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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ civile -
Il tribunale di Roma, in persona dei sig.ri magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato Giudice-relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°15987 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati”, e vertente tra
, rappresentato e difeso, per Parte_1 procura in calce all'atto introduttivo della lite, dall'Avv. Carlo Borromeo, con domicilio digitale Email_1 attore e
Controparte_1 convenuto, contumace
Motivi della Decisione
1. fatto.
Con il ricorso ex art. 281-decies c.p.c., introduttivo della lite, l'attore in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto di Controparte_1
“accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti dedotti in narrativa, l'illegittima condotta del
Giudice di Pace dott.ssa , illegittima condotta che ha prodotto danno all'odierno CP_2 ricorrente e per l'effetto
pagina 1 di 10 condannare la al risarcimento del danno in favore del Controparte_1 sig. danno da quantificarsi con apposito separato Parte_1 giudizio”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, l'attore ha esposto:
- di avere depositato, in data 18 marzo 2024, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
Avellino, un ricorso ingiuntivo nei riguardi della società Controparte_3
- che il ricorso, iscritto al R.G. n. 878/2024, veniva assegnato alla dott.ssa
[...]
; CP_2
- che nella premessa di tale scritto difensivo l'attore dava atto che un identico ricorso era stato presentato al medesimo Ufficio, ma respinto (da altro giudice di pace) per presunta (ma insussistente) carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.;
- di avere altresì rappresentato, sempre nella narrativa del ricorso iscritto al n.
878/2024 r.g., che trattavasi della riedizione del ricorso monitorio già presentato al
Tribunale di Roma, ed esitato in un decreto ingiuntivo (n. 22616/2022) successivamente
“revocato” per incompetenza territoriale, in favore del Foro di Avellino;
- di avere fornito tutta la documentazione necessaria a riprova del credito vantato nei riguardi della società e cionondimeno il Giudice di Pace Controparte_3 dott.ssa , con provvedimento del 29 marzo 2024, nuovamente respingeva la CP_2 domanda monitoria, sulla premessa che il credito dell'ingiungente non presentasse i
“requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo”.
Tanto premesso in fatto l'attore ha prospettato, in diritto, che il diniego del decreto ingiuntivo integrasse una violazione manifesta della legge (nello specifico, degli artt. 633 e
634 c.p.c.) e pertanto una forma di colpa grave imputabile al magistrato, e per esso alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, legge Controparte_1
n. 117/1988: a suo dire, infatti, alla luce della narrativa del ricorso e della documentazione depositata, il giudice di pace avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo o, tutt'al più, consentire alla parte di integrare la documentazione ritenuta manchevole, ex art. 640 c.p.c.
pagina 2 di 10 Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, esplicitamente circoscrivendo l'ambito della domanda all'an debeatur, e riservando di introdurre separato giudizio per la quantificazione del quantum.
La , ritualmente evocata in giudizio presso il domicilio Controparte_1 digitale dell'Avvocatura Generale dello Stato, è rimasta contumace. La causa, trattata con rito semplificato di cognizione, è pervenuta all'udienza del 7 febbraio u.s. ove, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata trattenuta alla decisione del Collegio, con rinuncia della parte attrice ai termini per memoria conclusionale.
2. diritto.
2.1 Il sig. ha agito in giudizio nei riguardi della Pt_1 Controparte_1 invocando la responsabilità dello Stato per illegittimo esercizio della
[...] funzione giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge n. 117/1988.
In particolare, la parte attrice ha prospettato la colpa grave del giudice di pace di
Avellino sotto il profilo della “violazione manifesta della legge” (art. 2, comma 3, lett. c) L.
n. 117/1988), in quanto il magistrato, adito con ricorso monitorio iscritto al n. 878/2024
R.G., avrebbe denegato il decreto ingiuntivo “ignorando completamente” gli artt. 633 e 634
c.p.c. nonché la documentazione esibita a corredo del ricorso, che diversamente, a sua detta, forniva invece prova esauriente della sussistenza di tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.
