Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1194/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 16/02/1979, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina;
appellante
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1
non costituita in giudizio;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento dei Parte_1
giorni 9/12/2021-3/1/2022, n. 5, con cui, all'esito del giudizio da lui promosso per l'“accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione ex art. 615 – 617 c.p.c.” e la declaratoria di “nullità della cartella di pagamento
29120190010524612000 e il relativo ruolo n. 002609/2019”, nella contumacia di
[...]
era stata rigettata l'opposizione e dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. CP_2
L'appellata , subentrata a non si è Controparte_3 Controparte_2
costituita in giudizio.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 12.2.2025 all'esito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
2. L'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha motivato il rigetto delle eccezioni relative all'inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella, al difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione specifica dei criteri di calcolo utilizzati, all'inesistenza del credito per non essere mai stato chiesto e ottenuto alcun finanziamento, sull'erroneo assunto che, trattandosi di doglianze inerenti all'atto presupposto, ossia al finanziamento pubblico concesso da Controparte_4
l'opponente avrebbe dovuto farle valere nei confronti dell'ente
[...] titolare dell'asserito credito, non evocato in giudizio. Deduce che nel caso di impugnazione di un atto dell'agente della riscossione anche per motivi inerenti alla pretesa dell'ente impositore, il riscossore, per gli artt. 81 c.p.c. e 39 d.lgs. 112/1999, è legittimato a stare in giudizio per sé e come sostituto processuale dell'ente impositore. Richiama poi le pronunce giurisprudenziali in tema di motivazione della cartella di pagamento quale requisito di validità dell'atto.
3. Mentre le doglianze riguardanti la motivazione della cartella, cioè la sua completezza formale, sono inammissibili perché relative al quomodo dell'esecuzione forzata e non alla debenza del credito o all'esistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, e come tali oggetto di opposizione agli atti esecutivi (v. ex plurimis, da ultimo Cass. 28889/2023) e di decisione insuscettibile di appello (art. 618, u.c., c.p.c.), la censura concernente l'inesistenza del finanziamento e quindi del credito di restituzione è non solo ammissibile, poiché tema tipico di opposizione all'esecuzione quando manchi un titolo giudiziale, ma anche fondata.
L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore, anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avente l'onere, e non l'obbligo, di chiamare eventualmente in giudizio 3
l'ente creditore qualora siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n.
112 del 1999 (ampiamente sul punto, Cass. 3870/2024).
Il Decreto Min.Econ. Fin. del 4.2.2008 ha autorizzato l'
[...]
a ricorrere alla procedura della riscossione Controparte_4
mediante ruolo per il recupero dei contributi di cui all'art. 15, co. 1, lett. a) e b), d.lgs.
185/2000.
In assenza della previsione di una fase preliminare di accertamento giurisdizionale,
l'impugnazione della cartella di pagamento con opposizione esecutiva, nel caso di omissione o mancata notificazione dell'ingiunzione ex art. 2, co. 1, R.d. 639/1910 prevista dal comma 3- ter dell'art. 17 d.lgs. 46/1999, è lo strumento processuale con cui il destinatario della pretesa può contestare l'esistenza del diritto dell'ente creditore. E in caso di contestazione, sarà onere dell'ente creditore, se evocato in giudizio, e comunque dell'agente della riscossione quale unico necessario legittimato passivo, dare la prova del fatto costitutivo del diritto per cui si procede;
in mancanza di che il giudizio non potrà che chiudersi con l'accoglimento dell'opposizione.
Ciò è avvenuto nel presente giudizio, in cui, a fronte della radicale contestazione, da parte dell'opponente, del fatto costitutivo del credito – cioè della richiesta e della concessione del finanziamento di cui, stando al tenore della cartella, si pretenderebbe la restituzione – è mancata, dall'agente della riscossione, la prova e persino la precisa allegazione di tale fatto.
4. In accoglimento dell'opposizione deve, di conseguenza, dichiararsi che
[...]
è priva del diritto di agire in executivis nei confronti di in Controparte_3 Parte_1
forza della cartella di pagamento n. 29120190010524612000, stante l'insussistenza del credito iscritto a ruolo.
Segue per legge la condanna dell'ente opposto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00 per il primo grado del giudizio, ed euro 7.160,00 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Giardina, difensore antistatario.
P.Q.M.
4
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1
, che dichiara;
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento dei giorni 9/12/2021-3/1/2022, n. 5, appellata da , dichiara che è priva del Parte_1 Controparte_3
diritto di agire in executivis nei confronti di in forza della cartella di Parte_1
pagamento n. 29120190010524612000, stante l'insussistenza del credito iscritto a ruolo;
condanna a rifondere all'altra parte le spese di lite, che Controparte_3
liquida in complessivi euro 7.800,00 per il primo grado del giudizio, ed euro 7.160,00 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Giardina, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo