Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Prima
R.G. 1042/2023
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati: composta dai Sig.ri Magistrati dott. ssa Maria MITOLA Presidente rel. dott. Michele PRENCIPE Consigliere dott. ssa Emma MANZIONNA Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 con il numero d'ordine 1042/23, la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da:
(c.f. ), in proprio, domiciliata presso il suo Parte_1 C.F._1 studio in Sant'Agata di Puglia (FG) alla Via Cavour n. 20 e, inoltre, Parte_2
( e (c.f. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'Avv. , elett.te Parte_1 dom.ti presso il suo studio in Sant'Agata di Puglia (FG) alla Via Cavour n. 20; appellanti contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giulio C.F._5
Gentile e dall'Avv. Antonia CIUFFREDA, elett.te dom.ti in Foggia al Viale Michelangelo n.
177 appellati avverso la Sentenza n. 1708/2023 pubbl. il 22/06/2023 RG n. 853/2021 emessa dal
Tribunale di Foggia.
All'udienza cartolare del 9.01.2024 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'udienza del 25.02.25, svolta con le modalità di trattazione cartolare, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
Con atto di citazione in data 4.02.2021 e Controparte_1 Controparte_2 hanno adito il Tribunale di Foggia chiedendo:
“a) di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio gravante sulle p.lle
241 e 283 del foglio 14 di proprietà dei convenuti a favore dei fondi degli attori e precisamente delle part.lle 52,85,82,90 e 92 del foglio 14 di proprietà di CP_1
e delle particelle 161,81 e 155 del foglio 4 di proprietà di;
b)
[...] Controparte_2
Accertare e dichiarare che tale servitù risulta costituita volontariamente per atto pubblico del 29 marzo 1920 a rogito del Notaio di Sant'Agata di Puglia Persona_1
; c) Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la servitù non risulta costituita volontariamente accertare e dichiarare che i fondi degli attori sono interclusi talchè la servitù va costituita coattivamente con provvedimento giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 c.c.; d) In via ulteriormente subordinata , accertare e dichiarare che
l'accesso agli stessi avviene ininterrottamente e pacificamente da oltre 20 anni senza molestia o turbativa di chicchessia e di qualsivoglia genere e sicuramente fino al 2017 attraverso i terreni dei convenuti e per l'effetto dichiarare che il relativo diritto deve ritenersi acquisito per usucapione”.
Si sono costituite , e contestando le avverse pretese Parte_1 Pt_2 Pt_3 di cui hanno chiesto il rigetto.
pur ritualmente citata non si costituiva e se ne dichiarava la Parte_4 contumacia.
Con successive ordinanze il giudice, esaminato l'atto di citazione e l'allegato n. 5 al medesimo, rilevato che il procedimento di mediazione non era stato validamente esperito, poiché all'incontro non avevano partecipato personalmente le parti istanti, ma il solo difensore, né vi era la prova che quest'ultimo fosse munito di idonea procura, e che lo stesso mediatore aveva contestato al difensore l'assenza personale delle parti istanti, necessaria per la validità della procedura, dichiarava l'invalidità del procedimento di mediazione già esperito assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di una nuova domanda di mediazione.
All' udienza del 26.9.2022, esaminati gli allegati alle note scritte prodotte dai convenuti costituiti e dall'attrice il giorno dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisone, fissava per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza pag. 2/9 del 19.6.2023, all'esito della quale con la sentenza n. 1708/2023, oggi impugnata, dichiarava improcedibile la domanda giudiziaria proposta dagli attori e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Rilevava infatti il primo giudice che la domanda giudiziale proposta dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione dell'esistenza di una servitù e, quindi, di un diritto reale, rientrava nel novero delle materie integranti la fattispecie della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010, che nonostante l'invito alle parti attrici, stante l'invalidità del primo procedimento di mediazione, per la mancata partecipazione personale degli attori e per l'assenza di una procura sostanziale all'Avv. Antonia Grazia CIUFFREDA da parte di questi ultimi, ad istaurare nuovamente e correttamente il procedimento di mediazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima, dall'analisi degli atti depositatati dalle parti, segnatamente dal verbale verbale del procedimento di mediazione esperito davanti all'Organismo di mediazione del Foro di Foggia (proc. n. 98/2022) in data 27.4.2022 e delle procure speciali, si evinceva che la rappresentante degli attori-istanti, l'Avv. Antonia Grazia
CIUFFREDA, era munita di procura speciale “semplice”, sottoscritta dai rappresentati e del tutto priva di autentica.
