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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2284 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
Voglia omologare le seguenti
CONDIZIONI
• La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Via Parte_1
Casoni n. 5 a Monte di Malo (VI), resta assegnata allo stesso con il relativo mobilio.
• Si da atto che la sig.ra si è già trasferita in altra abitazione Controparte_2
sita in viale otto marzo n. 16 interno 5 a Malo (VI).
• L'affido di e è attribuito ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2
disposizioni sull'affidamento condiviso.
• La residenza anagrafica dei figli viene mantenuta e indicata presso la casa familiare sopra indicata.
• La sig.ra potrà vedere i figli e tenerli con sé quando lo vorrà, Controparte_2
previo semplice avviso al padre, e comunque almeno una volta durante la settimana,
nonché tutti i fine settimana dal sabato a pranzo e fino al lunedì dopo pranzo.
• Ciascun genitore trascorrerà con i figli sei giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello dell'Epifania, tre giorni durante le vacanze pasquali nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo. Infine, entrambi i genitori cureranno di passare possibilmente con i figli il giorno del loro compleanno.
• La sig.ra si impegna a versare al sig. , entro e Controparte_2 CP_1
non oltre il 20 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 150,00 a figlio.
• Le spese straordinarie di mantenimento dei figli saranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50%; per la determinazione e disciplina delle spese straordinarie si rinvia espressamente all'ultimo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024 e CP_1 Controparte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_3
All'esito dell'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
La casa familiare sita in Via Casoni n.5 a Monte Malo (VI) viene assegnata a CP_1
in quanto genitore collocatario dei figli minori. Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_4
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_5
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2284 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
Voglia omologare le seguenti
CONDIZIONI
• La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. , sita in Via Parte_1
Casoni n. 5 a Monte di Malo (VI), resta assegnata allo stesso con il relativo mobilio.
• Si da atto che la sig.ra si è già trasferita in altra abitazione Controparte_2
sita in viale otto marzo n. 16 interno 5 a Malo (VI).
• L'affido di e è attribuito ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2
disposizioni sull'affidamento condiviso.
• La residenza anagrafica dei figli viene mantenuta e indicata presso la casa familiare sopra indicata.
• La sig.ra potrà vedere i figli e tenerli con sé quando lo vorrà, Controparte_2
previo semplice avviso al padre, e comunque almeno una volta durante la settimana,
nonché tutti i fine settimana dal sabato a pranzo e fino al lunedì dopo pranzo.
• Ciascun genitore trascorrerà con i figli sei giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello dell'Epifania, tre giorni durante le vacanze pasquali nonché quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo estivo. Infine, entrambi i genitori cureranno di passare possibilmente con i figli il giorno del loro compleanno.
• La sig.ra si impegna a versare al sig. , entro e Controparte_2 CP_1
non oltre il 20 del mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 150,00 a figlio.
• Le spese straordinarie di mantenimento dei figli saranno in capo ai ricorrenti nella misura del 50%; per la determinazione e disciplina delle spese straordinarie si rinvia espressamente all'ultimo Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2024 e CP_1 Controparte_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_3
All'esito dell'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
La casa familiare sita in Via Casoni n.5 a Monte Malo (VI) viene assegnata a CP_1
in quanto genitore collocatario dei figli minori. Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori e Persona_4
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_5
riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo