Articolo 10 della Costituzione
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
18 luglio 1967
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Entrata in vigore il 18 luglio 1967
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