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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1828/2024 RG avente ad oggetto: “ depennamento graduatoria di circolo e d'istituto di III fascia personale ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO per il triennio 2024 – 2027
- D.M. 89 del 21/5/2024 – illegittimità – reinserimento”
TRA
e - rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 dall'Avvocato DALLA TORRE CRISTIANO ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
ROCCO MARIA CHIARA e FAVARO STEFANO, ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIA, 89 30030 MARTELLAGO,
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2024 le ricorrenti, come sopra in epigrafe indicate, hanno agito nei confronti del chiedendo « IN VIA CP_1
CAUTELARE Ordinare al , l'immediato Controparte_1 inserimento, a pieno titolo, delle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il
[...]
1 conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio 2024-2025, 2025-
2026, 2026-2027, profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio assegnatole alla data dell'esclusione dalla stessa graduatoria quanto a
[...]
e con il punteggio spettante in base alle risultanze della domanda Parte_1 quanto a , con ogni ulteriore conseguente statuizione. Parte_2
NEL MERITO i. Accertata l'illegittimità del provvedimento prot. n.16286 del 24.08.2024 con il quale il Dirigente Scolastico dell
[...]
ha decretato “l'esclusione Controparte_3 dell'aspirante dalla graduatoria di COLLABORATORE Parte_1
SCOLASTICO per mancanza dei titoli di studio previsto dall'art. 2 comma 5 lettera H” (cfr. all.to n.19) nonché di ogni altro eventuale atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto e\o produca l'effetto di non consentire l'inserimento della ricorrente nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
ii. Accertata l'illegittimità del provvedimento prot. n.15816 del 07.08.2024 con il quale il Dirigente
Scolastico dell' ” di Controparte_3 Controparte_3 CP_3 ha decretato “l'esclusione dell'aspirante dalla Parte_2 graduatoria di COLLABORATORE SCOLASTICO per mancanza dei titoli di studio previsto dall'art. 2 comma 5 lettera H” (cfr. all.to n.10) nonché di ogni altro eventuale atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto e\o produca l'effetto di non consentire l'inserimento della ricorrente nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con l'assegnazione del punteggio spettante sulla base della domanda presentata;
iii. ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento delle ricorrenti nella suddetta graduatoria dalla data di cancellazione e\o dalla data in cui avrebbero dovuto essere inserite, con il punteggio aggiornato alla data di reinserimento nelle suddette graduatorie o, quanto meno, con il punteggio alla data di cancellazione e\o spettante;
iv. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario».
2 A seguito della costituzione del Controparte_1
, la Giudice accoglieva la domanda cautelare con ordinanza del
[...]
28/10/2024.
Si è costituito anche nel giudizio di merito il
[...]
contestando la pretesa delle ricorrenti e Controparte_1 chiedendo « In via preliminare e/o pregiudiziale: • disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi del punto 1) della presente memoria difensiva di costituzione;
Nel merito, in via principale: • rigettare le domande della parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, e delle informazioni acquisite dal Giudice.
*** *** ***
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di incompletezza del contraddittorio facendo valere le ricorrenti il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie per cui è causa, a fronte della ritenuta legittima esclusione.
2. Le ricorrenti espongono:
3. - di aver presentato in data 26.6.2024 ( ) e in data Parte_1
19.06.2024( ) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Pt_2 istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 indicando, come titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico, il diploma di qualifica Parte_1 professionale di “Operatore della Ristorazione” “preparazione degli alimenti e allestimenti piatti”, conseguito in data 30/05/2024 presso l'Istituto Professionale
Paritario “San Michele Arcangelo” di Ottaviano con votazione 97/100 e il diploma di qualifica professionale di “Operatore della Ristorazione” Pt_2
“preparazione degli alimenti e allestimenti piatti”, conseguito in data
30/05/2024 presso l'Istituto Professionale Paritario “San Michele Arcangelo” di
Ottaviano con votazione 96/100;
3 4. - di essere stata inserita, la ricorrente , nella Parte_1 graduatoria provvisoria e di non essere stata inserita in alcuna graduatoria
; Pt_2
[... 5. – che, con comunicazione 06/08/2024, il DSGA dell'Istituto
di richiedeva alla ricorrente , entro 5 Controparte_3 CP_3 Pt_2 giorni, l'inoltro della «copia del titolo di studio in originale dichiarato nella domanda», che il giorno successivo – quindi senza attendere il decorso dei 5 giorni - il DS del medesimo Istituto comunicava alla medesima ricorrente l'esclusione dalle graduatoria di collaboratore scolastico per asserita Pt_2 mancanza del titolo e contestualmente il comunicava a sua volta la CP_1 predetta esclusione con motivazione « TITOLO DI STUDIO NON
CONFERMATO»;
6. - di avere proposto la ricorrente reclamo avverso Pt_2
l'esclusione integrato in data 21/08/2024 con l'autocertificazione del titolo conseguito;
7. - che a seguito di sollecito di risposta l'Amministrazione rispondeva che il reclamo non poteva essere accolto, non essendo stato prodotto il titolo di studio in originale;
8. - di avere la ricorrente obiettato a tale comunicazione Pt_2 che, dopo aver contattato l'Istituto Professionale Paritario “San Michele
Arcangelo”, la segreteria le aveva risposto che l' avrebbe dovuto Controparte_3 mandare una richiesta a quello paritario;
9. - che con comunicazione prot. 16286/2024 l' Controparte_3 comunicava alla ricorrente l'esclusione dalle graduatoria di Parte_1 collaboratore scolastico per asserita mancanza del titolo;
10. - che contestualmente il comunicava l'intervenuta CP_1 esclusione con motivazione «TITOLO DI STUDIO NON CONFERMATO»;
11. - di avere nella stessa giornata la ricorrente Parte_1 proposto reclamo avverso l'esclusione allegando apposita autocertificazione;
12. - di avere medio tempore le ricorrenti scritto all'Istituto San
Michele Arcangelo di Ottaviano esponendo il loro caso e chiedendo di poter avere copia del Certificato di Diploma;
4 13. - che con comunicazione del 03/09/2024 il Dott.
[...]
Dirigente Scolastico dell'Istituto scriveva « il certificato originale Per_1 viene emanato e consegnato dall'ufficio scolastico della Regione Campania come da regolamenti, non viene erogato da noi, (...) Essendo un istituto
Paritario Accreditato dal seguiamo gli stessi criteri e le stesse direttive CP_4 dello statale, inoltre le faccio presente che il nostro ente di formazione professionale Training e Job, che gestisce l'Istituto San Michele Arcangelo è accreditato con n. 03059 in Regione Campania per la formazione
Professionale, inoltre è accreditato al come istituto paritario con CP_4
D.D. 26115 del 08/07/2021 (quindi abbiamo doppio Controparte_5 accreditamento come da normative vigenti per i percorsi triennali Iefp). Inoltre la scuola dovrebbe accertarsi della veridicità dei titoli , scrivendo pec in
Regione e presso l'istituto, cosa che fanno tutte le scuole d'Italia, più di questo non so come aiutarla» (vd doc. 26 ric.);
14. – che il suddetto Istituto paritario inoltre trasmetteva le certificazioni prodotte sub doc. 27 e 28 in cui oltre ad attestare che ciascuna ricorrente ha conseguito il titolo “la pergamena originale è alla firma dirigenziale presso la Regione Campania”;
15. - lamentano la illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie.
16. Deve confermarsi nel merito quanto già affermato con l'ordinanza cautelare. Invero, pacifico che le ricorrenti non hanno la pergamena originale del diploma di qualifica professionale il provvedimento di esclusione della Istituzione destinataria delle domande si appalesa illegittimo posto che le ricorrenti - diversamente dalle altre fattispecie di cui si è occupato l'intestato Tribunale - hanno conseguito il diploma poco prima della scadenza del termine per la domanda di inserimento in graduatoria, ovvero a maggio
2024, sicché vi è da ritenere che effettivamente non sia ancora decorso quel tempo tecnico necessario al rilascio della pergamena in originale.
17. L' non ha nemmeno tentato di richiedere informazioni CP_3 all'Istituto Professionale Paritario “San Michele Arcangelo” di Ottaviano – come emerge dal doc. 26 delle ricorrenti (risposta Istituto paritario San Michele
5 Arcangelo a ) né all' né l'Amministrazione resistente Pt_2 Parte_3 ha chiarito quale dovrebbe essere la procedura di rilascio della pergamena.
18. Orbene, in punto di diritto vi è da rilevare che:
19. - l'art. 6, co. 9 segg. DM 89/2024 prevede che «9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa,
l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata,
l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione. 10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data
6 di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
(...)»;
20. – ai sensi dell'art. 5 co. 10 e 11 DM cit. «10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia. 11. L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze.
Limitatamente agli assistenti tecnici la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori»;
21. – inoltre ai sensi dell'art. 6 co.
1 - DM Cit (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli) «1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante
è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato d.P.R. o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: (...) e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 6, entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il
7 termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
»
22. – l'art. 71, co. 1 e 2, dpr 445/2000 dispone a sua volta che «1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi»;
23. – ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) « 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (...) m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
(...)»;
24. – inoltre, ai sensi dell'art. 72 DPR cit. « 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo
71 ((...)), le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta
8 alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
25. – l'art. 43 DPR cit. (Accertamenti d'Ufficio) dispone infine che
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. 3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
9 soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale».
