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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1204 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, 2, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta Email_2 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione (aventi rispettivamente nn: OI- 001434003, relativa all'anno 2016; OI- 001435648, relativa all'anno 2017; OI-001933558, relativa all'anno 2018; OI-002475966 relativa all'anno 2020) tutte ricevute il 15.05.2023 e pretese in ragione dell'asserito omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola di cui ne è titolare. Il ricorrente deduceva, preliminarmente, la decadenza dell'azione in cui sarebbe incorso l'Ente previdenziale e l'estinzione, a ogni modo, della pretesa creditoria, in ragione dell'intervenuta
1 prescrizione, specie in ragione della mancata ricezione degli atti prodromici alle ordinanze ingiunzione impugnate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Cautelare: Voglia, ove ritenga anche per Decreto Inaudita Altera Parte, sospendere l'esecuzione degli avvisi di addebito per le ragioni addotte. In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento delle CP_ suindicate: L'Ordinanza ingiunzione n OI – 001434003 emessa dall' di Vibo Valentia per la violazione acceratata (omessi contributi) anno 2016 – importo € 10.000,00; L'Ordinanza ingiunzione CP_ n OI – 001435648 emessa dall di Vibo Valentia per la violazione acceratata ( omessi contributi) CP_ anno 2017 - importo € 10.000,00; L'Ordinanza ingiunzione n OI – 001933558 emessa dall di Vibo
Valentia per la violazione acceratata ( omessi contributi) anno 2018 - importo € 24.752,83; CP_ L'Ordinanza ingiunzione n OI – 002475966 emessa dall di Vibo Valentia per la violazione CP_ acceratata ( omessi contributi) anno 2020 - importo € 18.866,69, emesse dall per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale rideterminava le CP_1 sanzioni imposte al ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Le sanzioni irrogate per il tramite delle ordinanze ingiunzioni devono, tuttavia, ritenersi nulle.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici alle ordinanze ingiunzioni nelle date di seguito indicate:
- l'atto di accertamento 0125883 (relativo all'OI-001434003) è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento 0137377 (relativo all'OI-001435648) è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-001933558) è stato notificato il 14.11.2019;
- l'atto di accertamento 0130827 (relativo all'OI-002475966) è stato notificato il 4.10.2022; la contestazione è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
2 5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame:
- relativamente all'anno 2016 contestato con l'atto di accertamento n. 0125883 (relativo all'OI-
001434003), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 21.11.2018;
- relativamente all'anno 2017 contestato con l'atto di accertamento 0137377 (relativo all'OI-
001435648), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 21.11.2018;
- relativamente all'anno 2018 contestato con l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-
001933558), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 14.11.2019;
- relativamente all'anno 2020 contestato con l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-
001933558), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2021. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 4.10.2022. 6. Per i motivi sopra indicati, pertanto, la contestazione da parte dell'Ente previdenziale si appalesa tardiva, provocando, per tale ragione, la nullità delle ordinanze di ingiunzione oggi impugnate.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta e dichiara come non dovute da le Parte_1 somme riportate dalle ordinanze ingiunzione impugnate, ossia OI-001434003, OI- 001435648,
OI-001933558, OI-002475966;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, 2, presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà (PEC: Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta Email_2 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione (aventi rispettivamente nn: OI- 001434003, relativa all'anno 2016; OI- 001435648, relativa all'anno 2017; OI-001933558, relativa all'anno 2018; OI-002475966 relativa all'anno 2020) tutte ricevute il 15.05.2023 e pretese in ragione dell'asserito omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola di cui ne è titolare. Il ricorrente deduceva, preliminarmente, la decadenza dell'azione in cui sarebbe incorso l'Ente previdenziale e l'estinzione, a ogni modo, della pretesa creditoria, in ragione dell'intervenuta
1 prescrizione, specie in ragione della mancata ricezione degli atti prodromici alle ordinanze ingiunzione impugnate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Cautelare: Voglia, ove ritenga anche per Decreto Inaudita Altera Parte, sospendere l'esecuzione degli avvisi di addebito per le ragioni addotte. In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento delle CP_ suindicate: L'Ordinanza ingiunzione n OI – 001434003 emessa dall' di Vibo Valentia per la violazione acceratata (omessi contributi) anno 2016 – importo € 10.000,00; L'Ordinanza ingiunzione CP_ n OI – 001435648 emessa dall di Vibo Valentia per la violazione acceratata ( omessi contributi) CP_ anno 2017 - importo € 10.000,00; L'Ordinanza ingiunzione n OI – 001933558 emessa dall di Vibo
Valentia per la violazione acceratata ( omessi contributi) anno 2018 - importo € 24.752,83; CP_ L'Ordinanza ingiunzione n OI – 002475966 emessa dall di Vibo Valentia per la violazione CP_ acceratata ( omessi contributi) anno 2020 - importo € 18.866,69, emesse dall per l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale rideterminava le CP_1 sanzioni imposte al ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa agricola) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Le sanzioni irrogate per il tramite delle ordinanze ingiunzioni devono, tuttavia, ritenersi nulle.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici alle ordinanze ingiunzioni nelle date di seguito indicate:
- l'atto di accertamento 0125883 (relativo all'OI-001434003) è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento 0137377 (relativo all'OI-001435648) è stato notificato il 21.11.2018;
- l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-001933558) è stato notificato il 14.11.2019;
- l'atto di accertamento 0130827 (relativo all'OI-002475966) è stato notificato il 4.10.2022; la contestazione è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
2 5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame:
- relativamente all'anno 2016 contestato con l'atto di accertamento n. 0125883 (relativo all'OI-
001434003), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2017. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 21.11.2018;
- relativamente all'anno 2017 contestato con l'atto di accertamento 0137377 (relativo all'OI-
001435648), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2018. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 21.11.2018;
- relativamente all'anno 2018 contestato con l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-
001933558), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2019. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 14.11.2019;
- relativamente all'anno 2020 contestato con l'atto di accertamento 0130650 (relativo all'OI-
001933558), i novanta giorni sarebbero decorsi, al più, dal 16 febbraio 2021. La notifica dell'atto di accertamento è invece avvenuta il 4.10.2022. 6. Per i motivi sopra indicati, pertanto, la contestazione da parte dell'Ente previdenziale si appalesa tardiva, provocando, per tale ragione, la nullità delle ordinanze di ingiunzione oggi impugnate.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta e dichiara come non dovute da le Parte_1 somme riportate dalle ordinanze ingiunzione impugnate, ossia OI-001434003, OI- 001435648,
OI-001933558, OI-002475966;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 09.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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