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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4817/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4817/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 2191/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.03.2018, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 70783/2012
TRA
(p.iva Parte_1
), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via G. di Vittorio n. 97, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta a margine del ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.:
, presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla C.F._1
Via Celle n. 2
AP P E L L A N T E
E
(p.iva ), in persona del Direttore Generale e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Amalia Carrara (c.f.: CodiceFiscale_2
e (c.f.: ), elettivamente domiciliati presso la sede CP_2 C.F._3 dell'ente in Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27
AP P E L L A T A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso la sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, il Parte_1 premettendo di essere accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni CP_3 attinenti la branca delle analisi cliniche in favore degli assistiti dell' , Controparte_1 ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il pagamento di € 21.508,40 (importo documentato da fattura) a titolo di prestazioni rese nel mese di novembre dell'anno
2007, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - in data 10.02.2012 ha accolto il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 78/2012, dichiarato provvisoriamente esecutivo, per l'importo richiesto, poi notificato dalla odierna appellante in data
1.03.2012.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 28.03.2012, la
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di CP_1
pagamento, eccependo l'insussistenza del credito in quanto la somma fatturata sarebbe stata oggetto degli sconti tariffari previsti dalla L. 296/2006. Per tale ragione ha chiesto la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 30.11.2012 si è costituito il che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione, rilevando: l'infondatezza dell'eccezione di tipo contrattuale fondata sui decreti del commissario ad acta;
l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L.
296/2006 in forza dell'annullamento del tariffario nazionale di cui al D.M. 22.07.1996, recepito dal D.M. 12.09.2006 nonché l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L.
296/2006 alla dotata di un proprio tariffario;
il mancato Parte_2
Cont assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' che non avrebbe indicato la base di calcolo utilizzata per la quantificazione dello sconto.
4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2191 del 26.02.2018, pubblicata il 2.03.2018, ha accolto l'opposizione proposta dalla e contestualmente revocato il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 78/2012 opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendo applicabile il sistema degli sconti tariffari alle prestazioni rese nel triennio
2007-2009, considerata la fattura oggetto di ingiunzione n. 3290 del 2007 relativa a prestazioni rese nel novembre dell'anno 2007.
Ha rilevato poi il Giudice di primo grado, quanto ai correlativi oneri probatori incombenti sul e sull' Parte_1 [...]
Controparte_1
n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 2 Con Nord, che “L' ha dedotto che per l'anno 2007 sarebbe dovuto uno sconto complessivo di € 29.213,19, somma determinata complessivamente e riferita alle prestazioni rese nell'intero anno. Tale sconto può quindi essere applicato interamente al periodo oggetto della fattura (novembre 2007), mentre era onere dell'opposta dimostrare che parte o tutto dell'importo sopra indicato era già stato applicato quale sconto per fatture relative ad altri mesi dell'anno 2007, circostanza che non è stata né dedotta né provata dall'opposta.”.
5. Avverso detta sentenza, il ha Parte_1 spiegato appello con atto notificato in data 3.10.2018 all'azienda sanitaria sulla base dei seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte Cont in cui ha qualificato la contestazione dell relativa allo sconto tariffario come fatto impeditivo, ovvero come un'eccezione, e non come domanda riconvenzionale. Cont In particolare, l' quale convenuto in senso sostanziale avrebbe ampliato l'oggetto della domanda, contestando per l'intera annualità 2007 a titolo di sconto l'importo di €
29.213,19, superiore rispetto all'importo ingiunto.
Illustra l'appellante che la contestazione può essere qualificata come fatto impeditivo nella sola parte in cui riguarda la mensilità di novembre 2007, mentre nella parte in cui concerne le residue mensilità del 2007 andrebbe qualificata come domanda
Cont riconvenzionale, con l'ulteriore conseguenza che l' avrebbe dovuto fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa.
L'inesatto inquadramento delle domande e delle eccezioni delle parti ha comportato secondo la prospettazione dell'appellante, l'erronea ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ritenuto dal Giudice di primo grado a carico della parte opposta.
Il Centro Guardascione ha poi evidenziato che essa opposta “sin dal primo scritto difensivo [aveva] eccepito la carenza probatoria delle avverse difese”, evidenziando più Cont volte che l' avrebbe dovuto almeno chiarire l'iter aritmetico-amministrativo seguito per giungere alla quantificazione dello sconto e avrebbe dovuto fornire prova del pagamento di importi a titolo di sconto per le altre mensilità.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato esame nella sentenza impugnata dell'eccezione relativa all'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o della L.
296/06 alla in violazione degli artt. 112 e 132 comma IV c.p.c. e, Parte_2 pertanto, reitera l'eccezione in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. In particolare, la
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 3 si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario, Parte_2
rappresentato dal DGRC n. 1874/98, diverso da quello nazionale (di cui al D.M. del
22.07.1996 recepito dal D.M. 12.09.2006). Tale circostanza escluderebbe l'applicabilità del tariffario nazionale e, di conseguenza, dell'art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/06 alla in quanto il rapporto di alternatività tra il tariffario nazionale e Parte_2 quello regionale rappresenterebbe “l'unica via per garantire appieno – giova ribadire – il contemporaneo soddisfacimento dell'autonomia finanziaria della e del Pt_2 contenimento della spesa sanitaria a livello centrale” (così a pag. 14 dell'atto di appello).
5.2. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 5.02.2019 si è costituita in giudizio l , che, riportandosi Controparte_1
integralmente alle eccezioni e difese svolte in primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 6.02.2019, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 18.09.2019. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, in data 6.11.2024 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 7.11.2024 questa Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20 più venti di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e le parti hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va respinto.
6.1. È infondato il primo motivo, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe Cont erroneamente qualificato la contestazione dell relativa allo sconto tariffario come eccezione e non come domanda riconvenzionale rispetto alle mensilità diverse da quella di novembre dell'anno 2007. Cont Invero, l' si è limitata a dedurre che per tutto l'anno 2007 andasse applicato uno sconto complessivo di €. 29.213,19 e a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo. Pur indicando una somma da decurtare a titolo di sconto tariffario superiore nel suo
Cont ammontare alla somma ingiunta di €. 21.508,40, la prospettazione difensiva dell' era finalizzata esclusivamente al rigetto della domanda del Centro, ma non ha comportato un ampliamento dell'oggetto della controversia. Pertanto, contrariamente a
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 4 quanto sostenuto dall'appellante, la contestazione sull'applicazione dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006 costituisce un fatto impeditivo della pretesa creditoria non solo con riferimento alle prestazioni erogate nel novembre 2007 ma anche alle prestazioni erogate nel corso delle restanti mensilità dell'anno 2007.
In ogni caso, l'asserita omissione da parte del Giudice di primo grado circa la distinzione e la qualificazione delle eccezioni e delle domande introdotte da parte opponente è da ritenersi irrilevante nel caso di specie ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Infatti, per quanto concerne la doglianza relativa all'errata ripartizione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c., occorre ribadire come non vada confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali.
Conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori in materia, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che l'onere di dare dimostrazione dell'applicazione dello sconto tariffario, trattandosi di circostanza estintiva della pretesa creditoria azionata, gravasse sull' . Controparte_1
Ciò posto, tuttavia, il Tribunale ha del pari correttamente ritenuto che tale onere sia stato assolto, non avendo il sollevato Parte_1
specifiche contestazioni sull'esistenza del fatto estintivo in parola, così come dedotto
Cont dall' ossia in ordine all'applicabilità dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006.
Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di
[... primo grado alla pagina 2 dell'atto di citazione in opposizione, e di cui il Laboratorio non ha effettivamente mai negato la veridicità o la Parte_1
fondatezza, essendosi limitata dalla pagina 3 alla pagina 4 della propria comparsa di costituzione risposta, come del resto anche nel presente giudizio di appello, a dedurre
Cont esclusivamente la mancata articolazione di prova, da parte dell dello sconto tariffario.
Il motivo di appello è infondato anche nella parte in cui l'appellante sostiene che la carenza probatoria dell'opposizione sarebbe rinvenibile nella mancata indicazione da Cont parte dell' dell'iter aritmetico-amministrativo seguito per la determinazione dello sconto.
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 5 A tal riguardo, è appena il caso di sottolineare che l'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n.
296/2006 stabilisce espressamente che “le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”. Pertanto, è la stessa disposizione di legge ad indicare la base di calcolo da utilizzare per la quantificazione dello sconto.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la circostanza per cui Pt_2
si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario non vale ad
[...] escludere l'applicabilità dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n.
296/2006. Infatti, con la sentenza n. 25845 del 2017 la Corte di Cassazione ha confutato la tesi secondo cui la disposizione dello sconto non dovrebbe trovare applicazione perché, trovando applicazione il tariffario previsto dalla disciplina regionale, viene meno il presupposto applicativo della disciplina della stessa rappresentato dalla disciplina ministeriale, rilevando che “la tesi muove da una non accettabile antitesi tra le due fonti, quella regionale e quella ministeriale.... Compito del decreto ministeriale è di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni determinano le tariffe e ove tale soglia risulti superata
l'importo eccedente resta a carico del bilancio della regione. Non vi è dunque un'antitesi tra fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando l'una non opera l'altra, sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia. … Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia massima determinata con il D.M” (così in motivazione, cf. in senso conforme anche Cass ord. 39435/2021; Cass. I Sez. Civ., ord. n. sezionale 648/2023, n. racc. gen.
8190/2023).
In particolare, non appare condivisibile l'argomentazione sostenuta dall'appellante sulla mancata valorizzazione dell'autonomia finanziaria delle nella pronuncia in Pt_2
esame. Infatti, non si vede come la definizione del rapporto tra la fonte regionale e la fonte ministeriale in termini di concorrenzialità e non di alternatività possa ledere tale
_______________________________________________________________________
n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 6 principio. Al contrario, la pronuncia de quo assicura pienamente il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in ossequio ai principi rinvenuti dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 94 del 2.04.2009
6.2. Per tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado va confermata e va respinto l'appello.
***
7. Il governo delle spese segue la soccombenza, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' . Controparte_1
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri allegati al DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed €. 26.000,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2191/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.03.2018, così provvede:
-- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-- condanna il in persona del legale Parte_1
Cont rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della appellata delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4817/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 2191/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.03.2018, emessa all'esito del procedimento R.G. n. 70783/2012
TRA
(p.iva Parte_1
), con sede in Giugliano in Campania (NA), alla Via G. di Vittorio n. 97, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta a margine del ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f.:
, presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla C.F._1
Via Celle n. 2
AP P E L L A N T E
E
(p.iva ), in persona del Direttore Generale e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Amalia Carrara (c.f.: CodiceFiscale_2
e (c.f.: ), elettivamente domiciliati presso la sede CP_2 C.F._3 dell'ente in Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27
AP P E L L A T A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso la sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale di Napoli, il Parte_1 premettendo di essere accreditato presso il per l'erogazione di prestazioni CP_3 attinenti la branca delle analisi cliniche in favore degli assistiti dell' , Controparte_1 ha chiesto ingiungersi all'azienda sanitaria il pagamento di € 21.508,40 (importo documentato da fattura) a titolo di prestazioni rese nel mese di novembre dell'anno
2007, oltre interessi moratori e spese del giudizio monitorio.
2. Il Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - in data 10.02.2012 ha accolto il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n. 78/2012, dichiarato provvisoriamente esecutivo, per l'importo richiesto, poi notificato dalla odierna appellante in data
1.03.2012.
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 28.03.2012, la
[...]
ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di CP_1
pagamento, eccependo l'insussistenza del credito in quanto la somma fatturata sarebbe stata oggetto degli sconti tariffari previsti dalla L. 296/2006. Per tale ragione ha chiesto la revoca del decreto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 30.11.2012 si è costituito il che ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione, rilevando: l'infondatezza dell'eccezione di tipo contrattuale fondata sui decreti del commissario ad acta;
l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L.
296/2006 in forza dell'annullamento del tariffario nazionale di cui al D.M. 22.07.1996, recepito dal D.M. 12.09.2006 nonché l'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o) L.
296/2006 alla dotata di un proprio tariffario;
il mancato Parte_2
Cont assolvimento dell'onere probatorio da parte dell' che non avrebbe indicato la base di calcolo utilizzata per la quantificazione dello sconto.
4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2191 del 26.02.2018, pubblicata il 2.03.2018, ha accolto l'opposizione proposta dalla e contestualmente revocato il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 78/2012 opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite, ritenendo applicabile il sistema degli sconti tariffari alle prestazioni rese nel triennio
2007-2009, considerata la fattura oggetto di ingiunzione n. 3290 del 2007 relativa a prestazioni rese nel novembre dell'anno 2007.
Ha rilevato poi il Giudice di primo grado, quanto ai correlativi oneri probatori incombenti sul e sull' Parte_1 [...]
Controparte_1
n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 2 Con Nord, che “L' ha dedotto che per l'anno 2007 sarebbe dovuto uno sconto complessivo di € 29.213,19, somma determinata complessivamente e riferita alle prestazioni rese nell'intero anno. Tale sconto può quindi essere applicato interamente al periodo oggetto della fattura (novembre 2007), mentre era onere dell'opposta dimostrare che parte o tutto dell'importo sopra indicato era già stato applicato quale sconto per fatture relative ad altri mesi dell'anno 2007, circostanza che non è stata né dedotta né provata dall'opposta.”.
5. Avverso detta sentenza, il ha Parte_1 spiegato appello con atto notificato in data 3.10.2018 all'azienda sanitaria sulla base dei seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo la società appellante censura la sentenza impugnata nella parte Cont in cui ha qualificato la contestazione dell relativa allo sconto tariffario come fatto impeditivo, ovvero come un'eccezione, e non come domanda riconvenzionale. Cont In particolare, l' quale convenuto in senso sostanziale avrebbe ampliato l'oggetto della domanda, contestando per l'intera annualità 2007 a titolo di sconto l'importo di €
29.213,19, superiore rispetto all'importo ingiunto.
Illustra l'appellante che la contestazione può essere qualificata come fatto impeditivo nella sola parte in cui riguarda la mensilità di novembre 2007, mentre nella parte in cui concerne le residue mensilità del 2007 andrebbe qualificata come domanda
Cont riconvenzionale, con l'ulteriore conseguenza che l' avrebbe dovuto fornire la prova del fatto costitutivo della sua pretesa.
L'inesatto inquadramento delle domande e delle eccezioni delle parti ha comportato secondo la prospettazione dell'appellante, l'erronea ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ritenuto dal Giudice di primo grado a carico della parte opposta.
Il Centro Guardascione ha poi evidenziato che essa opposta “sin dal primo scritto difensivo [aveva] eccepito la carenza probatoria delle avverse difese”, evidenziando più Cont volte che l' avrebbe dovuto almeno chiarire l'iter aritmetico-amministrativo seguito per giungere alla quantificazione dello sconto e avrebbe dovuto fornire prova del pagamento di importi a titolo di sconto per le altre mensilità.
5.2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato esame nella sentenza impugnata dell'eccezione relativa all'inapplicabilità dell'art. 1 comma 796 lett. o della L.
296/06 alla in violazione degli artt. 112 e 132 comma IV c.p.c. e, Parte_2 pertanto, reitera l'eccezione in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.. In particolare, la
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 3 si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario, Parte_2
rappresentato dal DGRC n. 1874/98, diverso da quello nazionale (di cui al D.M. del
22.07.1996 recepito dal D.M. 12.09.2006). Tale circostanza escluderebbe l'applicabilità del tariffario nazionale e, di conseguenza, dell'art. 1 comma 796 lett. o) della L. 296/06 alla in quanto il rapporto di alternatività tra il tariffario nazionale e Parte_2 quello regionale rappresenterebbe “l'unica via per garantire appieno – giova ribadire – il contemporaneo soddisfacimento dell'autonomia finanziaria della e del Pt_2 contenimento della spesa sanitaria a livello centrale” (così a pag. 14 dell'atto di appello).
5.2. Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 5.02.2019 si è costituita in giudizio l , che, riportandosi Controparte_1
integralmente alle eccezioni e difese svolte in primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 6.02.2019, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 18.09.2019. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, in data 6.11.2024 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 7.11.2024 questa Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini ridotti di giorni 20 più venti di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e le parti hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va respinto.
6.1. È infondato il primo motivo, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe Cont erroneamente qualificato la contestazione dell relativa allo sconto tariffario come eccezione e non come domanda riconvenzionale rispetto alle mensilità diverse da quella di novembre dell'anno 2007. Cont Invero, l' si è limitata a dedurre che per tutto l'anno 2007 andasse applicato uno sconto complessivo di €. 29.213,19 e a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo. Pur indicando una somma da decurtare a titolo di sconto tariffario superiore nel suo
Cont ammontare alla somma ingiunta di €. 21.508,40, la prospettazione difensiva dell' era finalizzata esclusivamente al rigetto della domanda del Centro, ma non ha comportato un ampliamento dell'oggetto della controversia. Pertanto, contrariamente a
_______________________________________________________________________
n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 4 quanto sostenuto dall'appellante, la contestazione sull'applicazione dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006 costituisce un fatto impeditivo della pretesa creditoria non solo con riferimento alle prestazioni erogate nel novembre 2007 ma anche alle prestazioni erogate nel corso delle restanti mensilità dell'anno 2007.
