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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224/2024 r.g. promossa da
(p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante con sede in Roma, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Giuseppe Nupieri per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede in Valdobbiadene (TV), Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Cescato per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o O o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare confermare la revoca della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione III Civile, in persona del Giudice Unico ott. Andrea Valerio Cambi– R.G. n. 5541/2021, pubblicata il 08/01/2024, notificata il 11 gennaio 2024 accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dalla alla per le causali per cui Parte_1 Controparte_1
è causa stante l'assenza di ogni prova sull'effettiva esistenza del rapporto di fornitura, l'assoluta mancanza di un accordo tra le Parti e l'assoluta indeterminatezza dell'asserito oggetto conteso;
- In via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del credito così come unilateralmente determinato ed azionato e, per l'effetto,
revocare la sentenza impugnata e tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni di cui alla sentenza impugnata, ridurre le somme eventualmente dovute secondo quanto è stato effettivamente provato dalla controparte nel corso del giudizio o nella diversa misura ritenuta di giustizia" Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per l'appellata
2 Nel merito: respingersi, per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta di data 27.05.2024, l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza n. 12/2024 pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Treviso in data 3.01.2024 e pubblicata il successivo
8.01.2024 (Rg n. 5541/2021 – rep 78/2024). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su nuove domande che dovessero esser proposte dall'appellante.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 febbraio 2024 evocava Parte_1
la avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 8 gennaio e notificata il 11 gennaio 2024) che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1583/2021 chiesto ed ottenuto dalla su fatture, per CP_1
l'importo di € 7.983,43 oltre interessi di mora e spese per la vendita di vini.
Chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia della sentenza si doleva della decisione rilevando che non erano stati dimessi documenti a provare l'esistenza e la liquidità del credito evidente essendo che le due fatture non avrebbero potuto rilevare come pure il doc. 4 (estratto delle scritture contabili); si doleva del mancato accertamento del rapporto contrattuale;
lamentava la mancata considerazione dell'assenza di sottoscrizioni nei documenti di trasporto rilevando che era mancata la prova del credito c che mai il era stato insignito dei poteri di CP_3
rappresentanza mentre la sottoscrizione del vettore incaricato dalla opposta non avrebbe potuto rilevare. Le prove erano poi inconferenti.
3 Si costituiva contestando l'appello e la chiesta sospensiva. Controparte_1
Accolta l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 30 giugno 2025, dopo rinvio, udienza tenutasi con modalità
telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione degli atti con le conclusioni e con le conclusionali e le repliche, dimesse. Scritti dimessi per l'udienza del 12
maggio 2025 con esplicazione piena del contraddittorio fatto che esclude la nuova ed ulteriore concessione all'esito dell'ultima udienza.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza del Tribunale di Treviso va integralmente riformata con il rigetto delle domande della e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo n. 1583/2021. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidiate secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche, vanno addebitate a con distrazione a favore del CP_1
procuratore dell'appellante, antistatario.
3.1.- Il Tribunale rigettò l'opposizione al decreto, regolando le spese e ritenendo fosse stata fornita la prova del contratto di vendita, invece negato da , osservando che: Pt_1
-) i documenti comprovavano che la prassi commerciale instaurata dalle due società era nel senso della formalizzazione di periodici ordini di acquisto direttamente da parte dell'agente di zona, per l'appunto il sig. il CP_3
quale curava personalmente la predisposizione della “commissione d'ordine”, compilandone i campi predefiniti per tipologia di prodotto,
specificando il prezzo e le modalità di pagamento e trasmettendo ciascun documento a mezzo fax;
4 -) dai plurimi ordini effettuati tra il 2013 e il 2014 (documenti da 3 a 8 fasc.
