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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29138/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29138/2022 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA dello STATO presso la corte d'appello di MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO ATTORI contro (C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. ) CP_4 C.F._4
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
Rimasti contumaci CONVENUTI CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
Preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa riassegnata all'odierno giudicante in data 11.7.2025.
La e il hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 7 , , e , CP_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 rimasti tutti contumaci. Hanno esposto che gli stessi sono stati definitivamente condannati per il delitto ex art. 416 bis c.p. e condannati al risarcimento dei danni in favore delle amministrazioni odierne attrici (cfr. doc. 1b, p. 510), costituitesi parti civili nel processo penale, rinviando al competente giudice civile per la relativa liquidazione. Le stesse agiscono pertanto per la liquidazione dei danni patrimoniali e non.
I convenuti sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 14.2.2023. Questo il capo d'imputazione principale
[…]
pagina 2 di 7 In sede penale (1) è stato accertato
• che in Lombardia e più precisamente nel distretto di Milano esistono e sono attive 16 locali (Milano, Cormano, LL, Bresso, , Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, CP_6
Rho, Pavia, Canzo, , Desio e Seregno, cfr. pag. 99), tra loro Controparte_7 CP_8 coordinate da una struttura intermedia denominata CP_9
• A dimostrazione del metodo mafioso che caratterizza l'attività dell'associazione così individuata, la sentenza elenca una lunga serie di atti (pagg. 114 e segg.) selezionati tra quelli individuati dal Pubblico Ministero, i quali “testimoniano anche il pervasivo controllo operato dalle locali e la esteriorizzazione del metodo mafioso” e comprendono esplosioni di colpi d'arma da fuoco, usura e connesse minacce e violenze, aggressioni ad agenti di polizia, estorsioni, danneggiamenti ed incendi, attentati con esplosivi, pestaggi, intimidazioni di testimoni, traffico di stupefacenti, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza pubblica, sulla regolarità delle attività commerciali e della relativa concorrenza, degli appalti privati e pubblici, dell'attività amministrativa.
• Circa l'uso effettivo delle armi, nelle sentenze si evidenzia questo dialogo oggetto d'intercettazione:
“ ad un albanese gliene ha buttati colpi di pistola Persona_1 1 Il riferimento è alla sentenza di condanna del g.i.p. del tribunale di Milano 1.6.2012 (docc. 1), poi confermata in parte dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 2909 del 23.4 – 19.9.2013 (doc. 2) e infine passata in giudicato in seguito a dichiarazione di inammissibilità o reiezione dei ricorsi per cassazione, pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 30059 del 6.6 – 9.7.2014: cfr. doc. 3). pagina 3 di 7 ah? Pt_3
e ha buttati colpi di pistola a un albanese Per_1
? — Come mai? Cosa è successo? Persona_2
NE (inc.) là e pà (inc.) è tremendo è, non è come a . Pt_4
PI (inc.) sparato (inc.) NE CP_10
PI (inc.) nella piazza della stazione di Pioltello. Davanti a tutti non è uscito Per_1 Pt_3 nessuno che lo ha visto?
o hanno visto tutti Per_1
E chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese (…) (…)”. Pt_3 Per_1
Si allude, si evidenzia nella sentenza di primo grado, ad un regolamento di conti avvenuto in luogo pubblico e frequentato (“nella piazza della stazione di Pioltello. Davanti a tutti”), con palese compromissione della sicurezza pubblica;
lo stesso Giudice commenta al riguardo che “Questo è un episodio che ben a ragione resta esemplificativo del clima creato dai membri del sodalizio” (pag. 344).
• Il danno è stato anche per l'imprenditoria locale;
come dichiarato dal teste imprenditore nel settore del movimento terra, Testimone_1
A.D.R. I ricavi per i lavori presso la OLCIM, ed in genere del movimento terra, in questo momento, sono crollati vertiginosamente. Il mercato infatti è stato falsato dall'inserimento di operatori di settore che, pur di lavorare, accettano commesse sottocosto, allo scopo di ottenere fatture da utilizzare per servizi di sconto-fattura presso le banche, in cambio di liquidità. Ovviamente tale politica è fallimentare per un operatore di settore corretto ed è al contrario un modo per riciclare il denaro. Tale situazione è a tutto vantaggio del committente, che risparmia notevolmente, e dei trasportatori disonesti che riescono ad accettare i prezzi a scapito della sicurezza e dell'erario. […] A.D.R. Nel mondo del movimento terra in generale, e nello specifico nel comasco, zona nella quale ho sempre operato, la presenza di soggetti come e come hanno Pt_5 Pt_6 condizionato le scelte e le politiche aziendali. In primo luogo quando si presentava l'occasione di prendere una commessa era inevitabile dover prevedere un impiego di mezzi a loro riconducibili. In secondo luogo la politica a ribasso portata avanti da questi ha di fatto bloccato il mercato, rendendo, come ho già detto, impossibile concorrere nei lavori agli operatori corretti.
