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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9264/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to FUSO RICCARDO, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. CARBONARA Controparte_1 C.F._1
GAETANO FABRIZIO (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, la adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
584/2024 del 26.10.2024 emesso da questo stesso organo giudicante. Dunque, la società opponente chiedeva di dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo sopra indicato e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Inoltre, la società chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi Pt_2
dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
La resistente chiedeva, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna ricorrente al pagamento delle spese della fase monitoria, nonché al pagamento di quelle della corrente fase di opposizione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti depositava le note di trattazione scritta.
Il ricorso in opposizione è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
All'esito del giudizio per decreto ingiuntivo, era stato ingiunto alla il pagamento Parte_1 della somma di euro 822,75 oltre accessori di legge e spese di giustizia, da corrispondere in favore di
[...]
a titolo di indennità di mancato preavviso. Pt_3
Tuttavia, col presente giudizio di opposizione, la società riteneva che il d.i. n. 318/2024 del 03.06.2024 risultasse improponibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
In particolare, con il ricorso in opposizione, la società riferiva di essersi aggiudicata la gara per la fornitura e CP_ la gestione dei servizi di Contact Center Multicanale dell' nell'ambito di un raggruppamento temporaneo d'impresa e che, quindi, i lavoratori (tra cui la ) fossero stati interessati da un processo Pt_2
di internalizzazione dell'Istituto.
La società riferiva perciò che, in data 28.11.2022, in vista della scadenza del contratto di appalto con la CP_ committenza la e i segretari regionali delle sigle sindacali Parte_1 CP_3 CP_4
Co
avessero sottoscritto un verbale di accordo nel quale avevano individuato la CP_5 CP_6
risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro o dimissioni volontarie, con esonero reciproco del preavviso.
E tanto, sul presupposto che i lavoratori, compresa l'opposta, avrebbero rassegnato le dimissioni per essere
CP_ assunti dall'
Riferiva altresì la società che, in data 06.12.2022, fosse stato siglato un ulteriore accordo sindacale tra le stesse parti per disciplinare la definizione del passaggio di datore di lavoro anche dei lavoratori in condizione sospensiva di maternità anticipata, obbligatoria e facoltativa, come nel caso della , Pt_2 prevedendo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con esonero reciproco degli obblighi di preavviso e della corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Per tale ragione, la qui opponente eccepiva l'inadempimento della lavoratrice agli Parte_1 obblighi assunti con gli accordi del 28.11.2022 e del 06.12.2022, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, che fosse dichiarata la revoca a\o l'annullamento del d.i. oggetto di causa.
Di contro, l' opposta deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società ricorrente, dall'01.10.2020 al
30.11.2022, data in cui aveva cessato il suo rapporto di lavoro per essere assunta, in data 01.12.2022, ai CP_ servizi del Contact Center Multicanale Precisava l'opposta di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 29.11.2022 e ciò durante il periodo protetto a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 151/2001.
Di conseguenza, la lamentava l'infondatezza dell'opposizione, per non essere gli accordi sindacali CP_1
opponibili nei suoi confronti.
Nello specifico, argomentava che il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni presentate dalle lavoratrici gestanti e madri (fino al 1° anno di età del figlio) fosse stabilito direttamente dalla legge (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) e che, dunque, tale diritto, peraltro preesistente all'atto della firma degli accordi, potesse essere dismesso esclusivamente per atto dispositivo di quest'ultima, mai intervenuto.
Così, a sostegno della propria tesi, l' opposta citava una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (n.
14904 del 28 maggio 2024), con la quale si è statuito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore oppure di accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Infine, ribadiva che quand'anche gli accordi fossero opponibili nei suoi confronti, comunque risulterebbero contrari a norme imperative.
Ciò premesso e venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Ritiene questo giudice di condividere le argomentazioni di parte resistente.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nello statuire che l'art. 55, co. 1, del D.Lgs.
n. 151\2001 stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste e che la lavoratrice madre la quale, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione.
Precisamente, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/6/2019, n. 16176).
Peraltro, come anche riportato nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la stessa Corte ha recentemente ribadito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (…)” ed “è rimessa al solo accordo delle parti individuali (…) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (…)”, giacché i contratti collettivi non possono derogare “in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso (…)” (Cass. Civ., Sent. 28 maggio 2024, n. 14904).
E tanto perché non appartiene all'autonomia sindacale il potere di disporre di diritti già sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, quand'anche si tratti di un accordo sindacale volto a semplificare il passaggio ad un nuovo impiego.
In altri termini, un accordo sindacale, anche se sottoscritto da una delle organizzazioni cui aderisce un lavoratore, non può sacrificare le tutele previste nei suoi confronti dalle norme imperative, a maggior ragione in condizione di maternità.
Nel caso di specie, trattasi di un diritto preesistente nel patrimonio giuridico della al CP_1 momento della conclusione degli accordi sindacali oggetto di causa e, comunque, posto a tutela della maternità.
Del resto, questa aveva rassegnato le sue dimissioni in data 29.11.2022, dopo la sottoscrizione del primo accordo sindacale del 28.11.2022, ma prima di quello del 06.12.2022, espressamente rivolto alle lavoratrici madre dimissionarie.
Pertanto, l'accordo del 28.11.2022 non troverebbe applicazione alle lavoratrici madri dimissionarie, ciò in quanto l'intenzione delle parti di addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro “con esonero reciproco dal preavviso” deve ritenersi una previsione che ha senso solo se riferita alla generalità dei lavoratori dimissionari (tenuti al preavviso ex art. 2118 c.c.) e non anche alle lavoratrici madri dimissionarie (già esonerate ex lege dal preavviso giusta art. 55 D.Lgs. n. 151/2001).
In sostanza, si può ritenere che se le parti avessero voluto disciplinare con il primo accordo la generalità dei lavoratori, non ne avrebbero sottoscritto uno successivo per le sole lavoratrici in condizioni di maternità.
Oltre a tanto, per espressa previsione dell'accordo del 06.12.2022 riferito alle lavoratrici madri dimissionarie, la rinuncia al preavviso (e alla relativa indennità sostitutiva) si sarebbe prodotta solo a fronte di una “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito di una conciliazione transattiva ex art.
2113, comma 4° c.c.”, caso che nella fattispecie non ricorreva, sia perché il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni (e non per risoluzione consensuale), sia perché non era intervenuta alcuna conciliazione in sede protetta. Tutto ciò a conferma che le parti fossero consapevoli che gli accordi sindacali, pur essendo la lavoratrice iscritta alla O.S. firmataria Fistel-CISL, non erano affatto ex se sufficienti a determinare la dismissione del diritto all'indennità di mancato preavviso, proprio in ragione del fatto che il sindacato non è legittimato a esprimere rinuncia a diritti che sono già entrati nel patrimonio individuale del lavoratore.
Resta fermo che, comunque, nel caso in esame, trattavasi di un diritto inderogabile da accordi privati, non rinunciabile né violabile ai sensi dell'art. 55.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 6.12.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. 584/2024; CP_1
condanna la società opponente al pagamento anche delle spese processuali della corrente fase di opposizione liquidate in euro 1.800,00, oltre oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 08/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to FUSO RICCARDO, come da procura in atti e Parte_1
da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. CARBONARA Controparte_1 C.F._1
GAETANO FABRIZIO (c.f. ) e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, la adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
584/2024 del 26.10.2024 emesso da questo stesso organo giudicante. Dunque, la società opponente chiedeva di dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo sopra indicato e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
Inoltre, la società chiedeva di condannare la al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi Pt_2
dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La si costituiva in giudizio, contestando il ricorso in opposizione e chiedendone il rigetto. CP_1
La resistente chiedeva, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna ricorrente al pagamento delle spese della fase monitoria, nonché al pagamento di quelle della corrente fase di opposizione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti depositava le note di trattazione scritta.
Il ricorso in opposizione è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
All'esito del giudizio per decreto ingiuntivo, era stato ingiunto alla il pagamento Parte_1 della somma di euro 822,75 oltre accessori di legge e spese di giustizia, da corrispondere in favore di
[...]
a titolo di indennità di mancato preavviso. Pt_3
Tuttavia, col presente giudizio di opposizione, la società riteneva che il d.i. n. 318/2024 del 03.06.2024 risultasse improponibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
In particolare, con il ricorso in opposizione, la società riferiva di essersi aggiudicata la gara per la fornitura e CP_ la gestione dei servizi di Contact Center Multicanale dell' nell'ambito di un raggruppamento temporaneo d'impresa e che, quindi, i lavoratori (tra cui la ) fossero stati interessati da un processo Pt_2
di internalizzazione dell'Istituto.
La società riferiva perciò che, in data 28.11.2022, in vista della scadenza del contratto di appalto con la CP_ committenza la e i segretari regionali delle sigle sindacali Parte_1 CP_3 CP_4
Co
avessero sottoscritto un verbale di accordo nel quale avevano individuato la CP_5 CP_6
risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro o dimissioni volontarie, con esonero reciproco del preavviso.
E tanto, sul presupposto che i lavoratori, compresa l'opposta, avrebbero rassegnato le dimissioni per essere
CP_ assunti dall'
Riferiva altresì la società che, in data 06.12.2022, fosse stato siglato un ulteriore accordo sindacale tra le stesse parti per disciplinare la definizione del passaggio di datore di lavoro anche dei lavoratori in condizione sospensiva di maternità anticipata, obbligatoria e facoltativa, come nel caso della , Pt_2 prevedendo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con esonero reciproco degli obblighi di preavviso e della corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Per tale ragione, la qui opponente eccepiva l'inadempimento della lavoratrice agli Parte_1 obblighi assunti con gli accordi del 28.11.2022 e del 06.12.2022, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, che fosse dichiarata la revoca a\o l'annullamento del d.i. oggetto di causa.