In ogni caso, l'asserita omissione da parte del Giudice di primo grado circa la distinzione e la qualificazione delle eccezioni e delle domande introdotte da parte opponente è da ritenersi irrilevante nel caso di specie ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio.
Infatti, per quanto concerne la doglianza relativa all'errata ripartizione dell'onere probatorio in violazione dell'art. 2697 c.c., occorre ribadire come non vada confuso il piano dell'onere della prova con quello delle contestazioni processuali.
Conformandosi all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori in materia, il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che l'onere di dare dimostrazione dell'applicazione dello sconto tariffario, trattandosi di circostanza estintiva della pretesa creditoria azionata, gravasse sull' . Controparte_1
Ciò posto, tuttavia, il Tribunale ha del pari correttamente ritenuto che tale onere sia stato assolto, non avendo il sollevato Parte_1
specifiche contestazioni sull'esistenza del fatto estintivo in parola, così come dedotto
Cont dall' ossia in ordine all'applicabilità dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796 lett. o) della L. n. 296/2006.
Allegazione, quest'ultima, tempestivamente e precisamente effettuata nel giudizio di
[... primo grado alla pagina 2 dell'atto di citazione in opposizione, e di cui il Laboratorio non ha effettivamente mai negato la veridicità o la Parte_1
fondatezza, essendosi limitata dalla pagina 3 alla pagina 4 della propria comparsa di costituzione risposta, come del resto anche nel presente giudizio di appello, a dedurre
Cont esclusivamente la mancata articolazione di prova, da parte dell dello sconto tariffario.
Il motivo di appello è infondato anche nella parte in cui l'appellante sostiene che la carenza probatoria dell'opposizione sarebbe rinvenibile nella mancata indicazione da Cont parte dell' dell'iter aritmetico-amministrativo seguito per la determinazione dello sconto.
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 5 A tal riguardo, è appena il caso di sottolineare che l'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n.
296/2006 stabilisce espressamente che “le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”. Pertanto, è la stessa disposizione di legge ad indicare la base di calcolo da utilizzare per la quantificazione dello sconto.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la circostanza per cui Pt_2
si era dotata medio tempore di un proprio e autonomo tariffario non vale ad
[...] escludere l'applicabilità dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della L. n.
296/2006. Infatti, con la sentenza n. 25845 del 2017 la Corte di Cassazione ha confutato la tesi secondo cui la disposizione dello sconto non dovrebbe trovare applicazione perché, trovando applicazione il tariffario previsto dalla disciplina regionale, viene meno il presupposto applicativo della disciplina della stessa rappresentato dalla disciplina ministeriale, rilevando che “la tesi muove da una non accettabile antitesi tra le due fonti, quella regionale e quella ministeriale.... Compito del decreto ministeriale è di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni determinano le tariffe e ove tale soglia risulti superata
l'importo eccedente resta a carico del bilancio della regione. Non vi è dunque un'antitesi tra fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando l'una non opera l'altra, sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia. … Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia massima determinata con il D.M” (così in motivazione, cf. in senso conforme anche Cass ord. 39435/2021; Cass. I Sez. Civ., ord. n. sezionale 648/2023, n. racc. gen.
8190/2023).
In particolare, non appare condivisibile l'argomentazione sostenuta dall'appellante sulla mancata valorizzazione dell'autonomia finanziaria delle nella pronuncia in Pt_2
esame. Infatti, non si vede come la definizione del rapporto tra la fonte regionale e la fonte ministeriale in termini di concorrenzialità e non di alternatività possa ledere tale
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n. 4817/2018 r.g.a.c.c. 6 principio. Al contrario, la pronuncia de quo assicura pienamente il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in ossequio ai principi rinvenuti dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 94 del 2.04.2009
6.2. Per tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado va confermata e va respinto l'appello.
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7. Il governo delle spese segue la soccombenza, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' . Controparte_1
Il compenso è liquidato in dispositivo secondo i parametri allegati al DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 5.201,00 ed €. 26.000,00, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta attività istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore Parte_1 importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2191/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2.03.2018, così provvede:
-- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-- condanna il in persona del legale Parte_1
Cont rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della appellata delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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