26. Pur dovendosi rilevare che quelli che dovrebbero costituire i
Certificati provvisori non contengono formalmente tutte le attestazioni di cui alla Circolare n. 266 del 6/9/1991 non vi è dubbio che l'azione della pubblica amministrazione resistente è illegittima sotto i seguenti profili:
27. – in primo luogo non spetta all'Istituzione alla quale viene inoltra la domanda procedere ai controlli m, come si è sopra riportato, ai sensi dell'art. 6 co 11 e segg è l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro che deve effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, i quali devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso, ed all'esito di tali controlli è il dirigente scolastico che li ha effettuati che o convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato oppure in caso di esito negativo della verifica adotta il provvedimento di esclusione registrando a sistema;
28. – in secondo luogo, l'Amministrazione che procede ai controlli deve richiedere alle pubbliche amministrazioni certificanti le relative informazioni ed acquisire dalle stesse le relative convalide dei titoli;
29. – l'eventuale ritardo delle amministrazioni certificati nel rispondere rileva ai fini disciplinari degli addetti e ai sensi dell'art. 328 c.p. ma non può riverberare a danno degli aspiranti, i quali devono essere inseriti in graduatoria in base a quanto dichiarato nelle domande, ed eventualmente esclusi dalle stesse una volta che non vi sia la conferma del titolo;
30. – l'Istituzione scolastica a cui è stata presentata la domanda non ha svolto alcuno di tali accertamenti e pertanto l'esclusione è per ciò solo illegittima;
31. – peraltro, nel corso del presente giudizio la giudicante ha richiesto le informazioni necessarie con la seguente ordinanza «Che la C DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LAVORO E Controparte_6
LE POLITICHE GIOVANILI – CODICE 50-11-00 – della REGIONE CAMPANIA renda a questo Ufficio le seguenti informazioni: 1) confermi (o meno)
10 l'esistenza e validità dei seguenti titoli dichiarati: A) diploma di qualifica professionale “Operatore per la ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” conseguito nell'a.s. 2023/2024 presso l'Istituto San Michele
Arcangelo di Ottaviano (NA) da;
B) diploma di qualifica Parte_1 professionale “Operatore per la ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti” conseguito nell'a.s. 2023/2024 presso l'Istituto San Michele
Arcangelo di Ottaviano (NA) da;
Parte_2
32. 2) renda informazioni circa le tempistiche di rilascio dei diplomi in originale;
ENTRO IL 23/12/2024 e comunque entro la stessa data dia riscontro al presente provvedimento;
».
33. – la
[...]
con nota del Controparte_8
2/12/2024 ha reso le seguenti informazioni «In riferimento alle richieste di cui all'oggetto, acquisite agli atti con PG/2024/0529643 del 08/11/2024 e
PG/2024/0570795 del 29/11/2024, inerenti alla veridicità degli attestati nonché alle tempistiche di rilascio, si comunica quanto segue: - La SI.ra
, nata a [...] il [...], ha conseguito Parte_1
l'attestazione per “Operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti e allestimento piatti” presso l Professionale Paritario “San Michele CP_3
Arcangelo” di Ottaviano (NA) in data 30/05/2024, n. rilascio attestato 224; - la SI.ra , nata a [...] il [...], ha conseguito Parte_2
l'attestazione per “Operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti e allestimento piatti” presso l'Istituto Professionale Paritario “San Michele
Arcangelo” di Ottaviano (NA) in data 30/05/2024, n. rilascio attestato 233.
L'Istituto Professionale Paritario “San Michele Arcangelo” ha presentato richiesta di convalida (prot. dell'ente 1156 del 22/11/2024) dei suddetti attestati ai competenti uffici regionali, convalida per la quale si procederà nei termini di legge»;
34. – con ciò convalidando almeno allo stato i titoli per cui è causa;
35. – in ogni caso le ricorrenti non avrebbero potuto produrre nulla di diverso da quanto hanno ricevuto dall'Istituto paritario. Ciò al netto di
11 ogni considerazione in ordine al potere in capo al singolo Istituto o al singolo
USR di procedere – in fattispecie analoghe – al disconoscimento del titolo di studio e conseguentemente alla cognizione del Giudice del lavoro di accertare
– in fattispecie analoghe – la genuinità e/o validità del titolo medesimo.
36. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto anche della fase cautelare - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-
26.000 (indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (esistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b),
DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta l'illegittima esclusione delle ricorrenti dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO valevoli per il triennio 2024
– 2027 ex D.M. 89 del 21/5/2024 e per l'effetto ordina al resistente CP_1
l'immediato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie medesime;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida in € 4000( = 1.300 + 2.700,00) + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€ 259,00), con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 08/01/2025
12 Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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