• Ancora: si evidenziano episodi dai quali emerge la diffusa forza d'intimidazione del vincolo associativo:
“ riferisce di una banale cena al ristorante e gli interlocutori lamentano Pt_3 una mancanza di rispetto per la mancata concessione di un tavolo (...due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del... se non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo). La reazione descritta è ovviamente nel più puro stile mafioso;
"...io vengo e il rispetto me lo prendo... se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure...". Forza d'intimidazione che si concretizza in veri e propri atti di sopraffazione” pagina 4 di 7 - l'incendio dolosamente appiccato all'autovettura della responsabile dell'area lavori pubblici e edilizia privata del Comune di Lonate Pozzolo, per “agevolare” operazioni immobiliari promosse dagli associati Quanto alle amministrazioni locali, in svariati casi l'organizzazione criminale tenta di inserire propri uomini o personalità fidate negli stessi organi amministrativi, in vista di possibili vantaggi per gli appartenenti all'associazione: così si riferisce del tentativo di infiltrare il Comune di Giussano In generale erano comunque frequenti i contatti con esponenti politici anche di spicco, in vista di reciproci favori Ancora, si parla di accertata contiguità tra appartenenti alle forze dell'ordine e l'organizzazione criminale, al punto che un militare dell'Arma dei Carabinieri è stato condannato quale appartenente all'associazione per delinquere nell'ambito del processo connesso a quello che dà origine alla presente controversia Un'altra locale capace di intrattenere rapporti di collaborazione con esponenti delle forze dell'ordine è quella di Seregno e Giussano.
Si rammenta che le sentenze penali possono bene essere impiegate a fini di prova in un processo civile, quantomeno in punto di ricostruzione storica degli eventi esposti;
la loro attendibilità è tanto più elevata quanto più siano state vagliate nel contraddittorio e oggetto di conferma a seguito di impugnazione, come nel caso in esame. In sintesi, non sono emersi elementi che possano indurre a rivedere la ricostruzione dei fatti meticolosamente operata dal giudice penale. In diritto, si osserva che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria” (Cass., 10.11.2015, n. 22885). Più prosaicamente si osserva, come evidenziato da Cass. n. 4908/2022, che “distinguere, in tali fattispecie, fra danno diretto (derivante dal solo reato fine) e danno indiretto (derivante dal reato associativo) per far discendere la conseguenza che solo per il primo è ammessa la costituzione di parte civile e non per il secondo, non appare corretto proprio perché si finirebbe per non considerare l'effetto moltiplicatore (in termini di gravità del reato) e, pertanto, diretto, che deriva dalla circostanza che quel reato fine è stato commesso nell'ambito di un'associazione. Il danno, quindi, proprio perché i due reati risultano collegati (nel senso che, giova ribadirlo, il reato associativo moltiplicando la possibilità di riuscita del reato fine lo fa diventare ancora più grave: arg. ex art. 133 c.p.) non può che derivare - in modo diretto - da entrambi”. Ora, circa il danno derivante proprio dal reato associativo, si osserva quanto segue. Sono stati supra evidenziati solo taluni degli aspetti della complessa vicenda penale, sufficienti tuttavia per evidenziare il clima di sopraffazione e di intimidazione portato avanti in modo pagina 5 di 7 strutturalmente ostentato (è il proprium dell'art. 416 bis cit.) sul territorio. La creazione di un simile contesto non può non avere portato, se non a un indebolimento del senso civico, quantomeno a una deminutio dell'autorevolezza delle istituzioni pubbliche preposte, in primo luogo, alla salvaguardia del vivere in modo civile e ordinato;
a questi ultimi interessi sono preposte le amministrazioni attrici. Si portano e si usano le armi in luoghi pubblici;
si inquina il mercato. Le sentenze inoltre hanno messo in luce precise connivenze tra l'associazione mafiosa di cui erano parte i convenuti e membri della classe politica locale nonché delle forze dell'ordine: e non si può negare a questo punto l'ulteriore danno da discredito derivante al senso delle istituzioni, che si traduce soggettivamente in una lesione alla funzione di cui sono portatrici le amministrazioni agenti. In sintesi: la perdita di fiducia nello Stato era innegabile, essendo effetto proprio del diffondersi sul territorio del metodo mafioso. Questa perdita di fiducia va risarcita. La diffusione sul territorio, di LL e non solo (della cui “locale” facevano parte i convenuti) legittima il