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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/10/2024, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 01 ottobre 2024, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.° 1153/2023 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021) promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Mazzarello, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), come rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Luna Mettini, del Foro di Alessandria, e Gianmariano La Cava, del Foro di Cosenza
E
(c.f. ), come rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti Luna Mettini, del Foro di Alessandria, e Gianmariano La Cava, del Foro di Cosenza
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 12 settembre 2024 ed a verbale d'udienza 01 ottobre 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria,
pagina 1 di 6 - accertata la persistenza della morosità di parte conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, convalidare lo sfratto per morosità come sopra intimato, ordinando ai convenuti SI.ri
, nata a [...], in data [...] e , Controparte_1 CP_2
nato a [...], in data [...], entrambi residenti in [...], strada Ghiaie n.
12, di rilasciare immediatamente libera da persone e cose l'unità immobiliare ad uso abitativo, e precisamente appartamento sito in Ovada (AL), strada Ghiaie n. 12, posto al piano terreno, composto da ingresso – corridoio, cucina, due camere da letto, bagno e locale caldaia, censito al catasto Fabbricati del Comune di Ovada (AL) al fg. 12, part. 298, sub. 8, cat. A/3, cl. U, vani 5,
r.c. euro 335,70, fissando altresì la data dell'esecuzione.
- condannare i SI.ri , nata a Novi Ligure (AL), in [...] 17 Controparte_1
settembre 1993 e , nato a [...], in data [...], entrambi CP_2
residenti in [...], strada Ghiaie n. 12, al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 7.200,00, oltre agli interessi maturati dalle singole scadenze al saldo, oltre agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori maturati e maturandi fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- condannare parte resistente, vista l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, al pagamento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
Con il favore delle spese e competenze di causa, anche relative alla fase sommaria, nonché della procedura di mediazione>>.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 30 settembre 2024 ed a verbale d'udienza 01 ottobre 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l' respinta ogni avversa conclusione, eccezione e deduzione, CP_3
Nel merito
a) rigettare la domanda dell'intimante;
b) rigettare l'ingiunzione per il pagamento dei canoni in quanto non dovuti poiché totalmente compensati dai lavori strutturali eseguiti dagli intimati;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta dal SI. , nei Parte_1 confronti degli istanti, la somma di denaro equivalente al totale dei lavori eseguiti e pari ad €
12.717,48, dei pagamenti effettuati e del contributo integrativo versato dal CSS di Ovada e taciuto dall'odierno intimante e/o a quella ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di eventuale CTU;
pagina 2 di 6 d) solo in via del tutto subordinata rideterminare il quantum di eventuali canoni dovuti, sempre tenuto conto dei lavori eseguiti, dei pagamenti effettuati e del contributo integrativo versato dal CSS di Ovada e taciuto dall'odierno intimante e/o a quella ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di apposita CTU che sin da ora si richiede>>.
RITENUTO IN FATTO
Con contratto sottoscritto in data 13 febbraio 2020, registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate in data 15 febbraio 2020, al n.° 328 serie 3, Parte_1
unitamente alla coniuge , concedeva in locazione a e Controparte_4 Controparte_1
l'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero CP_2
12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U, al canone annuo di € 3.360,00, da corrispondersi in n.° 132 rate mensili anticipate dell'importo di € 270,00 caduna.
Nel corso della locazione, peraltro, il canone veniva rinegoziato in misura di € 150,00 mensili a decorrere dalla mensilità di giugno 2020 sino quella di aprile 2022.
Deduceva l'attore medesimo che, tuttavia, i conduttori si erano resi morosi nel versamento dei canoni decorrenti da febbraio a maggio 2020, nonché di quelli decorrenti da maggio 2021 ad aprile 2022.
Con atto di citazione per la relativa convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., era quindi ad intimare sfratto per morosità nei confronti Parte_1
di e Controparte_1 CP_2
All'udienza del 14 aprile 2023, all'uopo fissata per la convalida, gli intimati formulavano tuttavia opposizione.
Mutato il rito con coeva ordinanza, adottata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., demandato il tentativo di mediazione obbligatoria (che sortiva esito negativo), concessi i termini per il deposito di rispettive memorie integrative ed assunto l'interrogatorio formale della medesima parte attorea, all'udienza del 01 ottobre 2024 il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 6 Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito Tribunale di
Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono in parte fondate e, nei limiti che si vengono ad esporre, debbono pertanto essere accolte.
Ed invero, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e prodotto agli atti, e preso atto dell'ammissione di parte attorea in ordine alla riduzione del canone di locazione nel periodo intercorrente tra i mesi di febbraio a maggio 2020, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato l'asserita, dalla parte stessa, conclusione, con la proprietà, di accordi derogativi del proprio obbligo di pagamento in luogo dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile e/o comunque, di intervenuto pagamento dei canoni di locazione tramite contanti. Accordi e pagamenti che, ai sensi degli artt. 2721 e ss. c.c.,
e erano onerati di provare per iscritto, circostanza Controparte_1 CP_2 nella fattispecie tuttavia non inveratasi se non in ordine al versamento della somma di € 750,00 loro a tal fine erogata dal dell' (come da nota, versata agli Controparte_5 CP_6
atti, del 13 dicembre 2021).
E parimenti a fronte del citato contratto di locazione, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver altresì in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente ella in capo gravanti sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
Così come nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti (solo affidati ad una consulenza tecnica di parte, peraltro seguita ad evento alluvionale inveratosi in corso di locazione ed in alcun modo pertanto addebitabile a vizi propri dell'immobile di cui avrebbe dovuto rispondere parte locatrice ex artt. 1578 e 1581 c.c.) di parte locatrice medesima legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Dato pertanto atto che <nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si
pagina 4 di 6 accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, pure attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avvenimento si presenta differito ed incerto (Cass. 12.7.1996 n. 6329)>>, sempreché, ovviamente, <il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione alla esecuzione (Cass. 25.2.1999 n. 1642)>> (in termini, Cass. civ., Sez. II, n.° 4809/2000), come nella fattispecie oggetto del presente giudizio in relazione ai canoni di locazione maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare:
1) a conferma, per quanto occorre, dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. adottata in data 14 aprile
2023, la condanna di e all'immediato rilascio, in Controparte_1 CP_2 favore di laddove non già in corso di causa intervenuto, dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U.
2) la condanna degli stessi e tra loro in solido, Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore di della somma di € 6.450,00 (come computata a Parte_1 dedurre dal complessivo importo di € 7.200,00, comprensivo delle mensilità in corso di causa maturate, la somma di € 750,00 come sopra visto erogata dal Controparte_7
) oltre alle somme relative agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori
[...] maturati e maturandi, in ragione di € 270,00 mensili, fino al momento dell'effettivo rilascio ed oltre gli interessi maturati dalle singole scadenze al saldo altrettanto effettivo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie, ridotte in ragione del 50% circa, per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di attivazione della mediazione, studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza (il relativo giudizio non potendo nel suo complesso essere inficiato dal marginale riconoscimento, in capo ai soccombenti e per le ragioni di cui sopra, dell'importo di € 750,00).
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto, per inadempimento dei conduttori e Controparte_1 CP_2
il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada
[...]
delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U;
- condanna per gli effetti e per quanto di Controparte_1 CP_2 occorrenza a conferma dell'ordinanza di rilascio da questo Ufficio adottata in data 14 aprile 2023
e qualora non già intervenuto, all'immediato rilascio, in favore di libera Parte_1
da persone e/o cose, dell'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U;
- condanna e tra loro in solido, al pagamento, Controparte_1 CP_2 in favore di , della somma di € 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00) Parte_1
oltre alle somme relative agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori maturati e maturandi, in ragione di € 270,00 (duecentosettanta/00) mensili, fino al momento dell'effettivo rilascio dell'unità immobiliare stessa ed oltre gli interessi in misura legale maturati dalle singole scadenze al saldo altrettanto effettivo;
- condanna e tra loro in solido, al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite da nel presente giudizio affrontate che, in favore dello Parte_1 stesso, si liquidano in complessivi € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute e nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 145,50 (centoquarantacinque/50) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 01 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 01 ottobre 2024, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.° 1153/2023 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021) promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Mazzarello, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), come rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Luna Mettini, del Foro di Alessandria, e Gianmariano La Cava, del Foro di Cosenza
E
(c.f. ), come rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._3
Avv.ti Luna Mettini, del Foro di Alessandria, e Gianmariano La Cava, del Foro di Cosenza
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 12 settembre 2024 ed a verbale d'udienza 01 ottobre 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria,
pagina 1 di 6 - accertata la persistenza della morosità di parte conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione, convalidare lo sfratto per morosità come sopra intimato, ordinando ai convenuti SI.ri
, nata a [...], in data [...] e , Controparte_1 CP_2
nato a [...], in data [...], entrambi residenti in [...], strada Ghiaie n.
12, di rilasciare immediatamente libera da persone e cose l'unità immobiliare ad uso abitativo, e precisamente appartamento sito in Ovada (AL), strada Ghiaie n. 12, posto al piano terreno, composto da ingresso – corridoio, cucina, due camere da letto, bagno e locale caldaia, censito al catasto Fabbricati del Comune di Ovada (AL) al fg. 12, part. 298, sub. 8, cat. A/3, cl. U, vani 5,
r.c. euro 335,70, fissando altresì la data dell'esecuzione.
- condannare i SI.ri , nata a Novi Ligure (AL), in [...] 17 Controparte_1
settembre 1993 e , nato a [...], in data [...], entrambi CP_2
residenti in [...], strada Ghiaie n. 12, al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 7.200,00, oltre agli interessi maturati dalle singole scadenze al saldo, oltre agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori maturati e maturandi fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile.
- condannare parte resistente, vista l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, al pagamento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
Con il favore delle spese e competenze di causa, anche relative alla fase sommaria, nonché della procedura di mediazione>>.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 30 settembre 2024 ed a verbale d'udienza 01 ottobre 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l' respinta ogni avversa conclusione, eccezione e deduzione, CP_3
Nel merito
a) rigettare la domanda dell'intimante;
b) rigettare l'ingiunzione per il pagamento dei canoni in quanto non dovuti poiché totalmente compensati dai lavori strutturali eseguiti dagli intimati;
c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare dovuta dal SI. , nei Parte_1 confronti degli istanti, la somma di denaro equivalente al totale dei lavori eseguiti e pari ad €
12.717,48, dei pagamenti effettuati e del contributo integrativo versato dal CSS di Ovada e taciuto dall'odierno intimante e/o a quella ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di eventuale CTU;
pagina 2 di 6 d) solo in via del tutto subordinata rideterminare il quantum di eventuali canoni dovuti, sempre tenuto conto dei lavori eseguiti, dei pagamenti effettuati e del contributo integrativo versato dal CSS di Ovada e taciuto dall'odierno intimante e/o a quella ulteriore somma che verrà determinata in corso di causa a seguito di apposita CTU che sin da ora si richiede>>.
RITENUTO IN FATTO
Con contratto sottoscritto in data 13 febbraio 2020, registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate in data 15 febbraio 2020, al n.° 328 serie 3, Parte_1
unitamente alla coniuge , concedeva in locazione a e Controparte_4 Controparte_1
l'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero CP_2
12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U, al canone annuo di € 3.360,00, da corrispondersi in n.° 132 rate mensili anticipate dell'importo di € 270,00 caduna.
Nel corso della locazione, peraltro, il canone veniva rinegoziato in misura di € 150,00 mensili a decorrere dalla mensilità di giugno 2020 sino quella di aprile 2022.
Deduceva l'attore medesimo che, tuttavia, i conduttori si erano resi morosi nel versamento dei canoni decorrenti da febbraio a maggio 2020, nonché di quelli decorrenti da maggio 2021 ad aprile 2022.
Con atto di citazione per la relativa convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., era quindi ad intimare sfratto per morosità nei confronti Parte_1
di e Controparte_1 CP_2
All'udienza del 14 aprile 2023, all'uopo fissata per la convalida, gli intimati formulavano tuttavia opposizione.
Mutato il rito con coeva ordinanza, adottata ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., demandato il tentativo di mediazione obbligatoria (che sortiva esito negativo), concessi i termini per il deposito di rispettive memorie integrative ed assunto l'interrogatorio formale della medesima parte attorea, all'udienza del 01 ottobre 2024 il processo perveniva quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 3 di 6 Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito Tribunale di
Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono in parte fondate e, nei limiti che si vengono ad esporre, debbono pertanto essere accolte.
Ed invero, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e prodotto agli atti, e preso atto dell'ammissione di parte attorea in ordine alla riduzione del canone di locazione nel periodo intercorrente tra i mesi di febbraio a maggio 2020, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato l'asserita, dalla parte stessa, conclusione, con la proprietà, di accordi derogativi del proprio obbligo di pagamento in luogo dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile e/o comunque, di intervenuto pagamento dei canoni di locazione tramite contanti. Accordi e pagamenti che, ai sensi degli artt. 2721 e ss. c.c.,
e erano onerati di provare per iscritto, circostanza Controparte_1 CP_2 nella fattispecie tuttavia non inveratasi se non in ordine al versamento della somma di € 750,00 loro a tal fine erogata dal dell' (come da nota, versata agli Controparte_5 CP_6
atti, del 13 dicembre 2021).
E parimenti a fronte del citato contratto di locazione, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver altresì in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente ella in capo gravanti sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
Così come nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti (solo affidati ad una consulenza tecnica di parte, peraltro seguita ad evento alluvionale inveratosi in corso di locazione ed in alcun modo pertanto addebitabile a vizi propri dell'immobile di cui avrebbe dovuto rispondere parte locatrice ex artt. 1578 e 1581 c.c.) di parte locatrice medesima legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Dato pertanto atto che <nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si
pagina 4 di 6 accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, pure attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avvenimento si presenta differito ed incerto (Cass. 12.7.1996 n. 6329)>>, sempreché, ovviamente, <il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione alla esecuzione (Cass. 25.2.1999 n. 1642)>> (in termini, Cass. civ., Sez. II, n.° 4809/2000), come nella fattispecie oggetto del presente giudizio in relazione ai canoni di locazione maturati e maturandi sino all'effettivo rilascio dell'immobile, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare:
1) a conferma, per quanto occorre, dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. adottata in data 14 aprile
2023, la condanna di e all'immediato rilascio, in Controparte_1 CP_2 favore di laddove non già in corso di causa intervenuto, dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U.
2) la condanna degli stessi e tra loro in solido, Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore di della somma di € 6.450,00 (come computata a Parte_1 dedurre dal complessivo importo di € 7.200,00, comprensivo delle mensilità in corso di causa maturate, la somma di € 750,00 come sopra visto erogata dal Controparte_7
) oltre alle somme relative agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori
[...] maturati e maturandi, in ragione di € 270,00 mensili, fino al momento dell'effettivo rilascio ed oltre gli interessi maturati dalle singole scadenze al saldo altrettanto effettivo.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al DM
n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie, ridotte in ragione del 50% circa, per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e per le fasi di giudizio effettivamente occorse di attivazione della mediazione, studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza (il relativo giudizio non potendo nel suo complesso essere inficiato dal marginale riconoscimento, in capo ai soccombenti e per le ragioni di cui sopra, dell'importo di € 750,00).
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto, per inadempimento dei conduttori e Controparte_1 CP_2
il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada
[...]
delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U;
- condanna per gli effetti e per quanto di Controparte_1 CP_2 occorrenza a conferma dell'ordinanza di rilascio da questo Ufficio adottata in data 14 aprile 2023
e qualora non già intervenuto, all'immediato rilascio, in favore di libera Parte_1
da persone e/o cose, dell'unità immobiliare sita in Ovada (AL), Strada delle Ghiaie, civico numero 12, posta al piano terreno e composta da ingresso, corridoio, cucina, due camere, bagno e locale caldaia, censita al N.C.E.U. del Comune di Ovada al foglio 12, particella 298, subalterno 8, categoria A/3, classe U;
- condanna e tra loro in solido, al pagamento, Controparte_1 CP_2 in favore di , della somma di € 6.450,00 (seimilaquattrocentocinquanta/00) Parte_1
oltre alle somme relative agli ulteriori canoni di locazione ed oneri accessori maturati e maturandi, in ragione di € 270,00 (duecentosettanta/00) mensili, fino al momento dell'effettivo rilascio dell'unità immobiliare stessa ed oltre gli interessi in misura legale maturati dalle singole scadenze al saldo altrettanto effettivo;
- condanna e tra loro in solido, al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese di lite da nel presente giudizio affrontate che, in favore dello Parte_1 stesso, si liquidano in complessivi € 2.600,00 (duemilaseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute e nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 145,50 (centoquarantacinque/50) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 01 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 6 di 6