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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.6334 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il19/05/1979, elettivamente domiciliata in Iglesias, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. FERRARA ALESSANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
via Dalmazia 31 09013 CARBONIA, presso lo studio dell'Avv. PIRAS GIAN LUCA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “la conferma delle condizioni di cui alla separazione (Dispone
l'affidamento delle minori il 21.08.2014 e il 09.07.2019 a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
- I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- Assegna
a la casa coniugale per continuare ad abitarvi con le figlie, ove sarà fissata la loro Parte_1
residenza; - Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta ne abbia la possibilità secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due pomeriggi la settimana, dall'uscita di scuola e senza pernottamento notturno (ma possibilmente tenendole con sé per cena) fino a che non troverà una abitazione in cui poter ospitare le minori, e a weekend alternati, senza pernottamento notturno (ma possibilmente tenendole con sé per cena); appena il avrà a disposizione una CP_1
abitazione dove ospitare le figlie anche per la notte, terrà le minori due pomeriggi (dall'uscita di scuola) nella settimana in cui starà con le figlie anche nel fine settimana e tre pomeriggi (dall'uscita di scuola) in quella in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la madre, con pernottamento un giorno a settimana e a weekend alternati;
le principali festività con il criterio dell'alternanza; -
Pone in capo a l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro 300, Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento delle figlie (euro 150 a figlia), entro il 10 di ogni mese (con decorrenza dal corrente mese di gennaio 2024), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse di ciascun figlio (quali,
esemplificativamente, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche,
sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti), con la precisazione che l'assegno unico per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla madre;
3. spese compensate) con l'ulteriore condizione dell'obbligo di acquisto da parte del di generi di Pt_2
prima necessità fino all'ammontare di euro 50,00 mensili.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 10/10/2024, all'udienza del 27.03.2025 le parti hanno dato atto di aver Pt_1
raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 10.10.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 24/06/2012 tra Pt_1
nata a [...], il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1 (NA), il 09/09/1964, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 71, parte II, serie A, anno 2012 - Comune di Iglesias).
Sull'accordo delle parti:
2. l'affidamento delle minori il 21.08.2014 e il 09.07.2019 a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4. assegna a la casa coniugale per continuare ad abitarvi con le figlie, ove sarà fissata Parte_1
la loro residenza;
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta ne abbia la possibilità
secondo accordi fra le parti, e in ogni caso, per due pomeriggi la settimana, dall'uscita di scuola e senza pernottamento notturno (ma possibilmente tenendole con sé per cena) fino a che non troverà
una abitazione in cui poter ospitare le minori, e a weekend alternati, senza pernottamento notturno
(ma possibilmente tenendole con sé per cena); appena il avrà a disposizione una abitazione CP_1
dove ospitare le figlie anche per la notte, terrà le minori due pomeriggi (dall'uscita di scuola) nella settimana in cui starà con le figlie anche nel fine settimana e tre pomeriggi (dall'uscita di scuola) in quella in cui le minori trascorreranno il fine settimana con la madre, con pernottamento un giorno a settimana e a weekend alternati;
le principali festività con il criterio dell'alternanza;
6. Pone in capo a l'obbligo di versare a l'importo mensile di euro Controparte_1 Parte_1
300, a titolo di mantenimento delle figlie (euro 150 a figlia), entro il 10 di ogni mese (con decorrenza dal corrente mese di gennaio 2024), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse di ciascun figlio (quali,
esemplificativamente, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate, salvo le urgenti), con la precisazione che l'assegno unico per entrambi i figli verrà interamente percepito dalla madre;
7. dà atto che le parti hanno concordato che il si obbliga ad acquistare generi di prima Pt_3
necessità fino all'ammontare di euro 50,00 mensili;
8. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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