parte convenuta) emergeva che l'agente di zona, , si Testimone_1
qualificava espressamente come “rappresentante”;
-) aveva sempre avallato tale prassi, per facta concludentia, non Pt_1
risultando dai documenti acquisiti al giudizio che alcuna delle fatture relative alle suddette forniture sia stata mai respinta, ovvero che siano mai state sollevate contestazioni in ordine all'operato dell'agente circa, CP_3
segnatamente, il preventivo consenso della cliente su quantità, qualità e prezzo dei prodotti di volta in volta ordinati;
-) la tesi dell'opponente, volta a negare il rapporto contrattuale, non era condivisibile anche per il mancato riscontro alle diffide di pagamento del
11.7.2017 e del 5.1.2021;
-) l'eccezione d'inadempimento della venditrice all'obbligo di consegna risultava infine superata dal puntuale richiamo alla disciplina codicistica di cui all'art. 1510 c.c. per cui, nella vendita di beni mobili con spedizione, il venditore assolve alla propria obbligazione affidando la merce al vettore;
-) le spese erano da liquidare per la soccombenza.
3.2- La motivazione non appare condivisibile.
4.1.- Infatti, il presupposto da cui è partito il primo giudice per giungere al riconoscimento del diritto di credito: dunque l'avvenuta stipula di un contratto di vendita di vini, consacrato dal decreto ingiuntivo opposto, per €. 7.983.43
ed accessori, risulta errato essendo stati allegati, a dimostrazione, alcuni elementi di prova presuntiva privi, quanto meno, dei requisiti della gravità.
4.2.- Si premette dunque che (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) la parte che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
5 o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
nel caso, avrebbe dovuto fornire la prova della stipula con Controparte_1
del contratto di vendita di vini dell'importo di € 7.983,43 Parte_1
relativamente alle fatture n. 3633 del 22.9.2014 e n. 5533 del 22.12.2014 e al netto della nota di credito n. 4325 del 31.10.2014 per € 126,49 ma tale prova,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta offerta.
4.3.- La sentenza ha valorizzato alcune presunzioni che, tuttavia, risultano prive del requisito della gravità sia nel singolo che nel complesso valutate.
La prassi commerciale instaurata dalle due società, secondo cui le stesse avrebbero formalizzato periodici ordini di acquisto direttamente da parte dell'agente di zona della , il quale avrebbe CP_1 Testimone_1
poi curato personalmente la predisposizione della “commissione d'ordine”,
compilandone i campi predefiniti per tipologia di prodotto, specificando il prezzo e le modalità di pagamento e trasmettendo ciascun documento a mezzo fax, appare evanescente non essendo stato in alcun modo provato che nel caso del contratto che occupa, a fronte delle contestazioni della appellante-
opponente, che aveva negato sin da subito la consegna di quel vino, che il prodotto di cui alle fatture sia stato effettivamente consegnato e che a monte vi fosse stato un contratto di acquisto. L'appellante, del resto, ha contestato la circostanza rilevando che non aveva mai incaricato il che era CP_3
del resto agente della Il richiamo alla pregressa prassi non CP_1
6 appare sufficiente per la prova di un contratto non dimostrato nemmeno con ulteriori presunzioni gravi.
