Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. Nr. 866/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il giorno 08.10.1947 e Parte_1 residente a [...]in C.da Grotticelli s.n.c. (C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franzone, (C.F.: ), C.F._2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
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- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , con C.F._3 C.F._4 domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e t;
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- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 14/06/2022, la sig.ra a Parte_1 agito in giudizio contro rivendicando il diritto a percepire l'assegno sociale di CP_1 cui all'art. 3, c. 6 L. 335/1995.
Sul piano fattuale costei ha esposto:
- di aver richiesto l'attribuzione del beneficio con domanda del 25/02/2019;
- che l' ha respinto l'istanza per insussistenza del requisito reddituale;
a CP_3 ad avviso dell'Ente, non poteva configurarsi uno stato di bisogno <per il sol fatto che la sig.ra in sede di separazione dal coniuge avesse ottenuto un parte_1 assegno mantenimento considerato importo irrisorio cio sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione alleviare lo stato bisogno>>
[Doc 1];
- che il rigetto è stato impugnato via amministrativa in data 11/04/2019 [doc.
2]; - che l'Ente, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi sul gravame amministrativo entro il termine previsto di 90 giorni, con conseguente formazione del silenzio- diniego.
Sul versante giuridico, la difesa della ricorrente ha evidenziato:
- che l'assegno sociale integra una prestazione avente natura assistenziale e serve ad assicurare i mezzi necessari di sostentamento ex art. 38 Cost;
- che il presupposto per conseguirlo è incentrato sullo stato di bisogno del richiedente desumibile, secondo la legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti;
CP_
- che l' non può disconoscere l'assegno <solamente perch la richiedente in sede di separazione abbia ottenuto un assegno mantenimento importo esiguo ipotizzando maniera del tutto astratta e ingiustificata possibile esistenza altri redditi>> [pag. 4 ric.];
- che la Suprema Corte, in più occasioni, ha chiarito che <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma l. prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dall redditi o quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici autosufficienza economica potenziali quali derivanti mantenimento che il abbia omesso richiedere coniuge separato e senza tale mancata richiesta possa essere equiparata all uno multis cass. civ. n. corte app. roma sez. lav. torino genova>App. Roma, sez. lav., n. 711/2020)>>;
- che dalla rinuncia all'assegno di mantenimento non può presumersi l'esistenza di una qualsivoglia autosufficienza economica;
<la giurisprudenza sopra richiamata invece riporta la questione in un contesto probatorio molto pi rigoroso e soprattutto rispondente al dettato normativo sottolineando che legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato ma base alla disciplina indicata va del tutto escluso ai fini requisito reddituale previsto l sociale possa assumere rilievo una mera pretesa costituita dall possibilit di chiedere mantenimento a carico proprio sede separazione. anzitutto perch non si tratta netto dell fiscale contributiva qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte soggetti ritenuta fonte titolo imposta o ad sostitutiva n alimentari corrisposti norma codice civile quali soltanto l. n. cit. attribuisce fine raggiungimento della dimostrazione dello stato bisogno. ed secondo luogo stessa conta esclusivamente lo bisogno effettivo risultante cio dalla comparazione tra reddito dichiarato effettivamente percepito. sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea ha realt introdotto nell richiedente rivolgersi previamente con effetti inderogabilmente ablativi diritto all sociale. senza contenga alcuna indicazione tale direzione: dal momento essa richiesta assegno rilevare misura definitiva corte d dare allo accertarsi sulla delle norme attribuito rilevanza presunto cui nella vi traccia>> [Cass. civ. n 14513/2020]; - che, considerato l'insegnamento della Suprema Corte, <se non pu assolutamente trovare giustificazione la condotta dell che ipotizzi cp_1 sussistenza di uno stato autosufficienza economica per il sol fatto aver ottenuto un assegno mantenimento in sede separazione ancor meno giustificabile appare l erogatore voglia far presumere dello bisogno avendo richiedente importo a dire esiguo>>;
- che la sig.ra decise di accettare un assegno di mantenimento pari a Parte_1
€ 100 stante le condizioni economiche dell'ex coniuge, il sig. , Persona_1 titolare di una pensione di circa € 800 al mese [doc. 5] ed impegnato a contribuire, assieme al figlio sig. <al pagamento della rata del mutuo ipotecario persona_2 acceso presso la banca unicredit spa per l casa adibita a residenza familiare>> [Doc 6]. Sono state quindi rassegnate le seguente conclusioni: <voglia l tribunale di caltanissetta in funzione giudice del lavoro disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa previa fissazione dell comparizione delle parti accogliere le seguenti conclusioni: il presente ricorso per accertare dichiarare che la signora parte_1> ha diritto al riconoscimento delle provvidenze previste dalla L. n. 335 del
[...]
1995 art. 3 comma 6 (assegno sociale) con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- condannare l' in persona del presidente p.t., con sede a CP_1 Roma in Via Ciro il Grande n 21 (C.F. – P.IVA al P.IVA_1 P.IVA_2 pagamento dei ratei arretrati e maturati dalla domanda amministrativa e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, l' competente al pagamento delle CP_1 spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre 15% spese generali di studio, IVA e CPA)>>.
L' si è costituito in giudizio in data 09/08/2022 e ha censurato la CP_1 ricostruzione avversaria osservando:
- che, in sede di omologa della separazione personale, la ricorrente < dichiarato di trovarsi in una situazione di piena indipendenza economica>> [doc. 1
]; CP_1
- che, in epoca antecedente alla separazione, <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma l. prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dall redditi o quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici autosufficienza economica potenziali quali derivanti mantenimento che il abbia omesso richiedere coniuge separato e senza tale mancata richiesta possa essere equiparata all uno multis cass. civ. n. corte app. roma sez. lav. torino genova>>;
- che <non si comprende il motivo per cui la ricorrente ha accettato corresponsione di un assegno mantenimento meramente simbolico in sede revisione delle condizioni della separazione invece chiedere al>Giudice un accertamento delle condizioni economiche delle parti e la concessione, con ragionevole certezza, di un importo superiore. Ciò anche considerato che il marito, sig. , possedeva redditi adeguati, stante che il rateo mensile Controparte_4 della pensione nel febbraio 2019 era pari ad € 967,77 euro (doc. 4). Tale importo è poi lievemente diminuito, ma solo per effetto della stipula di un contratto di cessione del quinto (docc. 5-6)…>>;
- che <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma l. prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dall redditi o quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici autosufficienza economica potenziali quali derivanti mantenimento che il abbia omesso richiedere coniuge separato e senza tale mancata richiesta possa essere equiparata all uno multis cass. civ. n. corte app. roma sez. lav. torino genova>> (doc. 7). L'Ente ha quindi concluso chiedendo di <rigettare la domanda avversaria per i motivi esposti in narrativa e l mandare assolto dalle cp_1 domande tutte proposte nei suoi confronti. con vittoria di spese competenze ed onorari giudizio>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle evidenze documentali offerte dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 14/05/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno discusso la causa e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.
2. Deve innanzitutto rilevarsi che le difese dell' , concernenti la mancata CP_1 allegazione e prova, da parte della ricorrente, dei propri requisiti reddituali, non appaiono fondate.
L'art. 3, co. 6, L. n. 335/1995, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce quanto segue: <
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni [ora 67] e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale>>. Cont Data la disciplina sopra trascritta, l aveva l'onere di contestare specificamente la sussistenza dei requisiti reddituali. L' , infatti, può accedere CP_3 senza difficoltà ai dati reddituali e alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati. L' ha effettuato contestazioni solo con riguardo ai rapporti tra la CP_1 richiedente e il coniuge separato, onde il mancato possesso, da parte della ricorrente stessa, di un reddito proprio, può ritenersi provato ed essere posto a base della decisione. È noto che, nel rito del lavoro e della previdenza, la mancata contestazione di un fatto principale, cioè costitutivo del diritto azionato, impone al giudice di ritenere acquisita al processo la prova relativa (cfr. per tutte, Cass. 5191/2008; 996/2005;
1902/2002; sez. un. 761/2002).
3. Deve ritenersi, dunque, che la circostanza realmente controversa e decisiva ai fini di causa sia quella legata all'accettazione da parte della sig.ra i Parte_1 un assegno di mantenimento pari ad € 100, per effetto della modifica delle condizioni di separazione1 disposta con decreto del 25/02/2019 [doc. 4 ric. e doc. 3 ]; CP_1 circostanza, in effetti, posta dall' a base del rigetto della domanda CP_1 amministrativa a suo tempo avanzata dall'odierna ricorrente [doc. 1 ric.]. Secondo l' , infatti [v. menzionato provvedimento di rigetto del 18.3.2019 CP_1 sub doc. 1 ric.] <nonostante gli ex coniugi signora e signor parte_1>, abbiano chiesto ed ottenuto la modifica della sentenza di Controparte_4 separazione, a seguito di mutazione delle condizioni economiche della prima, prevedendo l'obbligo per il Signor di versare alla Signora Controparte_4 Parte_1
la somma di euro 100,00 mensili quale contributo per il suo mantenimento,
[...] si comunica che la somma richiesta è di importo irrisorio, cioè sostanzialmente irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno del coniuge>>.
Detto ciò, al fine della decisione della causa è sufficiente il richiamo ai consolidati dettami esegetici provenienti dalla giurisprudenza di legittimità [il richiamo, innanzitutto, è a Cass., ord. 14513/2020], che, nel pronunciarsi su ricorso proposto avverso sentenza di una corte territoriale, che in riforma della sentenza di prime cure aveva rigettato la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale, siccome egli “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995”, ha ritenuto non corretta l'impostazione del giudice di appello, che “ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia”. Secondo la Corte:
<4.- Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 [già sopra trascritto].
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato).
Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995.
6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b
1.448/2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di
"assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1- Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell . Ma soprattutto perché le CP_1 situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato.
Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge
(invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)>> [si tratta di una impostazione esegetica successivamente ribadita e confermata, tra le altre, da Cass.
33513/2023 e Cass. 21573/2023 massimata nei seguenti termini: <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma l. prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dall redditi o quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici autosufficienza economica potenziali quali derivanti mantenimento che il abbia omesso richiedere coniuge separato e senza tale mancata richiesta possa essere equiparata all uno multis cass. civ. n. corte app. roma sez. lav. torino genova>> (Rv. 668205 - 01)]
I principi sopra richiamati possono essere mutuati nella vicenda odierna, nella quale , in buona sostanza, pretende di far discendere dalla modesta entità del CP_1 contributo al mantenimento pattuito in sede di modifica delle condizioni di separazione, una situazione d'incompatibilità con la prestazione assistenziale, sotto l'aspetto della presunzione di (conseguibilità di) un reddito incompatibile e/o della finalità elusiva e della contrarietà a correttezza del comportamento tenuto dalla sig.ra
Parte_1
In particolare, nel tracciato motivazionale della decisione sopra citata si afferma chiaramente che la mera pretesa/possibilità (di richiedere un contributo economico al coniuge separato/ex coniuge) non può incidere sul requisito reddituale.
Del resto - come detto - la decisione ha ritenuto non corretta, sulla base dei principi sopra indicati, l'impostazione del giudice di appello, che aveva tratto, dalla mancata richiesta, da parte del ricorrente, dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, la presunzione del “riconoscimento [da parte del medesimo] del proprio stato di autosufficienza economica” o comunque l'“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995”. Del pari, s'attaglia al caso di specie il ragionamento per cui le chiavi di lettura dei rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ed essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, inoltre soggetti a continue evoluzioni. Onde possono comprendersi, ad esempio, modifiche concordate in conseguenza del variare delle condizioni reddituali.
Dunque, anche per quanto attiene agli altri aspetti (contrarietà a correttezza del comportamento tenuto dalla sig.ra intento elusivo), la decisione indica Parte_1 che, in assenza di differenti previsioni di legge, le valutazioni in merito alla spettanza del beneficio e alla sua misura debbono fondarsi esclusivamente sui dati reddituali, senza che i rapporti tra i coniugi separati possano essere assoggettati ad una lettura semplicistica, che soppesi le relative scelte solo in funzione della (astratta) possibilità di contribuzione economica di un coniuge a favore dell'altro. Insomma, la chiave di lettura delle scelte dei coniugi non può essere quella nella specie prospettata dall' . CP_1
4. Deve anche osservarsi che, in linea con il precedente citato, la Suprema Corte ha puntualizzato come il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole>> (Cass. n. 24954/2021). Ciò (come indicato in motivazione) in quanto <non si comprende il motivo per cui la ricorrente ha accettato corresponsione di un assegno mantenimento meramente simbolico in sede revisione delle condizioni della separazione invece chiedere al> lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito">>.
Con la precisazione che ciò non è <<… d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina. Proprio per ciò, è da escludere che la conclusione appena esposta possa confliggere con il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n.
297/1982, è necessario che il lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente escusso il proprio datore di lavoro: basti al riguardo ricordare che il previo e inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo alle ultime tre mensilità e al TFR è espressamente previsto dall'art. 2, comma 5 0 , I. n.
297/1982, cit., per il caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettato alle disposizioni della legge fallimentare, onde è la stessa previsione di legge a renderlo rilevante>>.
Facendo applicazione, nel caso di specie, dei principi appena indicati, deve evidenziarsi come il compendio documentale in atti non restituisca alcun indizio del perseguimento, da parte della ricorrente d'intenti fraudolenti.
