CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11.02.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/23 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BARCA MAURIZIO e Parte_1 dall'Avv. DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. EMMOLO ANTONIO CP_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4890/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.05.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, iscritto al ruolo generale il 14.04.2022, , Parte_1
premesso di essere Funzionario della Polizia Locale di in servizio presso la Scuola CP_1
del Corpo, di non essersi sottoposto alla vaccinazione Sars-Cov-2 in seguito alle istanze di differimento da lui avanzate in data 16.12.21, 11.01.22 e, da ultimo, in data 26.01.2022 e di essere stato destinatario, causa l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, di un provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ex art. artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021, a decorrere dal 27.01.2022, ha richiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento di sospensione notificatogli e di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 97 c. 2 della
Costituzione nonché per eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Al riguardo ha dedotto, quanto alla prima censura, che, pur rientrando la vaccinazione Sars-Cov-2 nella più generale tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Carta costituzionale, essa non può comunque rappresentare il discrimine per privare il lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale del suo diritto alla retribuzione, essendo quest'ultima condizione necessaria per la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non siano state valutate dall'Ente datoriale, in spregio al principio di buon andamento ed efficienza cui deve orientarsi l'azione amministrativa e in violazione della dignità personale e istituzionale del lavoratore, soluzioni alternative alla sospensione, comunque conservative del trattamento retributivo.
Relativamente alla seconda censura, ha lamentato la mancata esplicazione nel provvedimento impugnato delle ragioni che avrebbero impedito all'Amministrazione resistente odierna appellata di adibirlo, prima di procedere alla sua sospensione, a mansioni lavoristiche diverse, tali da preservare il suo ineludibile diritto alla retribuzione.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente attuale appellante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, voglia accogliere il presente gravame
e per l'effetto: - in via definitiva: annullare il provvedimento impugnato, con decorrenza ex tunc, in quanto illegittimo per i motivi esaustivamente delineati nell'odierno gravame. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per Legge, oltre I.V.A. e C.P.A. - da distrarre allo scrivente
Avvocato domiciliatario, in ordine alle quali se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la quale con ampia e argomentata ricostruzione della CP_1
normativa anti-pandemica e delle circolari applicative, con specifico riguardo al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché della Polizia Locale, ha domandato nel merito rigettarsi il ricorso.
A riguardo ha premesso in sintesi: che il invitato alla vaccinazione di cui all'art. 4 c. 2 Parte_1
D.L. 172/2021 nell'ambito dell'attività di ricognizione avente ad oggetto lo stato vaccinale del personale, aveva prodotto in data 16.12.21 una prima certificazione medica attestante la necessità di differire la vaccinazione sino al 11.01.2022, a cui aveva fatto seguire in data 11.01.2022 una nuova certificazione volta ad ottenere un ulteriore differimento;
che, comunicatogli dall'Ente datoriale il giudizio di non inidoneità di tale ultima certificazione in quanto ritenuta non conforme alle previsioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021, il ricorrente odierno appellante aveva proceduto ad effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino per il giorno
26.01.22 presso il Centro vaccinale PTV “La Vela” in che, tuttavia, in data 26.01.2022 anziché CP_1
procedere alla vaccinazione aveva trasmesso un nuovo certificato attestante la necessità di un ulteriore differimento sino al 28.02.2022; che anche tale documentazione era stata ritenuta inidonea in quanto indicante solo mere controindicazioni alla vaccinazione;
che, il invitato a trasmettere Parte_1 idonea documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, in data 07.02.22 aveva prodotto certificazione di quarantena fiduciaria, relativa al periodo 29 gennaio 2022 – 7 febbraio
2022, in ragione di contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19; che, disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio a far data dal 27.01.2022 per inosservanza degli obblighi vaccinali prescritti, era stato riammesso in servizio in data 16.02.2022 in quanto munito di green pass per avvenuta guarigione dopo aver contratto il virus dal 07.02.22 al 15.02.22 e che, pertanto, la sospensione contestata si sarebbe estesa in un arco temporale di soli 19 giorni.
Tutto ciò premesso, in punto di diritto, ha dedotto: che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione prevista dal D.L. 172/21, oltre ad aver superato il vaglio di costituzionalità, non avrebbe, in ogni caso, operato su un piano esclusivamente giuslavoristico, non rappresentando essa una misura posta a tutela del lavoratore quale parte debole del sinallagma contrattuale, come erroneamente ritenuto da controparte, ma sarebbe stata concepita dal legislatore quale causa di sospensione a carattere eccezionale, senza finalità sanzionatorie, volta a tutelare la salute e l'incolumità pubblica nonché a garantire l'accesso prioritario di determinate categorie di cittadini, tra cui anche quelli appartenenti al comparto sicurezza, alla campagna di immunizzazione contro il Covid-19 in quanto impegnati in attività e servizi pubblici essenziali;
che non sussisterebbe alcun vizio di motivazione nel provvedimento impugnato considerato che l'esplicazione dei presupposti di fatto necessari ai fini dell'irrogazione della sospensione dall'attività lavorativa nonché il richiamo al D.L 44/21, così come modificato dal D.L. 172/2021, permettono di ritenere assolto l'obbligo motivazionale in special modo in un atto come quello de qua, che ha natura vincolata;
che l'obbligo motivazionale dovrebbe ritenersi adempiuto anche in relazione alla mancata adizione del a mansioni diverse, conservative Parte_1
del trattamento retributivo, atteso che il D.L. 172/21 ha eliminato qualsiasi riferimento al dovere dell'Ente datoriale di valutare la possibilità di adibire il lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale a mansioni differenti da quelle ordinariamente svolte, prima di procedere alla sua sospensione;
che, infine, a causa dell'elevato numero dei dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale di
[...]
renitenti all'obbligo vaccinale (oltre 150) non sarebbe stato comunque possibile adibirli tutti CP_1
ad altre mansioni, idonee a contenere il rischio di diffusione del contagio considerato che il ruolo dell'appartenente alla Polizia Locale implica di per sé l'impiego in squadra con altri colleghi, spesso mediante utilizzo promiscuo di veicoli di servizio ed il costante contatto con il pubblico.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, proceduto ad istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e autorizzato il deposito di note scritte, ha rigettato integralmente il ricorso.
Al riguardo il primo giudice, preso atto che il D.L. n. 172/2021 ha esteso gli obblighi vaccinali di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della
Polizia Locale, a decorrere dal 15 dicembre 2021 e che, al contempo, ha eliminato qualsiasi riferimento, contenuto in precedenza nell'art. 4 c. 8 del D.L. 44/2021, al dovere del datore di adibire il lavoratore sospeso per inosservanza degli obblighi vaccinali, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, purché diverse da quelle implicanti contatti interpersonali o in grado di aumentare il rischio di diffusione del contagio, ha considerato la condotta dell'Ente datoriale, oggetto di contestazione, immune dai dedotti vizi di legittimità non ritenendo nel caso di specie praticabile altra scelta se non quella di sospendere il sino al perdurare dell'accertato inadempimento degli Parte_1 obblighi vaccinali prescritti, stante anche l'insussistenza di valide cause ostative alla vaccinazione o al suo differimento, così come accertato dal competente Reparto di Medicina preventiva dell'Ente datoriale.
Ha, infine, concluso per la legittimità del provvedimento impugnato anche in considerazione della sentenza n. 15 del 09.02.2023 con cui la Corte costituzionale, relativamente alle disposizioni aventi ad oggetto gli obblighi vaccinali e le ricadute che essi hanno sul rapporto di lavoro in caso di inosservanza, ha statuito che esse […] hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività.
L'estensione dell'obbligo vaccinale ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV2 in danno delle categorie più fragili. (pag. 30). Chiarito pertanto che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore è stato esercitato “in modo non irragionevole” e “sproporzionato”, la Corte ha osservato, quanto alla previsione della non debenza della retribuzione e di altri emolumenti per il periodo di sospensione che “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
Ha proposto appello , domandando la riforma della sentenza gravata nella parte in Parte_1
cui ha definito l'operato amministrativo contestato pienamente conforme alle prescrizioni normative dettate in materia e immune dai dedotti vizi di legittimità, anche sotto il profilo della mancata adibizione del lavoratore a mansioni diverse.
L'appellante, ha contestato, in proposito, la legittimità della normativa applicata in quanto, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di cui all'art. 3 della Costituzione, nel disporre la privazione di ogni forma di sostegno economico al dipendente che sia impossibilitato a documentare un serio rischio per la propria salute, tale da escludere o differire l'obbligo vaccinale, non terrebbe conto della possibilità di ricondurre la mancata vaccinazione all'esercizio del suo fondamentale diritto all'autodeterminazione nella scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi, tra i quali rientrano pacificamente anche i trattamenti somministrati a scopo di prevenzione, come i vaccini, non potendo essi, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della l. 2019/2017, essere compiuti o proseguiti in difetto del previo ed esplicito consenso del soggetto interessato, in special modo in presenza di evidenti carenze informative sull'efficacia del trattamento, sul piano della prevenzione del contagio, della durata dell'immunizzazione e degli effetti avversi.
Ha poi lamentato che l'Ente datoriale, pur avendo adottato il provvedimento di sospensione in una situazione emergenziale al fine di evitare e/o limitare il diffondersi del contagio da Sars Cov-2, non avrebbe tuttavia considerato che un tale risultato sarebbe stato perseguibile e realizzabile anche con il più mite strumento della temporanea ricollocazione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, da svolgere in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, così come del resto aveva previsto il Legislatore con il D.L. 44/2021.
Ha, pertanto, demandato disapplicarsi il provvedimento di sospensione impugnato in quanto adottato in violazione di legge.
Si è costituita domandando respingersi l'esame. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa introdotta dal D.L. 44/2021, poi modificata dal D.L. 172/2021, in quanto, a suo dire, nel prevedere l'immediata sospensione del dipendente inadempiente agli obblighi vaccinali prescritti, con privazione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, senza valutare soluzioni alternative, comunque conservative del trattamento retributivo, violerebbe i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, entrambi riconducibili all'art. 3 della Costituzione e limiterebbe il fondamentale diritto della persona di disporre del proprio corpo e di compiere liberamente scelte inerenti la propria salute, sanciti dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE, lamentando al contempo come, nel caso di specie, a causa della mancanza di completezza e attualità di informazioni sull'efficacia dei vaccini somministrati, sulla durata dell'immunizzazione e sugli effetti avversi, si paleserebbe anche una violazione all'art. 1 c. 3 della l. n. 219/2017.
Orbene, la normativa sulla cui base è stato adottato il provvedimento di sospensione impugnato e la cui legittimità è messa in dubbio da parte appellante, è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, nelle quali, pur avendo essa riferito in merito alla legittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei lavoratori esercenti le professioni sanitarie o impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, ai quali tale imposizione è stata giustificata con il maggior rischio di contagio sia per sé stessi che per le persone da loro assistite particolarmente fragili in ragione del loro stato di salute o dell'età avanzata, ha enunciato principi del tutto confacenti al caso di specie.
In particolare, con sentenza n. 15 del 2023, la Corte costituzionale ha preliminarmente ricordato che
“in base alla costante giurisprudenza costituzionale l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).”
Ebbene, parte appellante ha prodotto diverse certificazioni mediche, tutte sottoscritte dal medico di
Medicina generale, dott. , e attestanti la necessità di differire la vaccinazione in Persona_1
ragione della sua sottoposizione a terapia cortisonica, che però il competente Reparto di Medicina preventiva dell'Ente datoriale ha ritenuto inidonee a legittimare il differimento a norma dell'art. 1 c.
2 del D.L. 172/21.
Preso atto che parte appellante non ha mai contestato il giudizio di inidoneità che ha investito detta documentazione, che, pertanto, deve ritenersi assolutamente pacifica, questo giudice fa comunque rilevare, ai fini di una più completa disamina delle questioni oggetto del giudizio, che nel caso di specie non si sarebbe comunque potuta palesare alcuna illegittimità dell'obbligo vaccinale imposto anche in considerazione dell'insussistenza (pacifica) di un accertato pericolo per la salute del collegato alla vaccinazione. Parte_1
Ad ogni modo, spiega la Corte costituzionale sempre nella sentenza n. 15 del 2023, “il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). La sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri.” Alla luce di tali premesse il Giudice delle leggi ha poi statuito che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si
è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto” e “[…]poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
In considerazione delle esposte argomentazioni non può, pertanto, che concludersi per la legittimità della normativa contestata e conseguentemente del provvedimento impugnato non rilevando, come rettamente inteso dal giudice di prime cure, alcuna illegittimità nella decisione adottata da
[...]
nei confronti del CP_1 Parte_1
L'infondatezza delle contestazioni oggetto del presente grado di giudizio rileva, a ben vedere, anche sotto un ulteriore profilo.
Difatti, la Consulta, con sentenza n. 14 del 2023 ha statuito ulteriormente che […] tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte. D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico- scientifica.
Ebbene, parte appellante nel contestare la mancata previsione da parte della normativa in vigore ratione temporis della possibilità da parte del datore di lavoro di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni, anche inferiori, purché svolte in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, altro non fa che sindacare l'uso che il Parlamento ha fatto del suo potere discrezionale, giudizio, che, ai sensi dell'art. 28 della l. 87/1953, è precluso anche alla stessa Corte costituzionale, la quale, infatti, nella pronuncia sopracitata si è limitata a sindacare “se il Legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita e dunque […] se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali. Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.”.
Relativamente alla doglianza con cui parte appellante lamenta anche la lesione della sua libertà di compiere le scelte inerenti la propria salute e di disporre del proprio corpo, special modo in presenza di evidenti carenze informative sull'efficacia dei vaccini nella prevenzione del contagio, sulla durata dell'immunizzazione e sugli effetti avversi, in violazione dell'art. 1 della legge sul consenso informato, si rammenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 14 del 2023 ha statuito che “la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma
1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. Ha, infine, precisato che “i vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell' sopra menzionata, pagina 2”) e che Pa “«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia,
l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile»
(pagina 5 della nota dell'ISS).
Alla luce delle esposte argomentazioni può pertanto pacificamente concludersi per la legittimità della normativa contestata e, per l'effetto, del provvedimento impugnato.
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni obiettive per il versamento a carico della parte appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115/02.
Le spese del presente grado sono regolate secondo soccombenza che si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 e successive modifiche, in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 11.02.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786/23 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. BARCA MAURIZIO e Parte_1 dall'Avv. DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. EMMOLO ANTONIO CP_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4890/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 12.05.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, iscritto al ruolo generale il 14.04.2022, , Parte_1
premesso di essere Funzionario della Polizia Locale di in servizio presso la Scuola CP_1
del Corpo, di non essersi sottoposto alla vaccinazione Sars-Cov-2 in seguito alle istanze di differimento da lui avanzate in data 16.12.21, 11.01.22 e, da ultimo, in data 26.01.2022 e di essere stato destinatario, causa l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, di un provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ex art. artt. 1 e 2 del D.L. 172/2021, a decorrere dal 27.01.2022, ha richiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento di sospensione notificatogli e di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36 e 97 c. 2 della
Costituzione nonché per eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
Al riguardo ha dedotto, quanto alla prima censura, che, pur rientrando la vaccinazione Sars-Cov-2 nella più generale tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Carta costituzionale, essa non può comunque rappresentare il discrimine per privare il lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale del suo diritto alla retribuzione, essendo quest'ultima condizione necessaria per la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non siano state valutate dall'Ente datoriale, in spregio al principio di buon andamento ed efficienza cui deve orientarsi l'azione amministrativa e in violazione della dignità personale e istituzionale del lavoratore, soluzioni alternative alla sospensione, comunque conservative del trattamento retributivo.
Relativamente alla seconda censura, ha lamentato la mancata esplicazione nel provvedimento impugnato delle ragioni che avrebbero impedito all'Amministrazione resistente odierna appellata di adibirlo, prima di procedere alla sua sospensione, a mansioni lavoristiche diverse, tali da preservare il suo ineludibile diritto alla retribuzione.
Tutto ciò dedotto, il ricorrente attuale appellante, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, voglia accogliere il presente gravame
e per l'effetto: - in via definitiva: annullare il provvedimento impugnato, con decorrenza ex tunc, in quanto illegittimo per i motivi esaustivamente delineati nell'odierno gravame. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per Legge, oltre I.V.A. e C.P.A. - da distrarre allo scrivente
Avvocato domiciliatario, in ordine alle quali se ne dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la quale con ampia e argomentata ricostruzione della CP_1
normativa anti-pandemica e delle circolari applicative, con specifico riguardo al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché della Polizia Locale, ha domandato nel merito rigettarsi il ricorso.
A riguardo ha premesso in sintesi: che il invitato alla vaccinazione di cui all'art. 4 c. 2 Parte_1
D.L. 172/2021 nell'ambito dell'attività di ricognizione avente ad oggetto lo stato vaccinale del personale, aveva prodotto in data 16.12.21 una prima certificazione medica attestante la necessità di differire la vaccinazione sino al 11.01.2022, a cui aveva fatto seguire in data 11.01.2022 una nuova certificazione volta ad ottenere un ulteriore differimento;
che, comunicatogli dall'Ente datoriale il giudizio di non inidoneità di tale ultima certificazione in quanto ritenuta non conforme alle previsioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4.08.2021, il ricorrente odierno appellante aveva proceduto ad effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino per il giorno
26.01.22 presso il Centro vaccinale PTV “La Vela” in che, tuttavia, in data 26.01.2022 anziché CP_1
procedere alla vaccinazione aveva trasmesso un nuovo certificato attestante la necessità di un ulteriore differimento sino al 28.02.2022; che anche tale documentazione era stata ritenuta inidonea in quanto indicante solo mere controindicazioni alla vaccinazione;
che, il invitato a trasmettere Parte_1 idonea documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, in data 07.02.22 aveva prodotto certificazione di quarantena fiduciaria, relativa al periodo 29 gennaio 2022 – 7 febbraio
2022, in ragione di contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19; che, disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio a far data dal 27.01.2022 per inosservanza degli obblighi vaccinali prescritti, era stato riammesso in servizio in data 16.02.2022 in quanto munito di green pass per avvenuta guarigione dopo aver contratto il virus dal 07.02.22 al 15.02.22 e che, pertanto, la sospensione contestata si sarebbe estesa in un arco temporale di soli 19 giorni.
Tutto ciò premesso, in punto di diritto, ha dedotto: che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione prevista dal D.L. 172/21, oltre ad aver superato il vaglio di costituzionalità, non avrebbe, in ogni caso, operato su un piano esclusivamente giuslavoristico, non rappresentando essa una misura posta a tutela del lavoratore quale parte debole del sinallagma contrattuale, come erroneamente ritenuto da controparte, ma sarebbe stata concepita dal legislatore quale causa di sospensione a carattere eccezionale, senza finalità sanzionatorie, volta a tutelare la salute e l'incolumità pubblica nonché a garantire l'accesso prioritario di determinate categorie di cittadini, tra cui anche quelli appartenenti al comparto sicurezza, alla campagna di immunizzazione contro il Covid-19 in quanto impegnati in attività e servizi pubblici essenziali;
che non sussisterebbe alcun vizio di motivazione nel provvedimento impugnato considerato che l'esplicazione dei presupposti di fatto necessari ai fini dell'irrogazione della sospensione dall'attività lavorativa nonché il richiamo al D.L 44/21, così come modificato dal D.L. 172/2021, permettono di ritenere assolto l'obbligo motivazionale in special modo in un atto come quello de qua, che ha natura vincolata;
che l'obbligo motivazionale dovrebbe ritenersi adempiuto anche in relazione alla mancata adizione del a mansioni diverse, conservative Parte_1
del trattamento retributivo, atteso che il D.L. 172/21 ha eliminato qualsiasi riferimento al dovere dell'Ente datoriale di valutare la possibilità di adibire il lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale a mansioni differenti da quelle ordinariamente svolte, prima di procedere alla sua sospensione;
che, infine, a causa dell'elevato numero dei dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Locale di
[...]
renitenti all'obbligo vaccinale (oltre 150) non sarebbe stato comunque possibile adibirli tutti CP_1
ad altre mansioni, idonee a contenere il rischio di diffusione del contagio considerato che il ruolo dell'appartenente alla Polizia Locale implica di per sé l'impiego in squadra con altri colleghi, spesso mediante utilizzo promiscuo di veicoli di servizio ed il costante contatto con il pubblico.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale, proceduto ad istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e autorizzato il deposito di note scritte, ha rigettato integralmente il ricorso.
Al riguardo il primo giudice, preso atto che il D.L. n. 172/2021 ha esteso gli obblighi vaccinali di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della
Polizia Locale, a decorrere dal 15 dicembre 2021 e che, al contempo, ha eliminato qualsiasi riferimento, contenuto in precedenza nell'art. 4 c. 8 del D.L. 44/2021, al dovere del datore di adibire il lavoratore sospeso per inosservanza degli obblighi vaccinali, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, purché diverse da quelle implicanti contatti interpersonali o in grado di aumentare il rischio di diffusione del contagio, ha considerato la condotta dell'Ente datoriale, oggetto di contestazione, immune dai dedotti vizi di legittimità non ritenendo nel caso di specie praticabile altra scelta se non quella di sospendere il sino al perdurare dell'accertato inadempimento degli Parte_1 obblighi vaccinali prescritti, stante anche l'insussistenza di valide cause ostative alla vaccinazione o al suo differimento, così come accertato dal competente Reparto di Medicina preventiva dell'Ente datoriale.
Ha, infine, concluso per la legittimità del provvedimento impugnato anche in considerazione della sentenza n. 15 del 09.02.2023 con cui la Corte costituzionale, relativamente alle disposizioni aventi ad oggetto gli obblighi vaccinali e le ricadute che essi hanno sul rapporto di lavoro in caso di inosservanza, ha statuito che esse […] hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività.
L'estensione dell'obbligo vaccinale ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV2 in danno delle categorie più fragili. (pag. 30). Chiarito pertanto che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., realizzato dal legislatore è stato esercitato “in modo non irragionevole” e “sproporzionato”, la Corte ha osservato, quanto alla previsione della non debenza della retribuzione e di altri emolumenti per il periodo di sospensione che “L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
Ha proposto appello , domandando la riforma della sentenza gravata nella parte in Parte_1
cui ha definito l'operato amministrativo contestato pienamente conforme alle prescrizioni normative dettate in materia e immune dai dedotti vizi di legittimità, anche sotto il profilo della mancata adibizione del lavoratore a mansioni diverse.
L'appellante, ha contestato, in proposito, la legittimità della normativa applicata in quanto, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di cui all'art. 3 della Costituzione, nel disporre la privazione di ogni forma di sostegno economico al dipendente che sia impossibilitato a documentare un serio rischio per la propria salute, tale da escludere o differire l'obbligo vaccinale, non terrebbe conto della possibilità di ricondurre la mancata vaccinazione all'esercizio del suo fondamentale diritto all'autodeterminazione nella scelta dei trattamenti sanitari cui sottoporsi, tra i quali rientrano pacificamente anche i trattamenti somministrati a scopo di prevenzione, come i vaccini, non potendo essi, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della l. 2019/2017, essere compiuti o proseguiti in difetto del previo ed esplicito consenso del soggetto interessato, in special modo in presenza di evidenti carenze informative sull'efficacia del trattamento, sul piano della prevenzione del contagio, della durata dell'immunizzazione e degli effetti avversi.
Ha poi lamentato che l'Ente datoriale, pur avendo adottato il provvedimento di sospensione in una situazione emergenziale al fine di evitare e/o limitare il diffondersi del contagio da Sars Cov-2, non avrebbe tuttavia considerato che un tale risultato sarebbe stato perseguibile e realizzabile anche con il più mite strumento della temporanea ricollocazione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, da svolgere in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, così come del resto aveva previsto il Legislatore con il D.L. 44/2021.
Ha, pertanto, demandato disapplicarsi il provvedimento di sospensione impugnato in quanto adottato in violazione di legge.
Si è costituita domandando respingersi l'esame. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa introdotta dal D.L. 44/2021, poi modificata dal D.L. 172/2021, in quanto, a suo dire, nel prevedere l'immediata sospensione del dipendente inadempiente agli obblighi vaccinali prescritti, con privazione della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, senza valutare soluzioni alternative, comunque conservative del trattamento retributivo, violerebbe i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, entrambi riconducibili all'art. 3 della Costituzione e limiterebbe il fondamentale diritto della persona di disporre del proprio corpo e di compiere liberamente scelte inerenti la propria salute, sanciti dagli artt. 2, 13, 32 della Costituzione e dagli artt. 1, 2 e 3 della CDFUE, lamentando al contempo come, nel caso di specie, a causa della mancanza di completezza e attualità di informazioni sull'efficacia dei vaccini somministrati, sulla durata dell'immunizzazione e sugli effetti avversi, si paleserebbe anche una violazione all'art. 1 c. 3 della l. n. 219/2017.
Orbene, la normativa sulla cui base è stato adottato il provvedimento di sospensione impugnato e la cui legittimità è messa in dubbio da parte appellante, è stata oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale, nelle quali, pur avendo essa riferito in merito alla legittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nei confronti dei lavoratori esercenti le professioni sanitarie o impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, ai quali tale imposizione è stata giustificata con il maggior rischio di contagio sia per sé stessi che per le persone da loro assistite particolarmente fragili in ragione del loro stato di salute o dell'età avanzata, ha enunciato principi del tutto confacenti al caso di specie.
In particolare, con sentenza n. 15 del 2023, la Corte costituzionale ha preliminarmente ricordato che
“in base alla costante giurisprudenza costituzionale l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).”
Ebbene, parte appellante ha prodotto diverse certificazioni mediche, tutte sottoscritte dal medico di
Medicina generale, dott. , e attestanti la necessità di differire la vaccinazione in Persona_1
ragione della sua sottoposizione a terapia cortisonica, che però il competente Reparto di Medicina preventiva dell'Ente datoriale ha ritenuto inidonee a legittimare il differimento a norma dell'art. 1 c.
2 del D.L. 172/21.
Preso atto che parte appellante non ha mai contestato il giudizio di inidoneità che ha investito detta documentazione, che, pertanto, deve ritenersi assolutamente pacifica, questo giudice fa comunque rilevare, ai fini di una più completa disamina delle questioni oggetto del giudizio, che nel caso di specie non si sarebbe comunque potuta palesare alcuna illegittimità dell'obbligo vaccinale imposto anche in considerazione dell'insussistenza (pacifica) di un accertato pericolo per la salute del collegato alla vaccinazione. Parte_1
Ad ogni modo, spiega la Corte costituzionale sempre nella sentenza n. 15 del 2023, “il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). La sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri.” Alla luce di tali premesse il Giudice delle leggi ha poi statuito che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si
è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico- economico del contratto” e “[…]poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.”
In considerazione delle esposte argomentazioni non può, pertanto, che concludersi per la legittimità della normativa contestata e conseguentemente del provvedimento impugnato non rilevando, come rettamente inteso dal giudice di prime cure, alcuna illegittimità nella decisione adottata da
[...]
nei confronti del CP_1 Parte_1
L'infondatezza delle contestazioni oggetto del presente grado di giudizio rileva, a ben vedere, anche sotto un ulteriore profilo.
Difatti, la Consulta, con sentenza n. 14 del 2023 ha statuito ulteriormente che […] tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte. D'altro canto, è innegabile che ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata a seguito dell'evoluzione medico- scientifica.
Ebbene, parte appellante nel contestare la mancata previsione da parte della normativa in vigore ratione temporis della possibilità da parte del datore di lavoro di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni, anche inferiori, purché svolte in condizioni di sicurezza e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, altro non fa che sindacare l'uso che il Parlamento ha fatto del suo potere discrezionale, giudizio, che, ai sensi dell'art. 28 della l. 87/1953, è precluso anche alla stessa Corte costituzionale, la quale, infatti, nella pronuncia sopracitata si è limitata a sindacare “se il Legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., e cioè operando un bilanciamento tra le suddette dimensioni del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita e dunque […] se, in quella situazione data, la scelta del legislatore sia stata adottata, nell'esercizio di discrezionalità politica, in modo compatibile con i princìpi costituzionali. Tale sindacato, dunque, essendo riferito alle scelte del legislatore, deve muoversi lungo due direttrici principali: la valutazione della situazione di fatto, cioè, nel caso in esame, della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.”.
Relativamente alla doglianza con cui parte appellante lamenta anche la lesione della sua libertà di compiere le scelte inerenti la propria salute e di disporre del proprio corpo, special modo in presenza di evidenti carenze informative sull'efficacia dei vaccini nella prevenzione del contagio, sulla durata dell'immunizzazione e sugli effetti avversi, in violazione dell'art. 1 della legge sul consenso informato, si rammenta che la Corte costituzionale con la sentenza n. 14 del 2023 ha statuito che “la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma
1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. Ha, infine, precisato che “i vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell' sopra menzionata, pagina 2”) e che Pa “«anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia,
l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile»
(pagina 5 della nota dell'ISS).
Alla luce delle esposte argomentazioni può pertanto pacificamente concludersi per la legittimità della normativa contestata e, per l'effetto, del provvedimento impugnato.
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni obiettive per il versamento a carico della parte appellante principale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115/02.
Le spese del presente grado sono regolate secondo soccombenza che si liquidano, ai sensi del d.m.
55/2014 e successive modifiche, in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500 oltre CPA e IVA.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002.
Roma, lì 11/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi