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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile – Ufficio Procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Ugo Scavuzzo Presidente
dott. Daniele Carlo Madia Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario n. 10/2024 nei confronti di
, partita Iva con sede Parte_1 P.IVA_1 legale a Messina alla Via Nuova Santa Lucia Contesse n. 15 Palazzina 34 – 98126, in Cont persona del socio accomandatario , numero REA: 234365, e del socio Parte_1 accomandatario , con attività prevalente “commercio all'ingrosso Parte_1 senza deposito di articoli per la casa”;
osservato che, con separato provvedimento emesso in pari data, è stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato minore avanzata da Parte_1
, partita Iva , con sede legale a Messina alla Via Nuova
[...] P.IVA_1
Santa Lucia Contesse n. 15 Palazzina 34 – 98126, in persona del socio accomandatario
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Arrigo;
Parte_1
visto il ricorso depositato ai sensi dell'art. 37, comma 2, CC.II. da part. Parte_2 iva n. in persona del legale rapp.te pro-tempore Sig. con P.IVA_2 Parte_3 sede legale in Parma alla Via Mantova n. 166, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Guido de Fusco;
rilevato che il contraddittorio si è ritualmente instaurato, essendosi la società in epigrafe generalizzata costituita in data 28 maggio 2024 con il patrocinio dell'avv.
Daniele Arrigo, giusta procura in atti;
ritenuta la legittimazione attiva del creditore istante, essendo titolare di credito consacrato in titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto): decreto ingiuntivo n.
704/2023, precetto per l'importo di € 80.402,48;
1 osservato che il creditore ha tentato, infruttuosamente, un pignoramento mobiliare (cfr. all. 8);
considerato che ai sensi del 1° comma dell'art. 2 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
l'“impresa minore”, non assoggettata alla liquidazione giudiziale, deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti “1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Che l'art. 121 del medesimo d.lgs. n. 14/2019 dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
che la disposizione è pertanto analoga a quella dell'art. 1, 2° co., che ugualmente CP_2 gravava l'imprenditore dell'onere della prova di non avere posseduto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, i requisiti patrimoniali e reddituali suddetti;
ritenuto che sussiste il presupposto soggettivo del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma I, lett. d) e 121 del D.lgs 14/2019 (Codice della Crisi e dell'Impresa), non avendo la resistente dato prova di tali requisiti;
rilevato che l'avv. Alessia Pace, nominata Gestore, ha evidenziato nell'istanza di differimento per il deposito della relazione particolareggiata dell'OCC depositata in data 24/01/2025 che “In merito a tale ultima circostanza, tuttavia, la sottoscritta non può esimersi dal segnalare sin da ora che, con pec del 10.12.2024, l'Agenzia delle Entrate, in riscontro alla richiesta ex art. 68 comma 4, ha fornito un'attestazione dei crediti diversa da quella indicata dalla debitrice e testualmente: “... quanto a Parte_1 il credito complessivo, al netto degli oneri di riscossione risultante dalla somma degli importi sopra indicati risulta essere pari a 14.586,14 così ripartiti: 8.082,01 (crediti non cartellizzati) 6.504,13 (crediti cartellizzati) Mentre quanto a
[...]
il credito complessivo, al netto degli oneri Parte_1 di riscossione risultante dalla somma degli importi sopra indicati risulta essere pari a
525.774,94 così ripartiti: € 318.017,93 (crediti non cartellizzati), € 207.757,01 (crediti cartellizzati)”. Se il dato fosse ulteriormente confermato dalla successiva comunicazione dell'AGE, a seguito di richiesta ex art. 65 comma 4 CCII, al momento non pervenuta, è di tutta evidenza che tale elemento sarebbe ostativo all'ammissibilità della domanda di sovraindebitamento perché l'ammontare del debito risulterebbe oltre soglia limite ex art. 2 lett. d) n.3 CCII.”;
2 considerato il debito maturato nei confronti della ricorrente per circa € 90.000,00, ed il debito erariale per circa € 525.774,94 (vedi attestazione esposizione debitoria comunicata al Gestore);
che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) CC.II.;
considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza, va precisato che per insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
- che l'inadempimento della resistente all'obbligazione vantata dal creditore istante costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;
- che, in proposito, il credito della ricorrente ammonta a circa € 90.000,00 ed è fondato su titolo giudiziale esecutivo;
che non è immaginabile come la società possa far fronte con gli ordinari mezzi di pagamento alla ingentissima esposizione debitoria accumulata;
che la società è attiva ed operante, ma non è proprietaria di beni immobili, né di cespiti ammortizzabili (cfr. dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, e delega di Parte_1 al dott. del 7 agosto 2024); Persona_1
osservato che ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II., avuto riguardo anche solamente al credito dell'istante;
che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 356 e 358 CC.II.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di
, partita Iva con sede Parte_1 P.IVA_1 legale a Messina alla Via Nuova Santa Lucia Contesse n. 15 Palazzina 34 – 98126, in Cont persona del socio accomandatario , numero REA: 234365, e del socio Parte_1 accomandatario , con attività prevalente “commercio all'ingrosso Parte_1 senza deposito di articoli per la casa”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo; 3 NOMINA
Curatore l'avv. BOMBARA BASILE DANIELE del Foro di Messina
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
AVVISA
il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA
4 il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo
35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA
- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore/alla curatrice di comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura;
- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore 5 compresi nella liquidazione giudiziale, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
5. il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data dell'8 luglio 2025 ore 8:45 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
6 c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al
Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della II Sezione Civile del Tribunale di Messina il giorno 3 marzo 2025.
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Carmela D'Angelo dott. Ugo Scavuzzo
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