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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3666/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MIGLIACCIO PASQUALE, MIRRA DOMENICO
e MU MA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere già invalida civile con percentuale 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa e beneficiaria di prestazione in favore degli invalidi civili;
di aver ricevuto convocazione da parte della Commissione medica superiore dell per CP_1
l'accertamento della persistenza del requisito sanitario;
che la Commissione Medica in data 28/06/2024, ritenendo che non vi fosse la persistenza dei requisiti sanitari, lo riconosceva invalido al 67%;
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 14/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “Esiti di emicolectomia sinistro per polipo cancerizzato del sigma in follow- up clinico-strumentale – Sindrome ansioso-depressiva grave di natura reattiva e ansia generalizzata – diabete mellito tipo II – Tachicardia sinusale inappropriata in I classe
NYHA”.
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetto il signor Pt_1
si trova nella permanente condizione di ridotta capacità di lavoro nella percentuale del
75%.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 75% a decorrere dalla visita di revisione effettuata in data 28/06/2024;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi. Aversa, 02/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3666/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti MIGLIACCIO PASQUALE, MIRRA DOMENICO
e MU MA come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti FALSO FRANCESCO e DI FEO AGOSTINO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere già invalida civile con percentuale 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa e beneficiaria di prestazione in favore degli invalidi civili;
di aver ricevuto convocazione da parte della Commissione medica superiore dell per CP_1
l'accertamento della persistenza del requisito sanitario;
che la Commissione Medica in data 28/06/2024, ritenendo che non vi fosse la persistenza dei requisiti sanitari, lo riconosceva invalido al 67%;
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 14/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “Esiti di emicolectomia sinistro per polipo cancerizzato del sigma in follow- up clinico-strumentale – Sindrome ansioso-depressiva grave di natura reattiva e ansia generalizzata – diabete mellito tipo II – Tachicardia sinusale inappropriata in I classe
NYHA”.
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetto il signor Pt_1
si trova nella permanente condizione di ridotta capacità di lavoro nella percentuale del
75%.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 75% a decorrere dalla visita di revisione effettuata in data 28/06/2024;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi. Aversa, 02/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna