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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2543 / 2023 promosso da:
1. nato a [...] Controparte_1 il 11.12.1974;
2. nato a [...], São Paulo CP_2 Parte_1
(Brasile) il 18.10.2004,
3. nato a [...] São Paulo Parte_2
(Brasile) il 26.10.2001, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Legnano (Mi) alla Via Venezia n. 59, presso lo studio dell'avv. Ana Maria Doverge Mon- tero, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_3
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Controparte_3 al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sangui- nis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. nato il [...] nel Comune di San Fele, Poten- Persona_1 za, Italia, figlio dei sig.ri e certificato Persona_2 Persona_3 di nascita (doc.1).” In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Persona_1 [...]
, il 21.12.1899 a Venosa, Potenza, Italia, certificato di matrimonio Per_4
(doc.2); 3. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig.
[...] il 30.10.1916, nato a [...], Brasile, certificato integrale di Per_5
Pag. 2 di 8 Per nascita (doc.3), “vedasi rettifica del nome a e del cognome della ma- Per_1 dre di a ”; Per_7 Per_4
4. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Parte_3 CP_4 in data 24.02.1940, nella Ventitreesima Zona-Jardin America, a São
[...]
Paulo, Brasile, certificato integrale di matrimonio (doc. 4);
5. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig. il Parte_4
15.11.1943 a São Paulo, Brasile, certificato integrale di nascita, (doc. 5);
6. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Parte_4 [...]
in data 20.07.1967, nel Sub distretto Butantã a São Paulo, CP_5
Brasile, certificato integrale di matrimonio, (doc. 6);
7. Che dal loro matrimonio sono nati i figli sig.ri. Persona_8
l 18.03.1969 nel Sub distretto Butantã a São Paulo, Brasile, certi-
[...] ficato integrale di nascita, (doc. 7) e Controparte_1
l 11.12.1974 a Butantã a São Paulo, Brasile, atto di nascita (doc.
[...]
8);
8. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Persona_8
in data 30.05.1998 a São Vicente, São Paulo, Bra- Controparte_6 sile, certificato integrale di matrimonio, (doc. 9);
9. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig. Parte_2
l 26.10.2001, a Santos, São Paulo, Brasile, certificato integrale di
[...] nascita, (doc. 10);
10. Che dalla unione e la sig.ra Controparte_1
è nato il figlio sig. Parte_5 [...] il 18.10.2004 a Santos São Paulo, Brasile, certificato Persona_9 integrale di nascita, (doc. 11).
11. Che nelle diverse ricerche effettuate presso il Ministero della Giustizia, Segrete- ria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza del Dipartimento Stranieri, al riguardo del certificato negativo di naturalizzazione del sig. / Persona_1 figlio di e di Parte_4 Persona_3 Persona_2 risulta negativo, quindi, il medesimo non si è mai Firmato Da:
[...]
Emesso Da: Controparte_7 Controparte_8
QUALIFICATA Serial#: 4 naturalizzato come cittadino Brasi- C.F._1 liano, certificazione negativa di naturalizzazione (doc.12)”.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 8 Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_3 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto in Brasile anche Persona_1 come , loro avo, nasceva a San Fele (Pz), città che rientra Parte_6 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di inte- resse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit-
Pag. 4 di 8 tadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_3 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di re- sidenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver inviato al Parte_7
a San Paolo la richiesta di riconoscimento della cittadinanza
[...]
(mail inviata da in data 17.10.2022 – cfr. Controparte_1 doc. 16.1; mail inviata da in data Parte_2
20.12.2022 - cfr. doc. 16); ha fornito prova di aver ricevuto risposte automa- tiche dal Consolato generale d'Italia a San Paolo, comprovanti l'inserimento nelle liste di attesa dell'anno 2022 (cfr. doc. 17).
I ricorrenti hanno rappresentato di non aver ricevuto alcuna convocazione, deducendo anzi che il predetto ha in corso l'evasione di richieste Parte_7 formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che sono attualmente in corso di convocazione le richieste inserite nelle liste d'attesa dell'anno 2012 (cfr. doc.18); nonché hanno comprovato che il servizio di ricezione delle richieste è tempora- neamente sospeso (cfr. doc. 19).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata
Pag. 5 di 8 massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il de- corso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponi- bilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di impro- cedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un di- niego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello
Pag. 6 di 8 status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha na- tura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (conosciuto in Persona_1
Brasile anche come , nato a [...] il [...], ab- Parte_6 bia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Mi- nistero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia
e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni della Repubblica Federativa del
Brasile in data 23.01.2023 (doc. 12 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua volta al proprio fi- Persona_5 glio il quale a sua volta l'ha trasmessa ai figli Persona_10 Per_11 lo e che a loro volta Persona_8 Controparte_1
l'hanno trasmessa ai loro discendenti.
Esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la li- nea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi inter- ruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca pre- costituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tempo- ris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli-
Pag. 7 di 8 mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_3 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a São Paulo, in [...]- Controparte_1 le, il 11.12.1974,
2. nato a Santos, in [...], Parte_8 il 18.10.2004,
3. ato a Santos, in Brasile, Parte_2 il 26.10.2001, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, all'Ufficiale Parte_9 dello stato civile del Comune di San Fele (Pz), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2543 / 2023 promosso da:
1. nato a [...] Controparte_1 il 11.12.1974;
2. nato a [...], São Paulo CP_2 Parte_1
(Brasile) il 18.10.2004,
3. nato a [...] São Paulo Parte_2
(Brasile) il 26.10.2001, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Legnano (Mi) alla Via Venezia n. 59, presso lo studio dell'avv. Ana Maria Doverge Mon- tero, che li rappresenta e difende, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_3
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Controparte_3 al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sangui- nis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. nato il [...] nel Comune di San Fele, Poten- Persona_1 za, Italia, figlio dei sig.ri e certificato Persona_2 Persona_3 di nascita (doc.1).” In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Persona_1 [...]
, il 21.12.1899 a Venosa, Potenza, Italia, certificato di matrimonio Per_4
(doc.2); 3. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig.
[...] il 30.10.1916, nato a [...], Brasile, certificato integrale di Per_5
Pag. 2 di 8 Per nascita (doc.3), “vedasi rettifica del nome a e del cognome della ma- Per_1 dre di a ”; Per_7 Per_4
4. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Parte_3 CP_4 in data 24.02.1940, nella Ventitreesima Zona-Jardin America, a São
[...]
Paulo, Brasile, certificato integrale di matrimonio (doc. 4);
5. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig. il Parte_4
15.11.1943 a São Paulo, Brasile, certificato integrale di nascita, (doc. 5);
6. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Parte_4 [...]
in data 20.07.1967, nel Sub distretto Butantã a São Paulo, CP_5
Brasile, certificato integrale di matrimonio, (doc. 6);
7. Che dal loro matrimonio sono nati i figli sig.ri. Persona_8
l 18.03.1969 nel Sub distretto Butantã a São Paulo, Brasile, certi-
[...] ficato integrale di nascita, (doc. 7) e Controparte_1
l 11.12.1974 a Butantã a São Paulo, Brasile, atto di nascita (doc.
[...]
8);
8. Che il sig. si è sposato con la sig.ra Persona_8
in data 30.05.1998 a São Vicente, São Paulo, Bra- Controparte_6 sile, certificato integrale di matrimonio, (doc. 9);
9. Che dal loro matrimonio è nato il figlio sig. Parte_2
l 26.10.2001, a Santos, São Paulo, Brasile, certificato integrale di
[...] nascita, (doc. 10);
10. Che dalla unione e la sig.ra Controparte_1
è nato il figlio sig. Parte_5 [...] il 18.10.2004 a Santos São Paulo, Brasile, certificato Persona_9 integrale di nascita, (doc. 11).
11. Che nelle diverse ricerche effettuate presso il Ministero della Giustizia, Segrete- ria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza del Dipartimento Stranieri, al riguardo del certificato negativo di naturalizzazione del sig. / Persona_1 figlio di e di Parte_4 Persona_3 Persona_2 risulta negativo, quindi, il medesimo non si è mai Firmato Da:
[...]
Emesso Da: Controparte_7 Controparte_8
QUALIFICATA Serial#: 4 naturalizzato come cittadino Brasi- C.F._1 liano, certificazione negativa di naturalizzazione (doc.12)”.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Pag. 3 di 8 Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_3 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis- sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto in Brasile anche Persona_1 come , loro avo, nasceva a San Fele (Pz), città che rientra Parte_6 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di inte- resse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epo- ca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit-
Pag. 4 di 8 tadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_3 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di re- sidenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver inviato al Parte_7
a San Paolo la richiesta di riconoscimento della cittadinanza
[...]
(mail inviata da in data 17.10.2022 – cfr. Controparte_1 doc. 16.1; mail inviata da in data Parte_2
20.12.2022 - cfr. doc. 16); ha fornito prova di aver ricevuto risposte automa- tiche dal Consolato generale d'Italia a San Paolo, comprovanti l'inserimento nelle liste di attesa dell'anno 2022 (cfr. doc. 17).
I ricorrenti hanno rappresentato di non aver ricevuto alcuna convocazione, deducendo anzi che il predetto ha in corso l'evasione di richieste Parte_7 formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che sono attualmente in corso di convocazione le richieste inserite nelle liste d'attesa dell'anno 2012 (cfr. doc.18); nonché hanno comprovato che il servizio di ricezione delle richieste è tempora- neamente sospeso (cfr. doc. 19).
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo.
Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata
Pag. 5 di 8 massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il de- corso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponi- bilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di impro- cedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della ri- chiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un di- niego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4.- Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello
Pag. 6 di 8 status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha na- tura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (conosciuto in Persona_1
Brasile anche come , nato a [...] il [...], ab- Parte_6 bia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Mi- nistero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia
e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni della Repubblica Federativa del
Brasile in data 23.01.2023 (doc. 12 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua volta al proprio fi- Persona_5 glio il quale a sua volta l'ha trasmessa ai figli Persona_10 Per_11 lo e che a loro volta Persona_8 Controparte_1
l'hanno trasmessa ai loro discendenti.
Esame delle certificazioni anagrafiche depositata emerge, inoltre, che la li- nea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi inter- ruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca pre- costituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tempo- ris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli-
Pag. 7 di 8 mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_3 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato a São Paulo, in [...]- Controparte_1 le, il 11.12.1974,
2. nato a Santos, in [...], Parte_8 il 18.10.2004,
3. ato a Santos, in Brasile, Parte_2 il 26.10.2001, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, all'Ufficiale Parte_9 dello stato civile del Comune di San Fele (Pz), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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