TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12266/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12266/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NAPOLI NATALE ( ) VIA UMBERTO 311 Parte_1 C.F._1
CATANIA ITALIA;
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come note depositate e insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12266/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elett. dom. in Parte_1 C.F._2
Catania, Via Umberto n. 311, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Napoli;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Tribunale di Catania, Sez. I Penale, depositato il 04.10.2023, comunicato il 11.10.2023, per l'attività professionale da lui prestata in qualità di difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato in Controparte_2
occasione del procedimento penale n. 15700/18 R.G.N.R., 30/2023 R.G. TRIB. e 296/19 R.G. mod. 27
GIP.
Parte opponente lamentava l'erroneità del provvedimento, stante che il Giudice penale – avendo dichiarato ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere nei confronti di in Controparte_2
ordine al reato ascritto in rubrica per mancanza di querela – aveva liquidato all'odierno ricorrente la somma di € 315,33, oltre accessori, per la sola fase di studio, disconoscendo l'ulteriore attività prestata in udienza in applicazione dell'art. 13 del D.M. n. 15/2014. pagina 2 di 5 Premetteva in fatto che il procedimento traeva origine dall'arresto di da Controparte_2
parte della Polizia Giudiziaria di Catania per le ipotesi di reato di cui agli artt. 337 e 648 c.p., nonché art. 4 L. n. 110/75, commessi in concorso con altri due individui (capo di imputazione successivamente modificato nell'ipotesi di reato del furto circostanziato) e che, con verbale di identificazione del
19.12.2018, il nominava l'Avv. Giuseppe Napoli quale difensore di fiducia. Al termine delle CP_2
indagini preliminari veniva notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., con il quale veniva imputato il reato di furto ex art. 624 c.p. pluriaggravato.
Tuttavia, in data 28.12.2018, il nominava quale difensore di fiducia l'Avv. CP_2 Parte_1
provvedendo, pedissequamente, alla revoca di ogni altra precedente nomina.
In data 01.02.2019, in qualità di nuovo procuratore, il ricorrente depositava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e contestuale nomina, accolta dal Presidente della Sezione del Giudice per le
Indagini Preliminari con provvedimento del 12.03.2019. Deduceva ancora che veniva disposta la citazione a giudizio del per il giorno 13.01.2023, ma che il procedimento veniva rinviato al CP_2
19.05.2023, in quanto la notifica era stata erroneamente indirizzata al revocato difensore, Avv.
Giuseppe Napoli. Alla nuova udienza, il Pubblico Ministero e il difensore dell'indagato sollevavano la questione preliminare della mancanza della condizione di procedibilità, in quanto il D.Lgs. n.
150/2022, modificando il testo dell'art. 624 c.p., aveva trasformato il reato di furto aggravato in delitto procedibile a querela della persona offesa in luogo della previgente procedibilità d'ufficio.
Il ricorrente deduceva altresì di aver depositato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato relativamente alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, per un totale di € 1.884,47.
Con sentenza depositata il 19.05.2023, il Tribunale Penale di Catania dichiarava ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ed, in data 04.10.23, provvedeva con decreto (comunicato all'odierno opponente in data 11.10.2023) alla liquidazione dei compensi del difensore di fiducia nella misura di € 315,33, oltre accessori, per la sola fase di studio, disconoscendo l'ulteriore attività prestata in udienza in applicazione dell'art. 13 del D.M. n. 15/2014.
L'Avv. impugnava dunque il predetto decreto di liquidazione degli onorari della parte Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo il riconoscimento della ulteriore somma di €
945,30 per compensi della fase decisoria ovvero, in subordine, della minore somma di € 378,00 per onorari della fase introduttiva. In ulteriore subordine, domandava il riconoscimento di una delle anzidette fasi nella misura dei valori minimi con le riduzioni di legge.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
pagina 3 di 5 Stante che il provvedimento impugnato veniva comunicato in data 11.10.2023, va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 09.11.2023, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281 decies c.p.c., (Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia), come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»);
Nel merito la domanda appare fondata nei termini di seguito indicati.
L'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 detta specificamente i Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, statuendo che: «Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio copia del verbale dell'udienza del 19.05.2023 dal quale si evince la presenza dell'Avv. nonché copia della motivazione Parte_1
contestuale e della sentenza, con la quale si dichiarava di non doversi procedere nei confronti del per mancanza della querela-condizione di procedibilità ex D.Lgs. n. 150/2022. CP_2
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, dovendosi più correttamente qualificare la partecipazione all'udienza del 19.05.2023 come fase decisionale (nella quale sono compresi, a titolo esemplificativo: le difese orali o scritte anche in replica,
l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica), ha errato il pagina 4 di 5 Giudice penale nel liquidare al ricorrente solamente la fase di studio, dovendosi altresì riconoscergli anche la fase decisionale, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari stante la non complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Pertanto, tenuto conto dell'attività espletata dal ricorrente così come da egli documentata, in applicazione del D.M. n. 55/2014, il compenso può determinarsi in complessivi € 788,00, di cui €
315,33 per la fase di studio (già ridotta di 1/3 da € 473,00, ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), nei valori medi, così come determinata dal Giudice penale – non essendo la predetta somma oggetto di impugnazione nel presente giudizio –, ed in € 472,67 per la fase decisionale (già ridotta di 1/3 da €
709,00, ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), nei valori minimi, in considerazione dell'attività espletata e documentata, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, stante la contumacia del , Controparte_1
tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, nei valori minimi, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di €
850,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 76,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in accoglimento del ricorso depositato il 08.11.2023,
[...]
annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Catania, Sez. I Penale, depositato il 04.10.2023, comunicato il 11.10.2023, e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € Parte_1
788,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 850,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 76,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Catania, il 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12266/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 10.33 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NAPOLI NATALE ( ) VIA UMBERTO 311 Parte_1 C.F._1
CATANIA ITALIA;
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come note depositate e insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12266/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elett. dom. in Parte_1 C.F._2
Catania, Via Umberto n. 311, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Napoli;
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, l'Avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Tribunale di Catania, Sez. I Penale, depositato il 04.10.2023, comunicato il 11.10.2023, per l'attività professionale da lui prestata in qualità di difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato in Controparte_2
occasione del procedimento penale n. 15700/18 R.G.N.R., 30/2023 R.G. TRIB. e 296/19 R.G. mod. 27
GIP.
Parte opponente lamentava l'erroneità del provvedimento, stante che il Giudice penale – avendo dichiarato ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere nei confronti di in Controparte_2
ordine al reato ascritto in rubrica per mancanza di querela – aveva liquidato all'odierno ricorrente la somma di € 315,33, oltre accessori, per la sola fase di studio, disconoscendo l'ulteriore attività prestata in udienza in applicazione dell'art. 13 del D.M. n. 15/2014. pagina 2 di 5 Premetteva in fatto che il procedimento traeva origine dall'arresto di da Controparte_2
parte della Polizia Giudiziaria di Catania per le ipotesi di reato di cui agli artt. 337 e 648 c.p., nonché art. 4 L. n. 110/75, commessi in concorso con altri due individui (capo di imputazione successivamente modificato nell'ipotesi di reato del furto circostanziato) e che, con verbale di identificazione del
19.12.2018, il nominava l'Avv. Giuseppe Napoli quale difensore di fiducia. Al termine delle CP_2
indagini preliminari veniva notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., con il quale veniva imputato il reato di furto ex art. 624 c.p. pluriaggravato.
Tuttavia, in data 28.12.2018, il nominava quale difensore di fiducia l'Avv. CP_2 Parte_1
provvedendo, pedissequamente, alla revoca di ogni altra precedente nomina.