2.2 Prima di pervenire alla disamina della domanda, giova premettere che la norma indicata dalla parte attrice (legge n. 117/1988, art. 2) sotto la rubrica “responsabilità per dolo o colpa grave”, attualmente recita:
“1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
pagina 3 di 10
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo
267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
2.3 Tale essendo il contesto normativo di riferimento, il Collegio reputa che l'istanza di condanna generica formulata nel ricorso introduttivo della lite meriti la declaratoria di radicale inammissibilità, per le distinte ragioni di seguito esposte.
2.4 In primis, la domanda in esame si connota per esser stata proposta in manifesta assenza del requisito prescritto, dall'art. 4 legge n. 117/1988, alla stregua di presupposto dell'azione.
A termini dell'art. 4, legge n. 117/1988, dettato in tema di “competenza e termini”, per quanto di interesse (comma 2):
“L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in
pagina 4 di 10 cui l'azione è esperibile”.
A margine, la giurisprudenza ha illustrato:
“In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato utilizzato. La ratio di tale disposizione è nell'intento di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando questa ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento per eliminare o, ameno, ridurre il danno. Se sotto il profilo soggettivo l'esperimento del rimedio costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli art. 1227, comma
2, e 2056 c.c., sotto il profilo oggettivo esso costituisce un forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori endo ed extra procedimentali, ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo” (in tali termini Cass. sez. 3, 17/01/2017, n.932; conf. Cass. sez. 1, sentenza, 17/04/2015 n. 7924).
Ancora, la Corte nomofilattica insegna che
“la disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso”
(Cass. sez. 2, 11/11/2021, n.33459).
Tanto premesso, è fin troppo agevole osservare che il provvedimento di rigetto dell'istanza ingiuntiva, pronunciato ai sensi dell'art. 640 c.p.c., è intrinsecamente insuscettivo di compromettere la pretesa sostanziale della parte ricorrente, giacché
pagina 5 di 10 “non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria” (ultimo comma).
Secondo la dottrina la facoltà di riproposizione della domanda è tendenzialmente illimitata, indipendentemente dalle ragioni che abbiano portato al rigetto: in ogni caso, la pronuncia non è destinata ad assumere alcuna efficacia decisoria sostanziale né alcuna portata preclusiva, il che viene spiegato considerando la sommarietà della cognizione nella fase monitoria e gli oneri probatori imposti all'istante; la giurisprudenza, concordemente e correlativamente, nega qualsiasi attitudine al giudicato e il carattere di decisorietà sostanziale al provvedimento di rigetto, tanto da escludere (pacificamente) la sua impugnabilità ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (“il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il comma 3 dell'art. 640 c.p.c. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata”: così Cass. sez. un., 19/04/2010, n.9216; conf. ex pluribus Cass. sez. 3, 29/09/2005, n.19130; “il provvedimento di rigetto della domanda di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ., sebbene non sia suscettibile di impugnazione, non può essere oggetto del ricorso per Cassazione previsto dall'art. 111 cost., in quanto non ha contenuto decisorio e definitivo, potendo la domanda stessa essere anche immediatamente riproposta non solo nelle forme ordinarie, ma anche in quelle proprie del suddetto procedimento”: così Cass. Sez. 3, 20/12/1985, n. 6547; in generale: “il ricorso straordinario per cassazione è ammesso contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice, necessariamente concorrente, requisito della decisorietà (nel senso che incidono su diritti o status) e della definitività (nel senso che non possono essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione)”: Cass. sez. 3,
20/12/2024, n.33630).
Ciò posto, se il provvedimento di rigetto della richiesta ingiuntiva non è impugnabile per violazione di legge, innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto non veicola alcuna decisione sul diritto sostanziale vantato dal ricorrente (decisione suscettiva di passare in giudicato), deve coerentemente escludersi che il medesimo provvedimento possa costituire, di per sé solo, ragione sufficiente per proporre domanda di risarcimento del danno ipoteticamente prodotto al patrimonio giuridico del ricorrente.
pagina 6 di 10 Difatti, gli effetti del provvedimento additato dall'attore a motivo della domanda potrebbero tuttora essere elisi e posti nel nulla dall'interessato, semplicemente proponendo in via ordinaria la stessa domanda declinata dal giudice del monitorio, perché – giova ripetere – il provvedimento in questione è per definizione rimediabile ed ovviabile introducendo il giudizio a cognizione piena, innanzi al giudice competente: difetta quindi il presupposto dell'azione richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 4, legge n. 117/1988.
2.5 Le argomentazioni che precedono danno ragione del secondo profilo d'inammissibilità, anch'esso di per sé idoneo alla declaratoria in dispositivo.
Come si è visto, le norme di riferimento (artt. 2 e 4 legge n. 117/1988) attribuiscono al privato che si assuma danneggiato in conseguenza di un comportamento, di un atto o di un provvedimento adottati nell'esercizio della funzione giudiziaria, il diritto di agire nei riguardi dello Stato (in persona della Presidenza del Consiglio) per veder risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, a condizione che (a) non esista altro rimedio ordinamentale per eliminare o attenuare il danno subìto, o tutti i rimedi disponibili siano stati inutilmente esperiti dal danneggiato;
(b) l'azione venga proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui sia divenuta ammissibile, quindi dalla data di avveramento della condizione sub (a).
Così le cose, il Collegio reputa che la peculiare azione risarcitoria delineata dalle norme richiamate non possa essere frazionata ed esperita in forma di domanda di condanna generica (con riserva di proporre, in futuro, domanda di condanna specifica) per un triplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché è la stessa norma di legge (art. 2, comma 1, legge n. 117/1988) che descrive il petitum della domanda proponibile nei confronti dello Stato, in termini di domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (“Chi ha subito un danno ingiusto … può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”), sì da escludere implicitamente (ma inequivocabilmente) la possibilità di formulare la domanda di (mero) accertamento in cui si sostanzia la richiesta di condanna generica.
In secondo luogo perché la domanda di condanna generica può prescindere anche pagina 7 di 10 dalla allegazione e descrizione del danno ipoteticamente sofferto per via del fatto illecito altrui, essendo focalizzata esclusivamente sull'allegazione e prova di un fatto potenzialmente causativo di danno, secondo un giudizio di probabilità (“la condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula - quale presupposto per il suo accoglimento - l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose”: in tali termini Cass. Sez. 2, 30/10/2006, n. 23328)1.
Diversamente, l'azione delineata dagli artt. 2 e 4, legge n. 117/1988 è esperibile solo in presenza di un danno non ovviabile con altro rimedio apprestato dall'ordinamento: ragion per cui, l'azione in discorso può essere esercitata solo puntualmente allegando e descrivendo il danno che l'interessato assume di avere effettivamente subìto per via dell'illegittimo esercizio della funzione giudiziaria;
tale peculiare connotazione della causa petendi, così come delineata dalla norma di legge, appare oggettivamente incompatibile con la domanda di condanna generica che, come già detto, invece prescinde dalla allegazione del danno specificamente conseguito all'illecito altrui.
Infine: è codificato all'art. 2964 c.c. che “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”; premesso che la regola è notoriamente applicabile anche al diritto di azione, la giurisprudenza concordemente nega che l'esperimento della domanda giudiziale possa produrre effetti analoghi a quelli previsti, in materia di prescrizione, dall'art. 2945 c.c..
pagina 8 di 10 In particolare, si afferma:
“la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica” (Cass. Sez. 6, 07/11/2017, n.
26309).
Ciò posto, il termine decadenziale apposto dall'art. 4 comma 2, l. n. 117/1988, non può che riguardare il diritto di azione così come caratterizzato, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, dalla medesima fonte normativa, essendo manifestamente contrario alla ratio della norma impositiva della decadenza che lo stato di incertezza si protragga oltre il triennio dalla data di proponibilità della domanda; pertanto, entro tre anni l'interessato/danneggiato ha l'onere di agire “per ottenere il risarcimento del danno”, ossia di investire il giudice del potere-dovere di statuire non solo sull'astratta dannosità del fatto illecito (comportamento, atto o provvedimento) imputato allo Stato, bensì sulla circostanza che tale fatto illecito abbia effettivamente causato un danno non altrimenti ovviabile dallo stesso danneggiato.
In conclusione, il frazionamento della domanda e la proposizione dell'istanza di condanna generica è tale da comportare l'elusione del termine decadenziale di che trattasi, in violazione dei propositi della norma regolatrice;
d'altronde, il frazionamento della domanda in diversi giudizi, di cui il primo avente ad oggetto l'an debeatur, il pagina 9 di 10 secondo il quantum, risulta manifestamente incompatibile, oltreché col termine decadenziale di cui s'è detto, con gli istituti che caratterizzano il giudizio sulla responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giudiziaria (v. l'art. 6, legge n.
117/1988, in materia di intervento del magistrato la cui condotta è in contestazione), nonché con le ulteriori conseguenze correlate, dall'ordinamento, all'accertamento del fatto produttivo di danno e all'effettivo risarcimento in favore del danneggiato (v. l'art. 7, in materia di azione di rivalsa esperibile dallo Stato nei riguardi del magistrato a cui sia imputabile la condotta dannosa;
l'art. 9, in materia di azione disciplinare “..per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento”).
3. Si provvede quindi come in dispositivo;
nulla sulle spese, considerando la contumacia della Controparte_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta, da Parte_1
, ai danni della del Consiglio dei Ministri;
[...] CP_1
- nulla sulle spese.
Roma, 19 febbraio 2025 il Giudice relatore-estensore il Presidente Alessandra Imposimato Federico Salvati
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tanto ciò vero che l'eventuale accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda di condanna generica non esonera l'interessato dall'allegazione e prova del danno effettivamente subìto, né vieta al giudice adito per la condanna specifica di respingere la domanda, laddove non ritenga assolti gli oneri incombenti all'attore (così per tutte Cass. Sez. 2, 28/03/2023, n. 8729:
“ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza”; conf. Cass. Sez. U., 12/10/2022, n. 29862: “ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”).
Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ civile -
Il tribunale di Roma, in persona dei sig.ri magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato Giudice-relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°15987 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati”, e vertente tra
, rappresentato e difeso, per Parte_1 procura in calce all'atto introduttivo della lite, dall'Avv. Carlo Borromeo, con domicilio digitale Email_1 attore e
Controparte_1 convenuto, contumace
Motivi della Decisione
1. fatto.
Con il ricorso ex art. 281-decies c.p.c., introduttivo della lite, l'attore in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto di Controparte_1
“accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti dedotti in narrativa, l'illegittima condotta del
Giudice di Pace dott.ssa , illegittima condotta che ha prodotto danno all'odierno CP_2 ricorrente e per l'effetto
pagina 1 di 10 condannare la al risarcimento del danno in favore del Controparte_1 sig. danno da quantificarsi con apposito separato Parte_1 giudizio”.
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, l'attore ha esposto:
- di avere depositato, in data 18 marzo 2024, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di
Avellino, un ricorso ingiuntivo nei riguardi della società Controparte_3
- che il ricorso, iscritto al R.G. n. 878/2024, veniva assegnato alla dott.ssa
[...]
; CP_2
- che nella premessa di tale scritto difensivo l'attore dava atto che un identico ricorso era stato presentato al medesimo Ufficio, ma respinto (da altro giudice di pace) per presunta (ma insussistente) carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.;
- di avere altresì rappresentato, sempre nella narrativa del ricorso iscritto al n.
878/2024 r.g., che trattavasi della riedizione del ricorso monitorio già presentato al
Tribunale di Roma, ed esitato in un decreto ingiuntivo (n. 22616/2022) successivamente
“revocato” per incompetenza territoriale, in favore del Foro di Avellino;
- di avere fornito tutta la documentazione necessaria a riprova del credito vantato nei riguardi della società e cionondimeno il Giudice di Pace Controparte_3 dott.ssa , con provvedimento del 29 marzo 2024, nuovamente respingeva la CP_2 domanda monitoria, sulla premessa che il credito dell'ingiungente non presentasse i
“requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo”.
Tanto premesso in fatto l'attore ha prospettato, in diritto, che il diniego del decreto ingiuntivo integrasse una violazione manifesta della legge (nello specifico, degli artt. 633 e
634 c.p.c.) e pertanto una forma di colpa grave imputabile al magistrato, e per esso alla ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, legge Controparte_1
n. 117/1988: a suo dire, infatti, alla luce della narrativa del ricorso e della documentazione depositata, il giudice di pace avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo o, tutt'al più, consentire alla parte di integrare la documentazione ritenuta manchevole, ex art. 640 c.p.c.
pagina 2 di 10 Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni su riportate, esplicitamente circoscrivendo l'ambito della domanda all'an debeatur, e riservando di introdurre separato giudizio per la quantificazione del quantum.
La , ritualmente evocata in giudizio presso il domicilio Controparte_1 digitale dell'Avvocatura Generale dello Stato, è rimasta contumace. La causa, trattata con rito semplificato di cognizione, è pervenuta all'udienza del 7 febbraio u.s. ove, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, è stata trattenuta alla decisione del Collegio, con rinuncia della parte attrice ai termini per memoria conclusionale.
2. diritto.
2.1 Il sig. ha agito in giudizio nei riguardi della Pt_1 Controparte_1 invocando la responsabilità dello Stato per illegittimo esercizio della
[...] funzione giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge n. 117/1988.
In particolare, la parte attrice ha prospettato la colpa grave del giudice di pace di
Avellino sotto il profilo della “violazione manifesta della legge” (art. 2, comma 3, lett. c) L.
n. 117/1988), in quanto il magistrato, adito con ricorso monitorio iscritto al n. 878/2024
R.G., avrebbe denegato il decreto ingiuntivo “ignorando completamente” gli artt. 633 e 634
c.p.c. nonché la documentazione esibita a corredo del ricorso, che diversamente, a sua detta, forniva invece prova esauriente della sussistenza di tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda.
2.2 Prima di pervenire alla disamina della domanda, giova premettere che la norma indicata dalla parte attrice (legge n. 117/1988, art. 2) sotto la rubrica “responsabilità per dolo o colpa grave”, attualmente recita:
“1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
pagina 3 di 10
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo
267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
2.3 Tale essendo il contesto normativo di riferimento, il Collegio reputa che l'istanza di condanna generica formulata nel ricorso introduttivo della lite meriti la declaratoria di radicale inammissibilità, per le distinte ragioni di seguito esposte.
2.4 In primis, la domanda in esame si connota per esser stata proposta in manifesta assenza del requisito prescritto, dall'art. 4 legge n. 117/1988, alla stregua di presupposto dell'azione.
A termini dell'art. 4, legge n. 117/1988, dettato in tema di “competenza e termini”, per quanto di interesse (comma 2):
“L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in
pagina 4 di 10 cui l'azione è esperibile”.
A margine, la giurisprudenza ha illustrato:
“In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto non sia stato utilizzato. La ratio di tale disposizione è nell'intento di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando questa ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento per eliminare o, ameno, ridurre il danno. Se sotto il profilo soggettivo l'esperimento del rimedio costituisce adempimento del dovere di evitare il danno previsto dagli art. 1227, comma
2, e 2056 c.c., sotto il profilo oggettivo esso costituisce un forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarcimento per equivalente, per modo che non assumono rilevanza le distinzioni di carattere processuale tra rimedi impugnatori e non impugnatori endo ed extra procedimentali, ma rileva esclusivamente il dato sostanziale che l'esercizio del rimedio consenta la rimozione dell'atto lesivo” (in tali termini Cass. sez. 3, 17/01/2017, n.932; conf. Cass. sez. 1, sentenza, 17/04/2015 n. 7924).
Ancora, la Corte nomofilattica insegna che
“la disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, prevista dagli artt. 2, comma 3, e 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso”
(Cass. sez. 2, 11/11/2021, n.33459).
Tanto premesso, è fin troppo agevole osservare che il provvedimento di rigetto dell'istanza ingiuntiva, pronunciato ai sensi dell'art. 640 c.p.c., è intrinsecamente insuscettivo di compromettere la pretesa sostanziale della parte ricorrente, giacché
pagina 5 di 10 “non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria” (ultimo comma).
