Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05907/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03838/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2023, proposto da
Mida-Bio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pio Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
Stryker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, pubblicato sul sito internet istituzionale in pari data, avente ad oggetto “ Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
- dell’avviso di pagamento PagoPA, trasmesso alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 19 dicembre 2022;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”;
- di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “ validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ” ex art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa ON ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, MIDA-BIO s.r.l. (nel prosieguo anche semplicemente “Mida”) - società che negli anni 2015-2018, quando era in attività, forniva dispositivi medici a varie strutture sanitarie pubbliche ed ospedali, impugnava:
i) il decreto del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
ii) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, contenente le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
La società contestava tali provvedimenti nella parte in cui essi sostanzialmente prevedono che ciascuna regione e provincia autonoma ponga il superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2022, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% per l’anno 2015, al 45% per l’anno 2016, al 50% per l’anno 2017 e al 50% per l’anno 2018, con la conseguenza che ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale.
Mida impugna, altresì, le determinazioni con cui la Regione Friuli Venezia Giulia provvedeva a determinare, anche a suo carico, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli oneri di ripiano derivanti del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativamente al quadriennio 2015-2018.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente illegittimi, infondati in fatto e in diritto e lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della società, previa rimessione in via pregiudiziale degli atti alla Corte Costituzionale affinché questa dichiari l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’articolo 9- ter , commi 1, lett. b), 8 e 9 del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, nonché dell’articolo 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022 per violazione degli articoli 3, 9, 32, 41 e 97 della Costituzione italiana.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
I. Sull’efficacia retroattiva del decreto del ministero della salute del 6 luglio 2022 e del d.m. salute del 6 ottobre 2022: Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (art. 3 della Costituzione) – Ingerenza sui rapporti contrattuali esauriti – Violazione dei principi europei e interni di “evidenza pubblica”, di parità di trattamento e di tutela della concorrenza;
II. Sulla fissazione postuma dei tetti di spesa regionali, determinata in via retroattiva e indiscriminatamente al 4,4%: Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento (art. 3 della Costituzione) e di certezza del diritto ;
III. Sui vizi propri del d.m. 6 luglio 2022;
- sulla certificazione del superamento del tetto di spesa: violazione dell’art. 9-ter, comma 8. del d.l. n. 78/2015 e violazione dell’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Violazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 115/2022;
- Indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione – Omessa prova dei calcoli effettuati sulla spesa sanitaria regionale – Violazione del principio di trasparenza;
IV. Sui vizi propri del d.m. salute 6 ottobre 2022 recante “adozione delle linee guida”:
- sull’illegittima richiesta di restituzione di iva già versata (art. 3, comma 2): Eccesso di potere per contraddittorietà - Violazione dell’art. 26, comma 2 e 19, del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. – Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
V. Sull’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di modifica dell’art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015; dell’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 115/2022 per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1. della Costituzione.
Il Ministero della Salute si costituiva in giudizio, poi diffusamente argomentando sull’infondatezza delle censure proposte.
Anche la Regione Friuli Venezia Giulia si costituiva, instando per la reiezione del gravame.
La Sezione con ordinanza n. 7866/2023 “ Ritenuta la sussistenza attuale dei presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare sotto il dedotto profilo del danno grave e irreparabile, atteso che vi è il rischio concreto per la ricorrente - come comprovato dalle note regionali richiamate con le quali viene rappresentata l'intenzione di procedere alla compensazione in caso di mancata corresponsione delle somme richieste nel termine indicato - di subire, a decorrere dal primo dicembre 2023, la compensazione prevista dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento in materia di cd. pay back dispositivi medici, con le conseguenti ripercussioni sugli equilibri finanziari della ricorrente;
Considerato, altresì, l'orientamento cautelare espresso costantemente in materia da parte della sezione (cfr., da ultimo, ex multis, le ordinanze cautelari n. 05206 relativa alla camera di consiglio del 2 agosto 2023 e n. 3635 relativa alla c.c. 11.7.2023);
Rilevato, altresì, che questo Tribunale ha investito della questione la Corte Costituzionale innanzi alla quale pende il giudizio di legittimità dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. (ex multis, ordinanze collegiali di questo TAR n. 17543/2023, n. 17545/2023, n. 17553/2023);
Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell’eventuale compensazione da parte delle amministrazioni;
Ritenuto che il giudizio debba essere sospeso in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale. Il termine per la prosecuzione del giudizio decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale (sul punto, cfr. ancora Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014) ”, accoglieva la domanda cautelare contestualmente sospendendo il giudizio sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle ordinanze di rimessione di cui in parte motiva.
Seguiva il deposito in data 10 novembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1, c.p.a., dell’atto di fissazione dell’udienza di parte ricorrente, per essersi la Corte Costituzionale pronunciata con le sentenze nn. 139 e 140, già depositate in data 22 luglio 2024.
Successivamente Mida il 30 ottobre 2025 depositava in atti la ricevuta del pagamento da costei eseguito in relazione agli avversati provvedimenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione dell’intervenuta adesione al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art.7 del decreto legge n. 95/2025.
Il Ministero della Salute con ulteriore memoria insisteva per il rigetto del ricorso.
Da ultimo la ricorrente con nota depositata il 7 marzo 2026, nel confermare la propria adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, come convertito, evidenziava l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del gravame in relazione al non aver l’amministrazione locale attestato l’avvenuto effettivo versamento da parte di Mida della quota ridotta.
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente è di per sé idonea, infatti, ad incidere unicamente sull’interesse alla decisione a detti ricorsi, così determinando, alla luce delle dichiarazioni ivi rese, per la società una causa di improcedibilità in parte qua del giudizio, che confluisce in una relativa pronuncia di tipo meramente processuale.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono comunque giusti motivi, attese le ragioni di definizione della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RB LL, Presidente FF
ON ON, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON ON | MA RB LL |
IL SEGRETARIO