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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14258 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa OR AZ, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 44180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
in proprio ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio sito in Roma, in Lungotevere di Petra Papa n. 21
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Dott. elettivamente domiciliato in P.zza Carlo Bilotti 24 – 87100 Cosenza, CP_2 presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Greco (C.F. dal quale è rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso in forza e virtù di procura generale alle liti autenticata per atto di notaio APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo (appello avverso la sentenza n. 75/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 23.12.2020 nel giudizio N.R.G. 24742/2016, depositata in data 07.01.2021).
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 221,75, di cui € 176,75 quale imposta di registro, da lui corrisposta sulle somme assegnate dal Tribunale di Roma nel procedimento esecutivo n. 9106/13 RGE, avviato nei confronti del debitore esecutato CP_1 R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
, con atto di pignoramento presso terzi notificato al terzo pignorato Controparte_1 [...]
nonché la somma residua a titolo di contributo unificato, oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria, e con vittoria di spese di giudizio.
^^^^^^
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Controparte_1
^^^^^^ Con sentenza n. 75/21 emessa in data 23.12.2020 il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice e disponeva la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
^^^^^^
Avverso tale sentenza proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza, Parte_1 per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 91 e 553 c.p.c., poiché il Giudice di Pace aveva erroneamente sostenuto che il debitore originario fosse estraneo alla procedura esecutiva e, pertanto, fosse carente di legittimazione passiva;
- violazione degli artt. 91 c.p.c. e 553 c.p.c., poiché il Giudice di Pace aveva erroneamente affermato che il pagamento dell'imposta di registro gravava sul terzo pignorato, anziché sul debitore esecutato;
in tal modo, egli aveva erroneamente interpretato la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia di legittimazione passiva del pagamento delle spese di registrazione, secondo cui, qualora sia stata incardinata una procedura esecutiva presso terzi, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazione è il debitore esecutato e non il terzo pignorato, allorché il creditore pignorato sia incapiente o parzialmente incapiente;
in tal caso, il patrimonio del terzo pignorato risultava incapiente;
- erronea compensazione delle spese di lite.
Premesso ciò, l'appellante concludeva, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: condannare la convenuta al pagamento della somma di € 176,75 in favore dell'istante e per i motivi in premessa spiegati. A tali effetti si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata dal Giudice ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia. Ai meri fini della applicazione del contribuito unificato per le spese degli atti giudiziari di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che ciò possa comportare riconoscimento di sorta in ordine all'entità del pregiudizio patito e/o deroga alcuna agli ordinari criteri di competenza, si dichiara il valore della presente causa nella misura di Euro 176,75. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.
^^^^^^ R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Si costituiva nel giudizio di appello la deducendo la correttezza Controparte_1 della sentenza impugnata, poiché resa in adesione alla giurisprudenza di legittimità, e chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: rigettare l'appello, confermando per l'effetto l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
^^^^^^
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2023, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto: L'appello è infondato e va rigettato.
La domanda di pagamento proposta da è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Parte_1
Invero il difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 19.9.2016, n. 19268), configura una violazione dell'art. 100 c.p.c., ovvero la violazione di una norma del procedimento. Pertanto, la carenza di interesse ad agire costituisce motivo di rivedibilità della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ex art. 339, co. 3, c.p.c.
Con riferimento alla fattispecie in esame, va evidenziato che il titolo esecutivo consente al creditore procedente di ottenere il soddisfacimento non solo del credito per capitale in esso consacrato, ma anche degli interessi e delle spese necessarie per la sua attuazione, tra cui é compresa l'imposta di registro dell'ordinanza di assegnazione. In tal senso si é pronunciata la giurisprudenza di legittimità, asserendo che: “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione”. (Cass. Civ., sentenza n. 3976, 18/03/2003).
Peraltro, secondo la Corte di Cassazione “Sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo (…)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23745 del 14/11/2011).
D'altronde, “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè "pro solvendo", non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una "datio in solutum" condizionata al pagamento integrale” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 25946 del 11/12/2007). R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Inoltre, la Corte Suprema ha precisato che, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c., il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo all'esito di un'esecuzione risultata fruttuosa, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore, comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione; con la conseguenza che le spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti possono trovare soddisfazione – al pari del credito per capitale ed interessi – solo in caso di capienza (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8634 del 29/05/2003)
Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c, di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione ( Cass. Civ. Sez. 6-3, ordinanza n.30457/2011).
Dai suddetti principi di diritto si desume che: i) l'intero credito vantato dal creditore procedente in forza del titolo esecutivo, comprensivo anche delle spese di esecuzione, deve trovare soddisfacimento nell'ambito della stessa procedura esecutiva e nei limiti della capienza complessiva del patrimonio del debitore esecutato;
ii) qualora uno dei beni colpiti non sia sufficiente a realizzare il credito del creditore procedente, quest'ultimo può ottenere il soddisfacimento del residuo sugli altri beni dell'esecutato, proseguendo l'esecuzione in forza del titolo originario e senza la necessità di conseguirne un altro;
iii) la pretesa di soddisfare le spese di esecuzione al di fuori dei limiti del processo esecutivo stabiliti dall'art. 95 c.p.c. è inammissibile, attesa la carenza di tutela giuridica.
Pertanto, per il recupero delle spese inerenti al procedimento di espropriazione presso terzi,
[...]
avrebbe dovuto agire esecutivamente in forza dell'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass., Parte_1
18.3.2003, n. 3976 nonché Cass., 18.9.2007, n. 19363) o, in caso di incapienza, proseguire l'azione esecutiva contro il debitore esecutato, pignorando altri suoi beni, sulla base del titolo originario e senza necessità di conseguire un altro titolo esecutivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza del giudice di primo grado, sebbene con diversa motivazione. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- condanna lla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 600,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dott.ssa OR AZ
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa OR AZ, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 44180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
T R A
in proprio ai sensi dell'articolo 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio sito in Roma, in Lungotevere di Petra Papa n. 21
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Dott. elettivamente domiciliato in P.zza Carlo Bilotti 24 – 87100 Cosenza, CP_2 presso e nello Studio dell'Avv. Sergio Greco (C.F. dal quale è rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso in forza e virtù di procura generale alle liti autenticata per atto di notaio APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo (appello avverso la sentenza n. 75/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 23.12.2020 nel giudizio N.R.G. 24742/2016, depositata in data 07.01.2021).
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 221,75, di cui € 176,75 quale imposta di registro, da lui corrisposta sulle somme assegnate dal Tribunale di Roma nel procedimento esecutivo n. 9106/13 RGE, avviato nei confronti del debitore esecutato CP_1 R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
, con atto di pignoramento presso terzi notificato al terzo pignorato Controparte_1 [...]
nonché la somma residua a titolo di contributo unificato, oltre interessi e rivalutazione Controparte_3 monetaria, e con vittoria di spese di giudizio.
^^^^^^
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Controparte_1
^^^^^^ Con sentenza n. 75/21 emessa in data 23.12.2020 il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice e disponeva la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
^^^^^^
Avverso tale sentenza proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza, Parte_1 per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 91 e 553 c.p.c., poiché il Giudice di Pace aveva erroneamente sostenuto che il debitore originario fosse estraneo alla procedura esecutiva e, pertanto, fosse carente di legittimazione passiva;
- violazione degli artt. 91 c.p.c. e 553 c.p.c., poiché il Giudice di Pace aveva erroneamente affermato che il pagamento dell'imposta di registro gravava sul terzo pignorato, anziché sul debitore esecutato;
in tal modo, egli aveva erroneamente interpretato la normativa e la giurisprudenza di legittimità in materia di legittimazione passiva del pagamento delle spese di registrazione, secondo cui, qualora sia stata incardinata una procedura esecutiva presso terzi, il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazione è il debitore esecutato e non il terzo pignorato, allorché il creditore pignorato sia incapiente o parzialmente incapiente;
in tal caso, il patrimonio del terzo pignorato risultava incapiente;
- erronea compensazione delle spese di lite.
Premesso ciò, l'appellante concludeva, chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in riforma dell'impugnata sentenza: nel merito: condannare la convenuta al pagamento della somma di € 176,75 in favore dell'istante e per i motivi in premessa spiegati. A tali effetti si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata dal Giudice ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia. Ai meri fini della applicazione del contribuito unificato per le spese degli atti giudiziari di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che ciò possa comportare riconoscimento di sorta in ordine all'entità del pregiudizio patito e/o deroga alcuna agli ordinari criteri di competenza, si dichiara il valore della presente causa nella misura di Euro 176,75. Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.
^^^^^^ R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Si costituiva nel giudizio di appello la deducendo la correttezza Controparte_1 della sentenza impugnata, poiché resa in adesione alla giurisprudenza di legittimità, e chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: rigettare l'appello, confermando per l'effetto l'impugnata ordinanza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
^^^^^^
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2023, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto: L'appello è infondato e va rigettato.
La domanda di pagamento proposta da è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Parte_1
Invero il difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 19.9.2016, n. 19268), configura una violazione dell'art. 100 c.p.c., ovvero la violazione di una norma del procedimento. Pertanto, la carenza di interesse ad agire costituisce motivo di rivedibilità della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ex art. 339, co. 3, c.p.c.
Con riferimento alla fattispecie in esame, va evidenziato che il titolo esecutivo consente al creditore procedente di ottenere il soddisfacimento non solo del credito per capitale in esso consacrato, ma anche degli interessi e delle spese necessarie per la sua attuazione, tra cui é compresa l'imposta di registro dell'ordinanza di assegnazione. In tal senso si é pronunciata la giurisprudenza di legittimità, asserendo che: “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione”. (Cass. Civ., sentenza n. 3976, 18/03/2003).
Peraltro, secondo la Corte di Cassazione “Sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo (…)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 23745 del 14/11/2011).
D'altronde, “In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., cioè "pro solvendo", non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una "datio in solutum" condizionata al pagamento integrale” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 25946 del 11/12/2007). R.G. n. 44180/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Inoltre, la Corte Suprema ha precisato che, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c., il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo all'esito di un'esecuzione risultata fruttuosa, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore, comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione; con la conseguenza che le spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti possono trovare soddisfazione – al pari del credito per capitale ed interessi – solo in caso di capienza (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8634 del 29/05/2003)
Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello, previsto dall'art. 510 c.p.c, di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione ( Cass. Civ. Sez. 6-3, ordinanza n.30457/2011).
Dai suddetti principi di diritto si desume che: i) l'intero credito vantato dal creditore procedente in forza del titolo esecutivo, comprensivo anche delle spese di esecuzione, deve trovare soddisfacimento nell'ambito della stessa procedura esecutiva e nei limiti della capienza complessiva del patrimonio del debitore esecutato;
ii) qualora uno dei beni colpiti non sia sufficiente a realizzare il credito del creditore procedente, quest'ultimo può ottenere il soddisfacimento del residuo sugli altri beni dell'esecutato, proseguendo l'esecuzione in forza del titolo originario e senza la necessità di conseguirne un altro;
iii) la pretesa di soddisfare le spese di esecuzione al di fuori dei limiti del processo esecutivo stabiliti dall'art. 95 c.p.c. è inammissibile, attesa la carenza di tutela giuridica.
Pertanto, per il recupero delle spese inerenti al procedimento di espropriazione presso terzi,
[...]
avrebbe dovuto agire esecutivamente in forza dell'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass., Parte_1
18.3.2003, n. 3976 nonché Cass., 18.9.2007, n. 19363) o, in caso di incapienza, proseguire l'azione esecutiva contro il debitore esecutato, pignorando altri suoi beni, sulla base del titolo originario e senza necessità di conseguire un altro titolo esecutivo.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza del giudice di primo grado, sebbene con diversa motivazione. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'appello;
- condanna lla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 600,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Dott.ssa OR AZ
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)