Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2021
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Amato di Montecassino n. 7 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Donato Apolito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente
Pag. 1 di 8
domiciliato in Marano di Napoli alla Via Don Mimì Galluccio n. 21 presso lo studio dell'avvocato Elena Penza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente NT domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53 presso lo studio dell'avvocato Paolo Vitiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte , nel proporre Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in favore del per l'importo complessivo Controparte_1
di euro 10.886,65, oltre interessi e spese e competenze della procedura monitoria, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni (come precisate con la memoria di cui all'art. 183 co. 6
n. 1 c.p.c.): “nel merito, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo proposto nei confronti di per le motivazioni espresse nel presente atto e, nel Parte_1 merito, revocare l'opposta ingiunzione dichiarando l'inesistenza, in tutto o in parte, delle ragioni di credito per effetto del parziale pagamento (int.12) oltre che della carenza di legittimazione passiva del comparente (int.16) e, in ogni caso, attesa la nullità delle delibere condominiali, rispettivamente, del 15.3.32017 che ha approvato il bilancio consuntivo e riparto annualità
2013-2016 e del 25.11.2019 con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo e riparto annualità 2017-2018 attesa la mancata convocazione dell'avente diritto;
in via riconvenzionale, accertare che i danni occorsi all'appartamento int. 12 ed al box auto facenti parte del condominio in Marano di Napoli (NA) alla via San Rocco n.33 ed attribuiti in usufrutto all'opponente sono dovuti ad infiltrazioni di natura condominiale avutesi a Parte_1 partire dall'anno 2016, sia pur in differenti eventi, ed ancor oggi attuali come descritto nell'espletata consulenza tecnica di parte e, per effetto di detta declaratoria condannare il in persona dell'amm.re p.t. alla rimozione delle cause delle Controparte_1
Pag. 2 di 8 infiltrazioni espletando i lavori descritti nella perizia di parte ovvero qualsiasi altro intervento che dovesse rivelarsi necessario in corso di causa;
sempre in via riconvenzionale, condannare il condominio ovvero chi di ragione, al risarcimento dei danni occorsi agli immobili, appartamento int. 12 e box auto n.1, di cui è usufruttuario il sig. e così descritti e liquidati Parte_1
nella consulenza di parte che per quanto riguarda il danno emergente che risulta quantificato in
Euro 29.938,82 per i costi di ripristino e per i danni agli arredi dell'appartamento int.12 oltre ad euro 2.320,41 per i danni per il ripristino del box auto oltre alle spese anticipate per il ripristino parziale e quantificate in euro 1.950,00 mentre, per quanto attiene il lucro cessante, per il mancato utilizzo dei beni da giugno 2016 ad oggi, ossia per la parziale inagibilità dell'appartamento e del box auto, vengono calcolati in euro 11.263,00 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.”
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha addotto: che sarebbero stati erroneamente determinati gli importi dovuti a titolo di quote condominiali per le annualità comprese fra l'anno
2013 e l'anno 2018, come riferite agli immobili int.12, int. 16 e, infine, per il box num. 1; che, a far data dal maggio 2012, l'unità immobiliare int. 16, pur in uso al comparente, è stata ceduta a terzi, con conseguente nullità delle deliberazioni condominiali per erronea individuazione del soggetto obbligato;
che l'immobile int. 12 avrebbe subito nel tempo danni da infiltrazioni di origine condominiale;
che il box avrebbe subito nel tempo “fenomeni di bollatura e di rigonfiamento degli intonaci con episodi diffusi di infiltrazione e di percolamento delle acque dagli impianti e dai tracciati aerei così da esporre il box auto ad un continuo spolvero e caduta di incoerenti accompagnati dallo stillicidio proveniente dalle tubazioni” (così pag. 2 dell'atto di citazione) tali da renderlo inutilizzabile;
che pertanto l'attore vanterebbe un controcredito nei confronti del condominio da portare in compensazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale, in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di NT
; nel merito, ha contestato gli assunti di controparte e ha reso le seguenti conclusioni: “1)
[...]
Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione e concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.c., delle somme non contestate di cui al decreto ingiuntivo n.
414/2021; 2) Nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 414/2021 perché infondata, tanto in fatto quanto in diritto;
3) Rigettare la spiegata domanda riconvenzionale, per
Pag. 3 di 8 i motivi esposti in premessa, ritenendola pretestuosa, illegittima ed infondata;
4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, anche parziale, dell'attore opponente, accogliere la domanda di garanzia proposta dal , nei confronti della Controparte_1 chiamata e per l'effetto condannare quest'ultima al NT pagamento di tutte le somme liquidate in favore dell'attore opponente e/o in subordine condannare la a rivalere il Condominio opposto, di tutte le NT somme comunque versate alla parte opponente;
5) Condannare l'attore opponente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata il 28 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto l'accoglimento delle NT seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda. Nel merito:
3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici.
4. voglia concludere per la infondatezza delle avverse pretese rigettando in toto condannando alle spese processuali e alla refusione, in favore della Compagnia convenuta, oltre che delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi incluse IVA,
CPA e spese forfettarie al 12,5%, di una somma equitativamente determinata, art 1226 cc, a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio.
5. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex artt. 1207 e 1209 cod. civ. in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo Pt_2
proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia;
6. All'esito dell'istruttoria disporre c.t.u. tecnica.”
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa mediante l'escussione dei testimoni ammessi, è stata espletata Ctu. All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta versate in atti.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2.1 Giova richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il CP_1
soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea
Pag. 4 di 8 condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2,
29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di CP_1
approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e CP_1
legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a CP_1
pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n.
26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2,
24/03/2017, n. 7741).” (così in motivazione Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021).
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi, da un lato, che parte opposta ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, versando in atti le delibere del 15.3.2017 e del 25.11.2019 (presenti nel fascicolo monitorio), dall'altro, che parte opponente non ha offerto alcun elemento utile a mettere in discussione l'efficacia delle delibere condominiali poste a base della pretesa creditoria.
Non risulta, invero, provato che le delibere in questione siano state impugnate né che esse siano state annullate.
D'altro canto, le stesse non si prestano a rilievo di nullità, atteso che l'eventuale mancata convocazione di taluno dei condomini legittimati integra una mera ipotesi di annullabilità della delibera (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti.”. Più in generale, sulle cause residuali di nullità delle delibere condominiali Cass. Sez. U - , Sentenza n. 9839 del
14/04/2021, secondo cui: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle
Pag. 5 di 8 delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”).
2.2 Del pari infondata risulta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, atteso che non risulta provato che i lamentati danni all'immobile int. 12 e al box auto siano riconducibili a infiltrazioni o perdite di liquidi di origine condominiale.
Invero, risulta in primo luogo pacifico tra le parti che l'immobile sovrastante l'int. 12 sia nella disponibilità dell'opponente (int. 16) e sia dotato di un terrazzo a livello che costituisce parte della copertura dell'immobile sottostante.
L'opponente, inoltre, fa risalire al luglio 2016 (cfr. punti g) e h) di pag. 2 dell'atto di citazione) i fenomeni che avrebbero interessato i due immobili in questione, genericamente riferendo di differenti eventi (si vedano le conclusioni formulate dall'attore), deducendo altresì di aver curato a proprie spese un intervento di riparazione (relativo all'immobile int. 12), non del tutto risolutivo delle problematiche riscontrate.
Ciò posto, l'opponente offre a sostegno delle proprie deduzioni una relazione di parte (allegata all'atto di citazione), che è stata redatta soltanto nel febbraio 2021 (dunque non coeva all'emersione dei fenomeni indicati in citazione) e dalla lettura della quale non si evince l'esecuzione di alcun accertamento tecnico-strumentale utile a sondare l'esistenza delle infiltrazioni (relativamente all'immobile int. 12) o delle perdite (relativamente al box) e la
Pag. 6 di 8 relativa origine, se condominiale o di altro tipo. La relazione in questione appare meramente descrittiva dello stato dei luoghi, oltre che riepilogativa del riferito dell'opponente.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche con riguardo alla Ctu svolta in corso di causa, dalla quale è possibile desumere soltanto lo stato attuale dei luoghi, ma non elementi utili ad affermare l'esistenza all'attualità dei fenomeni di infiltrazione o di perdita, la loro gravità, né la loro eventuale esatta origine.
Sul punto, appare il caso di sottolineare che non possono essere poste a base della decisione le considerazioni che il Ctu svolge richiamandosi soltanto alla propria esperienza professionale pregressa, atteso che le stesse non sono sorrette da un rigoso ragionamento logico fondato su un accertamento tecnico.
D'altro canto, tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni asseritamente causativi di danno vengono fatti risalire all'anno 2016 (tale la prospettazione di parte attrice), valutato altresì il mutato stato dei luoghi anche ad opera dell'opponente, nessun ulteriore approfondimento tecnico appare utile ad accertare i fatti così come allegati da quest'ultimo.
Nulla aggiunge al riguardo la prova testimoniale assunta in corso di causa.
Deve infatti rilevarsi che i testi escussi all'udienza del 26.1.2024, (figlia Testimone_1 dell'opponente) e (genero dell'opponente), relativamente all'origine dei Testimone_2
fenomeni dannosi per cui è causa, hanno reso delle dichiarazioni in parte dal valore probatorio nullo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015), in quanto dichiarazioni rese de relato ex parte, e comunque in altra parte non utili ad offrire elementi di conoscenza sulle cause dei fenomeni senza sfociare in valutazioni personali sfornite di qualsivoglia supporto tecnico (cfr. il verbale di udienza: relativamente al primo teste: “sul capo che precede rispondo io non vivo con mio padre;
mio padre mi disse che avrebbe per i danni chiesto un sopralluogo e che li avrebbe chiesto all'amministratore; mio padre abita nell'appartamento; i danni provenivano dal piano di sopra dove c'è un appartamento sempre di nostra proprietà”; relativamente al secondo teste:
“mi è stato riferito dal mio suocero sig,. che chiedeva dei danni e dei lavori Parte_1 di ripristino”).
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 applicabili in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Pag. 7 di 8 Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 414/2021, emesso in data 1.2.2021 a favore del CP_1 CP_1
dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord nel procedimento RG n. 9588/2020;
[...]
- condanna al pagamento, in favore del e Parte_1 Controparte_1
di delle spese del giudizio, che si liquidano in NT complessivi € 4.379,20 per ciascuna parte, di cui € 3.808,00 per compensi professionali ed € 571,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Elena Penza dichiaratasi anticipataria;
- pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Aversa, il 26.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 8 di 8