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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1996/2022 del R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentate pro tempore della LOG. (Partita iva ), con CP_1 CP_2 P.IVA_1 sede in Cervaro (FR) via Sprumaro n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Fanelli Valerio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roccasecca (FR) via
Piave n. 54;
OPPONENTE
DI (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cervaro (FR) Corso della Repubblica n. 1, presso lo studio dell'Avv.
NN SS, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 615, comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.5.2022, proponeva opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione delle somme pronunciata il 5.5.2022 nell'ambito del giudizio di esecuzione R.G.E
281/21, con la quale veniva assegnata in pagamento in favore di la somma di euro Parte_3
6.953,42. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva la illegittimità della decisione con cui il G.E. aveva assegnato le somme ritenendo che il terzo non avrebbe dato prova dell'estinzione del proprio debito, emergendo, al contrario, dalla documentazione in atti l'estinzione del proprio debito.
Tanto premesso, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ed in pagina 1 di 5 riforma dell'impugnata ordinanza in data 05.05.2022 e notificata a mezzo pec dalla cancelleria in data
09/05/2022 dal G.E. Dott.ssa nel giudizio n. 281 /21 R.G.E, adottare ogni più opportuno Per_1 provvedimento finalizzato all'annullamento e/ o alla revoca dell'ordinanza del G. E. del 05/05/2022 impugnata, in quanto adottata in palese distorsione sia della dichiarazione del terzo che della documentazione prodotta a sostegno e per l'effetto tenuto conto di tutto quanto innanzi dedotto ed, in riforma della stessa, rigettare la pretesa creditoria.”
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo e, in Parte_3 via subordinata, l'assenza di prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione vantata dalla
[...]
. nei confronti della GI. MA. Spedi Log. Chiedeva, pertanto: “accertare e dichiarare Parte_4 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per quanto detto al punto I del presente atto e per l'effetto rigettarlo;
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto.”
All'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, la doglianza mossa dall'opponente va qualificata come opposizione
(successiva) agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., vertendo sulla regolarità formale dell'ordinanza di vendita pronunciata nell'instaurato giudizio di esecuzione (R.G.E 281/2021).
3. Orbene, deve anzitutto evidenziarsi che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione (come nel caso di specie) oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Cass. sez. 3 -
, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019 (Rv. 652835 - 01)).
Trattandosi quindi di un atto esecutivo, ogni contestazione deve proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617 comma 2 c.p.c.
Come noto, infatti, nel caso di esecuzione già iniziata, le opposizioni esecutive sono introdotte mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e si articolano in una fase sommaria necessaria, celebrata dal giudice dell'esecuzione, e in una fase di merito eventuale, che ha luogo ove incardinata dagli interessati dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
pagina 2 di 5 Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione è espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), dall'art. 617, comma 2, e dall'art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) e non può essere, pertanto, ritenuta meramente facoltativa.
Le opposizioni esecutive hanno infatti una struttura bifasica, nel senso che sono caratterizzate da una prima fase dinanzi al g.e., estranea al giudizio di cognizione vero e proprio, pendente solo a seguito dell'espletamento degli incombenti di cui all'art. 616 c.p.c., e che si configura come un segmento processuale autonomo, ma inscindibilmente legato alle scansioni temporali successive.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'introduzione delle opposizioni esecutive non può prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, ineludibile e necessaria (anche a prescindere dalla domanda cautelare di sospensione), con la conseguenza che l'instaurazione immediata della causa di merito comporta una violazione delle norme processuali di cui agli artt. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25170).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo; esigenze che, quindi, non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente (si pensi alla finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento;
nonché per rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa).
Ciò posto, quando la causa sia stata introdotta, come nel caso di specie, nel merito senza previamente adire il giudice dell'esecuzione, l'atto introduttivo non è conforme al modello legale sopra descritto e l'opposizione non è procedibile perché instaurata senza rispettare la struttura bifasica che lo contraddistingue;
ragione per cui non potrà pervenirsi né ad una pronuncia relativa alla sospensione
(spettante al g.e.), né ad una di merito. Dunque, un atto che, per la sua difformità dal modello legale, non sia di per sé idoneo a pervenire all'esame del giudice dell'esecuzione - cioè una opposizione che non contenga un ricorso, o quanto meno una domanda giudiziale rivolta a quest'ultimo, ovvero che non pagina 3 di 5 sia depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione - non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte (n. 25170/18) ha affermato che: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018).
La Cassazione ha, quindi, sostenuto che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale se non si tratti di "ricorso al giudice dell'esecuzione", cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso;
b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
c) se l'atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 617 co.2 c.p.c. è stato dalla ricorrente direttamente iscritto al ruolo contenzioso, richiedendo al Giudice – individuato nel presente Ufficio Giudiziario, Sezione
Civile, senza alcun riferimento al giudice dell'esecuzione –l'accoglimento nel merito della domanda di revoca dell'ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata nel giudizio di esecuzione R.G.E.
281/2021, omettendo completamente la fase sommaria di competenza funzionale del G.E., così violando la inderogabile struttura bifasica dell'opposizione endoesecutiva.
4. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate in favore di
, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da € 5.302 a Parte_3
€ 26.000), della non complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi) e dell'esigua attività processuale svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi).
Non si ravvisano comunque i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi colpa grava o mala fede. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara improponibile l'opposizione;
2) condanna , in qualità di legale rappresentante pro tempore della GI. MA. Spedi. Parte_1
Log. al pagamento delle spese di lite nei confronti di , da distrarre in favore CP_2 Parte_3 dell'Avv. NN SS, procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1700,00, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a..
Cassino, 9 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1996/2022 del R.G.A.C.C. tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentate pro tempore della LOG. (Partita iva ), con CP_1 CP_2 P.IVA_1 sede in Cervaro (FR) via Sprumaro n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Fanelli Valerio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roccasecca (FR) via
Piave n. 54;
OPPONENTE
DI (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Cervaro (FR) Corso della Repubblica n. 1, presso lo studio dell'Avv.
NN SS, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 615, comma 2 e 617 comma 2 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 28.5.2022, proponeva opposizione all'ordinanza di Parte_1 assegnazione delle somme pronunciata il 5.5.2022 nell'ambito del giudizio di esecuzione R.G.E
281/21, con la quale veniva assegnata in pagamento in favore di la somma di euro Parte_3
6.953,42. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva la illegittimità della decisione con cui il G.E. aveva assegnato le somme ritenendo che il terzo non avrebbe dato prova dell'estinzione del proprio debito, emergendo, al contrario, dalla documentazione in atti l'estinzione del proprio debito.
Tanto premesso, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ed in pagina 1 di 5 riforma dell'impugnata ordinanza in data 05.05.2022 e notificata a mezzo pec dalla cancelleria in data
09/05/2022 dal G.E. Dott.ssa nel giudizio n. 281 /21 R.G.E, adottare ogni più opportuno Per_1 provvedimento finalizzato all'annullamento e/ o alla revoca dell'ordinanza del G. E. del 05/05/2022 impugnata, in quanto adottata in palese distorsione sia della dichiarazione del terzo che della documentazione prodotta a sostegno e per l'effetto tenuto conto di tutto quanto innanzi dedotto ed, in riforma della stessa, rigettare la pretesa creditoria.”
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo e, in Parte_3 via subordinata, l'assenza di prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione vantata dalla
[...]
. nei confronti della GI. MA. Spedi Log. Chiedeva, pertanto: “accertare e dichiarare Parte_4 CP_2
l'inammissibilità del ricorso per quanto detto al punto I del presente atto e per l'effetto rigettarlo;
rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto.”
All'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente, la doglianza mossa dall'opponente va qualificata come opposizione
(successiva) agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c., vertendo sulla regolarità formale dell'ordinanza di vendita pronunciata nell'instaurato giudizio di esecuzione (R.G.E 281/2021).
3. Orbene, deve anzitutto evidenziarsi che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione (come nel caso di specie) oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Cass. sez. 3 -
, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019 (Rv. 652835 - 01)).
Trattandosi quindi di un atto esecutivo, ogni contestazione deve proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617 comma 2 c.p.c.
Come noto, infatti, nel caso di esecuzione già iniziata, le opposizioni esecutive sono introdotte mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e si articolano in una fase sommaria necessaria, celebrata dal giudice dell'esecuzione, e in una fase di merito eventuale, che ha luogo ove incardinata dagli interessati dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
pagina 2 di 5 Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione è espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), dall'art. 617, comma 2, e dall'art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) e non può essere, pertanto, ritenuta meramente facoltativa.
Le opposizioni esecutive hanno infatti una struttura bifasica, nel senso che sono caratterizzate da una prima fase dinanzi al g.e., estranea al giudizio di cognizione vero e proprio, pendente solo a seguito dell'espletamento degli incombenti di cui all'art. 616 c.p.c., e che si configura come un segmento processuale autonomo, ma inscindibilmente legato alle scansioni temporali successive.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'introduzione delle opposizioni esecutive non può prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, ineludibile e necessaria (anche a prescindere dalla domanda cautelare di sospensione), con la conseguenza che l'instaurazione immediata della causa di merito comporta una violazione delle norme processuali di cui agli artt. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25170).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo; esigenze che, quindi, non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente (si pensi alla finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento;
nonché per rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa).
Ciò posto, quando la causa sia stata introdotta, come nel caso di specie, nel merito senza previamente adire il giudice dell'esecuzione, l'atto introduttivo non è conforme al modello legale sopra descritto e l'opposizione non è procedibile perché instaurata senza rispettare la struttura bifasica che lo contraddistingue;
ragione per cui non potrà pervenirsi né ad una pronuncia relativa alla sospensione
(spettante al g.e.), né ad una di merito. Dunque, un atto che, per la sua difformità dal modello legale, non sia di per sé idoneo a pervenire all'esame del giudice dell'esecuzione - cioè una opposizione che non contenga un ricorso, o quanto meno una domanda giudiziale rivolta a quest'ultimo, ovvero che non pagina 3 di 5 sia depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione - non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte (n. 25170/18) ha affermato che: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018).
La Cassazione ha, quindi, sostenuto che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale se non si tratti di "ricorso al giudice dell'esecuzione", cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso;
b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
c) se l'atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.
Nel caso di specie, il ricorso ex art. 617 co.2 c.p.c. è stato dalla ricorrente direttamente iscritto al ruolo contenzioso, richiedendo al Giudice – individuato nel presente Ufficio Giudiziario, Sezione
Civile, senza alcun riferimento al giudice dell'esecuzione –l'accoglimento nel merito della domanda di revoca dell'ordinanza di assegnazione delle somme pronunciata nel giudizio di esecuzione R.G.E.
281/2021, omettendo completamente la fase sommaria di competenza funzionale del G.E., così violando la inderogabile struttura bifasica dell'opposizione endoesecutiva.
4. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno quindi liquidate in favore di
, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da € 5.302 a Parte_3
€ 26.000), della non complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi) e dell'esigua attività processuale svolta (con omissione della fase istruttoria/trattazione non tenutasi).
Non si ravvisano comunque i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi colpa grava o mala fede. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara improponibile l'opposizione;
2) condanna , in qualità di legale rappresentante pro tempore della GI. MA. Spedi. Parte_1
Log. al pagamento delle spese di lite nei confronti di , da distrarre in favore CP_2 Parte_3 dell'Avv. NN SS, procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1700,00, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a..
Cassino, 9 ottobre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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