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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/03/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3085 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PETRARA GIOVANNI ALBERTO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PETRARA GIOVANNI ALBERTO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 20.6.2012 in Trani, di essere genitori della minore , nata il [...], e si essere separati per effetto di accordo di negoziazione Per_1 assistita del 07.05.2019, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
Pag. 1 1. I SIg.ri e vivranno definitivamente presso le rispettive e fissate residenze in Parte_1 Controparte_1 ogni caso nel reciproco rispetto;
2. La figlia minore SI.na ( ) nata a [...]_2 CodiceFiscale_3
(Mi) il 12.11.2009 verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della Madre;
3. La minore - tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori - oltre che dei suoi primari interessi, potrà stare con il genitore non collocatario ovverosia con il padre quando costui vorrà e lo richiederà alla Madre con debito preavviso. In mancanza di accordo il padre potrà vedere la figlia minorenne secondo le seguenti modalità:
- Un giorno (n.1) infrasettimanale, preferibilmente il Martedì dall'uscita della scuola sino alle h. 19.30;
- Due (n.2) week-end al mese in modo alternato dal Venerdì dall'uscita della scuola sino al Lunedì mattina con impegno del Padre ad accompagnare la Figlia a scuola;
- Due (n.2) settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare alla Madre preventivamente entro il 31 Maggio di ogni Anno;
- Le vacanze Natalizie e le vacanze Pasquali saranno trascorse dalla minore in pari misura con ciascun Genitore e per ciascun Anno in maniera alternata;
4. Il SI. - preso atto del suo reddito, tenuto conto del muto grava sulla casa coniugale, tenuto Controparte_1 altresì con - contribuirà al mantenimento della Figlia minore, corrispondendo alla Madre Pt_2 che accetta mediante Bonifico Bancario entro il giorno 05 di ogni Mese, la somma di € 200,00 (Duecento//00 Euro) e detto importo verrà rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT come per Legge. Le Parti convengono che qualora la casa coniugale dovesse essere alienata a terzi con conseguente estinzione del Mutuo detto assegno di mantenimento verrà aumentato a € 350,00 (Trecentocinquanta//00 Euro) importo che verrà rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT come per Legge;
5. Le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della Figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i Genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minorenne stessa. Sarà onere di entrambi i Genitori informarsi reciprocamente circa tutte le questioni relative alla Figlia e il Padre avrà diritto di vigilare sulla istruzione ed educazione della stessa ricorrendo al Giudice qualora ritenga che la Madre abbia assunto decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
6. I Genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la Figlia quali a Titolo esemplificativo:
- Spese Mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per Organizzazione_1 uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Org_2
- Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) la mensa scolastica;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pag.
2 - Spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscount); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza Genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della . Pt_3
Il Genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta avanzata. Il Genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Raccomandata o E-Mail con prova di ricezione) all'altro genitore la documentazione provante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7.
Considerato che
la sig.ra ha stipulato un finanziamento per il pagamento di debiti familiari con rata Pt_1 mensile di euro 402,30 con sc aprile 2027, finanziamento per il quale il sig. ha prestato fideiussione CP_1 che viene addebitato sul conto personale del marito, le parti convengono che la moglie versi ogni mese versi sul nominato conto del marito la somma pari al 50% della rata di detto finanziamento
8. I SIg.ri e danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a Pt_1 CP_1 pretendere r e alsiasi ragione, Titolo e/o Causa;
9. I SIg.ri e si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei Pt_1 CP_1 documenti v l' n riferimento alla Figlia minorenne;
10. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del Dispositivo della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani (Ba) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c. e che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Trani (BA) il 20.6.2012 (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune medesimo, Atto n. 81, parte II, anno 2012); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3085 /2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PETRARA GIOVANNI ALBERTO Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PETRARA GIOVANNI ALBERTO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.* Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 20.6.2012 in Trani, di essere genitori della minore , nata il [...], e si essere separati per effetto di accordo di negoziazione Per_1 assistita del 07.05.2019, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate.
Pag. 1 1. I SIg.ri e vivranno definitivamente presso le rispettive e fissate residenze in Parte_1 Controparte_1 ogni caso nel reciproco rispetto;
2. La figlia minore SI.na ( ) nata a [...]_2 CodiceFiscale_3
(Mi) il 12.11.2009 verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della Madre;
3. La minore - tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori - oltre che dei suoi primari interessi, potrà stare con il genitore non collocatario ovverosia con il padre quando costui vorrà e lo richiederà alla Madre con debito preavviso. In mancanza di accordo il padre potrà vedere la figlia minorenne secondo le seguenti modalità:
- Un giorno (n.1) infrasettimanale, preferibilmente il Martedì dall'uscita della scuola sino alle h. 19.30;
- Due (n.2) week-end al mese in modo alternato dal Venerdì dall'uscita della scuola sino al Lunedì mattina con impegno del Padre ad accompagnare la Figlia a scuola;
- Due (n.2) settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare alla Madre preventivamente entro il 31 Maggio di ogni Anno;
- Le vacanze Natalizie e le vacanze Pasquali saranno trascorse dalla minore in pari misura con ciascun Genitore e per ciascun Anno in maniera alternata;
4. Il SI. - preso atto del suo reddito, tenuto conto del muto grava sulla casa coniugale, tenuto Controparte_1 altresì con - contribuirà al mantenimento della Figlia minore, corrispondendo alla Madre Pt_2 che accetta mediante Bonifico Bancario entro il giorno 05 di ogni Mese, la somma di € 200,00 (Duecento//00 Euro) e detto importo verrà rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT come per Legge. Le Parti convengono che qualora la casa coniugale dovesse essere alienata a terzi con conseguente estinzione del Mutuo detto assegno di mantenimento verrà aumentato a € 350,00 (Trecentocinquanta//00 Euro) importo che verrà rivalutato annualmente a norma degli indici ISTAT come per Legge;
5. Le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della Figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i Genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minorenne stessa. Sarà onere di entrambi i Genitori informarsi reciprocamente circa tutte le questioni relative alla Figlia e il Padre avrà diritto di vigilare sulla istruzione ed educazione della stessa ricorrendo al Giudice qualora ritenga che la Madre abbia assunto decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
6. I Genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la Figlia quali a Titolo esemplificativo:
- Spese Mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per Organizzazione_1 uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Org_2
- Spese Mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese Scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) la mensa scolastica;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pag.
2 - Spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscount); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza Genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della . Pt_3
Il Genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta avanzata. Il Genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo Raccomandata o E-Mail con prova di ricezione) all'altro genitore la documentazione provante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7.
Considerato che
la sig.ra ha stipulato un finanziamento per il pagamento di debiti familiari con rata Pt_1 mensile di euro 402,30 con sc aprile 2027, finanziamento per il quale il sig. ha prestato fideiussione CP_1 che viene addebitato sul conto personale del marito, le parti convengono che la moglie versi ogni mese versi sul nominato conto del marito la somma pari al 50% della rata di detto finanziamento
8. I SIg.ri e danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a Pt_1 CP_1 pretendere r e alsiasi ragione, Titolo e/o Causa;
9. I SIg.ri e si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei Pt_1 CP_1 documenti v l' n riferimento alla Figlia minorenne;
10. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del Dispositivo della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani (Ba) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Risulta dagli atti che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c. e che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.* Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti. L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni ulteriore statuizione avente rilevanza economica.
Pag. 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Trani (BA) il 20.6.2012 (trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune medesimo, Atto n. 81, parte II, anno 2012); OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott.ssa Elisa Romano
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