risarcimento richiesto, in ragione dell'ampiezza territoriale e della profondità della lesione in punto di onorabilità e reputazione delle istituzioni. Il danno non patrimoniale è quindi liquidato in € 5.000.000,00, già in valore attuale, da porsi in solido a carico dei convenuti. Per quanto concerne il danno patrimoniale, lo stesso è stato cristallizzato in € 135.560,22 in un documento amministrativo della Direzioni investigativa antimafia al quale sono allegate le spese che sono state sostenute in ragione della pluralità di operanti impiegati nella complessa operazione di polizia (doc. 4). Si può dire che il relativo ammontare sia divenuto liquido fin dal momento della suddetta comunicazione (26.4.2011). Su tale danno sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del 26.4.2011. A far tempo dal giorno successivo al deposito della suddetta sentenza sono dovuti infine gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. su entrambi i danni. Se pure la norma in esame indica che gli interessi sono dovuti dalla data della domanda, solo dalla sentenza l'ammontare del risarcimento è stato liquidato. In precedenza, quindi, i convenuti non erano in grado di pagare, non potendo sapere con esattezza l'ammontare del dovuto. Non è quindi possibile applicare nei loro confronti la norma in esame, dal chiaro carattere deterrente e sanzionatorio. Le spese del giudizio si liquidano in € 40.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., configurandosi una partita di giro) e sono da porsi a carico dei convenuti in solido tra di loro. La condanna è in solido a favore dei creditori, parimenti da ritenersi in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DA
, , e CP_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 al pagamento, in solido tra di loro, al pagamento in favore della Parte_1
e del , creditori in solido
[...] Parte_2
1. di € 5.000.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno successivo al deposito della presente sentenza
2. di € 135.560,22, oltre interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del 26.4.2011 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno successivo al deposito della presente sentenza pagina 6 di 7 3. di € 40.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 23 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29138/2022 promossa da: (C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA dello STATO presso la corte d'appello di MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO ATTORI contro (C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. ) CP_4 C.F._4
C.F. ) Controparte_5 C.F._5
Rimasti contumaci CONVENUTI CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2
Preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Causa riassegnata all'odierno giudicante in data 11.7.2025.
La e il hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 7 , , e , CP_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 rimasti tutti contumaci. Hanno esposto che gli stessi sono stati definitivamente condannati per il delitto ex art. 416 bis c.p. e condannati al risarcimento dei danni in favore delle amministrazioni odierne attrici (cfr. doc. 1b, p. 510), costituitesi parti civili nel processo penale, rinviando al competente giudice civile per la relativa liquidazione. Le stesse agiscono pertanto per la liquidazione dei danni patrimoniali e non.
I convenuti sono stati dichiarati contumaci con ordinanza del 14.2.2023. Questo il capo d'imputazione principale
[…]
pagina 2 di 7 In sede penale (1) è stato accertato
• che in Lombardia e più precisamente nel distretto di Milano esistono e sono attive 16 locali (Milano, Cormano, LL, Bresso, , Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, CP_6
Rho, Pavia, Canzo, , Desio e Seregno, cfr. pag. 99), tra loro Controparte_7 CP_8 coordinate da una struttura intermedia denominata CP_9
• A dimostrazione del metodo mafioso che caratterizza l'attività dell'associazione così individuata, la sentenza elenca una lunga serie di atti (pagg. 114 e segg.) selezionati tra quelli individuati dal Pubblico Ministero, i quali “testimoniano anche il pervasivo controllo operato dalle locali e la esteriorizzazione del metodo mafioso” e comprendono esplosioni di colpi d'arma da fuoco, usura e connesse minacce e violenze, aggressioni ad agenti di polizia, estorsioni, danneggiamenti ed incendi, attentati con esplosivi, pestaggi, intimidazioni di testimoni, traffico di stupefacenti, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza pubblica, sulla regolarità delle attività commerciali e della relativa concorrenza, degli appalti privati e pubblici, dell'attività amministrativa.
• Circa l'uso effettivo delle armi, nelle sentenze si evidenzia questo dialogo oggetto d'intercettazione:
“ ad un albanese gliene ha buttati colpi di pistola Persona_1 1 Il riferimento è alla sentenza di condanna del g.i.p. del tribunale di Milano 1.6.2012 (docc. 1), poi confermata in parte dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 2909 del 23.4 – 19.9.2013 (doc. 2) e infine passata in giudicato in seguito a dichiarazione di inammissibilità o reiezione dei ricorsi per cassazione, pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 30059 del 6.6 – 9.7.2014: cfr. doc. 3). pagina 3 di 7 ah? Pt_3
e ha buttati colpi di pistola a un albanese Per_1
? — Come mai? Cosa è successo? Persona_2
NE (inc.) là e pà (inc.) è tremendo è, non è come a . Pt_4
PI (inc.) sparato (inc.) NE CP_10
PI (inc.) nella piazza della stazione di Pioltello. Davanti a tutti non è uscito Per_1 Pt_3 nessuno che lo ha visto?
o hanno visto tutti Per_1
E chi parlava?... Hanno paura tutti in questo paese (…) (…)”. Pt_3 Per_1
Si allude, si evidenzia nella sentenza di primo grado, ad un regolamento di conti avvenuto in luogo pubblico e frequentato (“nella piazza della stazione di Pioltello. Davanti a tutti”), con palese compromissione della sicurezza pubblica;
lo stesso Giudice commenta al riguardo che “Questo è un episodio che ben a ragione resta esemplificativo del clima creato dai membri del sodalizio” (pag. 344).
• Il danno è stato anche per l'imprenditoria locale;
come dichiarato dal teste imprenditore nel settore del movimento terra, Testimone_1
A.D.R. I ricavi per i lavori presso la OLCIM, ed in genere del movimento terra, in questo momento, sono crollati vertiginosamente. Il mercato infatti è stato falsato dall'inserimento di operatori di settore che, pur di lavorare, accettano commesse sottocosto, allo scopo di ottenere fatture da utilizzare per servizi di sconto-fattura presso le banche, in cambio di liquidità. Ovviamente tale politica è fallimentare per un operatore di settore corretto ed è al contrario un modo per riciclare il denaro. Tale situazione è a tutto vantaggio del committente, che risparmia notevolmente, e dei trasportatori disonesti che riescono ad accettare i prezzi a scapito della sicurezza e dell'erario. […] A.D.R. Nel mondo del movimento terra in generale, e nello specifico nel comasco, zona nella quale ho sempre operato, la presenza di soggetti come e come hanno Pt_5 Pt_6 condizionato le scelte e le politiche aziendali. In primo luogo quando si presentava l'occasione di prendere una commessa era inevitabile dover prevedere un impiego di mezzi a loro riconducibili. In secondo luogo la politica a ribasso portata avanti da questi ha di fatto bloccato il mercato, rendendo, come ho già detto, impossibile concorrere nei lavori agli operatori corretti.
• Ancora: si evidenziano episodi dai quali emerge la diffusa forza d'intimidazione del vincolo associativo:
“ riferisce di una banale cena al ristorante e gli interlocutori lamentano Pt_3 una mancanza di rispetto per la mancata concessione di un tavolo (...due domeniche fa io gli ho detto a quel deficiente del... se non mi dai il tavolo qua mi state mancando di rispetto e mi state prendendo per il culo). La reazione descritta è ovviamente nel più puro stile mafioso;
"...io vengo e il rispetto me lo prendo... se vuoi dirglielo alla proprietaria diglielo pure...". Forza d'intimidazione che si concretizza in veri e propri atti di sopraffazione” pagina 4 di 7 - l'incendio dolosamente appiccato all'autovettura della responsabile dell'area lavori pubblici e edilizia privata del Comune di Lonate Pozzolo, per “agevolare” operazioni immobiliari promosse dagli associati Quanto alle amministrazioni locali, in svariati casi l'organizzazione criminale tenta di inserire propri uomini o personalità fidate negli stessi organi amministrativi, in vista di possibili vantaggi per gli appartenenti all'associazione: così si riferisce del tentativo di infiltrare il Comune di Giussano In generale erano comunque frequenti i contatti con esponenti politici anche di spicco, in vista di reciproci favori Ancora, si parla di accertata contiguità tra appartenenti alle forze dell'ordine e l'organizzazione criminale, al punto che un militare dell'Arma dei Carabinieri è stato condannato quale appartenente all'associazione per delinquere nell'ambito del processo connesso a quello che dà origine alla presente controversia Un'altra locale capace di intrattenere rapporti di collaborazione con esponenti delle forze dell'ordine è quella di Seregno e Giussano.
