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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1519/2024
tra
, con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. GREGO ANGELA,
RICORRENTI
e con l'avv. TIRRI LEONARDO, Controparte_1
con l'avv. CATTELAN BRUNO, Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato A. Grego per i ricorrenti, l'avvocato B. Cattelan per il convenuto , la dott.ssa in sost. avvocato Tirri per la convenuta CP_2 CP_3
. CP_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Grego conclude come da note conclusive.
L'avv. Cattelan conclude come da note conclusive.
La dott.ssa conclude come da note conclusive. CP_3
pagina 1 di 9 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti si riportano agli atti di causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
Al termine della camera di conIGlio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,00
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1519/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GREGO ANGELA, giusto mandato in atti
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. TIRRI LEONARDO, giusto mandato in atti,
e contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5
dell'avv. CATTELAN BRUNO, giusto mandato in atti
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 28.06.2024 i IGg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano innanzi al Tribunale di Pordenone i IGg.ri
[...] CP_1
e , per sentire sentir convalidare l'intimato sfratto per
[...] Controparte_2
morosità relativo all'immobile sito in San Michele al Tagliamento (VE), località
Bibione, via Marte n. 2, int. n. 5 e fissare la data dell'esecuzione.
Gli intimanti si costituivano in giudizio opponendosi alla convalida.
All'udienza del 9 agosto 2024, il Gop dott. Polesello ritenendo che l'opposizione fosse fondata su prova scritta, disponeva il mutamento del rito, concedeva termine per avvio procedimento di mediazione e fissava l'udienza del
6 Febbraio 2025 per la prima comparizione delle parti.
Le parti intimanti attivavano la procedura di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione forense di Pordenone.
In data 28 Ottobre 2024 si svolgeva il primo incontro di mediazione avanti al Mediatore avv. Tiziano Borlina, l'incontro dava esito negativo per la mancata partecipazione della GN . CP_1
In data 6 Febbraio 2025 i procuratori delle parti comparivano avanti al
Giudice dott. Tonon e il Giudice fissava udienza di discussione per il 18 aprile
2025 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Le domande come svolte da parte ricorrente sono fondate, mentre l'opposizione così come formulata appare infondata e dilatoria.
Il legale della GN , parte intimata, odierna parte convenuta, CP_1
allega, ma non chiarisce né tantomeno prova, per quale ragione nella memoria integrativa di data 20 gennaio 2025 afferma testualmente “Si fa presente come la
IG.ra non abbia partecipato al procedimento di mediazione, in quanto CP_1 pagina 4 di 9 le è stato negato il diritto al patrocinio a spese dello Stato, necessario per
garantire l'accesso alla giustizia. Questo diniego è stato determinato dal solo
fatto che questo patrocinio è iscritto ad un foro diverso rispetto a quello competente per il procedimento in questione”: dagli atti di causa, e in particolare dalla documentazione dimessa dalla medesima parte, risulta che la GN
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera CP_1
dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 19 luglio 2024, ben prima,
quindi, dell'espletamento della mediazione, mentre dagli atti dimessi non risulta alcuna conferma dell'asserito diniego.
Altrettanto infondato si è rilevata l'eccepita nullità del contratto di locazione per mancata registrazione: il contratto risulta, infatti, essere stato registrato tempestivamente da parte del locatore come da documentazione dimessa (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Le affermazioni della GN non risultano, poi, supportate da CP_1
alcun riscontro neppure quando la stessa deduce, ma non prova né chiede di essere ammessa a provare, che l'immobile, che continua ad occupare senza soluzioni di continuità, si trova in condizioni fatiscenti, bisognoso di importanti interventi di manutenzione straordinaria e carente anche dal punto di vista dell'isolamento termico visto l'importo delle spese condominiali per i servizi di riscaldamento domestico e consumo d'acqua calda [peccato che alcune righe prima avesse sostenuto che i costi del riscaldamento erano ingiustificati ed eccessivi]. Parte conduttrice sottoscrivendo l'articolo 9 del contratto di locazione dava atto che al momento della consegna dell'immobile lo stesso era in buono stato di manutenzione, privo di vizi e difetti e adatto all'uso convenuto. Parte
locatrice, odierna parte ricorrente, ha dedotto di non essersi mai sottratta alle proprie responsabilità contrattuali, attivandosi immediatamente e con serietà per verificare sia la presenza dei vizi lamentati sia la loro origine, aggiungendo che pagina 5 di 9 la GN avrebbe impedito ogni accesso all'immobile, vanificando CP_1
così la possibilità d'intervento. Tale circostanza non è stata contestata da controparte, e, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può ritenersi ammessa. Al
pari priva di adeguato riscontro appare, poi, la richiesta della GN di CP_1
vedersi rimborsate asserite spese effettuate per riparazioni, di cui tra l'altro non viene neppure allegato il motivo per il quale dovrebbero essere a carico di parte locatrice.
La GN , sempre nel tentativo di sottrarsi alle obbligazioni CP_1
sulla stessa gravanti, afferma che le spese condominiali erano previste e quantificate da contratto in euro 150,00 mensili, senza considerare, però, che l'articolo 7 del contratto di locazione prevede[va] il conguaglio a carico del conduttore sulla scorta dei consumi effettivi.
Si osserva che la sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 11783 del 12/05/2017).
Nel caso di specie non vi era (e non vi è) alcuna ragione perché parte conduttrice interrompesse il pagamento dei canoni di locazione dal 2024 e le spese condominiali dal 2023 per la quota a carico della parte.
Ad oggi l'importo dei crediti vantati da parte ricorrente è pari a:
- Euro 5.196,02 per spese condominiali insolute e anticipate dalla GN
anche per gli altri comproprietari;
Parte_1
- Euro 6.000,00 pari a nr. 12 mensilità dei canoni anno 2024:
- Euro 2.500,00 pari a nr. 4 mensilità per il 2025. pagina 6 di 9 Gli importi delle spese condominiali di spettanza di parte conduttrice risultano adeguatamente documentati sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. verbali di assemblea condominiale di approvazione di approvazione consuntivo e approvazione preventivo di gestione del 5 dicembre
2023 sub. doc. 5 di parte ricorrente, del 14 settembre 2024, sub. doc. 6 di parte ricorrente e prospetto contabile predisposto dall'amministratore di condominio aggiornato al 14 gennaio 2025, sub. doc. 9 di parte ricorrente).
A fronte della dimessa documentazione le contestazioni come svolte dalle odierne parti convenute si sono palesate del tutto generiche e prive di adeguati riscontri di carattere oggettivo in grado di ritenere superati e/o superabili i dati forniti dall'amministratore di condominio e riportati da parte ricorrente.
Il contratto di locazione è stato stipulato tra la GN Parte_1
e i comproprietari IGnori e e i conduttori IG.ra Parte_2 Pt_3
e IG. (cfr. contratto di locazione sub. doc. 1 di Controparte_1 Controparte_2
parte ricorrente).
A nulla rileva sotto il profilo della solidarietà l'allontanamento volontario o coattivo dall'immobile da parte del condebitore IG. . CP_2
La circostanza è irrilevante rispetto ai rapporti patrimoniali e alle obbligazioni solidali contratte e sicuramente non può essere opposta ai ricorrenti per sottrarsi al pagamento di quanto contrattualmente dovuto, conguagli per spese condominiali compresi.
Per tali ragioni atteso il grave e perdurante inadempimento della parte conduttrice, odierni convenuti, il contratto di locazione va risolto con conseguente condanna dei convenuti all'immediata riconsegna dell'immobile occupato libero da cose e/o persone anche interposte.