Secondo la dottrina la facoltà di riproposizione della domanda è tendenzialmente illimitata, indipendentemente dalle ragioni che abbiano portato al rigetto: in ogni caso, la pronuncia non è destinata ad assumere alcuna efficacia decisoria sostanziale né alcuna portata preclusiva, il che viene spiegato considerando la sommarietà della cognizione nella fase monitoria e gli oneri probatori imposti all'istante; la giurisprudenza, concordemente e correlativamente, nega qualsiasi attitudine al giudicato e il carattere di decisorietà sostanziale al provvedimento di rigetto, tanto da escludere (pacificamente) la sua impugnabilità ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (“il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il comma 3 dell'art. 640 c.p.c. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata”: così Cass. sez. un., 19/04/2010, n.9216; conf. ex pluribus Cass. sez. 3, 29/09/2005, n.19130; “il provvedimento di rigetto della domanda di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ., sebbene non sia suscettibile di impugnazione, non può essere oggetto del ricorso per Cassazione previsto dall'art. 111 cost., in quanto non ha contenuto decisorio e definitivo, potendo la domanda stessa essere anche immediatamente riproposta non solo nelle forme ordinarie, ma anche in quelle proprie del suddetto procedimento”: così Cass. Sez. 3, 20/12/1985, n. 6547; in generale: “il ricorso straordinario per cassazione è ammesso contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice, necessariamente concorrente, requisito della decisorietà (nel senso che incidono su diritti o status) e della definitività (nel senso che non possono essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione)”: Cass. sez. 3,
20/12/2024, n.33630).
Ciò posto, se il provvedimento di rigetto della richiesta ingiuntiva non è impugnabile per violazione di legge, innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto non veicola alcuna decisione sul diritto sostanziale vantato dal ricorrente (decisione suscettiva di passare in giudicato), deve coerentemente escludersi che il medesimo provvedimento possa costituire, di per sé solo, ragione sufficiente per proporre domanda di risarcimento del danno ipoteticamente prodotto al patrimonio giuridico del ricorrente.
pagina 6 di 10 Difatti, gli effetti del provvedimento additato dall'attore a motivo della domanda potrebbero tuttora essere elisi e posti nel nulla dall'interessato, semplicemente proponendo in via ordinaria la stessa domanda declinata dal giudice del monitorio, perché – giova ripetere – il provvedimento in questione è per definizione rimediabile ed ovviabile introducendo il giudizio a cognizione piena, innanzi al giudice competente: difetta quindi il presupposto dell'azione richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 4, legge n. 117/1988.
2.5 Le argomentazioni che precedono danno ragione del secondo profilo d'inammissibilità, anch'esso di per sé idoneo alla declaratoria in dispositivo.
Come si è visto, le norme di riferimento (artt. 2 e 4 legge n. 117/1988) attribuiscono al privato che si assuma danneggiato in conseguenza di un comportamento, di un atto o di un provvedimento adottati nell'esercizio della funzione giudiziaria, il diritto di agire nei riguardi dello Stato (in persona della Presidenza del Consiglio) per veder risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, a condizione che (a) non esista altro rimedio ordinamentale per eliminare o attenuare il danno subìto, o tutti i rimedi disponibili siano stati inutilmente esperiti dal danneggiato;
(b) l'azione venga proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui sia divenuta ammissibile, quindi dalla data di avveramento della condizione sub (a).
Così le cose, il Collegio reputa che la peculiare azione risarcitoria delineata dalle norme richiamate non possa essere frazionata ed esperita in forma di domanda di condanna generica (con riserva di proporre, in futuro, domanda di condanna specifica) per un triplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché è la stessa norma di legge (art. 2, comma 1, legge n. 117/1988) che descrive il petitum della domanda proponibile nei confronti dello Stato, in termini di domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (“Chi ha subito un danno ingiusto … può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”), sì da escludere implicitamente (ma inequivocabilmente) la possibilità di formulare la domanda di (mero) accertamento in cui si sostanzia la richiesta di condanna generica.
In secondo luogo perché la domanda di condanna generica può prescindere anche pagina 7 di 10 dalla allegazione e descrizione del danno ipoteticamente sofferto per via del fatto illecito altrui, essendo focalizzata esclusivamente sull'allegazione e prova di un fatto potenzialmente causativo di danno, secondo un giudizio di probabilità (“la condanna generica al risarcimento dei danni, avendo come contenuto una mera declaratoria di riconoscimento del relativo diritto, postula - quale presupposto per il suo accoglimento - l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose”: in tali termini Cass. Sez. 2, 30/10/2006, n. 23328)1.
Diversamente, l'azione delineata dagli artt. 2 e 4, legge n. 117/1988 è esperibile solo in presenza di un danno non ovviabile con altro rimedio apprestato dall'ordinamento: ragion per cui, l'azione in discorso può essere esercitata solo puntualmente allegando e descrivendo il danno che l'interessato assume di avere effettivamente subìto per via dell'illegittimo esercizio della funzione giudiziaria;
tale peculiare connotazione della causa petendi, così come delineata dalla norma di legge, appare oggettivamente incompatibile con la domanda di condanna generica che, come già detto, invece prescinde dalla allegazione del danno specificamente conseguito all'illecito altrui.
Infine: è codificato all'art. 2964 c.c. che “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”; premesso che la regola è notoriamente applicabile anche al diritto di azione, la giurisprudenza concordemente nega che l'esperimento della domanda giudiziale possa produrre effetti analoghi a quelli previsti, in materia di prescrizione, dall'art. 2945 c.c..
pagina 8 di 10 In particolare, si afferma:
“la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative. La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti, trovando la prescrizione fondamento nell'inerzia del titolare del diritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica” (Cass. Sez. 6, 07/11/2017, n.
26309).
Ciò posto, il termine decadenziale apposto dall'art. 4 comma 2, l. n. 117/1988, non può che riguardare il diritto di azione così come caratterizzato, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, dalla medesima fonte normativa, essendo manifestamente contrario alla ratio della norma impositiva della decadenza che lo stato di incertezza si protragga oltre il triennio dalla data di proponibilità della domanda; pertanto, entro tre anni l'interessato/danneggiato ha l'onere di agire “per ottenere il risarcimento del danno”, ossia di investire il giudice del potere-dovere di statuire non solo sull'astratta dannosità del fatto illecito (comportamento, atto o provvedimento) imputato allo Stato, bensì sulla circostanza che tale fatto illecito abbia effettivamente causato un danno non altrimenti ovviabile dallo stesso danneggiato.
In conclusione, il frazionamento della domanda e la proposizione dell'istanza di condanna generica è tale da comportare l'elusione del termine decadenziale di che trattasi, in violazione dei propositi della norma regolatrice;
d'altronde, il frazionamento della domanda in diversi giudizi, di cui il primo avente ad oggetto l'an debeatur, il pagina 9 di 10 secondo il quantum, risulta manifestamente incompatibile, oltreché col termine decadenziale di cui s'è detto, con gli istituti che caratterizzano il giudizio sulla responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giudiziaria (v. l'art. 6, legge n.
117/1988, in materia di intervento del magistrato la cui condotta è in contestazione), nonché con le ulteriori conseguenze correlate, dall'ordinamento, all'accertamento del fatto produttivo di danno e all'effettivo risarcimento in favore del danneggiato (v. l'art. 7, in materia di azione di rivalsa esperibile dallo Stato nei riguardi del magistrato a cui sia imputabile la condotta dannosa;
l'art. 9, in materia di azione disciplinare “..per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento”).
3. Si provvede quindi come in dispositivo;
nulla sulle spese, considerando la contumacia della Controparte_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda proposta, da Parte_1
, ai danni della del Consiglio dei Ministri;
[...] CP_1
- nulla sulle spese.
Roma, 19 febbraio 2025 il Giudice relatore-estensore il Presidente Alessandra Imposimato Federico Salvati
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tanto ciò vero che l'eventuale accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda di condanna generica non esonera l'interessato dall'allegazione e prova del danno effettivamente subìto, né vieta al giudice adito per la condanna specifica di respingere la domanda, laddove non ritenga assolti gli oneri incombenti all'attore (così per tutte Cass. Sez. 2, 28/03/2023, n. 8729:
“ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza”; conf. Cass. Sez. U., 12/10/2022, n. 29862: “ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio”).