Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1971/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1971/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo- Appalto: altre ipotesi ex art 1655 e ss. c.c.” e vertente tra:
p.iva ), con sede legale in Marano di Parte_1 P.IVA_1
Napoli (Na) al Corso Italia n. 33, in persona degli amministratori e legali rappresentanti p.t., nato a [...] il [...] (cod. Parte_2 fisc. ) e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_3
24.03.1967 (cod. fisc. ), elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Aversa (Ce) alla via Vittorio Emanuele n. 51, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Gaudino (cod. fisc. C.F._3
) dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ex
[...] art. 83 comma 3 c.p.c.;
OPPONENTE E (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale in Arzano (NA) alla via Saviano n° 21, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in Arzano (NA) alla via Galileo Ferraris n° 6
– Sc. E presso lo studio dell'avv. Giuseppe Esposito (cod. fisc.
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. OPPOSTA
*** CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 9.12.24 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti
***
n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 19
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 16.2.21, a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art.
3-bis della Legge 53/1994, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4346/2020 (r.g. 10804/2020), emesso il 12 dicembre 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, pubblicato il 14 dicembre 2020 e notificato in data 11 gennaio 2021, con il quale era stato ingiunto ad essa
[...] di pagare, in favore della la complessiva Parte_1 Controparte_2 somma di € 26.630,00, per le causali di cui alla domanda monitoria, oltre interessi legali dalla data della scadenza delle fatture, fino all'effettivo soddisfo, nonché € 252,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi del procedimento, spese generali, Iva e Cpa, se dovute, nella misura di legge. L'opponente contestava preliminarmente il diritto al pagamento della somma ingiunta in favore della eccependo a sua Controparte_1 volta di essere creditrice di maggiori somme nei suoi confronti per inadempimento contrattuale. Segnatamente, deduceva che la non aveva eseguito Controparte_1 le opere di cui chiedeva il pagamento, ma soltanto di averle iniziate e, successivamente, abbandonate, lasciando anche quella minima parte di esse che aveva realizzato, in uno stato di totale inutilizzabilità, in quanto affette da innumerevoli vizi di esecuzione e gravi difformità tecniche. Relativamente al procedimento monitorio l'opponente esponeva che la quale società di impiantistica elettrica, Controparte_1 elettronica, elettrotecnica e di automazione industriale, aveva agito presupponendo di avere diritto al pagamento della complessiva somma di euro 26.630,00 nei confronti della (azienda Parte_1 calzaturiera specializzata nella produzione di calzature ed accessori per donna per conto di griffe di alta moda, tra cui LY, DI e
UT, dotata di un organico di circa 70 dipendenti), per avere eseguito, per conto della committente 1) opere di manutenzione Pt_1 straordinaria dell'impianto elettrico e di antifurto presso l'opificio di Melito di Napoli, descritte nella fattura n. 46 del 18.12.2019 dell'importo di euro 1.130,00; 2) realizzazione dell'impianto elettrico presso l'opificio industriale in Frattamaggiore (Na) al Viale delle Industrie s.n.c., descritti nella fattura n. 3 del 03.01.2020 dell'importo di euro 25.500,00. Dunque, in punto di fatto l'opponente esponeva che, nella prospettazione della opposta, mentre i lavori nell'azienda di Melito di Napoli erano stati ultimati a regola d'arte, quelli in corso di esecuzione presso l'opificio industriale in Frattamaggiore, sarebbero stati da questa interrotti, perché la committente aveva esercitato il recesso dal contratto, invitando l'appaltatrice ad abbandonare il cantiere. Pertanto, l'opposta aveva agito in monitoro lamentando di avere, inviato all'intimata il n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
consuntivo analitico dei lavori dalla stessa eseguiti, richiedendo il saldo del corrispettivo sopra indicato ma, nonostante la corretta esecuzione delle opere e vari solleciti di pagamento, la committente non aveva corrisposto alcunché, restando debitrice, nei suoi confronti, dell'importo ingiunto. Di contro, l'opponente rappresentava di avere sospeso l'esecuzione dei lavori per una serie di difformità tecniche accertate e vizi di esecuzione emersi, nel corso della realizzazione degli stessi, riconducibili ad una manifesta incapacità dell'impresa appaltatrice-opposta, alla realizzazione dell'impianto industriale;
