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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 925 / 2023 R.G., proposta da
in persona del suo Amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t., Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Reggio Calabria, alla Via Nicola Furnari n. 44, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Maria Ligato
- attore contro
, in persona del , suo Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale , P.IVA_2
- Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 12 giugno 2025, il cui verbale è da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, in esito alla quale il Giudice Istruttore ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale deducendo:
- di aver ricevuto dalla Hermes Servizi Metropolitani, a mezzo pec del 20 ottobre 2022, un prospetto della situazione debitoria nei confronti del
[...]
per canoni idrici non pagati dalla quale emergeva (tra Controparte_1
l'altro) un debito pari ad € 47.997,90, relativo a consumi riguardanti gli anni dal 2004 al 2015;
- di avere interesse alla declaratoria dell'intervenuta prescrizione, stante il tempo trascorso ed in mancanza di validi atti interruttivi e, comunque, ne ha contestato la debenza.
Il ha formulato, quindi, le seguenti domande: “- in via Parte_1
preliminare, in accoglimento di ciascuno e tutti i morivi del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell relativa al canone idrico CP_3 Controparte_1
integrato con riferimento alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 portate dalla attestazione della situazione debitoria oggetto di contestazione, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima la corrispondente richiesta di pagamento;
- accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali di cui in 2 premessa, in ogni caso, non dovuta, ad alcun titolo, la complessiva somma di
€ 47.997,90 riferita al canone idrico integrato per le annualità 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 portate dalla attestazione della situazione debitoria e, dunque, la non tenutezza in capo all'istante, a pagare dette somme e, per l'effetto, annullare e/o stornare il citato importo e/o eventuali fatture e/o atti connessi. - In via subordinata, si chiede che il Tribunale voglia procedere, anche in via equitativa, alla riduzione delle pretese di parte convenuta, alla luce delle ragioni attoree. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Il sebbene regolarmente evocato, non si è Controparte_1
costituito in giudizio e, con ordinanza resa in esito all'udienza del 14 dicembre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo della sola produzione documentale dell'attore.
II. Non sembra superfluo ricordare che l'interesse ad agire (la cui carenza è rilevabile d'ufficio), in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del Giudice (in tal senso anche la recentissima Cassazione civile, 13/06/2024 n. 16457).
La pretesa creditoria dell'Ente convenuto, in effetti, si è estrinsecata nei confronti dell'attore in un sollecito di pagamento contenente una espressa minaccia di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. di
Bilancio 2020, il che dimostra il concreto ed attuale interesse ad agire per l'accertamento negativo.
III. Giova premettere che il rapporto che si costituisce per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un
3 pubblico servizio, ha natura privatistica (Cassazione civile S.U., 27/11/2002 n.
16838, Cassazione civile, 22/05/2017 n. 12870) e la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti - e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione - ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo (Corte Costituzionale, 10/10/2008 n. 335).
Non trova applicazione, nel caso di specie, il termine biennale introdotto dalla
L. 205/2017 che è applicabile, come emerge dall'art. 1 co. 10, per le fatture inerenti canoni idrici aventi scadenza successiva al 1.1.2020.
Il termine di prescrizione dei canoni idrici, in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo,
è, come da consolidata giurisprudenza in materia, fissato in 5 anni (Cassazione civile, 20/03/2018 n. 6966) e decorre dalla scadenza dell'ultimo dei termini ultimi per eseguire il pagamento (Cassazione civile, 25/08/2014 n. 18184).
Questo decidente ritiene di potersi uniformare a tale insegnamento, peraltro confermato in ripetute occasioni da questo stesso Tribunale (sentenze n. 343/25
GI dott.ssa n. 47/25, GI dott.ssa o dalla locale Corte Per_1 Per_2
d'PP (sentenze n. 395/25, n. 109/25 e n. 628/24).
È indubitabile che il termine prescrizionale sia interamente decorso per i crediti inseriti nell'avviso del Comune di Reggio Calabrie riguardanti le annualità che vanno dal 2004 al 2015.
L'Ente convenuto (che non si è costituito in giudizio), inoltre, non ha dimostrato l'avvenuta notifica di alcun valido atto interruttivo, sicché le domande del Condominio attore appaiono fondate e possono trovare pieno accoglimento.
IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al N. 925/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) In accoglimento delle domande dell'attore, dichiara l'intervenuta prescrizione in relazione ai canoni idrici per gli anni 2004 al 2015 e che le somme riguardanti tali annualità richieste con la comunicazione del 20 ottobre
2022 non sono dovute;
2) Condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 545,00 per spese vive ed € 5.810,00 per compensi (DM
77/14, modif. DM 147/22, scaglione di valore da € 26.001,00, a € 52.000,00, valori medi, nessun riconoscimento per fase istruttoria-trattazione), oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta).
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 9 ottobre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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