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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SCIANNAMBLO CARLO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. PISANU RITA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 03.06.2023 e regolarmente notificato, il ricorrente ha convenuto l' davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
Accertare e dichiarare, per le causali espresse, che l'istante ha diritto alla riliquidazione della pensione cat. VR n. 30034703 decorrenza 1.4.2021 con la determinazione della prima rata di pensione di euro 1.237,68 o pari ad altro importo di giustizia superiore a quanto riconosciuto dall' ; - condannare l' alla riliquidazione della pensione cat. VR n. 330347003, al CP_1 CP_1 pagamento della prima mensilità nell'importo accertato e all'adeguamento di tutti i ratei successivi via via perequati come per legge, con condanna al pagamento degli arretrati maturati e maggiorati di accessori come per legge;
- condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio CP_1 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
In particolare, deduceva il ricorrente - titolare di pensione mista cat. VR n. 30034703 con decorrenza
1.4.2021 - che l'Istituto avesse errato nel determinare la retribuzione media settimanale (R.M.S.) atteso che lo stesso“ … possiede accrediti contributivi da lavoro dipendente agricolo, per cui il parametro “retribuzione pensionabile” dovrà essere calcolato con le norme previste espressamente per tale tipo di contribuzione dipendente (art. 15 c.3 L. 153/69)” quindi “Moltiplicando il salario giornaliero x 270 giornate in forza dell'articolo 15 c. 3 L. 153/69 è stata individuata la retribuzione media pensionabile annua e quindi quella media settimanale di euro 271,01 per la QUOTA A con una prima rata di euro 455,30, di euro 350,42 per la QUOTA B, con una prima rata di euro 532,63,
a cui va sommata la prima rata della quota coltivatori diretti.”
Assumeva parimenti erronea la rilevazione della retribuzione giornaliera in riferimento agli anni dal
CP_ 1998 al 2005avendo di fatto computato, quale retribuzione giornaliera (da moltiplicare per 270) per ciascuno di tali anni, una retribuzione inferiore a quella convenzionale della provincia di Brindisi pubblicata nel 1996 pari a lire 94.195 (e quindi euro 44,26) quindi diversa da quella applicata dall'Istituto di euro 42,72 per il 1998 ed euro 26,66 per il 2005.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Avverso tale domanda resisteva l'ente facendo integrale riferimento alla “
1. relazione istruttoria
in atti ed insisteva per il rigetto. Persona_1
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda ora in esame è fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre dare atto che, nel periodo in esame, il ricorrente aveva svolto sia attività di coltivatrice diretta, sia attività di dipendente agricolo.
Secondo il disposto dell'art. 15 l. cit. riguardante la determinazione della retribuzione pensionabile,
«1. Agli effetti previsti dall'art. 14 i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
2.Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
3. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'art. 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952 n.218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto a pensione, deve esser computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
4. La disposizione di cui al precedente comma non sia applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola».
Secondo il disposto di cui all'art. 16 c.1 L.233/1990 – dei periodi assicurativi. “
1. Per i CP_2
lavoratori che liquidano la pensione in delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) Della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) Da. quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori (dipendenti) ha proceduto al calcolo di distinte rendite di pensione sia per la parte riferibile al lavoro autonomo sia per quelle riferibili al lavoro dipendente.
Come noto, poi, con D.L. 12.09.1983, n.463 -convertito in legge in data 11.11.1983 n.638- recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, è stata formulata all'art. 7 una nuova disciplina in materia di valutazione dei periodi lavorativi ai fini dell'anzianità contributiva, in particolare per quel che riguarda gli operai agricoli, il comma 9 del citato art. 7, ha disposto: “Ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa”; il comma 12 ha previsto che “I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori all'1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60
e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. Il comma 12 bis sempre del suddetto art. 7 stabilisce che : “Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno. ” In altri termini il comma nono dell'art.7 considera il limite delle 270 giornate contributive annue come requisito di contribuzione annua sufficiente a realizzare, nel tempo, il diritto a pensione ed equivalente, sostanzialmente, a 52 contributi settimanali (52:270= 0,19259), quanti ne occorrono all'operaio non agricolo per ritenere coperto da contribuzione un intero anno. Ne consegue che una volta rivalutati i contributi giornalieri effettivi e figurativi ante 1984, applicando il comma 12 dell'art. 7 del D.L.
12.09.1983, n.463, convertito in legge in data 11.11.1983 n.638, gli stessi vanno moltiplicati per il coefficiente 0,19259 onde trasformare i contributi giornalieri in contributi settimanali. Infatti se 270 contributi giornalieri corrispondono ad un anno di contribuzione, moltiplicando le 270 giornate per il coefficiente 0,19259 si ottengono le settimane complessive spettanti. L'art. 8 della L. 23.04.1981 n.155 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile stabilisce che “…il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi”.
l richiamando l'espressa previsione legislativa, riferita Controparte_3 CP_1 alle pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ha ritenuto che la norma non potesse essere applicata ai fini della liquidazione di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, in quanto il rinvio dell'art. 16 della legge n. 233 alle norme di calcolo delle singole gestioni incontra in tale ipotesi il limite espressamente fissato dal legislatore all'ambito di operatività dell'art. 7 della legge n. 638/1983 .
Per le considerazioni sopra esposte, l'istituto ritenendo inapplicabile nei casi come quello in esame la disciplina di cui al citato art. 7 della legge n. 638/1983 ha negato la pretesa del ricorrente.
Il Tribunale esaminati gli atti ritiene, sulla scorta del ragionamento seguito dalla Giurisprudenza di legittimità (“In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dall'art. 7, comma 12 della legge n. 638 del 1983 - secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti - si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perché, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perché la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perché l'adozione, nel citato comma 12, della dizione "per lavoro agricolo" a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all'A.g.o., e alla gestione coltivatori diretti. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto i contributi versati insufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità, sul presupposto che detta pensione dovesse essere calcolata attraverso la ricongiunzione dei contributi versati alla gestione speciale coltivatori diretti e all'A.g.o. e sul presupposto che, alla stregua della legge sulla ricongiunzione, rilevassero, per l'an e il quantum della pensione unica, le norme in vigore presso la gestione accentratrice della posizione assicurativa, nella fattispecie la gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, non disciplinata da disposizione sulla rivalutazione analoga a quella prevista per i contributi versati presso la gestione dei lavoratori dipendenti cass 2007 n 1336), di poter condividere la tesi del ricorrente, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dalle condivisibili argomentazioni della RE RT .
Tanto premesso il Tribunale ritiene che sotto tale profilo la domanda sia fondata.
Il ricorso deve quindi esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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- Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità con applicazione dell'art 15 comma tre l. 153 del 1969; per l'effetto condanna l' alla riliquidazione della pensione CP_1
e al pagamento della stessa nel maggior importo accertato nonché al pagamento delle differenze maturate dalla data di liquidazione della pensione;
- Condanna al pagamento delle spese legali in favore del procuratore del ricorrente che si CP_1
liquidano in euro 1860,00 oltre accessori di legge per compensi professionali con distrazione.
Brindisi, 08.04.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio