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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1976/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. UI NT Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC CC FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.11.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lima, Guglielmo Lima e Gianluca Lima;
appellante contro
C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Mestre, Via Terraglio, n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Romei; appellata
Oggetto: “B (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”; appello avverso la sentenza
1 n. 1683/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 3.10.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 237/2019 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di
Venezia, Prima Sezione Civile, n. 2524/2022, pubblicata il 3.10.2023:
1. Accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni rilasciate il 18 marzo 2005 ed il 27 novembre 2006, dalla sig.ra alla , e, per l'effetto, dichiarata Parte_1 Controparte_1
la decadenza della banca opposta dai diritti derivanti dalle predette fideiussioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., rigettare la domanda di pagamento formulata da nei Controparte_1
confronti dell'appellante;
2. Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”;
- per parte appellata:
“I) in via preliminare, accertare e dichiarare ex artt. 100 c.p.c. e 348bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per carenza di interesse ad agire e per Parte_1
manifesta infondatezza e, comunque, accertare e dichiarare la novità e, quindi, l'inammissibilità del terzo motivo di appello. Il tutto per le ragioni di cui in narrativa;
II) nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
in uno con tutte le domande e le doglianze ivi avanzate, in quanto assolutamente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., la Parte_2 Parte_2
e convenivano in giudizio la proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2786/2018, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Venezia, con il quale era stato loro ingiunto in solido (in qualità, rispettivamente, di debitore principale, di socio accomandatario del debitore principale nonché fideiussore, e di fideiussore) il pagamento della somma di € 68.962,28, oltre interessi e spese, in relazione ad un debito insorto da due rapporti di factoring regolati in conto corrente, quest'ultimo garantito da due fideiussioni, rilasciate il
18.3.2005 e il 27.11.2006 da socio accomandatario della debitrice principale, e Parte_2
da socia accomandante. In particolare, gli opponenti formulavano plurime Parte_1
eccezioni relative all'istanza d'ingiunzione e al rapporto di conto corrente (indeterminatezza della domanda, nullità per mancanza di prova scritta, applicazione di tassi, spese e commissioni non pattuiti e omessa prova del credito) ed eccepivano la nullità, integrale o comunque parziale, delle fideiussioni sopra richiamate in quanto conformi allo “Schema Abi 2003” poiché contenenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. censurate nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con conseguente decadenza della banca nei confronti dei fideiussori (posto che l'iniziativa giudiziale contro il debitore principale era stata intrapresa a distanza di circa tre anni dalla risoluzione dei rapporti).
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava le avverse deduzioni, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, esperita c.t.u. contabile, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1683/2023 pubblicata in data 3.10.2023, il Tribunale di Venezia, Prima Sezione civile, accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
3 condannava (quale debitore principale), Controparte_2
(quale socio accomandatario e fideiussore), nonché (quale Parte_2 Parte_1
fideiussore) al pagamento della somma di € 37.362,63, oltre interessi, in favore di CP_1
compensando le spese di lite per la metà e ponendo a carico dell'opposta l'altra metà.
[...]
In particolare, quanto all'eccezione di nullità sollevata in merito alle fideiussioni, il Giudice di prime cure: a) rappresentava la sostanziale coincidenza fra le clausole contenute nei contratti di fideiussione in esame e quelle di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute nello schema ABI 2003, censurate dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia; b) richiamava il panorama normativo e giurisprudenziale in tema di fideiussioni omnibus stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali vietate ai sensi dell'art. 2 Legge 287/1990 “a monte”, aderendo alla tesi della nullità parziale delle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale in assenza di prova, con onere a carico degli opponenti, circa l'essenzialità della parte colpita dalla patologia;
c) evidenziava la validità della clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”, con rinuncia da parte del debitore ad opporre qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale (prevista dall'art. 7 dello schema ABI e riprodotta in termini analoghi dall'art. 6 dei contratti in esame), poiché non oggetto di censure da parte della Banca
d'Italia; d) rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., stante la tempestività della richiesta di pagamento rivolta al debitore principale e ai garanti, ancorchè formulata in via stragiudiziale (citando l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., Sez. III Civ., 26 settembre 2017, n. 22346, secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia e di clausola di pagamento “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio al termine di cui all'art. 1957 comma
1 c.c. dev'essere inteso nel senso che la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale è di per sé idonea ad evitare la decadenza, senza che sia necessario intraprendere un'azione giudiziaria).
4 ***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la sola Parte_1
Col primo motivo di gravame, ella lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1370 c.c. per aver erroneamente interpretato, e quindi qualificato, i contratti stipulati dall'appellante come contratti autonomi di garanzia anziché come fideiussioni, sulla base della mera presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” (di per sé non risolutiva a questi fini, come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010), senza considerare l'interpretazione complessiva delle clausole, il contegno processuale della stessa appellata (che nel giudizio di primo grado, quantomeno fino al deposito della comparsa conclusionale, aveva qualificato i rapporti in esame come fideiussioni e non aveva mai dedotto di aver rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.), né il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. (atteso che i contratti erano stati redatti in via unilaterale dalla banca predisponente). Secondo l'appellante, la qualificazione dei rapporti come fideiussioni (anziché come garanzie autonome), unitamente all'accertamento della nullità parziale della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e all'assenza di una tempestiva domanda giudiziale di pagamento, comporterebbe la decadenza prevista dal medesimo art. 1957 c.c., con conseguente infondatezza della pretesa avanzata dall'appellata nei confronti del fideiussore.
Col secondo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1
degli artt. 1362, 1363, 1370 c.c. per aver erroneamente interpretato, e quindi qualificato, la clausola di pagamento “a prima richiesta” (contenuta nell'art. 6 dei contratti sottoscritti dall'appellante) come derogatoria o parzialmente derogatoria dell'art. 1957 c.c. in ragione: a) dell'impossibilità di estendere al caso concreto il principio giurisprudenziale richiamato dal
Tribunale (Cass., Sez. III Civ., 26 settembre 2017, n. 22346), perché riferito esclusivamente alla
5 garanzia autonoma;
b) della formulazione letterale dell'art. 6 dei contratti (che deroga espressamente al solo art. 1945 c.c., senza menzionare l'art. 1957 c.c.); c) della differente formulazione letterale dell'art. 11 dei medesimi contratti (il quale, diversamente, deroga in modo pieno ed espresso ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.). Anche con riferimento a questo motivo di gravame, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'accoglimento della doglianza comporterebbe la declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e, quindi, l'estinzione delle fideiussioni per intempestiva proposizione delle istanze creditorie nei confronti del fideiussore.
Col terzo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., poiché la sentenza di primo grado si sarebbe limitata a valutare la tempestività della domanda di pagamento (e la sufficienza dell'iniziativa stragiudiziale), senza esaminare il profilo della diligente continuazione di tale istanza, pure richiesto dalla norma richiamata al fine della conservazione della ragione creditoria: il Tribunale non avrebbe considerato che, dopo la richiesta di pagamento inoltrata al debitore principale e all'appellante il 19.3.2013, la successiva richiesta di pagamento era intervenuta solo il 29.10.2018, con la notifica del decreto monitorio poi opposto. Questa condotta, contraria a buona fede, avrebbe fatto sorgere nell'appellante un legittimo affidamento circa l'estinzione della propria posizione di fideiussore.
Costituendosi, la parte appellata, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sia nella sua interezza per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in quanto la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia del rapporto intercorso con l'appellante non inciderebbe sull'idoneità della richiesta stragiudiziale di pagamento a paralizzare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., predicabile anche per la fideiussione) e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., sia con specifico riferimento al terzo motivo di
6 gravame (in quanto “motivo nuovo”, poiché riferito a circostanze allegate per la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale del 15.5.23). Nel merito, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 9.2.2024 l'intestata Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 9.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante, sul presupposto per la prima volta dedotto della propria qualità di consumatore, ha invocato la nullità della clausola contenuta all'art. 6 dei contratti in esame (di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”) anche ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons., evidenziando come tale eccezione sia tempestiva ancorché sollevata in appello. In sede di memoria di replica l'appellante ha allegato le circostanze dalle quali si desumerebbe la sua qualifica di consumatore (“avendo prestato la fideiussione al di fuori della propria attività professionale. La sig.ra infatti, non ha mai svolto alcuna Parte_1
attività professionale, imprenditoriale, gestionale o di mera collaborazione in favore della società garantita, avendo sottoscritto la fideiussione solo per aiutare il fratello unico Parte_2
gestore della società a procurarsi credito utile alla Parte_2
(ritenuta) più agile gestione dell'ente”).
In memoria di replica l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività della censura di nullità della clausola per violazione della normativa consumeristica (in quanto mai fatta valere, né in primo grado, né nelle precedenti fasi del giudizio di appello) e, comunque, la sua genericità
e infondatezza (in ragione della carenza di prova in ordine al carattere vessatorio della clausola
7 in esame e, in ogni caso, della qualità di consumatore, essendo la il socio accomandante Pt_1
della società debitrice principale).
***
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello.
L'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello nella sua interezza, per carenza di interesse d'agire ex art. 100 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., è priva di fondamento sotto entrambi i profili e deve, quindi, essere rigettata.
Quanto alla prima censura, secondo l'appellata il difetto di interesse ad impugnare (quale specificazione del più generale interesse ad agire) deriverebbe dalla circostanza che la qualificazione dei rapporti in esame come contratti autonomi di garanzia, secondo quanto statuito dal Giudice di prime cure, o come fideiussioni, nella ricostruzione dell'appellante, non comporterebbe una soluzione diversa sotto il profilo dell'idoneità della richiesta stragiudiziale di pagamento ad impedire il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In altre parole, secondo l'appellata, anche ove la diversa qualificazione venisse accolta dalla Corte d'Appello, questo non implicherebbe, comunque, un esito diverso da quanto statuito in primo grado.
Senonché, la questione della sufficienza dell'iniziativa stragiudiziale a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (ormai pacifica per l'ipotesi di contratto autonomo di garanzia) anche nel caso di fideiussione contenente clausola di pagamento “a prima richiesta” è oggetto di pronunce difformi: l'assenza di un orientamento consolidato nel senso auspicato dall'appellata rende sussistente il concreto interesse ad agire e, quindi, ad impugnare in capo all'appellante.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla seconda censura (manifesta infondatezza), non potendosi escludere, a priori e prima della trattazione, una probabilità di accoglimento dell'appello; la questione è in ogni caso superata, essendo la causa pervenuta alla
8 fase decisionale.
Primo motivo d'appello: la qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi fra le parti e la sufficienza/insufficienza della richiesta stragiudiziale di pagamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Il primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui i rapporti giuridici intercorsi fra le parti vi sarebbero qualificati come contratti autonomi di garanzia, anziché come fideiussioni, con la conseguenza di ritenere sufficiente ai fini dell'art. 1957 c.c. una richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata dal creditore al debitore principale e ai garanti.
Orbene il Tribunale, nell'analizzare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in quanto riproducenti lo schema ABI 2003, oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, ha così statuito: “Le fideiussioni in esame sono state concluse in un momento successivo al periodo preso in esame dalla banca d'Italia e presentano un articolato che, pur non coincidendo pienamente con lo schema ABI, presenta clausole che ne ricalcano sostanzialmente lo schema. Ad esempio, per quanto qui di interesse,
l'art. 6 dello schema ABI (allegato dalla stessa parte opponente) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, mentre l'art. 11 della fideiussione de quo prevede, in modo del tutto analogo: “I diritti a Voi derivati dalla presente fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni Vostro credito verso il debitore, senza che Voi siate tenuti ad escutere il debitore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Può quindi presumersi che, nonostante il provvedimento della
9 Banca d'Italia, sia proseguita, di fatto l'intesa anticoncorrenziale attraverso la mera riformulazione del testo delle fideiussioni anche rispetto alle pattuizioni stigmatizzate in quella sede”. Alla luce di ciò, il giudice di primo grado ha affermato la nullità parziale dei relativi contratti, in assenza di prova circa l'essenzialità delle clausole censurate nell'economia complessiva dei due negozi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 30 dicembre 2021, n. 41994.
Con specifico riferimento al punto 6 dei contratti in esame, il Tribunale ha osservato: “Ciò premesso, sull'assunto della nullità della fideiussione, gli odierni attori hanno sollevato eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. essendo l'iniziativa giudiziaria contro il debitore principale intrapresa a distanza di circa tre anni dalla risoluzione dei rapporti. Va, peraltro, evidenziato come la decisione della Banca d'Italia non abbia sollevato obiezioni in ordine alla previsione di cui all'art. 7 laddove si prevede il pagamento “a prima richiesta”, con rinuncia da parte del debitore ad opporre qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale. E tale clausola è analoga se non identica a quella di cui al punto 6 delle fideiussioni de quo. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non
10 potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017). E, nella fattispecie in esame, posto che la richiesta di pagamento è stata rivolta simultaneamente contro il debitore principale
e contro i garanti, la banca non è incorsa in decadenza alcuna”.
Ebbene secondo l'appellante il richiamo giurisprudenziale contenuto in questa parte di motivazione (Cass. Sez. III civ., 26 settembre 2017, n. 22346) riferito ad una fattispecie di garanzia autonoma implicherebbe, di per sé, che il Giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato i rapporti in esame in tal senso.
La doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, la motivazione della sentenza di primo grado non consente in realtà di ritenere che il Tribunale abbia operato una qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi fra l'appellante e l'appellata in termini di contratto autonomo di garanzia: il giudice ha identificato più volte i rapporti come “fideiussioni” (cfr. pp. 11 e 12) e ha citato l'istituto della garanzia autonoma solo nel richiamo di giurisprudenza censurato dall'appellante. È semmai verosimile che, senza mettere in discussione la qualificazione dei rapporti come fideiussioni, abbia considerato il sopra richiamato principio giurisprudenziale valido anche nel caso di contratto di fideiussione, ove contenente una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei rapporti per cui è causa (come fideiussioni o come contratti autonomi di garanzia, questione che investe il complesso tema del rapporto fra queste due figure negoziali specie in presenza di una clausola del tenore di quella riportata all'art. 6 delle “fideiussioni” in esame: “In deroga all'art. 1945 cod. civ. noi [garanti] rinunciamo ad opporVi qualsivoglia eccezione che spetterebbe al debitore principale e, pertanto, ci impegniamo a pagarvi immediatamente, a semplice richiesta, ed anche in caso di opposizione
11 del debitore principale, quanto dovutoVi per capitale, interessi, spese, danni ed accessori così come specificato sub 1)”, deve in ogni caso essere confermata la soluzione adottata dal Tribunale.
Sul punto, pur dato atto che sussiste contrasto di orientamenti circa la sufficienza (pacifica per l'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come affermato dal precedente di legittimità sopra richiamato e recentemente ribadito da Cass. Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179) nel caso di fideiussione contenente clausola di pagamento “a prima richiesta” dell'iniziativa stragiudiziale al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., questa Corte condivide la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio
2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato che, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da
Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n.
30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le
12 parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)” (v., in motivazione, Cass. Sez. III civ, 13 gennaio 2025, n. 835; più di recente, lo stesso orientamento è stato ribadito anche da Cass. Sez. III civ., 13 aprile 2025, n. 9680; nella giurisprudenza di merito, v. C. App. Milano, 24 gennaio 2023 n. 220).
Si ritiene in tal senso che la ratio decidendi che sorregge la menzionata affermazione per la garanzia autonoma (e cioè l'inesigibilità di un'istanza giudiziaria per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., a fronte dell'inclusione di una clausola di pagamento “a prima richiesta”) sia perfettamente valida anche nell'ipotesi in cui la medesima clausola sia inserita in un contratto di fideiussione, posto che la garanzia autonoma e la fideiussione contenenti una clausola di pagamento “a prima richiesta” si caratterizzano entrambe per la soddisfazione di un interesse concreto omogeneo, quantomeno dal lato del creditore. In altri termini, nella garanzia autonoma il creditore può contare sul fatto che, al netto dell'exceptio doli generalis, il garante non potrà opporgli alcuna delle eccezioni opponibili dal debitore principale;
nella fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può contare sul fatto che, nell'immediato, il garante pagherà senza poter formulare alcuna delle eccezioni opponibili dal debitore principale, ferma restando la possibilità di farle valere in un secondo momento (secondo il meccanismo del c.d.
13 “solve et repete”). Al netto di questa distinzione (che si risolve in una soddisfazione del creditore piena e definitiva, nel primo caso, e piena ma potenzialmente provvisoria, nel secondo caso), sia con la garanzia autonoma sia con la fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta” il creditore può fare affidamento sulla possibilità di ottenere una “pronta” soddisfazione in virtù del coinvolgimento del garante (autonomo o fideiussore), pronta soddisfazione che verrebbe contraddittoriamente meno nel caso in cui si ritenesse necessaria l'instaurazione di un'azione giudiziale (fisiologicamente più gravosa di una semplice richiesta di pagamento inoltrata in forma stragiudiziale). Ne consegue che, proprio a fronte dell'interesse omogeneo sopra descritto,
l'eventuale soluzione differenziata a seconda che si tratti di garanzia autonoma (per cui sarebbe sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale) o di fideiussione con clausola di pagamento
“a prima richiesta” (per cui sarebbe richiesta la richiesta giudiziale di pagamento) risulterebbe ingiustificata.
Si conferma pertanto la soluzione interpretativa adottata dal primo Giudice, secondo cui l'istanza inoltrata in via stragiudiziale (nel caso di specie, pacificamente nel termine semestrale) ha impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rendendo operativa la garanzia prestata dall'appellante a copertura delle obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della creditrice appellata.
Secondo motivo d'appello: l'interpretazione della clausola prevista dall'art. 6 dei contratti stipulati dall'appellante.
È infondato anche il secondo motivo d'appello, col quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha inteso la clausola di pagamento “a prima richiesta”, prevista dall'art. 6 dei contratti di fideiussione, come derogatoria o parzialmente derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Il fatto che la clausola prevista dall'art. 6 dei contratti di fideiussione (“in deroga all'art. 1945
14 cod. civ., noi rinunciamo ad opporVi qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale,
e, pertanto, ci impegnano a pagarVI immediatamente, a semplice Vostra richiesta, ed anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutoVi per capitale, interessi, spese, danni ed accessori così come specificato sub 1”) non menzioni – quale oggetto di deroga - l'art. 1957
c.c., menzionato invece nell'art. 11 dei medesimi contratti ( “i diritti a Voi derivati dalla presente fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni Vostro credito verso il debitore, senza che Voi siate tenuti ad escutere il debitore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) non è affatto decisivo ai fini dell'interpretazione della prima delle clausole richiamate e della tempestività (o intempestività) della richiesta di pagamento: come si è osservato, la clausola di pagamento “a prima richiesta”
(“a semplice Vostra richiesta”), espressamente contenuta nell'art. 6 abilita il creditore ad interrompere il termine di decadenza anche con iniziativa meramente stragiudiziale.
Terzo motivo d'appello: l'omessa valutazione della mancata diligente continuazione delle istanze di pagamento da parte del creditore.
Il terzo motivo di gravame è volto a censurare l'omessa valutazione della - in tesi mancata - diligente continuazione delle istanze di pagamento da parte del creditore (secondo il paradigma previsto dall'art. 1957, comma 1, seconda parte, c.c.).
Si deve preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità di questo motivo d'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. (c.d. divieto di nova in appello), posto che la decadenza ex art. 1957 c.c. è stata eccepita dagli opponenti e la doglianza dell'appellante riferita alla previsione di cui alla seconda parte del primo comma del medesimo articolo è basata su fatti storici comunque risultanti dagli atti del primo grado di giudizio, essendo ivi stato allegato, e non specificamente contestato, che tra la richiesta stragiudiziale e l'istanza d'ingiunzione il creditore non ha posto in
15 essere altre iniziative.
Il motivo è, però, infondato nel merito, condividendo la Corte il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di insufficienza della mera condotta inerte del debitore a far sorgere nel creditore un affidamento legittimo sull'estinzione dell'obbligazione: “se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (Cass. Sez. III civ., 7 febbraio 2025, n.
3172).
Questo principio, espressamente dettato per il caso di debitore principale può essere esteso anche all'ipotesi di debitore “secondario” (garante o fideiussore), alla luce della sovrapponibilità delle posizioni nell'ottica del creditore, a favore del quale è evidentemente posto tale principio.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base della formulazione dell'art. 1957 c.c., che sembrerebbe dar rilevanza ad un fatto ulteriore (la diligente continuazione delle istanze) non considerato dalla disciplina generale delle obbligazioni. Ed invero, il riferimento alla continuazione delle istanze non va inteso in senso isolato, bensì unitamente alla proposizione delle stesse: è necessario non abbandonare immotivatamente istanze di pagamento
16 tempestivamente coltivate. Nella specie, inoltrata la richiesta stragiudiziale, la banca ha in seguito, persistendo l'inadempimento, agito giudizialmente, senza che sia stato neppure allegato che nel tempo trascorso tra l'una e l'altra iniziativa siano mutate le situazioni dei creditori e dunque le prospettive di soddisfacimento del creditore nonché di regresso per il garante in caso di pagamento.
In conclusione, correttamente il Giudice di primo grado ha valutato tempestiva la richiesta stragiudiziale di pagamento e, in assenza di indici evidenti di abbandono dell'iniziativa creditoria, ha escluso la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La censura di nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta” per contrarietà con la normativa a tutela del consumatore.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha introdotto la censura di nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nell'art. 6 dei contratti dalla stessa sottoscritti per violazione della normativa a tutela del consumatore (ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons.), allegando di rivestire tale qualifica nell'ambito dei rapporti oggetto del giudizio.
Si deve anzitutto escludere che la censura sia inammissibile per il fatto di essere stata introdotta solo nella fase decisionale del giudizio d'appello, poiché, a prescindere dalla formulazione di una relativa domanda o eccezione di parte e della sua tempestività, la nullità, ancorché di protezione,
è sempre rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (come affermato da Cass. Sez.
Un. Civ., 12 dicembre 2014, n. 26242, richiamata dalla più recente Cass. Sez. I civ., 22 giugno
2022, n. 20170) e, perfino, oltre il giudicato (CGUE 17 maggio 2022 cause riunite C- 693/19 e
C-831/19; Cass. Sez. Un. Civ., 6 aprile 2023, n. 9479).
Nel merito, l'eccezione di nullità è tuttavia infondata, posto che non risulta affatto acquisita la qualifica di consumatore in capo all'appellante (come definita dall'art. 3 comma 1 letta a) D.lgs.
17 6 settembre 2005, n. 206, anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale).
Nell'ipotesi di obbligazione principale assunta da un professionista, è stata - come noto - abbandonata la c.d. “teoria del professionista di rimbalzo” o “teoria del garante di riflesso” (come precisato da Cass. Sez. Un. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5868), e si è affermato, in linea generale, che la posizione da considerare per verificare se sussista la qualità di consumatore (e, quindi, la posizione tipicamente squilibrata che giustifica l'applicazione della normativa protezionistica di favore) è esclusivamente quella del fideiussore, a nulla rilevando lo status soggettivo del debitore garantito (in questo senso, v. CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15; Cass. Sez. VI-1, civ.,
16 gennaio 2020, n. 742; Cass. Sez. VI-1civ., 24 gennaio 2020, n. 1666).
Come osservato dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale,
o se abbia agito per scopi di natura privata” (CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, richiamata da Cass. Sez. Un. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5868).
In applicazione di tali principi generali, a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter escludere la qualità di consumatore in capo al fideiussore: a) che abbia un'interessenza nell'attività per ragioni di familiarità (rapporto di coniugio) e che abbia già svolto attività imprenditoriali in una società poi incorporata nella società garantita, anche in assenza di una partecipazione societaria in quest'ultima (Cass. Sez. III civ., 2 settembre 2024, n. 23533); b) che sia titolare di una partecipazione societaria minimale (5%) ma che abbia, in concreto, svolto attività di impresa nella società garantita (Cass. Sez. III civ., 2 settembre 2024, n. 23533); c) che
18 sia detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (Cass. Sez. III civ, 3 dicembre 2018, n. 32225).
Peraltro, anche nella giurisprudenza di merito si rinvengono precedenti applicazioni del principio sopra richiamato (cfr. Trib. Genova, sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 100, che ha escluso la qualifica di consumatore di un fideiussore socio della società garantita in ragione della sua partecipazione di maggioranza;
C. App. L'Aquila, 23 agosto 2025, n. 947, che ha escluso la qualifica di consumatore di quattro fideiussori soci, accomandanti e accomandatari, della società garantita in quanto titolari di quattro partecipazioni paritarie e, quindi, ciascuno del 25%).
Fatte queste premesse, gli elementi acquisiti nel caso di specie inducono ad escludere che l'appellante sia qualificabile quale consumatore.
In primo luogo, assume rilevanza la circostanza che l'appellante, pur non rivestendo la qualità di amministratore, è titolare del 50% delle quote sociali della società garantita e dal 1994 è socio accomandante a tempo indeterminato (cfr. visura Cerved aggiornata al 19.10.2018 prodotta dall'appellata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo come doc. 1.8). Questa misura, pari all'esatta metà delle quote, sebbene non possa dirsi maggioritaria, assume sicuramente quei connotati di “non trascurabilità” richiesti dalla giurisprudenza, trattandosi di partecipazione di fatto determinante nella vita della società garantita, attesa la presenza di due soli soci con partecipazione paritaria, l'accomandante e l'accomandatario.
In questa prospettiva, in secondo luogo, assume importanza l'ulteriore circostanza per cui l'appellante abbia rilasciato più volte (almeno due, da quanto risulta dal presente giudizio), al pari del socio accomandatario, fideiussioni omnibus in favore della società garantita di cui è socia, contribuendo al positivo ricorso al credito da parte della stessa società e al conseguente
19 potenziale aumento dei ricavi (come, peraltro, dedotto dalla stessa appellante nella propria memoria di replica che, per giustificare la propria qualifica di consumatore, ha rappresentato di aver aiutato il fratello “a procurarsi credito utile alla (ritenuta) più agile gestione dell'ente”; memoria di replica, pag. 4).
Ne consegue che l'eccezione sopravvenuta, quand'anche ammissibilmente ritenuta quale sollecitazione all'esercizio da parte del giudice di un potere officioso, si appalesa infondata.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellata seguono la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1683/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso CP_1
20 professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC CC FO UI NT
21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1976/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. UI NT Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC CC FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 7.11.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Lima, Guglielmo Lima e Gianluca Lima;
appellante contro
C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Mestre, Via Terraglio, n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Romei; appellata
Oggetto: “B (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)”; appello avverso la sentenza
1 n. 1683/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 3.10.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 237/2019 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale di
Venezia, Prima Sezione Civile, n. 2524/2022, pubblicata il 3.10.2023:
1. Accertare e dichiarare l'estinzione delle fideiussioni rilasciate il 18 marzo 2005 ed il 27 novembre 2006, dalla sig.ra alla , e, per l'effetto, dichiarata Parte_1 Controparte_1
la decadenza della banca opposta dai diritti derivanti dalle predette fideiussioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c., rigettare la domanda di pagamento formulata da nei Controparte_1
confronti dell'appellante;
2. Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”;
- per parte appellata:
“I) in via preliminare, accertare e dichiarare ex artt. 100 c.p.c. e 348bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per carenza di interesse ad agire e per Parte_1
manifesta infondatezza e, comunque, accertare e dichiarare la novità e, quindi, l'inammissibilità del terzo motivo di appello. Il tutto per le ragioni di cui in narrativa;
II) nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
in uno con tutte le domande e le doglianze ivi avanzate, in quanto assolutamente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
III) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., la Parte_2 Parte_2
e convenivano in giudizio la proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2786/2018, emesso nei loro confronti dal Tribunale di Venezia, con il quale era stato loro ingiunto in solido (in qualità, rispettivamente, di debitore principale, di socio accomandatario del debitore principale nonché fideiussore, e di fideiussore) il pagamento della somma di € 68.962,28, oltre interessi e spese, in relazione ad un debito insorto da due rapporti di factoring regolati in conto corrente, quest'ultimo garantito da due fideiussioni, rilasciate il
18.3.2005 e il 27.11.2006 da socio accomandatario della debitrice principale, e Parte_2
da socia accomandante. In particolare, gli opponenti formulavano plurime Parte_1
eccezioni relative all'istanza d'ingiunzione e al rapporto di conto corrente (indeterminatezza della domanda, nullità per mancanza di prova scritta, applicazione di tassi, spese e commissioni non pattuiti e omessa prova del credito) ed eccepivano la nullità, integrale o comunque parziale, delle fideiussioni sopra richiamate in quanto conformi allo “Schema Abi 2003” poiché contenenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. censurate nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, con conseguente decadenza della banca nei confronti dei fideiussori (posto che l'iniziativa giudiziale contro il debitore principale era stata intrapresa a distanza di circa tre anni dalla risoluzione dei rapporti).
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava le avverse deduzioni, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, esperita c.t.u. contabile, tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1683/2023 pubblicata in data 3.10.2023, il Tribunale di Venezia, Prima Sezione civile, accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
3 condannava (quale debitore principale), Controparte_2
(quale socio accomandatario e fideiussore), nonché (quale Parte_2 Parte_1
fideiussore) al pagamento della somma di € 37.362,63, oltre interessi, in favore di CP_1
compensando le spese di lite per la metà e ponendo a carico dell'opposta l'altra metà.
[...]
In particolare, quanto all'eccezione di nullità sollevata in merito alle fideiussioni, il Giudice di prime cure: a) rappresentava la sostanziale coincidenza fra le clausole contenute nei contratti di fideiussione in esame e quelle di “reviviscenza”, “sopravvivenza” e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute nello schema ABI 2003, censurate dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia; b) richiamava il panorama normativo e giurisprudenziale in tema di fideiussioni omnibus stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali vietate ai sensi dell'art. 2 Legge 287/1990 “a monte”, aderendo alla tesi della nullità parziale delle sole clausole riproduttive dello schema unilaterale in assenza di prova, con onere a carico degli opponenti, circa l'essenzialità della parte colpita dalla patologia;
c) evidenziava la validità della clausola che prevede il pagamento “a prima richiesta”, con rinuncia da parte del debitore ad opporre qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale (prevista dall'art. 7 dello schema ABI e riprodotta in termini analoghi dall'art. 6 dei contratti in esame), poiché non oggetto di censure da parte della Banca
d'Italia; d) rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., stante la tempestività della richiesta di pagamento rivolta al debitore principale e ai garanti, ancorchè formulata in via stragiudiziale (citando l'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., Sez. III Civ., 26 settembre 2017, n. 22346, secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia e di clausola di pagamento “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio al termine di cui all'art. 1957 comma
1 c.c. dev'essere inteso nel senso che la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale è di per sé idonea ad evitare la decadenza, senza che sia necessario intraprendere un'azione giudiziaria).
4 ***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la sola Parte_1
Col primo motivo di gravame, ella lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1370 c.c. per aver erroneamente interpretato, e quindi qualificato, i contratti stipulati dall'appellante come contratti autonomi di garanzia anziché come fideiussioni, sulla base della mera presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” (di per sé non risolutiva a questi fini, come confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010), senza considerare l'interpretazione complessiva delle clausole, il contegno processuale della stessa appellata (che nel giudizio di primo grado, quantomeno fino al deposito della comparsa conclusionale, aveva qualificato i rapporti in esame come fideiussioni e non aveva mai dedotto di aver rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.), né il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. (atteso che i contratti erano stati redatti in via unilaterale dalla banca predisponente). Secondo l'appellante, la qualificazione dei rapporti come fideiussioni (anziché come garanzie autonome), unitamente all'accertamento della nullità parziale della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e all'assenza di una tempestiva domanda giudiziale di pagamento, comporterebbe la decadenza prevista dal medesimo art. 1957 c.c., con conseguente infondatezza della pretesa avanzata dall'appellata nei confronti del fideiussore.
Col secondo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o falsa applicazione Parte_1
degli artt. 1362, 1363, 1370 c.c. per aver erroneamente interpretato, e quindi qualificato, la clausola di pagamento “a prima richiesta” (contenuta nell'art. 6 dei contratti sottoscritti dall'appellante) come derogatoria o parzialmente derogatoria dell'art. 1957 c.c. in ragione: a) dell'impossibilità di estendere al caso concreto il principio giurisprudenziale richiamato dal
Tribunale (Cass., Sez. III Civ., 26 settembre 2017, n. 22346), perché riferito esclusivamente alla
5 garanzia autonoma;
b) della formulazione letterale dell'art. 6 dei contratti (che deroga espressamente al solo art. 1945 c.c., senza menzionare l'art. 1957 c.c.); c) della differente formulazione letterale dell'art. 11 dei medesimi contratti (il quale, diversamente, deroga in modo pieno ed espresso ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.). Anche con riferimento a questo motivo di gravame, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'accoglimento della doglianza comporterebbe la declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e, quindi, l'estinzione delle fideiussioni per intempestiva proposizione delle istanze creditorie nei confronti del fideiussore.
Col terzo motivo di gravame, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., poiché la sentenza di primo grado si sarebbe limitata a valutare la tempestività della domanda di pagamento (e la sufficienza dell'iniziativa stragiudiziale), senza esaminare il profilo della diligente continuazione di tale istanza, pure richiesto dalla norma richiamata al fine della conservazione della ragione creditoria: il Tribunale non avrebbe considerato che, dopo la richiesta di pagamento inoltrata al debitore principale e all'appellante il 19.3.2013, la successiva richiesta di pagamento era intervenuta solo il 29.10.2018, con la notifica del decreto monitorio poi opposto. Questa condotta, contraria a buona fede, avrebbe fatto sorgere nell'appellante un legittimo affidamento circa l'estinzione della propria posizione di fideiussore.
Costituendosi, la parte appellata, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sia nella sua interezza per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in quanto la qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia del rapporto intercorso con l'appellante non inciderebbe sull'idoneità della richiesta stragiudiziale di pagamento a paralizzare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., predicabile anche per la fideiussione) e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., sia con specifico riferimento al terzo motivo di
6 gravame (in quanto “motivo nuovo”, poiché riferito a circostanze allegate per la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale del 15.5.23). Nel merito, l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e per la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 9.2.2024 l'intestata Corte fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 9.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, l'appellante, sul presupposto per la prima volta dedotto della propria qualità di consumatore, ha invocato la nullità della clausola contenuta all'art. 6 dei contratti in esame (di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”) anche ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons., evidenziando come tale eccezione sia tempestiva ancorché sollevata in appello. In sede di memoria di replica l'appellante ha allegato le circostanze dalle quali si desumerebbe la sua qualifica di consumatore (“avendo prestato la fideiussione al di fuori della propria attività professionale. La sig.ra infatti, non ha mai svolto alcuna Parte_1
attività professionale, imprenditoriale, gestionale o di mera collaborazione in favore della società garantita, avendo sottoscritto la fideiussione solo per aiutare il fratello unico Parte_2
gestore della società a procurarsi credito utile alla Parte_2
(ritenuta) più agile gestione dell'ente”).
In memoria di replica l'appellata ha eccepito l'inammissibilità per tardività della censura di nullità della clausola per violazione della normativa consumeristica (in quanto mai fatta valere, né in primo grado, né nelle precedenti fasi del giudizio di appello) e, comunque, la sua genericità
e infondatezza (in ragione della carenza di prova in ordine al carattere vessatorio della clausola
7 in esame e, in ogni caso, della qualità di consumatore, essendo la il socio accomandante Pt_1
della società debitrice principale).
***
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello.
L'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità dell'appello nella sua interezza, per carenza di interesse d'agire ex art. 100 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., è priva di fondamento sotto entrambi i profili e deve, quindi, essere rigettata.
Quanto alla prima censura, secondo l'appellata il difetto di interesse ad impugnare (quale specificazione del più generale interesse ad agire) deriverebbe dalla circostanza che la qualificazione dei rapporti in esame come contratti autonomi di garanzia, secondo quanto statuito dal Giudice di prime cure, o come fideiussioni, nella ricostruzione dell'appellante, non comporterebbe una soluzione diversa sotto il profilo dell'idoneità della richiesta stragiudiziale di pagamento ad impedire il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In altre parole, secondo l'appellata, anche ove la diversa qualificazione venisse accolta dalla Corte d'Appello, questo non implicherebbe, comunque, un esito diverso da quanto statuito in primo grado.
Senonché, la questione della sufficienza dell'iniziativa stragiudiziale a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (ormai pacifica per l'ipotesi di contratto autonomo di garanzia) anche nel caso di fideiussione contenente clausola di pagamento “a prima richiesta” è oggetto di pronunce difformi: l'assenza di un orientamento consolidato nel senso auspicato dall'appellata rende sussistente il concreto interesse ad agire e, quindi, ad impugnare in capo all'appellante.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla seconda censura (manifesta infondatezza), non potendosi escludere, a priori e prima della trattazione, una probabilità di accoglimento dell'appello; la questione è in ogni caso superata, essendo la causa pervenuta alla
8 fase decisionale.
Primo motivo d'appello: la qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi fra le parti e la sufficienza/insufficienza della richiesta stragiudiziale di pagamento ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Il primo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui i rapporti giuridici intercorsi fra le parti vi sarebbero qualificati come contratti autonomi di garanzia, anziché come fideiussioni, con la conseguenza di ritenere sufficiente ai fini dell'art. 1957 c.c. una richiesta stragiudiziale di pagamento inoltrata dal creditore al debitore principale e ai garanti.
Orbene il Tribunale, nell'analizzare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in quanto riproducenti lo schema ABI 2003, oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, ha così statuito: “Le fideiussioni in esame sono state concluse in un momento successivo al periodo preso in esame dalla banca d'Italia e presentano un articolato che, pur non coincidendo pienamente con lo schema ABI, presenta clausole che ne ricalcano sostanzialmente lo schema. Ad esempio, per quanto qui di interesse,
l'art. 6 dello schema ABI (allegato dalla stessa parte opponente) prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, mentre l'art. 11 della fideiussione de quo prevede, in modo del tutto analogo: “I diritti a Voi derivati dalla presente fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni Vostro credito verso il debitore, senza che Voi siate tenuti ad escutere il debitore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Può quindi presumersi che, nonostante il provvedimento della
9 Banca d'Italia, sia proseguita, di fatto l'intesa anticoncorrenziale attraverso la mera riformulazione del testo delle fideiussioni anche rispetto alle pattuizioni stigmatizzate in quella sede”. Alla luce di ciò, il giudice di primo grado ha affermato la nullità parziale dei relativi contratti, in assenza di prova circa l'essenzialità delle clausole censurate nell'economia complessiva dei due negozi, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 30 dicembre 2021, n. 41994.
Con specifico riferimento al punto 6 dei contratti in esame, il Tribunale ha osservato: “Ciò premesso, sull'assunto della nullità della fideiussione, gli odierni attori hanno sollevato eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. essendo l'iniziativa giudiziaria contro il debitore principale intrapresa a distanza di circa tre anni dalla risoluzione dei rapporti. Va, peraltro, evidenziato come la decisione della Banca d'Italia non abbia sollevato obiezioni in ordine alla previsione di cui all'art. 7 laddove si prevede il pagamento “a prima richiesta”, con rinuncia da parte del debitore ad opporre qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale. E tale clausola è analoga se non identica a quella di cui al punto 6 delle fideiussioni de quo. La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che, in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non
10 potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017). E, nella fattispecie in esame, posto che la richiesta di pagamento è stata rivolta simultaneamente contro il debitore principale
e contro i garanti, la banca non è incorsa in decadenza alcuna”.
Ebbene secondo l'appellante il richiamo giurisprudenziale contenuto in questa parte di motivazione (Cass. Sez. III civ., 26 settembre 2017, n. 22346) riferito ad una fattispecie di garanzia autonoma implicherebbe, di per sé, che il Giudice di primo grado abbia erroneamente qualificato i rapporti in esame in tal senso.
La doglianza non merita accoglimento.
Innanzitutto, la motivazione della sentenza di primo grado non consente in realtà di ritenere che il Tribunale abbia operato una qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi fra l'appellante e l'appellata in termini di contratto autonomo di garanzia: il giudice ha identificato più volte i rapporti come “fideiussioni” (cfr. pp. 11 e 12) e ha citato l'istituto della garanzia autonoma solo nel richiamo di giurisprudenza censurato dall'appellante. È semmai verosimile che, senza mettere in discussione la qualificazione dei rapporti come fideiussioni, abbia considerato il sopra richiamato principio giurisprudenziale valido anche nel caso di contratto di fideiussione, ove contenente una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Ciò posto, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei rapporti per cui è causa (come fideiussioni o come contratti autonomi di garanzia, questione che investe il complesso tema del rapporto fra queste due figure negoziali specie in presenza di una clausola del tenore di quella riportata all'art. 6 delle “fideiussioni” in esame: “In deroga all'art. 1945 cod. civ. noi [garanti] rinunciamo ad opporVi qualsivoglia eccezione che spetterebbe al debitore principale e, pertanto, ci impegniamo a pagarvi immediatamente, a semplice richiesta, ed anche in caso di opposizione
11 del debitore principale, quanto dovutoVi per capitale, interessi, spese, danni ed accessori così come specificato sub 1)”, deve in ogni caso essere confermata la soluzione adottata dal Tribunale.
Sul punto, pur dato atto che sussiste contrasto di orientamenti circa la sufficienza (pacifica per l'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come affermato dal precedente di legittimità sopra richiamato e recentemente ribadito da Cass. Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179) nel caso di fideiussione contenente clausola di pagamento “a prima richiesta” dell'iniziativa stragiudiziale al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., questa Corte condivide la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio
2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato che, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da
Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n.
30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le
12 parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)” (v., in motivazione, Cass. Sez. III civ, 13 gennaio 2025, n. 835; più di recente, lo stesso orientamento è stato ribadito anche da Cass. Sez. III civ., 13 aprile 2025, n. 9680; nella giurisprudenza di merito, v. C. App. Milano, 24 gennaio 2023 n. 220).
Si ritiene in tal senso che la ratio decidendi che sorregge la menzionata affermazione per la garanzia autonoma (e cioè l'inesigibilità di un'istanza giudiziaria per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., a fronte dell'inclusione di una clausola di pagamento “a prima richiesta”) sia perfettamente valida anche nell'ipotesi in cui la medesima clausola sia inserita in un contratto di fideiussione, posto che la garanzia autonoma e la fideiussione contenenti una clausola di pagamento “a prima richiesta” si caratterizzano entrambe per la soddisfazione di un interesse concreto omogeneo, quantomeno dal lato del creditore. In altri termini, nella garanzia autonoma il creditore può contare sul fatto che, al netto dell'exceptio doli generalis, il garante non potrà opporgli alcuna delle eccezioni opponibili dal debitore principale;
nella fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può contare sul fatto che, nell'immediato, il garante pagherà senza poter formulare alcuna delle eccezioni opponibili dal debitore principale, ferma restando la possibilità di farle valere in un secondo momento (secondo il meccanismo del c.d.
13 “solve et repete”). Al netto di questa distinzione (che si risolve in una soddisfazione del creditore piena e definitiva, nel primo caso, e piena ma potenzialmente provvisoria, nel secondo caso), sia con la garanzia autonoma sia con la fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta” il creditore può fare affidamento sulla possibilità di ottenere una “pronta” soddisfazione in virtù del coinvolgimento del garante (autonomo o fideiussore), pronta soddisfazione che verrebbe contraddittoriamente meno nel caso in cui si ritenesse necessaria l'instaurazione di un'azione giudiziale (fisiologicamente più gravosa di una semplice richiesta di pagamento inoltrata in forma stragiudiziale). Ne consegue che, proprio a fronte dell'interesse omogeneo sopra descritto,
l'eventuale soluzione differenziata a seconda che si tratti di garanzia autonoma (per cui sarebbe sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale) o di fideiussione con clausola di pagamento
“a prima richiesta” (per cui sarebbe richiesta la richiesta giudiziale di pagamento) risulterebbe ingiustificata.
Si conferma pertanto la soluzione interpretativa adottata dal primo Giudice, secondo cui l'istanza inoltrata in via stragiudiziale (nel caso di specie, pacificamente nel termine semestrale) ha impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., rendendo operativa la garanzia prestata dall'appellante a copertura delle obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della creditrice appellata.
Secondo motivo d'appello: l'interpretazione della clausola prevista dall'art. 6 dei contratti stipulati dall'appellante.
È infondato anche il secondo motivo d'appello, col quale si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha inteso la clausola di pagamento “a prima richiesta”, prevista dall'art. 6 dei contratti di fideiussione, come derogatoria o parzialmente derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Il fatto che la clausola prevista dall'art. 6 dei contratti di fideiussione (“in deroga all'art. 1945
14 cod. civ., noi rinunciamo ad opporVi qualsiasi eccezione che spetterebbe al debitore principale,
e, pertanto, ci impegnano a pagarVI immediatamente, a semplice Vostra richiesta, ed anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutoVi per capitale, interessi, spese, danni ed accessori così come specificato sub 1”) non menzioni – quale oggetto di deroga - l'art. 1957
c.c., menzionato invece nell'art. 11 dei medesimi contratti ( “i diritti a Voi derivati dalla presente fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni Vostro credito verso il debitore, senza che Voi siate tenuti ad escutere il debitore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) non è affatto decisivo ai fini dell'interpretazione della prima delle clausole richiamate e della tempestività (o intempestività) della richiesta di pagamento: come si è osservato, la clausola di pagamento “a prima richiesta”
(“a semplice Vostra richiesta”), espressamente contenuta nell'art. 6 abilita il creditore ad interrompere il termine di decadenza anche con iniziativa meramente stragiudiziale.
Terzo motivo d'appello: l'omessa valutazione della mancata diligente continuazione delle istanze di pagamento da parte del creditore.
Il terzo motivo di gravame è volto a censurare l'omessa valutazione della - in tesi mancata - diligente continuazione delle istanze di pagamento da parte del creditore (secondo il paradigma previsto dall'art. 1957, comma 1, seconda parte, c.c.).
Si deve preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità di questo motivo d'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. (c.d. divieto di nova in appello), posto che la decadenza ex art. 1957 c.c. è stata eccepita dagli opponenti e la doglianza dell'appellante riferita alla previsione di cui alla seconda parte del primo comma del medesimo articolo è basata su fatti storici comunque risultanti dagli atti del primo grado di giudizio, essendo ivi stato allegato, e non specificamente contestato, che tra la richiesta stragiudiziale e l'istanza d'ingiunzione il creditore non ha posto in
15 essere altre iniziative.
Il motivo è, però, infondato nel merito, condividendo la Corte il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di insufficienza della mera condotta inerte del debitore a far sorgere nel creditore un affidamento legittimo sull'estinzione dell'obbligazione: “se all'inerzia del titolare del diritto, ancorché unita a circostanze idonee a determinare un giustificato affidamento sul fatto che esso non sarà più esercitato, fa poi seguito il suo concreto esercizio, non è configurabile un abuso del diritto stesso - e, dunque, la sua perenzione - perché l'istituto del "Wervirkung" (tipico del diritto tedesco e generalmente tradotto come "rinuncia tacita all'azione") non è contemplato ed è incompatibile con l'ordinamento italiano non solo sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale;
infatti, il codice di rito prevede autonome regole per garantire la probità e la lealtà delle parti processuali e dei loro difensori (nonché per sanzionare l'azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave) e, inoltre, la facoltà di esercitare un potere processuale può venir meno in ragione del decorso del tempo solo quando una specifica norma sanziona con la decadenza l'inattività della parte” (Cass. Sez. III civ., 7 febbraio 2025, n.
3172).
Questo principio, espressamente dettato per il caso di debitore principale può essere esteso anche all'ipotesi di debitore “secondario” (garante o fideiussore), alla luce della sovrapponibilità delle posizioni nell'ottica del creditore, a favore del quale è evidentemente posto tale principio.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base della formulazione dell'art. 1957 c.c., che sembrerebbe dar rilevanza ad un fatto ulteriore (la diligente continuazione delle istanze) non considerato dalla disciplina generale delle obbligazioni. Ed invero, il riferimento alla continuazione delle istanze non va inteso in senso isolato, bensì unitamente alla proposizione delle stesse: è necessario non abbandonare immotivatamente istanze di pagamento
16 tempestivamente coltivate. Nella specie, inoltrata la richiesta stragiudiziale, la banca ha in seguito, persistendo l'inadempimento, agito giudizialmente, senza che sia stato neppure allegato che nel tempo trascorso tra l'una e l'altra iniziativa siano mutate le situazioni dei creditori e dunque le prospettive di soddisfacimento del creditore nonché di regresso per il garante in caso di pagamento.
In conclusione, correttamente il Giudice di primo grado ha valutato tempestiva la richiesta stragiudiziale di pagamento e, in assenza di indici evidenti di abbandono dell'iniziativa creditoria, ha escluso la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
La censura di nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta” per contrarietà con la normativa a tutela del consumatore.
In comparsa conclusionale, l'appellante ha introdotto la censura di nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nell'art. 6 dei contratti dalla stessa sottoscritti per violazione della normativa a tutela del consumatore (ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons.), allegando di rivestire tale qualifica nell'ambito dei rapporti oggetto del giudizio.
Si deve anzitutto escludere che la censura sia inammissibile per il fatto di essere stata introdotta solo nella fase decisionale del giudizio d'appello, poiché, a prescindere dalla formulazione di una relativa domanda o eccezione di parte e della sua tempestività, la nullità, ancorché di protezione,
è sempre rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (come affermato da Cass. Sez.
Un. Civ., 12 dicembre 2014, n. 26242, richiamata dalla più recente Cass. Sez. I civ., 22 giugno
2022, n. 20170) e, perfino, oltre il giudicato (CGUE 17 maggio 2022 cause riunite C- 693/19 e
C-831/19; Cass. Sez. Un. Civ., 6 aprile 2023, n. 9479).
Nel merito, l'eccezione di nullità è tuttavia infondata, posto che non risulta affatto acquisita la qualifica di consumatore in capo all'appellante (come definita dall'art. 3 comma 1 letta a) D.lgs.
17 6 settembre 2005, n. 206, anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale).
Nell'ipotesi di obbligazione principale assunta da un professionista, è stata - come noto - abbandonata la c.d. “teoria del professionista di rimbalzo” o “teoria del garante di riflesso” (come precisato da Cass. Sez. Un. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5868), e si è affermato, in linea generale, che la posizione da considerare per verificare se sussista la qualità di consumatore (e, quindi, la posizione tipicamente squilibrata che giustifica l'applicazione della normativa protezionistica di favore) è esclusivamente quella del fideiussore, a nulla rilevando lo status soggettivo del debitore garantito (in questo senso, v. CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15; Cass. Sez. VI-1, civ.,
16 gennaio 2020, n. 742; Cass. Sez. VI-1civ., 24 gennaio 2020, n. 1666).
Come osservato dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale,
o se abbia agito per scopi di natura privata” (CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, richiamata da Cass. Sez. Un. Civ., 27 febbraio 2023, n. 5868).
In applicazione di tali principi generali, a titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter escludere la qualità di consumatore in capo al fideiussore: a) che abbia un'interessenza nell'attività per ragioni di familiarità (rapporto di coniugio) e che abbia già svolto attività imprenditoriali in una società poi incorporata nella società garantita, anche in assenza di una partecipazione societaria in quest'ultima (Cass. Sez. III civ., 2 settembre 2024, n. 23533); b) che sia titolare di una partecipazione societaria minimale (5%) ma che abbia, in concreto, svolto attività di impresa nella società garantita (Cass. Sez. III civ., 2 settembre 2024, n. 23533); c) che
18 sia detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale (Cass. Sez. III civ, 3 dicembre 2018, n. 32225).
Peraltro, anche nella giurisprudenza di merito si rinvengono precedenti applicazioni del principio sopra richiamato (cfr. Trib. Genova, sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 100, che ha escluso la qualifica di consumatore di un fideiussore socio della società garantita in ragione della sua partecipazione di maggioranza;
C. App. L'Aquila, 23 agosto 2025, n. 947, che ha escluso la qualifica di consumatore di quattro fideiussori soci, accomandanti e accomandatari, della società garantita in quanto titolari di quattro partecipazioni paritarie e, quindi, ciascuno del 25%).
Fatte queste premesse, gli elementi acquisiti nel caso di specie inducono ad escludere che l'appellante sia qualificabile quale consumatore.
In primo luogo, assume rilevanza la circostanza che l'appellante, pur non rivestendo la qualità di amministratore, è titolare del 50% delle quote sociali della società garantita e dal 1994 è socio accomandante a tempo indeterminato (cfr. visura Cerved aggiornata al 19.10.2018 prodotta dall'appellata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo come doc. 1.8). Questa misura, pari all'esatta metà delle quote, sebbene non possa dirsi maggioritaria, assume sicuramente quei connotati di “non trascurabilità” richiesti dalla giurisprudenza, trattandosi di partecipazione di fatto determinante nella vita della società garantita, attesa la presenza di due soli soci con partecipazione paritaria, l'accomandante e l'accomandatario.
In questa prospettiva, in secondo luogo, assume importanza l'ulteriore circostanza per cui l'appellante abbia rilasciato più volte (almeno due, da quanto risulta dal presente giudizio), al pari del socio accomandatario, fideiussioni omnibus in favore della società garantita di cui è socia, contribuendo al positivo ricorso al credito da parte della stessa società e al conseguente
19 potenziale aumento dei ricavi (come, peraltro, dedotto dalla stessa appellante nella propria memoria di replica che, per giustificare la propria qualifica di consumatore, ha rappresentato di aver aiutato il fratello “a procurarsi credito utile alla (ritenuta) più agile gestione dell'ente”; memoria di replica, pag. 4).
Ne consegue che l'eccezione sopravvenuta, quand'anche ammissibilmente ritenuta quale sollecitazione all'esercizio da parte del giudice di un potere officioso, si appalesa infondata.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Le spese anticipate dall'appellata seguono la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo secondo importi medi calcolati in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1683/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso CP_1
20 professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC CC FO UI NT
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