TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5907
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Decreto cautelare 30 ottobre 2023
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Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025

    Il Collegio ritiene che, avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l'amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l'avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

  • Improcedibile
    Pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025

    Il Collegio ritiene che, avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l'amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l'avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

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    Il Collegio ritiene che, avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l'amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l'avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

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    Pagamento ridotto ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025

    Il Collegio ritiene che, avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l'amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l'avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

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    Il Collegio ritiene che, avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell'importo ridotto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente nella nota del 7 marzo 2026, non risultando agli atti di causa che l'amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l'avvenuto effettivo versamento da parte di Mida degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5907
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5907
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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