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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 301/2024 R.G
Promosso da
, nato a [...] il [...],c.f Parte_1
, residente in [...] difeso dagli avv.ti Salvatore D'Accardi e Michele D'Accardi
Appellante
Contro
(c.f. ), nata ad [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a[...] rappresentata e difesa dall'Avv Nadia
Mazzanti
Appellata/appellante incidentale
Nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Ancona
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Urbino, n. 183/2023, pubblicata il 30.10.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 183/2023 emessa dal Tribunale di Urbino, GOT Dott.ssa Laura Trebbi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 908/2018, notificata il 14 febbraio 2024, rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale (endofamiliare) o, in via del tutto subordinata, ridurne sensibilmente la misura.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi su esposti e, per l'effetto:
a) in via pregiudiziale, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.183/2023 del Tribunale di Urbino appellata per difetto dei presupposti richiesti;
b) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello proposto dal sig per violazione del disposto dell'art.342 Parte_1
c.p.c.;
c) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
d) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferme le altre statuizioni, condannare altresì il sig. al rimborso delle spese Parte_1 straordinarie sostenute da per il proprio mantenimento nella CP_1 misura del 50% dal momento della domanda fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per la Procura Generale intervenuta: rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Urbino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato che
è il padre di;
che lo stesso è obbligato, in quanto Parte_1 CP_1 padre, a mantenere, istruire ed educare la figlia naturale , CP_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente e, per l'effetto, ha condannato il sig a corrispondere alla a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al suo mantenimento la somma di € 250,00 mensili, nonché al risarcimento del danno in favore di quantificato equitativamente in CP_1 euro 60.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese legali.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di seguito Parte_1 illustrati e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., contestando, nel merito, le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del gravame, proponendo, altresì, appello incidentale per vedersi riconoscere anche il rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%.
La Procura Generale intervenuta ha chiesto il rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Passando all'esame del merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui viene riconosciuto il favore della il CP_1 risarcimento del danno per l'illecito cd endofamiliare, ritenendo che l'appellata, attrice in primo grado, che in tal senso era onerata, non ha fornito la prova né della condotta illecita né del danno che non può essere in re ipsa, deducendo, in via subordinata, che la quantificazione dello stesso, peraltro non adeguatamente motivata, sia eccessiva.
Di contro, l'appellata, proponendo appello incidentale, censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui non le è stato riconosciuto il rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%.
Emerge incontrovertibilmente dagli atti e non è stato oggetto di appello, il fatto che l'appellata (nata in [...] il [...]: doc.2 del fascicolo di CP_1 primo grado) è figlia del sig (come anche accertato dal test del DNA Parte_1 in data 28/06/2021 depositato telematicamente nel fascicolo di primo grado in data 01/07/2021 dal legale del sig , il quale, all'epoca del concepimento, Pt_1 conviveva more uxorio con la di lei madre sig.ra . Parte_2
Ciò posto, deve premettersi che, nella giurisprudenza di legittimità, è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare attraverso il quale si riconosce la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali, oggetto di tutela costituzionale. In detta categoria, rientra, indubbiamente,
l'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole. Al ricorrere di tali circostanze, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, sussistono gli estremi dell'illecito civile, ove la condotta del genitore cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, così dandosi luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. Difatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
“la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.” (Cass. n. 5652 del 10/04/2012, Cass. n. 375 dell'8/1/2025).
Inoltre, “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione della prole e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole “(Cass. n. 3079 del 16/02/2015; Cass. n. 375/2025 cit.). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che al diritto del figlio di essere educato e mantenuto non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo, ma deve intendersi come il diritto dello stesso di condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo, posto che la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d'intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea e dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con
L. n. 176 del 1991) come sopra delineato. Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 22 novembre 2013 n. 26205).
Nel caso di specie, deve ritenersi provato l'abbandono morale e materiale dell'appellata da parte del padre. Invero, nel giudizio di primo grado è stato dato corso all'assunzione della prova orale ed i testi escussi (e lo stesso appellante nel corso del reso interrogatorio formale) hanno pienamente confermato le allegazioni dell'appellata . CP_1
In particolare, i testi escussi ( , mamma di ed i nonni Parte_2 CP_1 materni, e ) hanno rappresentato che i genitori Persona_1 Persona_2 dell'appellata hanno posto fine alla convivenza more uxorio prima della sua nascita e, da allora, il rapporto dell'appellata con il padre è stato inesistente.
In particolare, è emerso in maniera univoca dall'istruttoria orale, che il sig. Pt_1
non era presente al momento del parto e, nonostante fosse stato informato
[...] dell'evento, non si presentò a vedere la neonata né in ospedale né dopo, né provvide mai al riconoscimento della figlia naturale, la quale porta il cognome della madre. I testimoni hanno, inoltre, concordemente dichiarato che al sostentamento economico della , dal momento della nascita, ha CP_1 provveduto solo la madre, con l'aiuto dei suoi genitori;
che l'appellata solo raramente veniva portata a fare visita al nonno paterno e, quando rientrava a casa, era sempre triste e riferiva di essere delusa perché il padre era assente o, se c'era, era disinteressato;
che, in più occasioni, ha pianto perché il padre non era andato a trovarla;
che il rifiuto del padre di riconoscerla formalmente come sua figlia, ha provocato nell'appellata sofferenza, disagio, difficoltà nei rapporti e, sin da quando era bambina e, in particolare nell'età scolastica, si lamentava con i propri familiari, parenti ed amici del fatto che lei, a differenza delle sue amiche, non avesse un padre presente;
che la sia da bambina che CP_1 nell'adolescenza, aveva sovente crisi di pianto ed era spesso malinconica e che la stessa riferiva che ciò era dovuto alla mancanza del padre.