Del resto, che dai plurimi ordini effettuati tra il 2013 e il 2014 (docc. da 3 a 8
fasc. parte convenuta) fosse emerso che l'agente di zona, , Testimone_1
si fosse qualificato espressamente come “rappresentante” non equivale, in mancanza di ulteriori riscontri concreti, a dimostrare che nel caso i vini fossero stati effettivamente ordinati e consegnati a anche perché il Pt_1
era rappresentante della venditrice. CP_3
Nemmeno avrebbero e possono rilevare le fatture le quali, ove contestate,
come nel caso (Cass. ordinanza n. 34831 del 29 dicembre 2024), non possono dimostrare il contratto rappresentando al più meri indizi. Lo stesso vale per le scritture contabili della venditrice
I fatti ulteriormente addotti: che le fatture non fossero state respinte;
che non fossero state svolte contestazioni sull'operato dell'agente e che CP_3
non sia stato dato riscontro alle diffide di pagamento del 11 luglio 2017 e del
5 gennaio 2021, rappresentano al più dei meri indizi che non dimostrano il fatto ulteriore, la stipula del contratto di vendita, in quanto privi del requisito della gravità trattandosi pur sempre di atti unilaterali, disposti infatti dalla parte che se ne vuol giovare, e che non conducono al contratto. La stessa evanescenza del concetto di mancata contestazione sull'operato dell'agente di zona in assenza di elementi di riscontro sul quel fosse stato CP_3
l'operato nel caso specifico, non appare nemmeno indizio. La mancata risposta alle intimazioni di pagamento, non avvalorata da ulteriori elementi di prova derivanti dal comportamento univoco della pretesa compratrice o da dichiarazioni di volontà della stessa, in senso concludente per il contratto (art. 7 1326 Cod. Civ.), appare ancora una volta indizio privo del requisito di gravità
potendo, la mancata risposta, derivare anche da disinteresse di un soggetto non obbligato. Il silenzio, in sé, non costituisce prova del contratto. Né appare dirimente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1510 Cod. Civ. per cui, nella vendita di beni mobili con spedizione, il venditore assolve alla propria obbligazione affidando la merce al vettore. La norma è infatti volta ad escludere la responsabilità del venditore per inadempimento del vettore o dello spedizioniere (Cass. sentenza n. 2084 del 30 gennaio 2014) ma non esime certo il venditore dall'onere della prova, su di lui incombente, della stipula del contratto di vendita con il compratore e per i beni mobili (il vino)
oggi in predicato.
5.- Poiché, dunque, il contratto di vendita, il cui inadempimento ha portato alla richiesta ed all'emissione del decreto ingiuntivo, non è stato dimostrato,
nemmeno indiziariamente, non resta che ritenere l'erroneità della sentenza del Tribunale di Treviso che ha ritenuto la prova del negozio. Va accolto l'appello e va riformata la sentenza con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1583/2021.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1583/21 r.g.;
condanna l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in €
4.000 per compensi per il primo grado ed in €.
3.000 per compensi per
8 l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15% con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
9
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224/2024 r.g. promossa da
(p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante con sede in Roma, rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Giuseppe Nupieri per mandato e domiciliata come in atti –
appellante –
contro
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con sede in Valdobbiadene (TV), Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Cescato per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Treviso
o O o
1 Conclusioni per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare confermare la revoca della provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione III Civile, in persona del Giudice Unico ott. Andrea Valerio Cambi– R.G. n. 5541/2021, pubblicata il 08/01/2024, notificata il 11 gennaio 2024 accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dalla alla per le causali per cui Parte_1 Controparte_1
è causa stante l'assenza di ogni prova sull'effettiva esistenza del rapporto di fornitura, l'assoluta mancanza di un accordo tra le Parti e l'assoluta indeterminatezza dell'asserito oggetto conteso;
- In via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del credito così come unilateralmente determinato ed azionato e, per l'effetto,
revocare la sentenza impugnata e tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni di cui alla sentenza impugnata, ridurre le somme eventualmente dovute secondo quanto è stato effettivamente provato dalla controparte nel corso del giudizio o nella diversa misura ritenuta di giustizia" Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per l'appellata
2 Nel merito: respingersi, per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta di data 27.05.2024, l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermarsi in toto la sentenza n. 12/2024 pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Treviso in data 3.01.2024 e pubblicata il successivo
8.01.2024 (Rg n. 5541/2021 – rep 78/2024). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi. Dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su nuove domande che dovessero esser proposte dall'appellante.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 9 febbraio 2024 evocava Parte_1
la avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 8 gennaio e notificata il 11 gennaio 2024) che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1583/2021 chiesto ed ottenuto dalla su fatture, per CP_1
l'importo di € 7.983,43 oltre interessi di mora e spese per la vendita di vini.
Chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia della sentenza si doleva della decisione rilevando che non erano stati dimessi documenti a provare l'esistenza e la liquidità del credito evidente essendo che le due fatture non avrebbero potuto rilevare come pure il doc. 4 (estratto delle scritture contabili); si doleva del mancato accertamento del rapporto contrattuale;
lamentava la mancata considerazione dell'assenza di sottoscrizioni nei documenti di trasporto rilevando che era mancata la prova del credito c che mai il era stato insignito dei poteri di CP_3
rappresentanza mentre la sottoscrizione del vettore incaricato dalla opposta non avrebbe potuto rilevare. Le prove erano poi inconferenti.