La difesa attorea ha replicato ai rilievi sollevati dall'Ente previdenziale in ordine alla circostanza che la sig. e il coniuge separato avessero venduto, Parte_1 nell'aprile 2017, un immobile di loro proprietà dichiarando un valore di € 61.637,00
[doc. 2 ], conseguendo a testa quindi
Al riguardo:
- è pacifico che la compravendita sia intervenuta in epoca antecedente all'accordo di separazione e quasi due anni prima dalla definizione dei rapporti patrimoniali in sede di modifica delle condizioni di separazione;
- è stato comprovato che il figlio della ricorrente , poco prima Persona_2 della vendita, ha attivato una partita IVA (n. ) e il mese successivo ha P.IVA_3 iscritto nel Registro delle imprese la ditta individuale “EVO MOTORS DI BRACCO OSCAR” avente ad oggetto il commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri [in data 23/08/2024, previa autorizzazione giudiziale, è stata prodotta: la visura camerale della ditta (doc. 7 ric.), la documentazione bancaria relativa all'apertura di un conto corrente dedicato alla ditta (doc. 8 ric.), il certificato dove si attesta la cessazione della partita IVA in data 30/06/2019 (doc. 9 ric.)]; - è stato altresì riscontrato che, poco dopo la vendita, precisamente nel giugno
2017, parte del ricavato della vendita è stato trasferito al figlio;
Persona_2 segnatamente la ricorrente ha effettuato il versamento della somma di € 40.000 sul conto corrente della ditta [sono state prodotte, sempre il 23/08/2024, le ricevute dei bonifici effettuati (docc. 10 e 11 ric.)].
Inoltre, per quanto la dichiarazione di sufficienza economica resa in seno al ricorso per separazione consensuale lasciasse trasparire all'epoca una condizione di indipendenza, successivamente è emerso:
- uno stato di insufficienza reddituale non contestato specificatamente CP_ dall'
- una situazione di incapienza economico-patrimoniale del coniuge separato, titolare di un trattamento pensionistico che, a partire da aprile 2019, si è attestato sotto gli € 800 mensili netti per l'applicazione di una cessione del quinto [il cedolino di aprile 2022 evidenzia, come indicato dalla difesa attorea, una trattenuta di € 192 – doc. 5 ric.] e destinato anche alla copertura della rata di un mutuo ipotecario [cfr. doc. 6 e 7 ric. + estratti di conto corrente Unicredit prodotti il 23/08/2024 sub doc. da 1 a 6]. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità <il diritto alla corresponsione dell sociale ex art. comma l. prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare desunto dall redditi o quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge restando irrilevanti eventuali altri indici autosufficienza economica potenziali quali derivanti mantenimento che il abbia omesso richiedere coniuge separato e senza tale mancata richiesta possa essere equiparata all uno multis cass. civ. n. corte app. roma sez. lav. torino genova>> [Cass.
33513/2023]. Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi (Cass. n. 24954 cit., in motivazione).
Tutto ciò, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Non sono emersi, però, nel corso del giudizio, elementi di sorta, tali da lasciare ipotizzare che la modifica delle condizioni di separazione, richiesta nel 2019 [doc. 4 ric e doc. 3 ], sia stata (fittiziamente) preordinata in vista della domanda della CP_1 prestazione per cui è causa.
5. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, la domanda deve essere accolta e l' deve essere conseguentemente condannato a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda (del 25/02/20219, come pacifico), nella misura di legge.
Sugli arretrati della provvidenza dovuta spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo (Cass., 6 marzo 2001, n. 3244; Cass., 6 aprile 2001, n. 5201; Cass., 14 maggio 2004, n. 9256; Cass., 13 maggio 2002, n. 6882).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 10454 del 21/05/2015), tenendo conto dell'ammontare delle somme dovute per due anni;
di conseguenza, vengono applicati i valori tariffari minimi delle cause di previdenza ricomprese nello scaglione da € 5201 ad € 26000, esclusa la fase istruttoria.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede:
i) accerta e dichiara il diritto della ricorrente sig.ra Parte_1
a percepire l'assegno sociale ex art. 3, c. 6, L. n. 335/1995 a far data dal 1° marzo 2019; ii) dichiara tenuto e pertanto condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'assegno sociale a decorrere dal 1° marzo 2019, nell'importo spettante per legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda e a decorrere dalla successiva maturazione dei ratei sino al saldo;
iii) condanna altresì il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di CP_1 giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 1900 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 15/05/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ricorrente si è separata dal marito nel 2018 come da decreto di omologa del 02/02/2018 [doc. 1 CP_
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