Riteneva, pertanto, che le procure rilasciate dagli attori al difensore non fossero idonee a consentire all'avvocato di rappresentare validamente la parte dinanzi all'organismo di mediazione, cosicché, non essendo gli attori comparsi personalmente dinanzi all'organismo di mediazione, ed in mancanza di idonea procura speciale all'uopo conferita al difensore, la domanda giudiziaria proposta, andava dichiarata improcedibile.
Il Tribunale, infine, compensava integralmente le spese di lite ritenendo che “in ragione dell'incertezza del quadro giurisprudenziale e normativo relativo alla questione di diritto che ha consentito di definire il procedimento in rito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle indicate dall'art. 92, co. 2, c.p.c., come modificato a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 (v. anche Cass.
4696/2019), per compensarle integralmente tra le parti”
Con atto di citazione notificato il 25.07.2023 , e , Parte_1 Pt_2 Pt_3 unitamente a hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_4
Tribunale, relativamente alla parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite, rappresentando che, avendo parte appellante sostenuto delle spese per la partecipazione al primo procedimento di mediazione, al secondo procedimento di mediazione nonché al giudizio innanzi al Tribunale di Foggia oltre a spese notarili per il pag. 3/9 conferimento della procura speciale ed altresì avendo sottratto tempi al lavoro per tali incombenze, gli attori, odierni appellati dovevano essere condannati al pagamento di tutte le spese sostenute dalle convenute, oggi appellanti.
Infatti, il Giudice di Prime cure non avrebbe motivato le gravi ed eccezionali ragioni che comportavano la deroga della soccombenza e l'integrale compensazione delle spese tra le parti, in quanto la semplice locuzione “ gravi ed eccezionali ragioni” , costituite dall'incertezza del quadro normativo relativo alla questione di diritto, costituiva una assenza di motivazione, o una motivazione apparente in aperta violazione degli obblighi di cui all'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
Costituitisi e hanno dedotto Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348/bis ovvero la sua infondatezza nella parte in cui avrebbe richiesto anche una decisione nel merito (rigetto della domanda) e in ogni caso il rigetto dell'appello relativo alla compensazione delle spese ritenuta in sentenza che ha chiesto di confermare.
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata discussa mediante il deposito di note telematiche e riservata per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Con il primo ed unico motivo di ricorso le appellanti hanno quindi denunciato la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, e dell'art. 111
Cost., in cui il Tribunale sarebbe incorso disponendo la compensazione delle spese di lite in una ipotesi non prevista dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 132 del 2014; secondo l'appellante , nella specie difetterebbe tanto il requisito della “assoluta novità della questione trattata”, quanto quello del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, uniche ipotesi in cui il giudice può operare la compensazione integrale delle spese. La formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., infatti, in questa parte è stata recentemente modificata (D.l. 132/2014 convertito in L. 162/2014) sostituendo la vecchia previsione delle “gravi ed eccezionali ragioni” che potevano dar luogo a compensazione.
La censura è fondata.
pag. 4/9 Non va, infatti, dimenticato che principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è comunque, il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 cpc, che prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;
l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi .
La condanna alle spese, infatti, non ha una natura sanzionatoria né costituisce un risarcimento del danno, ma è, appunto, un'applicazione del principio di causalità, cosicché, l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (cfr.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023 (Rv. 667299 - 01).
Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., a partire dall'Il dicembre 2014 (applicabile ratione temporis al caso in esame), in caso di reciproca soccombenza, ovvero, "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In questi casi il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è infatti quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord. 24/03/2015 n. 5842). L'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione, - Corte Costituzionale Sentenza n. 77 del 2018 e Corte di Cassazione n.
4696/2019-.
pag. 5/9 L'art. 92, comma 2, c.p.c. prevede, dunque, la possibile compensazione delle spese alla ricorrenza di un “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Se dunque la questione oggetto di lite
è nuova (e non semplicemente complessa o incerta) oppure si verificano mutamenti giurisprudenziali rispetto ad orientamenti dominanti, il giudice può, in esercizio di un potere discrezionale, compensare in tutto o in parte le spese di giudizio tra i contendenti.
Nella specie, il Tribunale di Foggia ha pronunciato l'improcedibilità delle domande. C
on la pronuncia n. 8473 del 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
1. l'art. 8 del d. lgs. n. 28/2010 non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione;
2. non è escluso che le parti possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione;
3. la procura deve seguire la forma dell'atto che il procuratore va a concludere;
4. la procura deve essere conferita con autentica notarile nel caso in cui il procuratore deve compiere per conto della parte atti e che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. (quali quelli che costituiscono o modificano le servitù prediali.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8473/2019, è intervenuta ex professo, in materia di procura in mediazione, osservando che l'art. 1387 del codice civile statuisce che il potere di rappresentanza può essere conferito dalla legge oppure dall'interessato cosicché visto l'art. 1392 c.c. “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.”
Pertanto, poiché la parte può delegare un rappresentante alla partecipazione all'attività di mediazione e che, a tal fine, occorre conferirgli una procura, ne deriva, quale corollario di tali norme generali:
✓ che la disposizione in tema di autenticazione della sottoscrizione, di cui all'art. 2703 c.c., conferisce tale potere al notaio o ad “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;.
Sul punto l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato il principio per cui, nell'ambito della procedura della mediazione, la parte può delegare un proprio rappresentante a partecipare alla conferendogli una procura sostanziale, la quale, però, non rientra tra i poteri di autentica dell'avvocato e la parte che non voglia o non possa partecipare pag. 6/9 personalmente alla mediazione può farsi sostituire liberamente, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.
La parte dovrà, quindi, provvedere al conferimento di idonea e necessaria procura notarile o per altro pubblico ufficiale, che attribuisca al difensore la rappresentanza sostanziale del proprio assistito.
Nel caso di specie, agli atti di causa, con riferimento al procedimento di mediazione del
13/10/2020 non sono presenti procure mentre sono presenti due procure speciali solo per il procedimento di mediazione n.98/2022, conferite da parte attrice al proprio difensore, ma entrambe prive dei requisiti necessari a consentire all'avvocato di rappresentare validamente la parte dinanzi all'organismo di mediazione.
Nella specie non possono ragionevolmente ritenersi sussistenti motivi per la compensazione delle spese oltre che per l'avere il primo giudice dato alla parte attrice tutte le indicazioni per rinnovare validamente il procedimento di mediazione, manchevole proprio con riferimento alla rappresentanza delle parti, rispetto alla quale già dal 2019 la Corte di Cassazione (sentenza n. 8473/19) si era espressa con principi confermati successivamente con ordinanza n. 13029/22.
Non può quindi ritenersi sussistente neppure un revirement giurisprudenziale.
E peraltro è indubbio che le appellate abbiano sostenuto delle spese per la partecipazione al primo procedimento di mediazione, al secondo procedimento di mediazione nonché al giudizio innanzi al Tribunale di Foggia e spese notarili per il conferimento della procura speciale, per cui la parte attrice, odierna appellata, era tenuta al pagamento di tutte le spese sostenute da parte appellante, non avendo peraltro il primo giudice indicato le gravi ed eccezionali ragioni tali da comportare la deroga della soccombenza e l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
L'appello va pertanto accolto e respinti i profili di inammissibilità richiamati genericamente dall'appellata, posto che le appellanti hanno nelle conclusioni, semplicemente richiamato le conclusioni rappresentate nel primo giudizio (rigetto della domanda) limitandosi chiaramente ad impugnare la sentenza del Tribunale di Foggia solo in punto di spese.
Tanto premesso la sentenza va riformata nella parte specifica e va disposta la condanna di e al pagamento delle spese in favore Controparte_1 Controparte_2
pag. 7/9 delle germane (non di rimasta contumace nel primo giudizio) Pt_1 Parte_4 anche relativamente ai due procedimenti di mediazione per un importo pari a €
1.848,00 per ciascuna fase oltre esborsi e accessori.
Le spese del primo giudizio vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate e dell'impegno profuso, essendosi risolta la questione in rito, con diminuzione del 30% - art. 4, comma 4, d.m. 55/14 -stante l'identità in fatto e diritto delle pretese dei singoli litisconsorti - e per quanto riguarda il primo giudizio, in considerazione della facoltatività degli aumenti trattandosi di prestazioni professionali completate prima del 23.10.2023 e tenuto conto della minima attività prestata soprattutto in fase di trattazione e decisione, senza disporre alcun aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)- cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780 - 02) – per un importo pari a €
2.666,30 oltre accessori.
Per il presente grado, le spese vanno liquidate con riferimento al valore del deli giudizio
( con riferimento alla statuizione impugnata) secondo i parametri di cui al DM 147/22
(III scaglione valori minimi secondo i medesimi principi sopra indicati) l'importo totale, diminuito del 30% va aumentato del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) trattandosi di prestazioni completate dopo il
23.10.2023)
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25.07.2023 da , e , e a e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1708/2023 pubbl. il 22/06/2023 RG n. Controparte_2
853/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza condanna e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di da , e delle spese dei due procedimenti di Parte_1 Pt_2 Pt_3 mediazione, liquidate in € 1.848,00 per ciascuna fase oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e delle spese del giudizio, liquidate in €
2.666,30 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna e al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 presente grado che si liquidano in € 3.254,72 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari in data 25.02.2025
pag. 8/9 IL PRESIDENTE rel.
(Maria Mitola)
pag. 9/9