3 Si costituiva contestando l'appello e la chiesta sospensiva. Controparte_1
Accolta l'istanza cautelare, la causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 30 giugno 2025, dopo rinvio, udienza tenutasi con modalità
telematiche non in presenza previa assegnazione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione degli atti con le conclusioni e con le conclusionali e le repliche, dimesse. Scritti dimessi per l'udienza del 12
maggio 2025 con esplicazione piena del contraddittorio fatto che esclude la nuova ed ulteriore concessione all'esito dell'ultima udienza.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è fondato e la sentenza del Tribunale di Treviso va integralmente riformata con il rigetto delle domande della e la revoca del CP_1
decreto ingiuntivo n. 1583/2021. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e, liquidiate secondo i criteri del DM 55/2014 e successive modifiche, vanno addebitate a con distrazione a favore del CP_1
procuratore dell'appellante, antistatario.
3.1.- Il Tribunale rigettò l'opposizione al decreto, regolando le spese e ritenendo fosse stata fornita la prova del contratto di vendita, invece negato da , osservando che: Pt_1
-) i documenti comprovavano che la prassi commerciale instaurata dalle due società era nel senso della formalizzazione di periodici ordini di acquisto direttamente da parte dell'agente di zona, per l'appunto il sig. il CP_3
quale curava personalmente la predisposizione della “commissione d'ordine”, compilandone i campi predefiniti per tipologia di prodotto,
specificando il prezzo e le modalità di pagamento e trasmettendo ciascun documento a mezzo fax;
4 -) dai plurimi ordini effettuati tra il 2013 e il 2014 (documenti da 3 a 8 fasc.
parte convenuta) emergeva che l'agente di zona, , si Testimone_1
qualificava espressamente come “rappresentante”;
-) aveva sempre avallato tale prassi, per facta concludentia, non Pt_1
risultando dai documenti acquisiti al giudizio che alcuna delle fatture relative alle suddette forniture sia stata mai respinta, ovvero che siano mai state sollevate contestazioni in ordine all'operato dell'agente circa, CP_3
segnatamente, il preventivo consenso della cliente su quantità, qualità e prezzo dei prodotti di volta in volta ordinati;
-) la tesi dell'opponente, volta a negare il rapporto contrattuale, non era condivisibile anche per il mancato riscontro alle diffide di pagamento del
11.7.2017 e del 5.1.2021;
-) l'eccezione d'inadempimento della venditrice all'obbligo di consegna risultava infine superata dal puntuale richiamo alla disciplina codicistica di cui all'art. 1510 c.c. per cui, nella vendita di beni mobili con spedizione, il venditore assolve alla propria obbligazione affidando la merce al vettore;
-) le spese erano da liquidare per la soccombenza.
3.2- La motivazione non appare condivisibile.
4.1.- Infatti, il presupposto da cui è partito il primo giudice per giungere al riconoscimento del diritto di credito: dunque l'avvenuta stipula di un contratto di vendita di vini, consacrato dal decreto ingiuntivo opposto, per €. 7.983.43
ed accessori, risulta errato essendo stati allegati, a dimostrazione, alcuni elementi di prova presuntiva privi, quanto meno, dei requisiti della gravità.
4.2.- Si premette dunque che (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) la parte che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
5 o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
nel caso, avrebbe dovuto fornire la prova della stipula con Controparte_1
del contratto di vendita di vini dell'importo di € 7.983,43 Parte_1
relativamente alle fatture n. 3633 del 22.9.2014 e n. 5533 del 22.12.2014 e al netto della nota di credito n. 4325 del 31.10.2014 per € 126,49 ma tale prova,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta offerta.
4.3.- La sentenza ha valorizzato alcune presunzioni che, tuttavia, risultano prive del requisito della gravità sia nel singolo che nel complesso valutate.