ma soprattutto eccepiva la committente -opponente , di non avere esercitato il recesso dal contratto, ma contestava che l'appaltatrice aveva abbandonato il cantiere senza ultimare le opere commissionatele, allorquando non riusciva a realizzare l'impianto elettrico industriale, secondo le specifiche tecniche che richiedeva l'opera. Precisava che il corrispettivo dell'impianto elettrico industriale oggetto dell'offerta contrattuale del 12 luglio 2019 veniva concordato dalle parti nella misura complessiva di euro 80.000,00, con la consegna dei lavori stabilita entro il 31 dicembre 2019. Rilevava altresì la che a corretto adempimento degli Parte_1 obblighi contrattuali assunti, versava, in favore della Controparte_1
altresì un acconto pari ad euro 15.000,00 come dimostrato dai
[...] bonifici eseguiti il 23 settembre 2019 ed 8 novembre 2019 (docc.6). Pur tuttavia, poiché l'opposta, per sua stessa ammissione, nel mese di novembre 2019, abbandonava di sua iniziativa il cantiere, senza ultimare le opere e realizzare l'impianto elettrico industriale, la Parte_1
dovendo iniziare la produzione di calzature nel nuovo opificio
[...] industriale di Frattamaggiore (Na), era, costretta ad incaricare, altra azienda, nella specie la T.G. Impianti Tecnologici s.r.l., onde eliminare le difformità riscontrate e far eseguire gli impianti che, ribadiva, la ditta opposta non aveva realizzato. Specificava che si erano resi necessari interventi di ripristino e realizzazione ex novo delle opere realizzate dalla Controparte_1 le quali erano risultate per la maggior parte di esse, non eseguite, rispetto a quanto indicato nell'offerta contrattuale e nel consuntivo lavori, per la restante minor parte, non conformi alle specifiche tecniche e, neppure, realizzate a regola d'arte. In particolare, contestava che le opere eseguite dalla erano risultate affette da difformità tecniche Controparte_1
e vizi di esecuzione, che dettagliatamente descriveva. All'uopo opponeva come non dovute le seguenti voci riportate in consuntivo: attacchi blindosbarre (euro 800,00), plafoni e plafoniere (euro 11.500,00), impianto lampade di emergenza (euro 1.700,00), canali e staffe (euro 900,00 + 360,00 + 500,00 + 600,00), nonché quelle per i n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
quadri elettrici, quadri prese ed attacchi a soffitto (euro 12.500,00 + 1.500,00 + 300,00 + 700,00). L'opponente contestava altresì gravare sull'opposta appaltatrice l'onere della prova dell'esecuzione dei lavori di cui chiedeva il pagamento, argomentava circa l'irrilevanza probatoria della fattura nel giudizio di opposizione, eccepiva l'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. che riteneva applicabile nella specie, per non esservi stata la consegna dell'opera, tantomeno l'accettazione. Dispiegava altresì domanda riconvenzionale per risarcimento danni da inadempimento contrattuale;
all'uopo contestava che non solo, le opere di cui l'opposta aveva chiesto pagamento non erano state da questa eseguite, ma per l'esecuzione delle opere per cui è causa, rivendicava aver dovuto pagare la complessiva maggior somma di euro 125.000,00 alla nuova appaltatrice T.G Impianti s.r.l. In particolare, rilevava aver corrisposto la somma di € 34.500,00 per l'eliminazione dei vizi e difformità di esecuzione, consistenti in lavori di ripristino e completamento delle opere non realizzate dalla
[...]
oltre alle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi ed Controparte_2
i lavori di ripristino, la deduceva altresì aver corrisposto Parte_1
l'ulteriore somma di € 90.500,00 per la realizzazione delle opere non eseguite dalla precedente ditta appaltatrice. In sostanza, rispetto al corrispettivo concordato con la per l'esecuzione Controparte_1 delle opere di cui all'offerta contrattuale del 12 luglio 2019 nella misura di euro 80mila), la asseriva aver pagato la somma di Parte_1 euro 125.000,00, pertanto di aver diritto, a titolo di risarcimento del danno subito, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, non solo, alla differenza di euro 45.000,00, per la maggior somma corrisposta (125.000 rispetto ad 80.000,00), ma anche diritto alla restituzione all'acconto di euro 15.000,00 corrisposto alla Società opposta, per opere completamente inutilizzabili, così, per un totale di euro 60.000,00. Ciò, perché la deduceva di Parte_1 aver corrisposto la complessiva somma di euro 140.000,00 (125.000,00 per lavori completamento ed eliminazione vizi + 15.000,00 in acconto alla
) per le opere che aveva commissionato alla prima appaltatrice al CP_1 prezzo concordato di euro 80.000,00. La proponeva, dunque, domanda riconvenzionale per Parte_1 ottenere il pagamento della somma di euro 45.000,00 a titolo di differenza rispetto alla somma di euro 80.000,00 che aveva concordato con la oltre alla restituzione della somma di euro Controparte_1
15.000,00 versato in acconto a quest'ultima, per la totale inutilizzabilità delle opere da questa realizzate, così per complessivi euro 60.000,00.
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Esercitava da ultimo, sulla scorta dell'eccepito inadempimento, ai sensi degli artt. 1667 e segg. c.c., nonché degli artt. 1453 e segg. c.c., l'azione di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni. Dunque, citando l'opposta a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza 12 luglio 2021, concludeva : -Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4346/2020 (r.g. 10804/2020), emesso il 12 dicembre 2020 dal Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, pubblicato il 14 dicembre 2020 e notificato in data 11 gennaio 2021, rigettando la domanda formulata dalla Società opposta;
- Dichiarare risolto, per grave e colpevole inadempimento dell'appaltatrice, il rapporto contrattuale tra le parti, costituitosi con l'accettazione, da parte della CP_3
della proposta formulata dalla il 12 luglio 2019; -
[...] Controparte_1
Condannare, conseguentemente, la convenuta opposta alla restituzione, in favore, dell'attrice opponente, della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00euro), da quest'ultima versata in acconto per l'inizio dei lavori oggetto di causa;
- Accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e condannare, per l'effetto, la Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di euro
[...] Parte_1
45,000,00 (quarantacinquemila/00euro), costituente la maggior somma corrisposta dalla committente per l'esecuzione dei lavori precedentemente appaltati alla
[...]
Condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c. Si costituiva in giudizio l'opposta impugnando e Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso allegato, dedotto, eccepito e richiesto. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, contestando la prospettazione dei fatti fornita da parte opponente ed eccependo la tardività delle contestazioni, giacchè rilevava che la committenza non aveva mai contestato alla ditta appaltatrice l'abbandono del cantiere né contestato e/o replicato alle comunicazioni della medesima ditta quando: presentava il consuntivo delle opere eseguite (12/11/2019), sollecitava il pagamento del saldo lamentando il recesso della committenza nel bel mezzo delle opere facendo intervenire nel cantiere altra impresa ancor prima che l'opponente lo lasciasse (mail del 19/12/2020), inviava le fatture elettroniche di pagamento;
inviava messa in mora con a.r.. In ogni caso, eccepiva che le contestazioni poste a fondamento della proposta opposizione non erano fondate su prova scritta e pertanto, riteneva il decreto opposto da dichiararsi provvisoriamente esecutivo in prima udienza. Resisteva alla spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, all'eccezione di inadempimento per vizi e difformità delle opere, nonché alle argomentazioni tutte addotte nell'atto di opposizione, in n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
quanto infondata in fatto e diritto, temeraria oltre che sfornita di supporto probatorio in quanto non documentata né documentabile. A tal riguardo, osservava che in materia di contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., gli eventuali ed ipotetici vizi e/o difformità dell'opera avrebbero dovuto esser reclamati e/o denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e non “temerariamente” richiesti nella domanda di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di strumentalmente e dilatoriamente contestare il pagamento dovuto all'appaltatore. Peraltro, contestava nella specie la mancanza di un progetto fornito dalla committenza all'appaltatore, al pari della mancata nomina di un direttore dei lavori;
dunque, rilevava sussumibile la fattispecie contrattuale de quo, alla stregua di una “locatio operarum” ovvero di un appalto a regia del committente ove l'impresa quale Nudus Minister aveva meramente eseguito le opere come determinate e decise dalla committenza. In buona sostanza, eccepiva nel caso di specie l'inopponibilità di inadempimento in capo all'appaltatrice, parimenti con riguardo ai vizi e/o difformità dell'opera prestata dalla medesima, rivendicando essere l'unico e palese inadempimento quello della committenza relativamente al pagamento del corrispettivo per l'opera prestata dall'opposta. Concludeva, chiedendo: -in via preliminare, dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda di opposizione al D.I. in uno alle spiegate domande riconvenzionali per le argomentazioni innanzi dedotte e provate in forza della documentazione già versata in atti; - sempre in via preliminare, dichiarare l'immediata e provvisoria esecuzione del D.I. opposto, ex art. 633 e 642 c.p.c., per non essere l'opposizione fondata su prova scritta;
- all'esito e nel merito, rigettare la domanda di opposizione a D.I. in uno alle spiegate domande riconvenzionali poiché non provate oltre che infondate ed illegittime per le argomentazioni di cui innanzi e, qualora non avesse già disposto la provvisoria esecuzione come richiesta innanzi, dichiarare immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ed ordinare l'apposizione sul medesimo della formula esecutiva;
condannare in ogni caso, l'opponente al risarcimento del danno nei confronti dell'opposta per responsabilità aggravata e temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; condannare infine, l'opponente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario. Disposta la trattazione scritta della controversia in esame secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), all'udienza del 28.4.22, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4346/2020, concessi i termini di cui all' art. 183 co. 6 cpc, ammesse le prove orali per come articolate dalla ditta opposta, all'udienza del 20.11.2023 compariva e veniva escusso il teste . Fissata Testimone_1 in prosieguo prova l'udienza del 24.10.24, comparivano e venivano escussi, l'ulteriore teste di parte opposta, e il teste di Testimone_2
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parte opponente . All'esito ritenuta la controversia Parte_4 matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.12.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.Ciò detto in punto di fatto, in diritto è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, di guisa che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurato a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore. Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “…proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda…”. Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
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Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
3.Premesso quanto precede, va dato atto della tempestività della opposizione e della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e peraltro dall'assenza di contestazioni al riguardo.
4. Ciò posto, nel caso di specie la pretesa creditoria azionata in via monitoria ha ad oggetto il corrispettivo non integralmente versato per lavori realizzati in virtù del contratto di appalto stipulato per opere di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e di antifurto presso l'opificio di Melito di Napoli, descritte nella fattura n. 46 del 18.12.2019 dell'importo di euro 1.130,00, nonché realizzazione dell'impianto elettrico presso l'opificio industriale in Frattamaggiore (Na) al Viale delle Industrie s.n.c., descritti nella fattura n. 3 del 03.01.2020 dell'importo di euro 25.500,00, oggetto dell'offerta contrattuale n.50/2019 del 12 luglio 2019, sottoscritta per accettazione e prezzo stabilito nella misura complessiva di euro 80.000,00 capitolato di lavori allegato (cfr. produzione opposta, allegato comparsa di costituzione). Come già chiarito, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Orbene, relativamente al credito fatto valere dall'opposta, va detto che la documentazione contabile allegata al fascicolo dell'opposta (fatture commerciali, consuntivo opere eseguite e acquisto materiali ) ancorché idonea a consentire l'adozione del provvedimento monitorio, non può assurgere, in un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a prova della sussistenza dell'effettiva esecuzione delle opere rispetto alle quali risultavano emesse le fatture. In particolare, secondo il consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale – proveniente dalla parte che intende avvalersene - ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, in ipotesi di n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
contestazione, integra mero indizio della convenzione negoziale (cfr. Cass., 20 settembre 1999 n.10160; Cass., 23 giugno 1997 n. 5573; Cass., 18 febbraio 1995 n. 1798). E ciò ancorché la fattura sia annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593). D'altro canto, l'opponente ne ha eccepito l'inadempimento e dispiegato domanda riconvenzionale per far accertare la responsabilità, ex art. 1669 c.c., dell'appaltatrice per la produzione dei danni dovuta alla realizzazione non a regola d'arte dei suddetti lavori. In punto di diritto mette conto evidenziare che in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. Cass. civ. n. 19099/11), sul punto, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autorizzazione scritta è richiesta ad substantiam (cfr. cass. civ. 28.5.2001 mn.7242) quando siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996) E ancora l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. In tema di appalto, la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186; ma già Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass 12 aprile 1983 n. 2573)”. Pertanto, il committente ha la possibilità di esperire sì l'azione ex art. 1453 c.c. ma nel solo caso in cui l'inadempimento derivi da motivi diversi dalla presenza di vizi e difetti (ad esempio, l'appaltatore ha iniziato l'opera ma successivamente non l'ha portata a termine). Diversamente, in caso di presenza di vizi e malfunzionamenti dell'opera, risulta giocoforza necessario richiedere l'applicazione prevista dagli articoli 1667 e ss. c.c. Per inciso, la risoluzione del contratto d'appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia
“assolutamente inadatta alla destinazione sua propria” (si vedano, infra multis: Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 16611/17 Cass. Civ. Sez. II, sent. N. 19868/2009, Cass. Civ,. Sez. II, sent. n. 3752/07, Cass. n. 5250/2004). D'altro canto, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. Cass. civ. n. 19099/11). Inoltre, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
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In tema di inadempimento del contratto di appalto, la giurisprudenza ha chiarito che spetta all' appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019). Pertanto, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, essendosi altresì precisato (cfr. Cass. n. 19146/2013) che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Ciò posto in punto di disciplina generale in materia di appalto, nel caso che qui ci occupa, a fronte della domanda proposta da parte opposta di pagamento del corrispettivo, la opponente ha eccepito l'inadempimento della appaltatrice, lamentando l'esistenza di vizi nell'esecuzione delle opere e difformità dell'opera rispetto alle indicazioni fornite dalla committente. Le contestazioni svolte dall'opponente, dunque, integrano la cd exceptio inadimpleti contractus di cui all'art 1460 c.c. diretta a paralizzare la pretesa di adempimento avanzata da parte attrice. In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l' eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all' appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013).
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L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte. Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità. (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295). Inoltre, continua la Corte, verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza è altro indice rilevante di valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede. In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva. Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017). Tanto necessariamente premesso, così avvicinandosi al caso che qui ci occupa, oggetto della procedura monitoria erano le fatture n. 46 del 18.12.2019 relativa ad opere di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e di antifurto presso l'opificio di Melito di Napoli dell'importo n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
di euro 1.130,00 e n. 3 del 03.01.2020 dell'importo di euro 25.500,00, relativo alla realizzazione dell'impianto elettrico presso l'opificio industriale in Frattamaggiore (Na) al Viale delle Industrie s.n.c. In merito la parte opposta ha fornito adeguata prova documentale, nonché mediante propalazione dei testi, dell'esecuzione dei relativi lavori indicati in fattura. Ed invero il , all'udienza del 20.11.23, ha dichiarato : “sì Testimone_1
è vero la aveva commissionato alla un impianto elettrico per Pt_1 CP_2 il loro opificio era alla nuova industriale a Frattamaggiore;
dovevamo fare tutto ciò che riguarda l'impianto elettrico della nuova fabbrica compreso il quadro di distribuzione, che l'impianto elettrico;
i lavori sono cominciati dopo l'estate nel 2019; ho partecipato anch'io all'effettuazione dei lavori;
era un edificio spoglio, abbiamo portato dapprima il quadro di distribuzione e poi abbiamo portato tutto il materiale, le plafoniere, attacchi, prese;
si trattava anche di manutenzione straordinaria, dovemmo montare delle fotocellule e impianto di antifurto perché avevo appreso avevano subito un furto nella vecchia fabbrica, con riguardo all'intervento urgente abbiamo installato l'impianto di antifurto, le fotocellule;
anche tre/4 plafoniere;
questo intervento urgente lo abbiamo effettuato nella vecchia fabbrica sullo stradone Arzano _Casandrino in una zona chiamata Melitello;
colloco questo lavoro nel frattempo che stavamo già facendo i lavori nella fabbrica nuova, ottobre - novembre 2019; nel frattempo nella fabbrica nuova i lavori proseguivano comunque;
ad un certo punto il mio titolare ci Persona_1 disse di lasciare il cantiere atteso che del lavoro se ne sarebbe occupata altra ditta; ciò avveniva a fine ottobre novembre;
i lavori avvenivano con programmazione giornaliera;
per come mi aveva detto il mio titolare dovevamo fare anche un soppalco, era stato chiesto di fare anche un soppalco, il titolare diceva che la ditta voleva anche un soppalco il mio titolare diceva che noi non Pt_1 rientravamo nei tempi e peraltro non eravamo specializzati in questo tipo di lavori;
il motivo non lo conosco;
6) non so dire cosa si siano detto personalmente;
si è vero lasciavamo il cantiere e lasciavamo lì il materiale ancora da installare ovvero un gran numero di plafoniere e anche attrezzi per lavorare, anche il ponteggio; oltre a quello che avevamo già installato, ovvero un blindosbarra elettrico, e con le plafoniere già installate sotto;
le blindosbarra sono delle barra elettriche che viene fissata dal tetto a scendere giù su di essa si appongono le plafoniere e le prese elettriche, in esso vengono apposti i fili elettrici;
ne avevamo già installate tre, 4, non ricordo se ne abbiamo lasciato qualcuno lì da installare;
su domanda di parte opponente: il teste risponde che il capannone si sviluppava su due livelli e i lavori li abbiamo eseguiti al piano superiore”.(cfr. verbale udienza del 20.11.23) . Parimenti, ed in via ancor più dirimente teste Testimone_2 nell'interesse dell'opposta, escusso all'udienza del 24.10.2024 riferiva “so che mio fratello doveva fare un impianto elettrico presso una fabbrica di Frattamaggiore non ricordo il nome, ci andavo spesso;
ci sono andato quando hanno
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aperto i lavori a settembre anno 2019, ho visto scaricare un materiale , hanno portato i quadri elettrici e le plaffoniere;
ogni tanto andavo sul cantiere , in una settimana anche due tre volte;
per circa due tre mesi mi sono recato sul cantiere, stavo là mezz'oretta un 'oretta e andavo via, ho assistito alla realizzazione dell'impianto elettrico del primo piano, l'edificio consta di piano terra e primo piano, al piano terra hanno cominciato a fare gli impianti elettrici, il materiale elletrico scaricato erano plaffoniere, quadri elettrici e il trabbattello, ; i due titolari ad un certo punto dicevano a mio fratello che dovevano un mezzanino al piano terra mio fratello disse che non era nelle sue competenze realizzarlo e disse che dovendo procedersi alla realizzazione non ce la si faceva più al 31.12 per finire;
mio fratello disse anche ai titolari che per fare il
si doveva fermare con la realizzazione dei lavori elettrici, i due titolari in Parte_5 quella sede dissero di fermarsi per procedersi prima al piano ammezzato e nella stesse sede dissero a che i lavori elettrici venivano finiti dalla ditta che faceva il Tes_3
”. Parte_5
Orbene, dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni rese dai due testi di parte opposta emerge che in ragione della realizzazione del piano ammezzato, che non poteva essere realizzato dalla ditta opposta per difetto di competenze tecniche inimputabili, furono gli stessi titolari della società opponente a chiedere agli operai della opposta di lasciare il cantiere per proseguire nella realizzazione del e anche dei Parte_5 lavori elettrici. Alcun apporto probatorio in senso opposto a tale deduzione ha offerto il teste escussa nell'interesse della società opponente il quale riferiva (cfr.verbale ud. 24.10.2024 teste ) di aver proceduto a Parte_4 completare i lavori elettrici già iniziati. Peraltro, dallo stesso narrato del teste, pur evincendosi a suo dire la presenza di vizi delle opere e dei materiali già realizzate e fornite, non è dato evincersi che la Pt_1 abbia mai contestato la presenza degli stessi alla CP_2
Risulta altresì pacifico che le ulteriori lavorazioni venivano realizzate da CP_ altra Impresa (nella specie TG impianti tecnologici come desumibile dagli ulteriori testi di entrambe le parti (cfr. verbale udienza istruttoria del 24.10.24). Tuttavia, in relazione alle lavorazioni oggetto delle fatture fondanti la pretesa monitoria, non sono state allegate specifiche contestazioni da parte della committente circa la corretta esecuzione delle stesse;
anzi come emerge dalla documentazione depositata dall'opponente il mancato pagamento delle stesse veniva giustificato con ragioni attinenti ai rapporti tra la committente e altra società sopravvenuta per la realizzazione di ulteriori e diverse opere. Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che alcuna contestazione nell'immediatezza della ricezione del consuntivo delle opere effettuate per come redatto dall'appaltatrice sia in data 12.11.2019 che 19.12.2019
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veniva mai mosso e/o sollevato dalla società opponente (cfr. doc. opposta) se non in sede di opposizione. Pertanto, l'inadempimento contestato all'appaltatrice non è tale da giustificare il mancato pagamento della somma ingiunta e che la eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente non possa dirsi effettivamente improntato alla buona fede atteso che appare essere stata sollevata solo in sede di opposizione e che la mancata utilizzazione delle opere già realizzate dalla ditta opposta sia dipesa da una volontà della stessa società opponente che decideva di affidare la prosecuzione dei lavori ad altra ditta. Venendo ad analizzare la domanda riconvenzionale altresì proposta dall'opponente, mette conto evidenziare che ai sensi dell'1667 e ss. c.c., l'azione giudiziale, come espressamente è stabilito dal codice, si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, e pertanto la scoperta di vizi occulti posteriori a tale termine ricade a carico del committente, a meno che i vizi non siano tali da influire sulla stabilità dell'opera e coinvolgere la responsabilità decennale dell'appaltatore nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 1669. Del resto, è da notare che un periodo di due anni è più che sufficiente per scoprire eventuali vizi occulti, mentre la difformità tra l'opera appaltata e quella eseguita non è elemento tale da avere bisogno di un lungo lasso di tempo per il suo esame. Il termine accordato dal codice risulta pertanto abbastanza equo per tutelare gli interessi di entrambe le parti: quello del committente perché in due anni l'assetto dell'opera compiuta permette di saggiarne la bontà più che non si possa fare col collaudo e quello del costruttore che non è tenuto ad attendere un tempo eccessivo II codice aggiunge che il committente, convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché entro l'anno abbia denunciato tempestivamente la difformità o il vizio. Premesso che nel caso che ci occupa i lavori terminavano nel novembre 2019, la legge prevede che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché´ in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (art. 1667, 1° co., 2° periodo, c.c.). Bisogna pertanto anzitutto capire cosa si intenda con «accettazione» dell'opera. Nel riferirsi all'accettazione dell'opera l'art. 1667 c.c. richiama, seppure indirettamente, l'art. 1665 c.c. in materia di verifica e pagamento della costruzione. Si realizza un'accettazione dell'opera da parte del committente anche in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. In ogni caso sia nel caso di accettazione espressa sia in quello di accettazione tacita dell'opera, la garanzia cui è tenuto l'appaltatore viene meno, a condizione peraltro che le difformità o i vizi fossero conosciuti o, quantomeno,
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riconoscibili dal committente. L'accettazione fa venire meno la garanzia quando vi è (o, secondo criteri di diligenza), vi sarebbe dovuta essere) in capo al committente consapevolezza delle difformità e dei vizi. La disposizione crea dunque un onere di particolare vigilanza in capo al committente, il quale non può più attivare la garanzia laddove abbia accettato l'opera, salvo che per le difformità e i vizi «occulti», intendendosi con tale espressione i difetti che non erano conosciuti ne´ conoscibili dal committente(Sul punto Cass., 12.6.2000, n. 7969, ha affermato che l'accettazione dell'opera da parte del committente libera l'appaltatore per le difformita' e i vizi dell'opera riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica, mentre non lo libera per i difetti occulti). La legge prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformita' o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667, 2° co., 1° periodo, c.c.) Il committente è dunque anzitutto tenuto a «denunziare» i vizi. La funzione della denunzia è quella d'informare l'appaltatore della presenza di difformita' e vizi, affinché´ questi si attivi. Una volta che il committente ha denunziato i difetti, l'attivazione della garanzia implica
– in capo all'appaltatore – le conseguenze previste dall'art. 1668 c.c. (eliminazione di difformita' e vizi oppure diminuzione del prezzo). Il primo di tali rimedi implica un facere in capo all'appaltatore. La legge vuole evitare che il committente segnali i difetti a lunga distanza di tempo dal momento in cui sono stati scoperti, per dare immediatamente all'appaltatore l'opportunità di difendersi e – laddove difformita' e vizi sussistano effettivamente - di porvi rimedio. Con riguardo al contenuto della denunzia, bisogna rilevare che la posizione della Corte di Cassazione si caratterizza per flessibilità', reputando sufficiente una contestazione anche piuttosto vaga da parte del committente, obiezione che può/deve essere successivamente dettagliata. Più precisamente la Cassazione ha affermato che non è necessaria una denuncia specifica e analitica delle difformita' e dei vizi dell'opera, tale, cioè', da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente a impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica individuazione dei difetti , suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quelle difformita' e a quei vizi accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass., 23.1.1999, n. 644). In aggiunta alla fissazione di un termine di decadenza, la legge prevede un distinto termine di prescrizione: l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera (art. 1667, 3° co., 1° periodo, c.c.). In primo luogo, dal punto di vista della identificazione degli autori delle azioni, bisogna rilevare che questa n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 16 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
disposizione concerne solo l'azione del committente contro l'appaltatore, e non – viceversa - la possibile azione dell'appaltatore contro il committente. L'appaltatore può certamente agire contro il committente (per il pagamento del corrispettivo) e, in questo caso, la sua azione sarà soggetta a diversi termini di prescrizione. In secondo luogo, l'art. 1667, 3° co., c.c. concerne solo l'azione per le difformita' e i vizi dell'opera, e non azioni di tipo diverso che il committente dovesse avviare – per altre ragioni – nei confronti dell'appaltatore. La Corte di Cassazione ha deciso che nel caso in cui contro l'appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l'ipotesi in cui l'opera eseguita presenti difformita' o vizi, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un'autonoma previsione del capitolato generale dell'appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un'ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c.( Cass., 8.6.2007, n. 13431) In alcuni casi, tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che il termine biennale di prescrizione decorra non dalla consegna dell'opera, ma da un momento successivo, e segnatamente dalla scoperta dei vizi. Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di vizi occulti il termine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla data della scoperta dei vizi, scoperta che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass., 19.8.2009, n. 18402). La Cassazione ha altresì specificato che, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, tale conoscenza è da ritenere acquisita – di regola – a seguito dell'esperimento di apposita relazione peritale. Tuttavia, con una disposizione particolare la legge prevede che il committente convenuto per il pagamento, come nel caso che ci occupa, può far valere la garanzia, purché´ le difformita' o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667, 3° co., 2° periodo, c.c.)
La disposizione si riferisce al caso in cui sia l'appaltatore ad agire in giudizio per ottenere il pagamento dell'opera. Siccome l'azione dell'appaltatore non è assoggettata a termini cosı' brevi di decadenza e di prescrizione, potrebbe accadere che il committente – esposto all'azione dell'appaltatore – non sia in condizioni di contestare in via riconvenzionale le difformita' e i vizi dell'opera. Il risultato che ne n. 1971/2021 r.g.a.c. Pagina 17 di 19 N. 1971/2021 R.G.A.C.
conseguirebbe (committente che paga il prezzo per un'opera difforme o viziata) appare iniquo. Per risolvere questo possibile problema il legislatore consente che, se il committente viene convenuto in giudizio, possa esercitare in via riconvenzionale i rimedi per i difetti dell'opera. Il committente convenuto può pero' far valere la garanzia se le difformita' e i vizi sono stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Esistono dunque due limiti invalicabili che il committente è tenuto a rispettare. Il primo di essi consiste nella denuncia dei difetti, che deve avvenire entro sessanta giorni. Come accennato, tale limite di tempo consente senz'altro al committente di valutare la gravità delle difformita' e dei vizi e d'indirizzare all'appaltatore una univoca lettera di contestazione. Esiste inoltre un secondo termine invalicabile: i due anni dalla consegna. Nel caso in esame la committente non risulta aver Parte_1 rispettato alcuni dei termini suddetti, sicché da essere decaduto dalla relativa azione con conseguente rigetto della dispiegata domanda riconvenzionale. Per i motivi esposti, l'opposizione va integralmente reietta. Dall'infondatezza dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
5. Deve essere altresì disattesa la domanda proposta dalla opposta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, all'esito dell'istruttoria, non si ritiene siano emersi elementi tali da potersi dire che l'opponente abbia promosso il presente giudizio in presenza dell'elemento psicologico della malafede o della colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito;
non è infatti emersa quella consapevolezza del proprio torto e di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE – nella persona del gm dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'opposizione confermando il decreto per cui è causa, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte opponente (p.iva Parte_1
), alla integrale rifusione in favore della parte opposta P.IVA_1 CP_4
[.. 971/2021 r.g.a.c. Pagina 18 di 19 N. 1971/2021
[...]
[...]
(P. IVA ), delle spese del presente giudizio, CP_5 P.IVA_2 che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giuseppe Esposito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Aversa, 04/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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