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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2890/2023 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2890/2023 R.G., promossa da (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Marino
- opponente e convenuta in riconvenzione – contro (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Lidia Corallo e C.F._2
Guglielmo Barone
- opposte e attrici in riconvenzione –
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 6.10.2023) ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1022/2023 emesso da questo Tribunale in data 4.8.2023 e notificato in data 4.9.2023, in favore di e , per il pagamento della somma di Controparte_1 CP_2
€ 52.678,60, oltre interessi e spese, a titolo di canoni locatizi per le annualità 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, in virtù di contratto di locazione ad uso “deposito autobus”, stipulato inter partes in data 28.2.1996, avente ad oggetto l'immobile sito in Scicli, via Ponchielli e censito al catasto fabbricati del Comune di Scicli , al foglio 77 particelle 554 e 556, per la durata di sei anni a decorrere dal dì 1.3.1996, per un canone di locazione annuo pari a £. 20.400.000 (oggi € 10.535,72), da corrispondersi all'inizio di ciascun anno di locazione. L'opponente esponeva, in particolare:
di avere in data 13.10.2017 inviato alle locatrici, in ossequio alle clausole contrattuali (che prevedevano la facoltà del conduttore “di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso alle locanti, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”), apposita missiva, a mezzo raccomandata a.r., con la quale aveva comunicato di recedere dal contratto di locazione, impegnandosi nel contempo a rilasciare l'immobile sin dal dì 11.12.2017; pagina 1 di 8 che, con ulteriore nota prot. 230 del 15.2.2018, inviata a mezzo raccomandata a.r., aveva comunicato a parte locatrice che avrebbe rilasciato l'immobile a partire dal dì 1.3.2018;
che, tuttavia, le locatrici, con missiva di riscontro in data 2.3.2018, avevano rappresentato alla società conduttrice la non idoneità del recesso manifestato, lamentando, nel contempo, una morosità nel pagamento dei canoni locatizi “decorrente dal marzo 2017 per un importo di € 13.880,44 oltre le annualità anticipate già maturate”;
che, ancora, con nota del 27.6.2018, la società aveva comunicato alle Parte_1 locatrici di volere riconsegnare l'immobile locato in data 4.7.2018 “a CP_1 conclusione del contratto di locazione”;
che a quest'ultima nota, ne era seguita un'altra, a mezzo della quale l'opponente aveva invitato le locatrici “il giorno 4 ottobre 2018…per la riconsegna del suddetto immobile…a conclusione del contratto di locazione”;
che, tuttavia, parte locatrice, con missiva inviata a mezzo p.e.c. in data 3.10.2018, aveva rilevato il “mancato recesso dal contratto nei termini di cui all'art. 3 del contratto di locazione”, aggiungendo che “quest'ultimo resta in vigore tra le parti sino alla data del 28.2.2019” e rappresentando il persistere di una morosità per le annualità 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 21.071,44;
che, allora, in data 15.10.2018, parte locatrice aveva notificato all' decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1850/2018 per il pagamento di menzionata somma, poi integralmente corrisposta e, successivamente, aveva notificato l'opposto decreto ingiuntivo.
A sostegno della spiegata opposizione, la società Parte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. attesa l'insussistenza di una produzione documentale idonea a dimostrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
in particolare, assumeva che parte opposta, in sede monitoria, aveva allegato soltanto il contratto di locazione, il decreto ingiuntivo n.1850/2018 ed una p.e.c. di sollecito di pagamento del canone di locazione per gli anni 2019, 2020 e 2021, precisando che tale produzione non sufficiente ad offrire idonea dimostrazione del diritto controverso.
Deduceva inoltre l'opponente di avere correttamente esercitato la facoltà di recesso e che, pertanto, il contratto di locazione era da intendersi risolto sin dall'anno 2018, in forza della comunicazione inviata in data 13.10.2017; sul punto, esponeva che parte opposta, in seno alla propria missiva del 3.10.2018, aveva accettato il recesso comunicando che il contratto di locazione era comunque rimasto in vigore tra le parti sino alla data del 28.2.2019 nonché di
“essere disponibili per la giornata di domani a consentire il rilascio dell'immobile…”. Eccepiva, dunque, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo siccome avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni di locazione per annualità ulteriori.
Ancora, la società opponente, aggiungendo di essere soggetta ai vincoli pubblicistici propri della P.A., eccepiva il difetto della necessaria forma scritta per la rinnovazione del pagina 2 di 8 contratto di locazione, sicchè, nel caso di specie, non poteva configurarsi una rinnovazione tacita del medesimo.
A sostegno della dedotta cessazione del contratto inter partes, la società opponente assumeva che, in seno alla nota prot. n.765 del 12.6.2018, lo stesso Funzionario Preposto alla agenzia di Modica aveva rappresentato al sindaco del Comune di Scicli di non avere Pt_1 rinnovato il contratto “dell'attuale deposito di via Ponchielli”; che, inoltre, il 24.7.2019, su propria istanza, era stata disposta la chiusura della relativa utenza idrica;
che, infine, l' Pt_1 aveva stipulato, in data 11.10.2019, diverso contratto di locazione, in luogo di quello in esame, per concessione di area ad uso parcheggio.
Indi, la società chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio e , le quali contestavano le Controparte_1 CP_2 deduzioni di controparte, rilevando preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto siccome fondato sul contratto di locazione stipulato inter partes in data 28.2.1996.
Nel merito, contestavano la validità del recesso esercitato, eccependo piuttosto la perdurante efficacia del contratto di locazione;
segnatamente, deducevano l'inidoneità delle note del 13.10.2017 e del 15.2.2018 – e così pure delle successive comunicazioni - a costituire valido esercizio della facoltà di recesso, siccome non riconducibili a soggetti aventi la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi, quali il presidente del Consiglio di amministrazione o il Direttore Generale, e, in ogni caso, per essere detto recesso esercitato in violazione del relativo termine fissato dall'art. 3 del contratto di locazione.
Le opposte, inoltre, rilevavano che la società opponente non aveva mai provveduto al rilascio dell'immobile, trovandosi essa piuttosto nella perdurante detenzione del medesimo;
a sostegno di ciò, deducevano che tale circostanza era facilmente evincibile dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché dal verbale di chiusura dell'utenza idrica, scaturente da una istanza dell avanzata solo nel 2019. Parte_1
Quanto alla dedotta stipulazione di un altro contratto di locazione con diverso soggetto, le opposte ribadivano il permanere della società conduttrice nella detenzione dell'immobile de quo sicché, in ogni caso, invocavano il proprio diritto alla corresponsione della indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, in ossequio all'art.1591 c.c..
Le chiedevano, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione ed, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna di parte opponente “al pagamento della indennità dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c. successivamente al febbraio 2024 fino alla riconsegna dell'immobile; in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto validamente esercitato il recesso da parte dell'opponente, dire, ritenere e dichiarare il diritto delle opposte all'indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c. per tutte le annualità dal 2019 al 2023, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento della somma di € 52.678,60 al suddetto titolo, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta, nonché alla
pagina 3 di 8 indennità dovuta successivamente al febbraio 2024 fino alla riconsegna dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione, per le ragioni esposte in narrativa”.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 2.2.2024, la società opponente eccepiva l'inammissibilità della avversa domanda riconvenzionale, “non trattandosi, invero, di domande diverse da quelle poste a fondamento del ricorso a decreto ingiuntivo”. Le opposte, in seno alle proprie note conclusive, contestavano l'eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale, rilevando piuttosto che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione discendeva dall'avversa eccezione di cessazione del contratto per effetto dell'invocato recesso;
deducevano altresì l'intervenuto giudicato sulla questione del recesso manifestato nel 2018, per non essere stato opposto il decreto ingiuntivo n. 1850/2018 e per essere quest'ultimo fondato sulla vigenza del contratto inter partes.
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Ciò posto, si osserva che la pretesa monitoria delle opposte ha ad oggetto i canoni di locazione per gli anni 2019-2023, sul presupposto del godimento dell'immobile, alla data
(21.6.2023) di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da parte della società conduttrice.
La società opponente, per contro, da un lato deduce di avere corrisposto le precedenti annualità 2017 e 2018 – ingiunte con precedente decreto ingiuntivo n. 1850/2018 – e, dall'altro lato, di non dovere alcuna somma a titolo di canone di locazione per le annualità oggetto dell'odierno giudizio, per essersi il contratto sciolto, per recesso della stessa parte conduttrice, già in data 13.10.2017.
Venendo, dunque, all'esame della controversia, dalla lettura del contratto de quo risulta che le parti, richiamando il dettato dell'art. 27, co. 7, L. 392/78, hanno previsto, in seno alla clausola n. 3, l'ipotesi di recesso libero del conduttore, ammissibile in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata, indipendentemente dai motivi che ne sono alla base, osservando un preavviso di sei mesi, pari a quello indicato dal citato art. 27, co. 7.
Nella specie, dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, versata in atti, emerge che:
- con missiva inviata a parte locatrice, a mezzo lettera raccomandata a.r. in data
13.10.2017, ricevuta il 18.10.2017, la conduttrice ha comunicato alle proprietarie la risoluzione del contratto di locazione dal dì 11.12.2017, con contestuale impegno a rilasciare l'immobile a quella data, missiva integrata con successiva lettera raccomandata in data 15.2.2018, ricevuta il 16.2.2018, in seno alla quale l' ha Pt_1 comunicato alle locatrici “che a partire dal giorno 1 marzo 2018, lasceremo CP_1 libero il Vs. immobile, successivamente concorderemo alla stipula del verbale di consegna”; a tale lettera le locatrici avevano risposto con nota del 2.3.2018, rappresentando “…che la nota in riscontro non è idonea al recesso ivi manifestato…con l'occasione ricordiamo che ad oggi è maturata una morosità consistente decorrente dal marzo 2017….Vi preghiamo di riferire quanto sopra agli organi di competenza della Vs. società”;
- con l'ulteriore missiva inviata in data 27.9.2018, la società conduttrice ha invitato le
“il giorno 4 ottobre 2018, alle ore 10,30 presso i locali di Via Ponchielli n.22 CP_1 pagina 4 di 8 a Scicli (Rg), per la riconsegna del suddetto immobile di Vs. proprietà a conclusione del contratto di locazione”; per contro, in data 3.10.2018, le locatrici hanno inviato una missiva di riscontro a mezzo p.e.c., in seno alla quale hanno rappresentato
“…che, a seguito del mancato recesso del conduttore nei termini di cui all'art. 3 del contratto di locazione, quest'ultimo resta in vigore tra le parti sino alla data del 28 febbraio 2019. Pertanto, preme rilevare che, essendo comunque dovuto per tale ragione il canone annuo fino a tale data, ben potreste rimanere nella disponibilità del bene condotto in locazione. Restiamo in attesa di conoscere le eventuali Vostre determinazioni al riguardo, comunicando di essere disponibili per la giornata di domani a consentire il rilascio dell'immobile, precisando tuttavia, che la conduttrice rimane comunque debitrice per le annualità del 2017 e del 2018, per la complessiva somma di € 21.071,44”.
Peraltro, parte locatrice ha eccepito – in seno alle note conclusive depositate il 2.12.2024
– il passaggio in giudicato, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo n. 1850/2018 del Parte 10.10.2018, con cui è stato ingiunto all' di pagare alle i canoni di locazione CP_1 maturati negli anni 2017 e 2018, in virtù del medesimo contratto dedotto nel presente giudizio. Parte Ora, l' nelle successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 4.12.2024, in sostituzione dell'udienza di discussione del 13.12.2024, pur in assenza della dichiarazione di definitiva esecutività ex art. 647 c.p.c., non ha contestato di non avere opposto, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica ovvero tardivamente, il decreto ingiuntivo n. 1850/2018, sicchè trova applicazione l'orientamento invalso presso la giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (così da ultimo
Cass. 25180/2024; v. nello stesso senso Cass. n.18725/2007, Cass. 28318/2017 e Cass.
22465/2018).
Nel caso in scrutinio, posto che il decreto ingiuntivo n. 1850/2018 è stato notificato all' in data 25.10.2018, esso ha acquistato autorità di giudicato, per mancata opposizione Pt_1 nel termine di quaranta giorni, in data 4.12.2018.
Ne deriva che, sulla validità ed efficacia del contratto di locazione tra le parti, ancora negli anni 2017 e 2018, si è formato il giudicato, sicchè le stesse non possono essere nuovamente discusse nel presente giudizio, facendo valere dichiarazioni di recesso comunicate dal conduttore alle locatrici in tali anni, potendosi esaminare soltanto fatti
(estintivi/modificativi) successivi al 4.12.2018.
pagina 5 di 8 Di qui la fondatezza del credito azionato in monitorio dalle locatrici e riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 1022/23 del 4.8.2023, opposto nel presente giudizio;
trattasi, infatti, del credito relativo ai canoni di locazione per le annualità dal 2019 al 2023, sulla base di contratto di cui è correttamente dedotta, in ricorso, per le suesposte considerazioni, la validità ed efficacia.
Né, d'altro canto, parte opponente ha provato di avere comunque restituito l'immobile locato alle locatrici, non essendo dimostrato che queste ultime ne abbiano riacquistato la materiale disponibilità.
Invero, al di là di ogni altra considerazione, non può sfuggire che, nel contratto di locazione inter partes, si legge che l'immobile locato è sito in Scicli, via Ponchielli ed è composto “di spiazzo recintato e costruzione ufficio-deposito”, sicchè non v'è dubbio che vi fossero una o più chiavi per l'accesso, vuoi all'area recintata (evidentemente chiusa da cancello), vuoi alla “costruzione ufficio-deposito”, munita – anche qui all'evidenza – di serratura con chiavi;
pertanto, la parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione dell'immobile, ne ha ricevuto in consegna le chiavi di accesso e, per restituire l'immobile alle locatrici, deve riconsegnarle a queste ultime;
solo ove fosse provata detta riconsegna o, quanto meno, la messa a disposizione incondizionata delle chiavi alle locatrici, si potrebbe affermare che l'immobile sia rientrato nella disponibilità delle locatrici medesime.
Nella specie, una siffatta prova non è stata fornita in corso di causa.
Permanendo, dunque, la detenzione dell'immobile in capo all' negli anni dal 2019 Pt_1 al 2023 ed essendo il contratto di locazione valido ed efficace ancora in tali anni, deve concludersi che la predetta è tenuta alla corresponsione dei relativi canoni locatizi, Pt_1 sicchè va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/23, che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo.
Quanto alla domanda 'riconvenzionale' proposta da e volta ad CP_1 CP_2 ottenere il pagamento dei canoni di locazione, eventualmente (in subordine) ex art. 1591 c.c., per il tempo successivo all'opposto decreto ingiuntivo, ed in particolare successivamente a febbraio 2024 sino alla riconsegna dell'immobile – si aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (Cass. 7592/2024, confermata da
Cass. SS.UU. 26727/2024; v. nello stesso senso Cass. 32933/2023, secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla pagina 6 di 8 medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”). Tuttavia, l'ammissibilità, sotto il profilo in esame, della diversa domanda proposta dal creditore opposto nella memoria difensiva di costituzione non esclude che detta domanda debba, nel presente giudizio, soggetto al rito locatizio o del lavoro, seguire le regole proprie di tale rito, ed in particolare la regola prescritta dall'art. 418 c.p.c., che impone al resistente, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice il differimento dell'udienza di discussione già fissata con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c..
Trattasi di regola che, invero, non può che valere anche per il creditore opposto che è pur sempre convenuto in senso formale. Ciò è confermato da Cass. 23815/2007, secondo cui “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”.
Per inciso, poi, deve escludersi che il rilievo officioso dell'inammissibilità della domanda 'riconvenzionale' dell'opposto, operato senza la sollecitazione del contraddittorio delle parti sul punto, violi il dettato dell'art. 101, co. 2, c.p.c., essendo pacifico che detta ultima disposizione si applichi solo ai casi in cui ad essere rilevata d'ufficio sia una questione di fatto o mista, cioè di fatto e di diritto, ma non quando si tratti di questione di solo diritto o meramente processuale, per la quale la nullità da difetto di contraddittorio “non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non potrebbe involgere profili difensivi non trattati” (così Cass. 9591/2011).
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, nei limiti di quanto richiesto dalle in seno alla nota spese, depositata in uno alle note CP_1 conclusive del 2.12.2024.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2890/2023 R.G.,
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2023 emesso da questo Tribunale in data 4.8.2023 e notificato in data 4.9.2023, decreto che, per l'effetto, dichiara esecutivo.
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1
, volta ad ottenere il pagamento dei canoni locatizi successivi a febbraio 2024 CP_2 sino al rilascio dell'immobile.
CONDANNA la società alla rifusione, in favore Parte_1 delle opposte, delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2890/2023 R.G., promossa da (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Marino
- opponente e convenuta in riconvenzione – contro (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Lidia Corallo e C.F._2
Guglielmo Barone
- opposte e attrici in riconvenzione –
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio (introdotto con ricorso depositato il 6.10.2023) ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1022/2023 emesso da questo Tribunale in data 4.8.2023 e notificato in data 4.9.2023, in favore di e , per il pagamento della somma di Controparte_1 CP_2
€ 52.678,60, oltre interessi e spese, a titolo di canoni locatizi per le annualità 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023, in virtù di contratto di locazione ad uso “deposito autobus”, stipulato inter partes in data 28.2.1996, avente ad oggetto l'immobile sito in Scicli, via Ponchielli e censito al catasto fabbricati del Comune di Scicli , al foglio 77 particelle 554 e 556, per la durata di sei anni a decorrere dal dì 1.3.1996, per un canone di locazione annuo pari a £. 20.400.000 (oggi € 10.535,72), da corrispondersi all'inizio di ciascun anno di locazione. L'opponente esponeva, in particolare:
di avere in data 13.10.2017 inviato alle locatrici, in ossequio alle clausole contrattuali (che prevedevano la facoltà del conduttore “di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso alle locanti, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”), apposita missiva, a mezzo raccomandata a.r., con la quale aveva comunicato di recedere dal contratto di locazione, impegnandosi nel contempo a rilasciare l'immobile sin dal dì 11.12.2017; pagina 1 di 8 che, con ulteriore nota prot. 230 del 15.2.2018, inviata a mezzo raccomandata a.r., aveva comunicato a parte locatrice che avrebbe rilasciato l'immobile a partire dal dì 1.3.2018;
che, tuttavia, le locatrici, con missiva di riscontro in data 2.3.2018, avevano rappresentato alla società conduttrice la non idoneità del recesso manifestato, lamentando, nel contempo, una morosità nel pagamento dei canoni locatizi “decorrente dal marzo 2017 per un importo di € 13.880,44 oltre le annualità anticipate già maturate”;
che, ancora, con nota del 27.6.2018, la società aveva comunicato alle Parte_1 locatrici di volere riconsegnare l'immobile locato in data 4.7.2018 “a CP_1 conclusione del contratto di locazione”;
che a quest'ultima nota, ne era seguita un'altra, a mezzo della quale l'opponente aveva invitato le locatrici “il giorno 4 ottobre 2018…per la riconsegna del suddetto immobile…a conclusione del contratto di locazione”;
che, tuttavia, parte locatrice, con missiva inviata a mezzo p.e.c. in data 3.10.2018, aveva rilevato il “mancato recesso dal contratto nei termini di cui all'art. 3 del contratto di locazione”, aggiungendo che “quest'ultimo resta in vigore tra le parti sino alla data del 28.2.2019” e rappresentando il persistere di una morosità per le annualità 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 21.071,44;
che, allora, in data 15.10.2018, parte locatrice aveva notificato all' decreto Pt_1 ingiuntivo n. 1850/2018 per il pagamento di menzionata somma, poi integralmente corrisposta e, successivamente, aveva notificato l'opposto decreto ingiuntivo.
A sostegno della spiegata opposizione, la società Parte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposto decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. attesa l'insussistenza di una produzione documentale idonea a dimostrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
in particolare, assumeva che parte opposta, in sede monitoria, aveva allegato soltanto il contratto di locazione, il decreto ingiuntivo n.1850/2018 ed una p.e.c. di sollecito di pagamento del canone di locazione per gli anni 2019, 2020 e 2021, precisando che tale produzione non sufficiente ad offrire idonea dimostrazione del diritto controverso.
Deduceva inoltre l'opponente di avere correttamente esercitato la facoltà di recesso e che, pertanto, il contratto di locazione era da intendersi risolto sin dall'anno 2018, in forza della comunicazione inviata in data 13.10.2017; sul punto, esponeva che parte opposta, in seno alla propria missiva del 3.10.2018, aveva accettato il recesso comunicando che il contratto di locazione era comunque rimasto in vigore tra le parti sino alla data del 28.2.2019 nonché di
“essere disponibili per la giornata di domani a consentire il rilascio dell'immobile…”. Eccepiva, dunque, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo siccome avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni di locazione per annualità ulteriori.
Ancora, la società opponente, aggiungendo di essere soggetta ai vincoli pubblicistici propri della P.A., eccepiva il difetto della necessaria forma scritta per la rinnovazione del pagina 2 di 8 contratto di locazione, sicchè, nel caso di specie, non poteva configurarsi una rinnovazione tacita del medesimo.
A sostegno della dedotta cessazione del contratto inter partes, la società opponente assumeva che, in seno alla nota prot. n.765 del 12.6.2018, lo stesso Funzionario Preposto alla agenzia di Modica aveva rappresentato al sindaco del Comune di Scicli di non avere Pt_1 rinnovato il contratto “dell'attuale deposito di via Ponchielli”; che, inoltre, il 24.7.2019, su propria istanza, era stata disposta la chiusura della relativa utenza idrica;
che, infine, l' Pt_1 aveva stipulato, in data 11.10.2019, diverso contratto di locazione, in luogo di quello in esame, per concessione di area ad uso parcheggio.
Indi, la società chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio e , le quali contestavano le Controparte_1 CP_2 deduzioni di controparte, rilevando preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto siccome fondato sul contratto di locazione stipulato inter partes in data 28.2.1996.
Nel merito, contestavano la validità del recesso esercitato, eccependo piuttosto la perdurante efficacia del contratto di locazione;
segnatamente, deducevano l'inidoneità delle note del 13.10.2017 e del 15.2.2018 – e così pure delle successive comunicazioni - a costituire valido esercizio della facoltà di recesso, siccome non riconducibili a soggetti aventi la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi, quali il presidente del Consiglio di amministrazione o il Direttore Generale, e, in ogni caso, per essere detto recesso esercitato in violazione del relativo termine fissato dall'art. 3 del contratto di locazione.
Le opposte, inoltre, rilevavano che la società opponente non aveva mai provveduto al rilascio dell'immobile, trovandosi essa piuttosto nella perdurante detenzione del medesimo;
a sostegno di ciò, deducevano che tale circostanza era facilmente evincibile dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché dal verbale di chiusura dell'utenza idrica, scaturente da una istanza dell avanzata solo nel 2019. Parte_1
Quanto alla dedotta stipulazione di un altro contratto di locazione con diverso soggetto, le opposte ribadivano il permanere della società conduttrice nella detenzione dell'immobile de quo sicché, in ogni caso, invocavano il proprio diritto alla corresponsione della indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio, in ossequio all'art.1591 c.c..
Le chiedevano, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione ed, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna di parte opponente “al pagamento della indennità dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c. successivamente al febbraio 2024 fino alla riconsegna dell'immobile; in via subordinata e riconvenzionale, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto validamente esercitato il recesso da parte dell'opponente, dire, ritenere e dichiarare il diritto delle opposte all'indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c. per tutte le annualità dal 2019 al 2023, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento della somma di € 52.678,60 al suddetto titolo, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta, nonché alla
pagina 3 di 8 indennità dovuta successivamente al febbraio 2024 fino alla riconsegna dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione, per le ragioni esposte in narrativa”.
In seno alle proprie note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 2.2.2024, la società opponente eccepiva l'inammissibilità della avversa domanda riconvenzionale, “non trattandosi, invero, di domande diverse da quelle poste a fondamento del ricorso a decreto ingiuntivo”. Le opposte, in seno alle proprie note conclusive, contestavano l'eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale, rilevando piuttosto che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione discendeva dall'avversa eccezione di cessazione del contratto per effetto dell'invocato recesso;
deducevano altresì l'intervenuto giudicato sulla questione del recesso manifestato nel 2018, per non essere stato opposto il decreto ingiuntivo n. 1850/2018 e per essere quest'ultimo fondato sulla vigenza del contratto inter partes.
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Ciò posto, si osserva che la pretesa monitoria delle opposte ha ad oggetto i canoni di locazione per gli anni 2019-2023, sul presupposto del godimento dell'immobile, alla data
(21.6.2023) di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, da parte della società conduttrice.
La società opponente, per contro, da un lato deduce di avere corrisposto le precedenti annualità 2017 e 2018 – ingiunte con precedente decreto ingiuntivo n. 1850/2018 – e, dall'altro lato, di non dovere alcuna somma a titolo di canone di locazione per le annualità oggetto dell'odierno giudizio, per essersi il contratto sciolto, per recesso della stessa parte conduttrice, già in data 13.10.2017.
Venendo, dunque, all'esame della controversia, dalla lettura del contratto de quo risulta che le parti, richiamando il dettato dell'art. 27, co. 7, L. 392/78, hanno previsto, in seno alla clausola n. 3, l'ipotesi di recesso libero del conduttore, ammissibile in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata, indipendentemente dai motivi che ne sono alla base, osservando un preavviso di sei mesi, pari a quello indicato dal citato art. 27, co. 7.
Nella specie, dalla corrispondenza intervenuta tra le parti, versata in atti, emerge che:
- con missiva inviata a parte locatrice, a mezzo lettera raccomandata a.r. in data
13.10.2017, ricevuta il 18.10.2017, la conduttrice ha comunicato alle proprietarie la risoluzione del contratto di locazione dal dì 11.12.2017, con contestuale impegno a rilasciare l'immobile a quella data, missiva integrata con successiva lettera raccomandata in data 15.2.2018, ricevuta il 16.2.2018, in seno alla quale l' ha Pt_1 comunicato alle locatrici “che a partire dal giorno 1 marzo 2018, lasceremo CP_1 libero il Vs. immobile, successivamente concorderemo alla stipula del verbale di consegna”; a tale lettera le locatrici avevano risposto con nota del 2.3.2018, rappresentando “…che la nota in riscontro non è idonea al recesso ivi manifestato…con l'occasione ricordiamo che ad oggi è maturata una morosità consistente decorrente dal marzo 2017….Vi preghiamo di riferire quanto sopra agli organi di competenza della Vs. società”;
- con l'ulteriore missiva inviata in data 27.9.2018, la società conduttrice ha invitato le
“il giorno 4 ottobre 2018, alle ore 10,30 presso i locali di Via Ponchielli n.22 CP_1 pagina 4 di 8 a Scicli (Rg), per la riconsegna del suddetto immobile di Vs. proprietà a conclusione del contratto di locazione”; per contro, in data 3.10.2018, le locatrici hanno inviato una missiva di riscontro a mezzo p.e.c., in seno alla quale hanno rappresentato
“…che, a seguito del mancato recesso del conduttore nei termini di cui all'art. 3 del contratto di locazione, quest'ultimo resta in vigore tra le parti sino alla data del 28 febbraio 2019. Pertanto, preme rilevare che, essendo comunque dovuto per tale ragione il canone annuo fino a tale data, ben potreste rimanere nella disponibilità del bene condotto in locazione. Restiamo in attesa di conoscere le eventuali Vostre determinazioni al riguardo, comunicando di essere disponibili per la giornata di domani a consentire il rilascio dell'immobile, precisando tuttavia, che la conduttrice rimane comunque debitrice per le annualità del 2017 e del 2018, per la complessiva somma di € 21.071,44”.
Peraltro, parte locatrice ha eccepito – in seno alle note conclusive depositate il 2.12.2024
– il passaggio in giudicato, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo n. 1850/2018 del Parte 10.10.2018, con cui è stato ingiunto all' di pagare alle i canoni di locazione CP_1 maturati negli anni 2017 e 2018, in virtù del medesimo contratto dedotto nel presente giudizio. Parte Ora, l' nelle successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 4.12.2024, in sostituzione dell'udienza di discussione del 13.12.2024, pur in assenza della dichiarazione di definitiva esecutività ex art. 647 c.p.c., non ha contestato di non avere opposto, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica ovvero tardivamente, il decreto ingiuntivo n. 1850/2018, sicchè trova applicazione l'orientamento invalso presso la giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (così da ultimo
Cass. 25180/2024; v. nello stesso senso Cass. n.18725/2007, Cass. 28318/2017 e Cass.
22465/2018).
Nel caso in scrutinio, posto che il decreto ingiuntivo n. 1850/2018 è stato notificato all' in data 25.10.2018, esso ha acquistato autorità di giudicato, per mancata opposizione Pt_1 nel termine di quaranta giorni, in data 4.12.2018.
Ne deriva che, sulla validità ed efficacia del contratto di locazione tra le parti, ancora negli anni 2017 e 2018, si è formato il giudicato, sicchè le stesse non possono essere nuovamente discusse nel presente giudizio, facendo valere dichiarazioni di recesso comunicate dal conduttore alle locatrici in tali anni, potendosi esaminare soltanto fatti
(estintivi/modificativi) successivi al 4.12.2018.
pagina 5 di 8 Di qui la fondatezza del credito azionato in monitorio dalle locatrici e riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 1022/23 del 4.8.2023, opposto nel presente giudizio;
trattasi, infatti, del credito relativo ai canoni di locazione per le annualità dal 2019 al 2023, sulla base di contratto di cui è correttamente dedotta, in ricorso, per le suesposte considerazioni, la validità ed efficacia.
Né, d'altro canto, parte opponente ha provato di avere comunque restituito l'immobile locato alle locatrici, non essendo dimostrato che queste ultime ne abbiano riacquistato la materiale disponibilità.
Invero, al di là di ogni altra considerazione, non può sfuggire che, nel contratto di locazione inter partes, si legge che l'immobile locato è sito in Scicli, via Ponchielli ed è composto “di spiazzo recintato e costruzione ufficio-deposito”, sicchè non v'è dubbio che vi fossero una o più chiavi per l'accesso, vuoi all'area recintata (evidentemente chiusa da cancello), vuoi alla “costruzione ufficio-deposito”, munita – anche qui all'evidenza – di serratura con chiavi;
pertanto, la parte conduttrice, in quanto immessa nella detenzione dell'immobile, ne ha ricevuto in consegna le chiavi di accesso e, per restituire l'immobile alle locatrici, deve riconsegnarle a queste ultime;
solo ove fosse provata detta riconsegna o, quanto meno, la messa a disposizione incondizionata delle chiavi alle locatrici, si potrebbe affermare che l'immobile sia rientrato nella disponibilità delle locatrici medesime.
Nella specie, una siffatta prova non è stata fornita in corso di causa.
Permanendo, dunque, la detenzione dell'immobile in capo all' negli anni dal 2019 Pt_1 al 2023 ed essendo il contratto di locazione valido ed efficace ancora in tali anni, deve concludersi che la predetta è tenuta alla corresponsione dei relativi canoni locatizi, Pt_1 sicchè va rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/23, che, per l'effetto, va dichiarato esecutivo.
Quanto alla domanda 'riconvenzionale' proposta da e volta ad CP_1 CP_2 ottenere il pagamento dei canoni di locazione, eventualmente (in subordine) ex art. 1591 c.c., per il tempo successivo all'opposto decreto ingiuntivo, ed in particolare successivamente a febbraio 2024 sino alla riconsegna dell'immobile – si aderisce all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (Cass. 7592/2024, confermata da
Cass. SS.UU. 26727/2024; v. nello stesso senso Cass. 32933/2023, secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla pagina 6 di 8 medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”). Tuttavia, l'ammissibilità, sotto il profilo in esame, della diversa domanda proposta dal creditore opposto nella memoria difensiva di costituzione non esclude che detta domanda debba, nel presente giudizio, soggetto al rito locatizio o del lavoro, seguire le regole proprie di tale rito, ed in particolare la regola prescritta dall'art. 418 c.p.c., che impone al resistente, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice il differimento dell'udienza di discussione già fissata con il decreto di cui all'art. 415 c.p.c..
Trattasi di regola che, invero, non può che valere anche per il creditore opposto che è pur sempre convenuto in senso formale. Ciò è confermato da Cass. 23815/2007, secondo cui “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”.
Per inciso, poi, deve escludersi che il rilievo officioso dell'inammissibilità della domanda 'riconvenzionale' dell'opposto, operato senza la sollecitazione del contraddittorio delle parti sul punto, violi il dettato dell'art. 101, co. 2, c.p.c., essendo pacifico che detta ultima disposizione si applichi solo ai casi in cui ad essere rilevata d'ufficio sia una questione di fatto o mista, cioè di fatto e di diritto, ma non quando si tratti di questione di solo diritto o meramente processuale, per la quale la nullità da difetto di contraddittorio “non è configurabile, perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non potrebbe involgere profili difensivi non trattati” (così Cass. 9591/2011).
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, nei limiti di quanto richiesto dalle in seno alla nota spese, depositata in uno alle note CP_1 conclusive del 2.12.2024.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2890/2023 R.G.,
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1022/2023 emesso da questo Tribunale in data 4.8.2023 e notificato in data 4.9.2023, decreto che, per l'effetto, dichiara esecutivo.
DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1
, volta ad ottenere il pagamento dei canoni locatizi successivi a febbraio 2024 CP_2 sino al rilascio dell'immobile.
CONDANNA la società alla rifusione, in favore Parte_1 delle opposte, delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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