Si rammenta che le sentenze penali possono bene essere impiegate a fini di prova in un processo civile, quantomeno in punto di ricostruzione storica degli eventi esposti;
la loro attendibilità è tanto più elevata quanto più siano state vagliate nel contraddittorio e oggetto di conferma a seguito di impugnazione, come nel caso in esame. In sintesi, non sono emersi elementi che possano indurre a rivedere la ricostruzione dei fatti meticolosamente operata dal giudice penale. In diritto, si osserva che “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria” (Cass., 10.11.2015, n. 22885). Più prosaicamente si osserva, come evidenziato da Cass. n. 4908/2022, che “distinguere, in tali fattispecie, fra danno diretto (derivante dal solo reato fine) e danno indiretto (derivante dal reato associativo) per far discendere la conseguenza che solo per il primo è ammessa la costituzione di parte civile e non per il secondo, non appare corretto proprio perché si finirebbe per non considerare l'effetto moltiplicatore (in termini di gravità del reato) e, pertanto, diretto, che deriva dalla circostanza che quel reato fine è stato commesso nell'ambito di un'associazione. Il danno, quindi, proprio perché i due reati risultano collegati (nel senso che, giova ribadirlo, il reato associativo moltiplicando la possibilità di riuscita del reato fine lo fa diventare ancora più grave: arg. ex art. 133 c.p.) non può che derivare - in modo diretto - da entrambi”. Ora, circa il danno derivante proprio dal reato associativo, si osserva quanto segue. Sono stati supra evidenziati solo taluni degli aspetti della complessa vicenda penale, sufficienti tuttavia per evidenziare il clima di sopraffazione e di intimidazione portato avanti in modo pagina 5 di 7 strutturalmente ostentato (è il proprium dell'art. 416 bis cit.) sul territorio. La creazione di un simile contesto non può non avere portato, se non a un indebolimento del senso civico, quantomeno a una deminutio dell'autorevolezza delle istituzioni pubbliche preposte, in primo luogo, alla salvaguardia del vivere in modo civile e ordinato;
a questi ultimi interessi sono preposte le amministrazioni attrici. Si portano e si usano le armi in luoghi pubblici;
si inquina il mercato. Le sentenze inoltre hanno messo in luce precise connivenze tra l'associazione mafiosa di cui erano parte i convenuti e membri della classe politica locale nonché delle forze dell'ordine: e non si può negare a questo punto l'ulteriore danno da discredito derivante al senso delle istituzioni, che si traduce soggettivamente in una lesione alla funzione di cui sono portatrici le amministrazioni agenti. In sintesi: la perdita di fiducia nello Stato era innegabile, essendo effetto proprio del diffondersi sul territorio del metodo mafioso. Questa perdita di fiducia va risarcita. La diffusione sul territorio, di LL e non solo (della cui “locale” facevano parte i convenuti) legittima il risarcimento richiesto, in ragione dell'ampiezza territoriale e della profondità della lesione in punto di onorabilità e reputazione delle istituzioni. Il danno non patrimoniale è quindi liquidato in € 5.000.000,00, già in valore attuale, da porsi in solido a carico dei convenuti. Per quanto concerne il danno patrimoniale, lo stesso è stato cristallizzato in € 135.560,22 in un documento amministrativo della Direzioni investigativa antimafia al quale sono allegate le spese che sono state sostenute in ragione della pluralità di operanti impiegati nella complessa operazione di polizia (doc. 4). Si può dire che il relativo ammontare sia divenuto liquido fin dal momento della suddetta comunicazione (26.4.2011). Su tale danno sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del 26.4.2011. A far tempo dal giorno successivo al deposito della suddetta sentenza sono dovuti infine gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. su entrambi i danni. Se pure la norma in esame indica che gli interessi sono dovuti dalla data della domanda, solo dalla sentenza l'ammontare del risarcimento è stato liquidato. In precedenza, quindi, i convenuti non erano in grado di pagare, non potendo sapere con esattezza l'ammontare del dovuto. Non è quindi possibile applicare nei loro confronti la norma in esame, dal chiaro carattere deterrente e sanzionatorio. Le spese del giudizio si liquidano in € 40.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., configurandosi una partita di giro) e sono da porsi a carico dei convenuti in solido tra di loro. La condanna è in solido a favore dei creditori, parimenti da ritenersi in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DA
, , e CP_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 al pagamento, in solido tra di loro, al pagamento in favore della Parte_1
e del , creditori in solido
[...] Parte_2
1. di € 5.000.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno successivo al deposito della presente sentenza
2. di € 135.560,22, oltre interessi legali ex art. 1284 c. I c.c. dalla data del 26.4.2011 ed ex art. 1284 c. IV c.c. dal giorno successivo al deposito della presente sentenza pagina 6 di 7 3. di € 40.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Milano, 23 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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