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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gennaro. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Sergio Palesano.
-APPELLATO-
All'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/10/2021 agiva dinanzi al G.L. del Parte_1
Tribunale di Palermo contro il per ottenere il rimborso della tassa di Controparte_2 iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali sostenuta dal 2001 al 2021. Tanto deduceva sul presupposto che al momento dell'assunzione l'iscrizione all'albo professionale era stata richiesta quale requisito per l'accesso nella P.A. e che in ragione del regime di esclusività che contraddistingueva il rapporto di servizio espletato fosse ragionevole che il si addossasse l'onere dei costi legati al mantenimento della CP_1 iscrizione in quanto condizione per l'esercizio dell'attività alle sue dipendenze . Invocava a tal fine l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione relativamente alla categoria degli avvocati iscritti nell'albo speciale dei professionisti dipendenti della P.A..
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 2779/2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso. Ha osservato il G.L. che diversamente da quanto statuito dalla S.C. in ordine agli avvocati dipendenti di enti pubblici - il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 c.c. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari” (sentenza n. 7776/2015) –rispetto alla categoria degli assistenti sociali non si rinvengono analogie di ratio posto che per questi ultimi l'iscrizione all'albo esaurisce la sua portata in termini di requisito/condizione che deve necessariamente preesistere alla costituzione del rapporto di lavoro per il cui svolgimento tale requisito sia richiesto e deve permanere per lo svolgimento dei compiti istituzionali senza ciò implicare i vincoli che nascono da un rapporto di mandato in senso stretto.
“Un conto è infatti il vincolo di servizio che deriva dal rapporto di pubblico impiego tale in linea di principio da escludere la possibilità di rendere prestazioni lavorative a favore di terzi se non in forza di deroghe ove siano ammesse, altro conto è il vincolo di esclusività che deve assistere la prestazione professionale assolutamente fiduciaria in ambito forense e che non ammette deroghe di sorta. Il nesso di esclusività che presiede alle attività demandate all'assistente sociale ha dunque natura diversa in ragione del suo collegamento solo col rapporto di pubblico impiego per come tradizionalmente è sempre stato.” La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla la quale ripropone in forma Pt_1 di censura le doglianze poste a base dell'inziale ricorso, sottolineando le conseguenze discriminatorie che discendono dalla su notata disparità di trattamento . Resiste anche in questo grado il che chiede il rigetto del gravame. Controparte_1
Quest'ultimo appare infondato. L'appello insiste nell'invocare l'efficacia traslativa nella materia che ci occupa dei principii affermati dalla Corte di Cassazione per gli avvocati iscritti nell'Albo speciale dei professionisti dipendenti di enti pubblici.
Ma, come rilevato dal G.L. , ferma restando la matrice comune di soggetti per i quali la iscrizione all'albo professionale si configura come requisito per l'assunzione e per l'espletamento del servizio alle dipendenze della P.A., in quel caso l'obbligo di manleva individuato in capo all'ente datore di lavoro trova fondamento nelle regole che disciplinano il rapporto di mandato sottostante all'esercizio dei poteri rappresentativi riconosciuti all'avvocato le quali obbligano il mandante a tenere indenne il mandatario di ogni diminuzione patrimoniale che abbia subito in conseguenza dell'incarico (art. 1719 c.). Ne deriva che la sola sussistenza del dovere di esclusività di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, comune ad entrambe le categorie, non basta a caratterizzare e legittimare una parità di trattamento atteso che , se è pure vero che l'iscrizione all'albo costituisce in entrambi i casi condizione indefettibile per l'accesso e il mantenimento del rapporto di servizio , esso si staglia come onere di carattere personale dal quale il lavoratore trae un beneficio diretto nella propria sfera in quanto gli assicura la conservazione posto di lavoro e del quale è, pertanto, chiamato a sopportare il costo. Non senza considerare infine che , ove si ammettere l'emersione di un obbligo di tal genere in capo al datore di lavoro pubblico verrebbe a introdursi surrettiziamente una deroga al principio generale dettato da fonte pubblicistica primaria – art. 2 comam3° D. lgs n. 165/2001 – che devolve alla contrattazione l'introduzione di ogni specie di appannaggio e/o emolumento di carattere retributivo . In mancanza di una previsione in tal senso, deve convenirsi allora con il giudice di primo grado che la specialità del trattamento riconosciuto sul paino interpretativo agli avvocati non consente una estensione analogica a categorie a quelli non assimilabili.
Al rigetto del proposto gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2999/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 27 settembre 2022. Condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 962,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 15 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco