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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11710/2022
TRA
1 , (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Toronto (Canada) il 02.07.1976 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo BIRARDI, c.f. C.F._2
[...]
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente –
NONCHE'
(partita iva n. Controparte_2
) P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rosa Cassano ( C.F._4
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L' e l' si costituivano in CP_1 CP_3
giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di
2 congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la parte opponente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022 - cd.
Rottamazione quater – (cfr. documentazione depositata dalla parte opponente).
Vi è sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta di pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.
3 Nella specie, il comportamento della parte opponente di addivenire alla definizione agevolata comporta quale corollario il venir meno dell'interesse a coltivare l'opposizione ai ruoli.
Va evidenziato in questa sede quanto rilevato con riferimento all'analoga procedura di cui all'art. 3, comma 6, del dl n. 119 del
2018 e, segnatamente, che gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della l. n. 197/2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente, contenente l'impegno a rinunziare al giudizio e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'agente della riscossione della sua istanza, con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate (così anche, in analoga controversia, Trib.
Bari n. 3140/2024).
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In forza di quanto sopra esposto, sussistono serie ragioni per compensare le spese tra le parti, non ricorrendo nel caso di specie alcuno dei presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse, dovendosi intendere prevalente la sopravvenuta carenza di interesse di tutte le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 06.05.2025
4
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.05.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11710/2022
TRA
1 , (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Toronto (Canada) il 02.07.1976 e residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Massimo BIRARDI, c.f. C.F._2
[...]
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_3
- resistente –
NONCHE'
(partita iva n. Controparte_2
) P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. Rosa Cassano ( C.F._4
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L' e l' si costituivano in CP_1 CP_3
giudizio, chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di
2 congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n.
34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la parte opponente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022 - cd.
Rottamazione quater – (cfr. documentazione depositata dalla parte opponente).
Vi è sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, laddove siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta di pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.
3 Nella specie, il comportamento della parte opponente di addivenire alla definizione agevolata comporta quale corollario il venir meno dell'interesse a coltivare l'opposizione ai ruoli.
Va evidenziato in questa sede quanto rilevato con riferimento all'analoga procedura di cui all'art. 3, comma 6, del dl n. 119 del
2018 e, segnatamente, che gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva delineata dall'art. 1, comma 236, della l. n. 197/2022 sono, da un lato, la domanda di definizione agevolata del contribuente, contenente l'impegno a rinunziare al giudizio e, dall'altro lato, l'accoglimento da parte dell'agente della riscossione della sua istanza, con individuazione delle somme da versare e delle (eventuali) rate (così anche, in analoga controversia, Trib.
Bari n. 3140/2024).
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In forza di quanto sopra esposto, sussistono serie ragioni per compensare le spese tra le parti, non ricorrendo nel caso di specie alcuno dei presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse, dovendosi intendere prevalente la sopravvenuta carenza di interesse di tutte le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 06.05.2025
4
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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