Lo stesso appellante, nel corso del reso interrogatorio formale, ha ammesso di non aver partecipato alla vita della figlia, di non essere stato presente agli eventi più importanti della vita di quest'ultima, quali comunioni, cresime, recite scolastiche, manifestazioni sportive.
Non vi sono, allora, dubbi in ordine alla sussistenza del danno endofamiliare lamentato dalla , avendo quest'ultima fornito la prova della CP_1 condotta tenuta dal del danno in concreto subito e del relativo nesso di Pt_1 causalità ( Cass. Civ. n. 17164/2019 ; Cass. Civ. n. 6518/2020).
Sul punto la Suprema Corte ha affermato “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio”. ( Cass. Civ. n. 22496/2021). Tali elementi risultano essere stati forniti dall'appellata attraverso le prove testimoniali assunte davanti al Tribunale, non potendosi non sottolineare come lo stesso appellante non abbia contestato ciò, concludendo, nel corso del primo grado di giudizio, proprio per l'accertamento della sua paternità sulla . CP_1 Ne deriva che l'appello svolto dal deve essere respinto in parte qua. Pt_1
Per quanto attiene la quantificazione del risarcimento del danno endofamiliare, va evidenziato che l'appellante ha tenuto la condotta sopra descritta fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e che, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto, occorre fare riferimento al danno arrecato alla figlia durante l'intero periodo oggetto di domanda ed alle conseguenze dalla stessa subite per effetto della mancanza del rapporto con il padre nei termini sopra accertati e, dunque, alle sofferenze patite per il fatto di avvertire la differenza rispetto ai suoi compagni di scuola in ragione dell'assenza del proprio padre, palesate dalle crisi di pianto e da vere e proprie crisi di nervi, alla mancanza di un rapporto affettivo con il padre e, pertanto, di un riferimento basilare soprattutto durante il periodo dell'adolescenza.
Pertanto, può ritenersi che l'assenza del padre, nella fattispecie in esame, sia stata assoluta e che la figlia, in assenza della figura paterna, sia stata privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. L'appellata ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di tipo esistenziale da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre (Cass. 28/11/2022 n. 34950).
In particolare, il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stata accolta come figlia ed il diritto al risarcimento sorge proprio dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita della ricorrente. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. In merito alla quantificazione in concreto, si reputa di aderire all'orientamento giurisprudenziale che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, indirizzo che ha trovato conferma da parte della
Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657). In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, com'è noto, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro utilizzabile, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l'esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. 19 luglio 2012 n. 12549;
Cass. 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. 7 giugno 2011 n. 12408). Orbene, le suddette tabelle, aggiornate al 2024, stabiliscono un “valore punto” di €
3.911,00; partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118, con una soglia risarcitoria non superabile, salvo eccezionali circostanze, di € 391.103,18.
Si tratta, tuttavia, di voce calcolata sulla "perdita definitiva" del genitore, a causa di decesso. Nella diversa ipotesi di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale, l'importo base deve essere, dunque, significativamente ridimensionato, atteso che difetta in siffatte vicende quello “sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, ossia il danno esistenziale (cfr. ad esempio Cass. n. 16992/2015), proprio di chi, perdendo per fatto illecito una delle figure più care della propria esistenza, subisce in conseguenza lo sconquasso della stessa mercè il sovvertimento delle attività quotidiane fino a quel momento compiute, situazione tipica della perdita di un figlio di giovane età o di un genitore quando è il figlio sopravvissuto a trovarsi in giovane età. Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 19 anni al momento della domanda), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, dell'età della figlia e del padre, della mancata contribuzione, per circa diciannove anni, alle esigenze di vita ordinarie e straordinarie della figlia, il risarcimento va quantificato in € 60.000,00, già considerati congrui all'attualità.
Ne discende che l'appello principale dovrà essere integralmente rigettato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, la lamenta il mancato CP_1 accertamento dell'obbligo del padre di concorrere a sostenere, fino al raggiungimento della indipendenza economica, le spese straordinarie in misura del 50%.
Al riguardo, l'appellante, che giammai nel primo grado di giudizio aveva osservato alcunchè in merito concludendo chiedendo di “ridurre l' assegno di mantenimento richiesto dall' attrice, nella somma mensile pari ad € 150,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie, sino a quando l' attrice seguirà il percorso di studio”, sostiene, al riguardo, che sussisterebbe un non provato accordo verbale, recepito dal Giudice di primo grado in forza del quale la somma di euro 250.00 riconosciuta e non censurata, sarebbe comprensiva delle spese straordinarie.
Orbene, a prescindere dal fatto che non si ha prova di detto accordo e che comunque tardiva sarebbe l'allegazione dello stesso, deve rilevarsi che l'assegno mensile di mantenimento ordinario non può intendersi comprensivo delle spese straordinarie, che sono, per loro natura, imprevedibili ed imponderabili ed esulano dell'ordinario regime di vita dei figli e, pertanto, esse devono essere rimborsate dal genitore tenuto al mantenimento, in aggiunta all'assegno mensile, con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello incidentale, il andrà condannato anche a rimborsare alla sig.ra il 50% Pt_1 CP_1 delle spese straordinarie sostenute per il suo mantenimento.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Urbino, n. 183/2023, pubblicata il 30.10.2023, così provvede:
rigetta l'appello in accoglimento dell'appello incidentale,
condanna a rimborsare alla sig.ra il 50% delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie sostenute per il suo mantenimento.
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida, Parte_1 CP_1 per il primo grado di giudizio, in favore dello Stato, in euro 4077.00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge e, per il presente grado di giudizio, in euro 7548.00 per compensi ed in euro 777.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico