Articolo 21 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 agosto 1984
Art. 21.
Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilita' a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovra' essere rideterminato al momento della effettiva disponibilita' dei lotti.
I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984