Per le medesime ragioni i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a favore di parte ricorrente la capital somma pari ad euro pagina 7 di 9 13.696,02, a titolo di canoni maturati e non pagati e di spese condominiali maturate e non pagate, oltre all'importo dei canoni e delle spese condominiali maturande fino all'effettiva riconsegna dell'immobile per cui è causa.
Nel rapporto interno tra gli odierni convenuti il debito nei confronti della parte locatrice si ripartisce a metà a norma dell'art. 1298 c.c.
Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può
promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (cfr. Cass. civ. 12691/2008).
Le spese del presente procedimento, comprese quella della fase sommaria e della mediazione, seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
Tra le parti convenute vi sono, invece, giustificati motivi per compensare tra le stesse le spese legali attesa la reciproca soccombenza.
Non vi sono, infine, i presupposti per addivenire ad una condanna della parte convenuta per lite temeraria atteso che l'infondatezza degli assunti difensivi non si è tradotta in un comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come pagina 8 di 9 formulate da parte ricorrente nei confronti dei convenuti, e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 c.c., condanna i convenuti, in solido tra loro, a rilasciare immediatamente l'immobile oggetto di causa libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte ricorrente la capital somma pari ad euro 13.696,02, a titolo di canoni maturati e non pagati e di spese condominiali maturate e non pagate, oltre all'importo dei canoni e delle spese condominiali maturande fino all'effettiva riconsegna dell'immobile per cui è causa, oltre gli interessi legali dovuti dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a la quota del Controparte_1 Controparte_2
50% delle somme che lo stesso corrisponderà ai ricorrenti in esecuzione di quanto previsto ai punti 1), 2) e 5) della presente sentenza;
4) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le ulteriori domande come formulate dalle parti;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, e in euro 4.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, da liquidarsi a favore del legale dei ricorrenti che si è dichiarato antistatario;
6) compensa interamente le spese legali tra le parti convenute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1519/2024
tra
, con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. GREGO ANGELA,
RICORRENTI
e con l'avv. TIRRI LEONARDO, Controparte_1
con l'avv. CATTELAN BRUNO, Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato A. Grego per i ricorrenti, l'avvocato B. Cattelan per il convenuto , la dott.ssa in sost. avvocato Tirri per la convenuta CP_2 CP_3
. CP_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Grego conclude come da note conclusive.
L'avv. Cattelan conclude come da note conclusive.
La dott.ssa conclude come da note conclusive. CP_3
pagina 1 di 9 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti si riportano agli atti di causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
Al termine della camera di conIGlio, il Giudice, preso atto che nessuno si
è trattenuto, dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,00
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1519/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. GREGO ANGELA, giusto mandato in atti
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4
dell'avv. TIRRI LEONARDO, giusto mandato in atti,
e contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5
dell'avv. CATTELAN BRUNO, giusto mandato in atti
CONVENUTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 9 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 28.06.2024 i IGg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenivano innanzi al Tribunale di Pordenone i IGg.ri
[...] CP_1
e , per sentire sentir convalidare l'intimato sfratto per
[...] Controparte_2
morosità relativo all'immobile sito in San Michele al Tagliamento (VE), località
Bibione, via Marte n. 2, int. n. 5 e fissare la data dell'esecuzione.
Gli intimanti si costituivano in giudizio opponendosi alla convalida.
All'udienza del 9 agosto 2024, il Gop dott. Polesello ritenendo che l'opposizione fosse fondata su prova scritta, disponeva il mutamento del rito, concedeva termine per avvio procedimento di mediazione e fissava l'udienza del
6 Febbraio 2025 per la prima comparizione delle parti.
Le parti intimanti attivavano la procedura di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione forense di Pordenone.
In data 28 Ottobre 2024 si svolgeva il primo incontro di mediazione avanti al Mediatore avv. Tiziano Borlina, l'incontro dava esito negativo per la mancata partecipazione della GN . CP_1
In data 6 Febbraio 2025 i procuratori delle parti comparivano avanti al
Giudice dott. Tonon e il Giudice fissava udienza di discussione per il 18 aprile
2025 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Le domande come svolte da parte ricorrente sono fondate, mentre l'opposizione così come formulata appare infondata e dilatoria.
Il legale della GN , parte intimata, odierna parte convenuta, CP_1
allega, ma non chiarisce né tantomeno prova, per quale ragione nella memoria integrativa di data 20 gennaio 2025 afferma testualmente “Si fa presente come la
IG.ra non abbia partecipato al procedimento di mediazione, in quanto CP_1 pagina 4 di 9 le è stato negato il diritto al patrocinio a spese dello Stato, necessario per
garantire l'accesso alla giustizia. Questo diniego è stato determinato dal solo
fatto che questo patrocinio è iscritto ad un foro diverso rispetto a quello competente per il procedimento in questione”: dagli atti di causa, e in particolare dalla documentazione dimessa dalla medesima parte, risulta che la GN
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera CP_1
dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 19 luglio 2024, ben prima,
quindi, dell'espletamento della mediazione, mentre dagli atti dimessi non risulta alcuna conferma dell'asserito diniego.
Altrettanto infondato si è rilevata l'eccepita nullità del contratto di locazione per mancata registrazione: il contratto risulta, infatti, essere stato registrato tempestivamente da parte del locatore come da documentazione dimessa (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Le affermazioni della GN non risultano, poi, supportate da CP_1
alcun riscontro neppure quando la stessa deduce, ma non prova né chiede di essere ammessa a provare, che l'immobile, che continua ad occupare senza soluzioni di continuità, si trova in condizioni fatiscenti, bisognoso di importanti interventi di manutenzione straordinaria e carente anche dal punto di vista dell'isolamento termico visto l'importo delle spese condominiali per i servizi di riscaldamento domestico e consumo d'acqua calda [peccato che alcune righe prima avesse sostenuto che i costi del riscaldamento erano ingiustificati ed eccessivi]. Parte conduttrice sottoscrivendo l'articolo 9 del contratto di locazione dava atto che al momento della consegna dell'immobile lo stesso era in buono stato di manutenzione, privo di vizi e difetti e adatto all'uso convenuto. Parte
locatrice, odierna parte ricorrente, ha dedotto di non essersi mai sottratta alle proprie responsabilità contrattuali, attivandosi immediatamente e con serietà per verificare sia la presenza dei vizi lamentati sia la loro origine, aggiungendo che pagina 5 di 9 la GN avrebbe impedito ogni accesso all'immobile, vanificando CP_1
così la possibilità d'intervento. Tale circostanza non è stata contestata da controparte, e, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può ritenersi ammessa. Al
pari priva di adeguato riscontro appare, poi, la richiesta della GN di CP_1
vedersi rimborsate asserite spese effettuate per riparazioni, di cui tra l'altro non viene neppure allegato il motivo per il quale dovrebbero essere a carico di parte locatrice.
La GN , sempre nel tentativo di sottrarsi alle obbligazioni CP_1
sulla stessa gravanti, afferma che le spese condominiali erano previste e quantificate da contratto in euro 150,00 mensili, senza considerare, però, che l'articolo 7 del contratto di locazione prevede[va] il conguaglio a carico del conduttore sulla scorta dei consumi effettivi.
Si osserva che la sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio “inadimplenti non est adimplendum” non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 11783 del 12/05/2017).
Nel caso di specie non vi era (e non vi è) alcuna ragione perché parte conduttrice interrompesse il pagamento dei canoni di locazione dal 2024 e le spese condominiali dal 2023 per la quota a carico della parte.
Ad oggi l'importo dei crediti vantati da parte ricorrente è pari a:
- Euro 5.196,02 per spese condominiali insolute e anticipate dalla GN
anche per gli altri comproprietari;
Parte_1
- Euro 6.000,00 pari a nr. 12 mensilità dei canoni anno 2024:
- Euro 2.500,00 pari a nr. 4 mensilità per il 2025. pagina 6 di 9 Gli importi delle spese condominiali di spettanza di parte conduttrice risultano adeguatamente documentati sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. verbali di assemblea condominiale di approvazione di approvazione consuntivo e approvazione preventivo di gestione del 5 dicembre
2023 sub. doc. 5 di parte ricorrente, del 14 settembre 2024, sub. doc. 6 di parte ricorrente e prospetto contabile predisposto dall'amministratore di condominio aggiornato al 14 gennaio 2025, sub. doc. 9 di parte ricorrente).
A fronte della dimessa documentazione le contestazioni come svolte dalle odierne parti convenute si sono palesate del tutto generiche e prive di adeguati riscontri di carattere oggettivo in grado di ritenere superati e/o superabili i dati forniti dall'amministratore di condominio e riportati da parte ricorrente.
Il contratto di locazione è stato stipulato tra la GN Parte_1
e i comproprietari IGnori e e i conduttori IG.ra Parte_2 Pt_3
e IG. (cfr. contratto di locazione sub. doc. 1 di Controparte_1 Controparte_2
parte ricorrente).
A nulla rileva sotto il profilo della solidarietà l'allontanamento volontario o coattivo dall'immobile da parte del condebitore IG. . CP_2
La circostanza è irrilevante rispetto ai rapporti patrimoniali e alle obbligazioni solidali contratte e sicuramente non può essere opposta ai ricorrenti per sottrarsi al pagamento di quanto contrattualmente dovuto, conguagli per spese condominiali compresi.
Per tali ragioni atteso il grave e perdurante inadempimento della parte conduttrice, odierni convenuti, il contratto di locazione va risolto con conseguente condanna dei convenuti all'immediata riconsegna dell'immobile occupato libero da cose e/o persone anche interposte.
Per le medesime ragioni i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a favore di parte ricorrente la capital somma pari ad euro pagina 7 di 9 13.696,02, a titolo di canoni maturati e non pagati e di spese condominiali maturate e non pagate, oltre all'importo dei canoni e delle spese condominiali maturande fino all'effettiva riconsegna dell'immobile per cui è causa.
Nel rapporto interno tra gli odierni convenuti il debito nei confronti della parte locatrice si ripartisce a metà a norma dell'art. 1298 c.c.
Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può
promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (cfr. Cass. civ. 12691/2008).
Le spese del presente procedimento, comprese quella della fase sommaria e della mediazione, seguono la soccombenza di parte convenuta nei confronti di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
Tra le parti convenute vi sono, invece, giustificati motivi per compensare tra le stesse le spese legali attesa la reciproca soccombenza.
Non vi sono, infine, i presupposti per addivenire ad una condanna della parte convenuta per lite temeraria atteso che l'infondatezza degli assunti difensivi non si è tradotta in un comportamento processuale connotato da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come pagina 8 di 9 formulate da parte ricorrente nei confronti dei convenuti, e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1453 c.c., condanna i convenuti, in solido tra loro, a rilasciare immediatamente l'immobile oggetto di causa libero da cose e/o persone anche interposte;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di parte ricorrente la capital somma pari ad euro 13.696,02, a titolo di canoni maturati e non pagati e di spese condominiali maturate e non pagate, oltre all'importo dei canoni e delle spese condominiali maturande fino all'effettiva riconsegna dell'immobile per cui è causa, oltre gli interessi legali dovuti dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a la quota del Controparte_1 Controparte_2
50% delle somme che lo stesso corrisponderà ai ricorrenti in esecuzione di quanto previsto ai punti 1), 2) e 5) della presente sentenza;
4) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le ulteriori domande come formulate dalle parti;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 264,00 per esborsi, e in euro 4.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, da liquidarsi a favore del legale dei ricorrenti che si è dichiarato antistatario;
6) compensa interamente le spese legali tra le parti convenute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 9 di 9