In data 01.02.2019, in qualità di nuovo procuratore, il ricorrente depositava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e contestuale nomina, accolta dal Presidente della Sezione del Giudice per le
Indagini Preliminari con provvedimento del 12.03.2019. Deduceva ancora che veniva disposta la citazione a giudizio del per il giorno 13.01.2023, ma che il procedimento veniva rinviato al CP_2
19.05.2023, in quanto la notifica era stata erroneamente indirizzata al revocato difensore, Avv.
Giuseppe Napoli. Alla nuova udienza, il Pubblico Ministero e il difensore dell'indagato sollevavano la questione preliminare della mancanza della condizione di procedibilità, in quanto il D.Lgs. n.
150/2022, modificando il testo dell'art. 624 c.p., aveva trasformato il reato di furto aggravato in delitto procedibile a querela della persona offesa in luogo della previgente procedibilità d'ufficio.
Il ricorrente deduceva altresì di aver depositato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato relativamente alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, per un totale di € 1.884,47.
Con sentenza depositata il 19.05.2023, il Tribunale Penale di Catania dichiarava ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità ed, in data 04.10.23, provvedeva con decreto (comunicato all'odierno opponente in data 11.10.2023) alla liquidazione dei compensi del difensore di fiducia nella misura di € 315,33, oltre accessori, per la sola fase di studio, disconoscendo l'ulteriore attività prestata in udienza in applicazione dell'art. 13 del D.M. n. 15/2014.
L'Avv. impugnava dunque il predetto decreto di liquidazione degli onorari della parte Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo il riconoscimento della ulteriore somma di €
945,30 per compensi della fase decisoria ovvero, in subordine, della minore somma di € 378,00 per onorari della fase introduttiva. In ulteriore subordine, domandava il riconoscimento di una delle anzidette fasi nella misura dei valori minimi con le riduzioni di legge.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
pagina 3 di 5 Stante che il provvedimento impugnato veniva comunicato in data 11.10.2023, va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 09.11.2023, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281 decies c.p.c., (Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia), come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»);
Nel merito la domanda appare fondata nei termini di seguito indicati.
L'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014 detta specificamente i Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, statuendo che: «Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
Parte ricorrente, a prova dell'attività espletata, ha depositato in giudizio copia del verbale dell'udienza del 19.05.2023 dal quale si evince la presenza dell'Avv. nonché copia della motivazione Parte_1
contestuale e della sentenza, con la quale si dichiarava di non doversi procedere nei confronti del per mancanza della querela-condizione di procedibilità ex D.Lgs. n. 150/2022. CP_2
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui sopra e delle specifiche Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, dovendosi più correttamente qualificare la partecipazione all'udienza del 19.05.2023 come fase decisionale (nella quale sono compresi, a titolo esemplificativo: le difese orali o scritte anche in replica,
l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica), ha errato il pagina 4 di 5 Giudice penale nel liquidare al ricorrente solamente la fase di studio, dovendosi altresì riconoscergli anche la fase decisionale, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari stante la non complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Pertanto, tenuto conto dell'attività espletata dal ricorrente così come da egli documentata, in applicazione del D.M. n. 55/2014, il compenso può determinarsi in complessivi € 788,00, di cui €
315,33 per la fase di studio (già ridotta di 1/3 da € 473,00, ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), nei valori medi, così come determinata dal Giudice penale – non essendo la predetta somma oggetto di impugnazione nel presente giudizio –, ed in € 472,67 per la fase decisionale (già ridotta di 1/3 da €
709,00, ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002), nei valori minimi, in considerazione dell'attività espletata e documentata, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, stante la contumacia del , Controparte_1
tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, nei valori minimi, decurtato della fase istruttoria non espletata, pari alla complessiva somma di €
850,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 76,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in accoglimento del ricorso depositato il 08.11.2023,
[...]
annulla il decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Catania, Sez. I Penale, depositato il 04.10.2023, comunicato il 11.10.2023, e liquida in favore dell'Avv. il complessivo importo di € Parte_1
788,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
Condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 850,50 per compensi, oltre spese vive pari ad € 76,00, oltre il rimborso delle spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Catania, il 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli
pagina 5 di 5