Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 6
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, del Tribunale di Venezia, in data 08 gennaio 2025. Le ricorrenti hanno contestato la loro esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA, sostenendo l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione adottati dal Dirigente Scolastico per presunta mancanza di titoli di studio. Hanno richiesto il reinserimento nelle graduatorie con il punteggio spettante e la condanna del Ministero alle spese legali. Il Ministero ha contestato le pretese, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice ha accolto le domande delle ricorrenti, ritenendo illegittima l'esclusione. Ha argomentato che l'istituzione scolastica non ha effettuato i dovuti controlli sui titoli di studio, né ha richiesto informazioni all'istituto paritario che ha rilasciato i diplomi. Inoltre, ha evidenziato che le ricorrenti avevano conseguito i titoli poco prima della scadenza per la presentazione delle domande, giustificando l'assenza della pergamena originale. Pertanto, ha ordinato il reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie e condannato il Ministero al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 6
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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