitabile condanna dell'opposta, alla rifusione delle spese processuali alla opponente liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2925/2021 emesso dal Tribunale di Verona;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_3 alla sig.ra le spese di procedimento, liquidate in complessivi € 5.800,00 oltre Parte_1 accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
assegna definitivamente le spese della c.t.u. alla predetta società.
Così deciso, in Verona, il 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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