Di contro, l' opposta deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società ricorrente, dall'01.10.2020 al
30.11.2022, data in cui aveva cessato il suo rapporto di lavoro per essere assunta, in data 01.12.2022, ai CP_ servizi del Contact Center Multicanale Precisava l'opposta di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 29.11.2022 e ciò durante il periodo protetto a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 151/2001.
Di conseguenza, la lamentava l'infondatezza dell'opposizione, per non essere gli accordi sindacali CP_1
opponibili nei suoi confronti.
Nello specifico, argomentava che il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni presentate dalle lavoratrici gestanti e madri (fino al 1° anno di età del figlio) fosse stabilito direttamente dalla legge (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) e che, dunque, tale diritto, peraltro preesistente all'atto della firma degli accordi, potesse essere dismesso esclusivamente per atto dispositivo di quest'ultima, mai intervenuto.
Così, a sostegno della propria tesi, l' opposta citava una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (n.
14904 del 28 maggio 2024), con la quale si è statuito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore oppure di accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Infine, ribadiva che quand'anche gli accordi fossero opponibili nei suoi confronti, comunque risulterebbero contrari a norme imperative.
Ciò premesso e venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Ritiene questo giudice di condividere le argomentazioni di parte resistente.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nello statuire che l'art. 55, co. 1, del D.Lgs.
n. 151\2001 stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste e che la lavoratrice madre la quale, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione.
Precisamente, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/6/2019, n. 16176).
Peraltro, come anche riportato nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la stessa Corte ha recentemente ribadito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (…)” ed “è rimessa al solo accordo delle parti individuali (…) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (…)”, giacché i contratti collettivi non possono derogare “in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso (…)” (Cass. Civ., Sent. 28 maggio 2024, n. 14904).
E tanto perché non appartiene all'autonomia sindacale il potere di disporre di diritti già sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, quand'anche si tratti di un accordo sindacale volto a semplificare il passaggio ad un nuovo impiego.
In altri termini, un accordo sindacale, anche se sottoscritto da una delle organizzazioni cui aderisce un lavoratore, non può sacrificare le tutele previste nei suoi confronti dalle norme imperative, a maggior ragione in condizione di maternità.
Nel caso di specie, trattasi di un diritto preesistente nel patrimonio giuridico della al CP_1 momento della conclusione degli accordi sindacali oggetto di causa e, comunque, posto a tutela della maternità.
Del resto, questa aveva rassegnato le sue dimissioni in data 29.11.2022, dopo la sottoscrizione del primo accordo sindacale del 28.11.2022, ma prima di quello del 06.12.2022, espressamente rivolto alle lavoratrici madre dimissionarie.
Pertanto, l'accordo del 28.11.2022 non troverebbe applicazione alle lavoratrici madri dimissionarie, ciò in quanto l'intenzione delle parti di addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro “con esonero reciproco dal preavviso” deve ritenersi una previsione che ha senso solo se riferita alla generalità dei lavoratori dimissionari (tenuti al preavviso ex art. 2118 c.c.) e non anche alle lavoratrici madri dimissionarie (già esonerate ex lege dal preavviso giusta art. 55 D.Lgs. n. 151/2001).
In sostanza, si può ritenere che se le parti avessero voluto disciplinare con il primo accordo la generalità dei lavoratori, non ne avrebbero sottoscritto uno successivo per le sole lavoratrici in condizioni di maternità.
Oltre a tanto, per espressa previsione dell'accordo del 06.12.2022 riferito alle lavoratrici madri dimissionarie, la rinuncia al preavviso (e alla relativa indennità sostitutiva) si sarebbe prodotta solo a fronte di una “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito di una conciliazione transattiva ex art.
2113, comma 4° c.c.”, caso che nella fattispecie non ricorreva, sia perché il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni (e non per risoluzione consensuale), sia perché non era intervenuta alcuna conciliazione in sede protetta. Tutto ciò a conferma che le parti fossero consapevoli che gli accordi sindacali, pur essendo la lavoratrice iscritta alla O.S. firmataria Fistel-CISL, non erano affatto ex se sufficienti a determinare la dismissione del diritto all'indennità di mancato preavviso, proprio in ragione del fatto che il sindacato non è legittimato a esprimere rinuncia a diritti che sono già entrati nel patrimonio individuale del lavoratore.
Resta fermo che, comunque, nel caso in esame, trattavasi di un diritto inderogabile da accordi privati, non rinunciabile né violabile ai sensi dell'art. 55.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 6.12.2024, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto n. 584/2024; CP_1
condanna la società opponente al pagamento anche delle spese processuali della corrente fase di opposizione liquidate in euro 1.800,00, oltre oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, il 08/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore