TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1498 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
[...]
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Vitello, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 24 giugno 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 20 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 16 settembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 168 resa da questo
Tribunale il 20 novembre 2024 stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta).
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 24 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 168 resa da questo Tribunale il 20 novembre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che dal matrimonio non sono nati figli e che non vi sono domande accessorie, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n. 168 resa da questo Tribunale il 20 novembre 2024: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Camden, il 16 settembre 1978, da
[...]
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo Muxaro Parte_1 Parte_2 al n. 3, parte II, serie C, dell'anno 1981 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa