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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6399/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Pellicanò;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della L.
n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 05.11.2021 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con diritto all'accompagnatore e relativa indennità nonché domanda per ottenere il riconoscimento delle codizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. n.
104/92;
- che in data 08.02.2022 il ricorrente era stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente
Commissione che lo aveva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con percentuale invalidante del 100% senza, però, il diritto all'accompagnatore;
- che, parimenti, il ricorrente, sottoposto a visita medica dalla competente Commissione Medica per l'accertamento della disabilità, in data 08.02.2022, veniva riconosciuto persona disabile ex art. 3, comma
1, della L. n. 104/1992, senza, però, la connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della citata normativa;
1 - che, avverso tali valutazioni il ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 4311/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva depositato la consulenza definitiva in data
16.10.2023 riconoscendo al ricorrente la condizione di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 ma non il diritto all'indennità di accompagnamento;
- che con atto di dissenso depositato il 13.11.2023 il ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto dell'indennità di accompagnamento;
di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L n.
104/92 e ciò sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 liquidazione ed al pagamento dell'indennità di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 17.06.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 10.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4311/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da moderato deficit articolare e moderato rallentamento psico-ideo- motorio e che per dette patologie, correlabili con l'età anagrafica del periziando, non vi erano affezioni che determinavano impossibilità a deambulare. Concludeva, pertanto, che per le suddette infermità il ricorrente doveva essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu e il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “Sindrome depressiva grave in paziente con deterioramento mentale di grado grave, spondilosi lombare di severa entità in soggetto con IRC, diabete mellito scompensato e perdita complessiva dell'autonomia con necessità di assistenza continua”.
Il consulente ha, quindi, concluso che sussistono le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 23.07.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu., non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale –va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 con decorrenza dal 23 luglio
2024.
Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
Atteso l'esito della lite le spese vanno interamente compensate.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
3 − dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dal 23 luglio 2024;
− compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6399/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Pellicanò;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Luca Michele Bellomo.
Oggetto: indennità di accompagnamento e riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della L.
n. 104/92
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 05.11.2021 aveva presentato domanda, presso l' di Messina, per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con diritto all'accompagnatore e relativa indennità nonché domanda per ottenere il riconoscimento delle codizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. n.
104/92;
- che in data 08.02.2022 il ricorrente era stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente
Commissione che lo aveva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con percentuale invalidante del 100% senza, però, il diritto all'accompagnatore;
- che, parimenti, il ricorrente, sottoposto a visita medica dalla competente Commissione Medica per l'accertamento della disabilità, in data 08.02.2022, veniva riconosciuto persona disabile ex art. 3, comma
1, della L. n. 104/1992, senza, però, la connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della citata normativa;
1 - che, avverso tali valutazioni il ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 4311/2022, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992;
- che il ctu, nominato nel suddetto procedimento, aveva depositato la consulenza definitiva in data
16.10.2023 riconoscendo al ricorrente la condizione di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 ma non il diritto all'indennità di accompagnamento;
- che con atto di dissenso depositato il 13.11.2023 il ricorrente aveva dichiarato di contestare le conclusioni del ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto dell'indennità di accompagnamento;
di accertare e dichiarare sussistenti i presupposti sanitari ai fini del riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L n.
104/92 e ciò sin dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 liquidazione ed al pagamento dell'indennità di accompagnamento al ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
con condanna delle spese e dei compensi del giudizio, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 17.06.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 10.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 4311/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da moderato deficit articolare e moderato rallentamento psico-ideo- motorio e che per dette patologie, correlabili con l'età anagrafica del periziando, non vi erano affezioni che determinavano impossibilità a deambulare. Concludeva, pertanto, che per le suddette infermità il ricorrente doveva essere considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100% e che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione oggetto di lite.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stata disposta la rinnovazione della ctu e il consulente ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “Sindrome depressiva grave in paziente con deterioramento mentale di grado grave, spondilosi lombare di severa entità in soggetto con IRC, diabete mellito scompensato e perdita complessiva dell'autonomia con necessità di assistenza continua”.
Il consulente ha, quindi, concluso che sussistono le condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. n. 104/92 con decorrenza 23.07.2024.
Orbene alla luce del giudizio espresso dal Ctu., non contestato dalle parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il ricorrente nel corso della visita medico-legale –va dichiarato che Parte_1 presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92 con decorrenza dal 23 luglio
2024.
Attesa la natura di mero accertamento del presente giudizio è inammissibile la domanda di pagamento dei ratei.
Atteso l'esito della lite le spese vanno interamente compensate.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
3 − dichiara che presenta le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento e le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con decorrenza dal 23 luglio 2024;
− compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 11.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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