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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/06/2024, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4329/2022 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Filomena
Prudente, presso il cui studio in Orta Nova, alla via Carità n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 19.06.2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 15.07.2022, ha agito in giudizio per Parte_1 accertare l'insussistenza del preteso indebito prospettato dall' con note del CP_2
4.11.2021 e dell'11.01.2022 e per conseguire il ripristino dell'assegno sociale.
Più specificamente, dopo aver premesso di essere titolare di assegno sociale cat.
INV CIV n. 07709294 con decorrenza da ottobre 2001, ha dedotto: che con nota del
4.11.2021 l' gli comunicava che, a seguito di ricalcolo operato sulla sua CP_2 pensione derivante dalla comunicazione dei redditi per l'anno 2019, era accertata la sussistenza di un indebito di € 276,65 a suo carico;
che, con successiva nota dell'11.01.2022, l' gli comunicava un ulteriore ricalcolo dell'assegno sociale, CP_2 con decorrenza dall'1.01.2016, dal quale derivava un indebito di € 7.625,79; che con il medesimo provvedimento si comunicava che l'importo dell'assegno sociale dovuto per l'anno corrente era pari ad € 0,00; che dall'1.03.2022 non gli è stato più erogato l'assegno sociale sebbene in possesso dei requisiti.
Ciò posto, ha dedotto: l'illegittimità per incomprensibilità e contraddittorietà dei provvedimenti dell' relativi al presunto indebito contestato a suo carico;
CP_2
l'irripetibilità della prestazione erogata per assenza di dolo, considerato anche che
l' ha proceduto nel 2022 al ricalcolo della prestazione dal 2016 chiedendo la CP_1 restituzione di importi erogati dal 2017. Inoltre, ha dedotto di essere in possesso dei requisiti per conseguire l'assegno sociale, anche considerando i redditi del coniuge, come da documentazione reddituale prodotta e dovendo considerarsi per
l'anno 2022 le dichiarazioni reddituali relative all'anno 2021, non essendo possibile produrre, al momento del deposito del ricorso, quelle relative all'anno
2022 che sono presentate nel 2023. Sul punto ha poi dedotto di essere in possesso degli altri requisiti richiesti per conseguire l'assegno sociale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'insussistenza degli indebiti prospettati dall' con condanna di quest'ultimo alla restituzione delle CP_2 somme illegittimamente trattenute e accerti e dichiari il diritto a percepire l'assegno sociale con decorrenza dall'1.03.2022 con condanna dell' al pagamento dei CP_2 relativi arretrati;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda, CP_2 evidenziando che, in primo luogo, grava sulla parte che agisce in giudizio l'onere di
2 dimostrare l'insussistenza del preteso indebito;
inoltre, ha eccepito che nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono sufficientemente motivati ed evidenziano la rideterminazione dell'importo dell'assegno dal 2017 al 2021 e la mancanza dei presupposti per liquidarlo nel 2022. Quanto alla pretesa irripetibilità delle somme, ha eccepito che nel caso di specie vi è stato un comportamento omissivo doloso del ricorrente che non ha comunicato all' i redditi derivanti dalla vendita di CP_1 immobili e dalla locazione degli stessi effettuati dal medesimo ricorrente e dalla moglie. In particolare, nel caso di specie sono risultati numerosi negozi di compravendita di fabbricati e contratto di locazione nel periodo oggetto di verifica che devono essere considerati ai fini della determinazione del limite reddituale.
Infine, ha eccepito che non sussiste il diritto al conseguimento dell'assegno sociale per l'anno 2022, non avendo il ricorrente prodotto documentazione reddituale relativo a tale anno, ma al 2021.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è solo in parte fondata.
In via di estrema sintesi parte ricorrente ha proposto due distinte domande: la prima, tesa a ottenere la declaratoria di illegittimità e di insussistenza dei pretesi indebiti contestati dall' con provvedimenti del 4.11.2021 e dell'11.01.2022; la CP_2 seconda tesa a ottenere il ripristino dell'assegno sociale dal 2022.
La prima domanda è infondata e va rigettata.
Con riferimento alla prima domanda il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione di somme corrisposte CP_2 nel periodo dal 2017 al 2022 sulla prestazione percepita cat. INV CIV n.
07709294 (convertita in assegno sociale per raggiungimento del requisito reddituale).
Sul punto deve, in primo luogo, osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, sia la comunicazione del 4.11.2021, che fa riferimento a un ricalcolo parziale relativo al solo anno 2021, sia la successiva comunicazione di riliquidazione dell'11.01.2022, che invece contiene un ricalcolo relativo al periodo dal 2017 al 2022, sono sufficientemente motivati in quanto contengono l'indicazione analitica delle somme indebitamente percepite con confronto delle somme dovute con quelle erogate.
3 Del resto, che non risulti leso il diritto di difesa della parte ricorrente risulta dalle difese di quest'ultima, che ha puntualmente fatto riferimento al fatto che non risulterebbe superato il limite reddituale e che, quindi, non risulterebbe giustificato il preteso indebito.
Peraltro, deve osservarsi che il presente giudizio non è un giudizio di natura prettamente impugnatoria, in cui, quindi, occorre verificare la legittimità della richiesta di restituzione di indebito avanzata dall' – alla stregua, ad esempio, CP_2 di un provvedimento amministrativo – ma è un giudizio di accertamento negativo del debito, cioè del preteso indebito restitutorio prospettato dall' , che, come CP_2 tale, implica che sia la parte che agisce in giudizio per far accertare l'insussistenza dell'indebito a fornire la relativa prova.
In questi termini, Corte di Cassazinoe, Sezioni Unite, sentenza n. 18046/2010:
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. in termini conformi Cass., sent. n.
2739/2016).
Il ricorrente, in particolare, si è limitato a contestare che si tratterebbe di circostanze conosciute o comunque conoscibili da parte dell' e che, come tali, CP_2 non possono comportare la formazione di un indebito, stante anche il legittimo affidamento della parte nel percepire le somme erogate dall' e dovendosi, CP_1 in ogni caso, escludere il dolo della ricorrente medesima che giustifichi il ricorso.
1.2 Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto a tale onere probatorio.
Il preteso indebito prospettato dall' e impugnato in questa sede, infatti, si CP_2 basa sulla mancata comunicazione da parte del ricorrente, nel periodo in considerazione (2017-2022), di redditi, relativi anche alla coniuge, percepiti e non dichiarati e derivanti, tra l'altro, dal conseguimento del corrispettivo da vendita o di locazione di fabbricati.
4 Più specificamente, dalla documentazione prodotta dall' risulta il CP_2 conseguimento di corrispettivi da parte del ricorrente e/o del coniuge derivanti da:
- vendita di un fabbricato il 7-18.07.2016 con valore dichiarato di €
55.475,28;
- vendita di un fabbricato il 29.09-9.10.2017 con valore dichiarato di €
42.859,74;
- vendita di un fabbricato il 6-20.02.2018 con valore dichiarato di €
12.000,00;
- vendita di un fabbricato l'8.06-20.07.2019 con valore dichiarato di
4.945,50;
- locazione l'1-27.11.2019 di un immobile dietro corrispettivo dichiarato id €
4.080,00 annui;
- vendita di un fabbricato il 28.10-2.11.2021 con valore dichiarato di €
95.000,00.
Deve ritenersi che tali redditi debbano essere computati ai fini della valutazione del superamento dei limiti reddituali per percepire la prestazione oggetto di contestazione. Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “Dalla formulazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, si desume che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale non deve essere presa in considerazione qualsiasi entrata economica, ma soltanto quelle entrate ("redditi") assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Trattandosi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”. (cfr. Cass., sent. n.
5326/1999).
Né appare condivisibile la soluzione adottata nel precedente prodotto da parte ricorrente della Corte d'Appello di Roma del 25.01.2018, che esclude la possibilità di considerare come redditi da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale previsto per la pensione sociale i corrispettivi della compravendita di immobili;
deve ritenersi, infatti, contrariamente a quanto
5 affermato in tale decisione e in linea con la ratio della norma e con l'interpretazione della Suprema Corte in materia (come da pronuncia appena citata), che si tratti di redditi computabili perché espressione di un patrimonio che può essere valutato proprio in quanto produttivo di reddito, reddito la cui percezione esclude la sussistenza di uno stato di bisogno.
1.3 Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 13, comma 6, lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 ha previsto che all'articolo 35 d.l. n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 è apportata, per quel che rileva in questa sede, la seguente modifica "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Con riferimento all'obbligo di comunicazione posta al titolare di prestazioni assistenziali collegate al reddito, appare opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1170/2018, secondo cui, con riferimento all'omessa comunicazione degli elementi reddituali “La mancata comunicazione all' dei mutamenti intervenuti nella condizione lavorativa e CP_2 reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo) e investe un fatto causativo della cessazione o rimodulazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero
6 rilevantissimo di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per acquisire la conoscenza della situazione personale e patrimoniale del creditore della prestazione, senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi ha
l'obbligo di rendere una dichiarazione, onde ottenere un maggiore beneficio pensionistico, di non svolgere attività lavorativa e di non godere di proventi reddituali si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio
2013, n.12097)”.
Applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che nessuna prova ha fornito sul punto parte ricorrente di aver comunicato tali rilevanti variazioni reddituali all' , con la conseguenza che il comportamento omissivo CP_2 tenuto, e certamente percepibile come tale anche dallo stesso ricorrente, attesa la frequenza delle operazioni di compravendita e locazione e gli importi conseguiti dalle stesse, integra gli estremi di un dolo omissivo che esclude in radice la sussistenza di un affidamento incolpevole.
In altri termini, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver comunicato le variazioni reddituali all' , assumendo, quindi, un comportamento non CP_2 collaborativo, il che ne esclude la buona fede e una condizione di legittimo affidamento rilevante ai fini della irripetibilità delle somme richieste, potendosi il dolo del percipiente sostanziarsi anche in un comportamento inerte come nel caso di specie.
Quanto al fatto che la richiesta dell' non avrebbe potuto operare per un CP_2 periodo antecedente rispetto a quello inizialmente verificato, ciò deve escludersi, perché, portando questo ragionamento alle estreme conseguenze, dovrebbe escludersi la possibilità per l'Istituto di agire per la ripetizione di indebito, essendo evidente che, nel momento in cui procede alla ricostituzione della prestazione per il futuro, ne ridetermina l'entità nella misura correttamente dovuta tenuto conto dei vari redditi percepiti, con la conseguenza che l'indebito non può che riguardare prestazioni già erogate e percepite prima della riliquidazione.
Appare quindi comprensibile e ragionevole la scelta dell' che, dopo aver CP_1 riscontrato inizialmente delle discrasie negli elementi reddituali per l'anno 2019,
7 ha poi ritenuto di estendere la verifica anche agli anni immediatamente antecedenti e successivi.
D'altronde, come si è osservato, il comportamento gravemente omissivo tenuto dal ricorrente, esclude in radice la possibilità di una tutela dell'affidamento dello stesso, che non può essere considerato incolpevole.
Pertanto, la domanda di irripetibilità del preteso indebito va rigettata, stante la legittimità della richiesta di ripetizione avanzata dall' con gli atti impugnati CP_2 in questa sede.
2.1 Va invece accolta la domanda tesa a ottenere il conseguimento dell'assegno sociale dall'1.03.2022.
Nel caso di specie, il ricorrente è in possesso del requisito anagrafico (67 anni) e non sono in contestazione il requisito della cittadinanza italiana e della residenza in Italia, essendo contesta esclusivamente la sussistenza del requisito reddituale.
Com'è noto, l'assegno sociale (ex pensione sociale) è soggetto alla maggiorazione sociale ex L. n. 544/1988, a domanda dell'interessato, se la persona non possiede redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento (lett. a) oppure se non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dello aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. In tal caso la norma esclude che si possa procedere al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Sul punto deve osservarsi che il ricorrente ha depositato, allegandoli alle note del
14.10.2023, le dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia dell'Entrate nel
2023, relative all'anno 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 2.176,00 da esso percepito e di € 2.473,00 da parte del coniuge Persona_1
[...]
Infatti, per l'anno 2022 il limite reddituale personale era pari ad € 6.079,45 e quello coniugale pari ad € 12.158,90 (cfr. pag. 26 Circolare n. 33 del CP_2
28.02.2022 all. sub 8 al fascicolo di parte ricorrente).
8 Ne consegue, quindi, che è stata fornita da parte ricorrente la prova della sussistenza di un reddito inferiore alla soglia di legge.
Pertanto, la domanda sul punto va accolta l' deve essere condannato a CP_2 corrispondere al ricorrente l'assegno sociale ex art. 3 della legge n. 335/95 - anche relativamente ai ratei arretrati – dall'1.03.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge sui ratei arretrati dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di ½; per la restante parte le spese processuali seguono la soccombenza, tenuto conto del fatto che comunque per una delle domande la parte ricorrente è risultata “vincitrice”, e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando importi non inferiori ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Rosa Filomena Prudente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4329/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda tesa di accertamento dell'insussistenza dell'indebito;
2. accoglie la domanda di ripristino dell'assegno sociale e, per l'effetto, conanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente l'assegno CP_2 sociale ex art. 3 della legge n. 335/95 - anche relativamente ai ratei arretrati – dall'1.03.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge sui ratei arretrati dalla maturazione del diritto al saldo.
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di , che, al netto della Parte_1 compensazione di ½, liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA,
9 CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Rosa Filomena Prudente.
Trani, 18.07.2024
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
10