La prassi commerciale instaurata dalle due società, secondo cui le stesse avrebbero formalizzato periodici ordini di acquisto direttamente da parte dell'agente di zona della , il quale avrebbe CP_1 Testimone_1
poi curato personalmente la predisposizione della “commissione d'ordine”,
compilandone i campi predefiniti per tipologia di prodotto, specificando il prezzo e le modalità di pagamento e trasmettendo ciascun documento a mezzo fax, appare evanescente non essendo stato in alcun modo provato che nel caso del contratto che occupa, a fronte delle contestazioni della appellante-
opponente, che aveva negato sin da subito la consegna di quel vino, che il prodotto di cui alle fatture sia stato effettivamente consegnato e che a monte vi fosse stato un contratto di acquisto. L'appellante, del resto, ha contestato la circostanza rilevando che non aveva mai incaricato il che era CP_3
del resto agente della Il richiamo alla pregressa prassi non CP_1
6 appare sufficiente per la prova di un contratto non dimostrato nemmeno con ulteriori presunzioni gravi.
Del resto, che dai plurimi ordini effettuati tra il 2013 e il 2014 (docc. da 3 a 8
fasc. parte convenuta) fosse emerso che l'agente di zona, , Testimone_1
si fosse qualificato espressamente come “rappresentante” non equivale, in mancanza di ulteriori riscontri concreti, a dimostrare che nel caso i vini fossero stati effettivamente ordinati e consegnati a anche perché il Pt_1
era rappresentante della venditrice. CP_3
Nemmeno avrebbero e possono rilevare le fatture le quali, ove contestate,
come nel caso (Cass. ordinanza n. 34831 del 29 dicembre 2024), non possono dimostrare il contratto rappresentando al più meri indizi. Lo stesso vale per le scritture contabili della venditrice
I fatti ulteriormente addotti: che le fatture non fossero state respinte;
che non fossero state svolte contestazioni sull'operato dell'agente e che CP_3
non sia stato dato riscontro alle diffide di pagamento del 11 luglio 2017 e del
5 gennaio 2021, rappresentano al più dei meri indizi che non dimostrano il fatto ulteriore, la stipula del contratto di vendita, in quanto privi del requisito della gravità trattandosi pur sempre di atti unilaterali, disposti infatti dalla parte che se ne vuol giovare, e che non conducono al contratto. La stessa evanescenza del concetto di mancata contestazione sull'operato dell'agente di zona in assenza di elementi di riscontro sul quel fosse stato CP_3
l'operato nel caso specifico, non appare nemmeno indizio. La mancata risposta alle intimazioni di pagamento, non avvalorata da ulteriori elementi di prova derivanti dal comportamento univoco della pretesa compratrice o da dichiarazioni di volontà della stessa, in senso concludente per il contratto (art. 7 1326 Cod. Civ.), appare ancora una volta indizio privo del requisito di gravità
potendo, la mancata risposta, derivare anche da disinteresse di un soggetto non obbligato. Il silenzio, in sé, non costituisce prova del contratto. Né appare dirimente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1510 Cod. Civ. per cui, nella vendita di beni mobili con spedizione, il venditore assolve alla propria obbligazione affidando la merce al vettore. La norma è infatti volta ad escludere la responsabilità del venditore per inadempimento del vettore o dello spedizioniere (Cass. sentenza n. 2084 del 30 gennaio 2014) ma non esime certo il venditore dall'onere della prova, su di lui incombente, della stipula del contratto di vendita con il compratore e per i beni mobili (il vino)
oggi in predicato.
5.- Poiché, dunque, il contratto di vendita, il cui inadempimento ha portato alla richiesta ed all'emissione del decreto ingiuntivo, non è stato dimostrato,
nemmeno indiziariamente, non resta che ritenere l'erroneità della sentenza del Tribunale di Treviso che ha ritenuto la prova del negozio. Va accolto l'appello e va riformata la sentenza con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1583/2021.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1583/21 r.g.;
condanna l'appellata alle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in €
4.000 per compensi per il primo grado ed in €.
3.000 per compensi per
8 l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15% con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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